Se state leggendo questo post probabilmente sapete perfettamente che cosa sia un modello EAS (che sta per: Enti ASsociativi), e siete proprio in cerca di informazioni utili per compilarlo e seguire la giusta procedura. Per dovere di cronaca ricordiamo comunque che il modello EAS è il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, introdotto nel 2009 in seguito alle modifiche apportate all’art. 30 del DL 185/08 convertito poi in L 2/09.
Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare in via telematica, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il provvedimento riguarda quasi tutte le Associazioni dal momento che è obbligatorio per tutti quegli enti che ricevano una quota associativa da parte dei soci, effettuino scambi economici con i loro associati in cambio di beni o servizi, oppure godano delle erogazioni liberali (leggi l’articolo correlato qui).
Esistono associazioni esonerate dalla compilazione del modulo?
Ebbene sì, non tutte le associazioni sono obbligate alla compilazione del modulo, esistono alcune categorie specifiche che ne risultano esenti e sono le seguenti:
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate (le domande obbligatorie sono solo le 4-5-6-20-25-26) i seguenti enti:
Dove scaricare il modello e come presentarlo?
Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Una volta compilato può essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dall’Associazione (se ha accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate), oppure avvalendosi di un intermediario, come, ad esempio, il Caf. Questo il link diretto.
Volete farvelo da soli??? Leggete il nostro post dedicato!
Cosa succede se si dimentica di inviare il modello EAS?
La mancata presentazione del modello EAS porta le Associazioni ad una serie di problematiche di cui la più onerosa è la perdita delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. In pratica, se la vostra Associazione non presenta il modello EAS ma continua a svolgere le consuete attività quali l’incasso delle quote associative, la vendita di beni o servizi ecc., verrà a tutti gli effetti considerata un Ente commerciale e tassata di conseguenza.
Quali documenti procurarsi prima di procedere alla compilazione del modello EAS?
Prima di procedere alla compilazione, per essere sicuri di non doversi interrompere più volte a causa della mancanza di alcuni dati richiesti, sarà utile tenere a portata di mano questo breve elenco di cosa non deve mancare sulla vostra scrivania:
Tempistiche e scadenze
Entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti associativi. Può succedere però che un ente associativo cambi nel tempo la propria attività (ad esempio una asd che comincia a fare attività commerciale); in tal caso la comunicazione va fatta entro il 31 marzo dell’anno in cui si rende operativa la modifica. Per tutti i ritardatari lo stato consente la remissione in bonis entro il 31/12/2012 col pagamento di una sanzione da 258 euro. La pratica può essere eseguita da un commercialista abilitato ma anche da voi stessi! Leggete qui come.
SE TI E’ INTERESSATO QUESTO ARTICOLO LEGGI ANCHE QUESTO: I TRABOCCHETTI del MODELLO EAS.
Damiano Dalerba & Stefano Cabot
Direttori area noprofit di TeamArtist
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Salve.
Siamo un'associazione culturale costituita nel 2016. Non abbiamo mai trasmesso il modello EAS e volevamo regolarizzarlo entro il 31 ottobre di quest'anno (remissione in bonis, giusto?). Verificando i punti del modello, però, abbiamo scoperto che il nostro statuto (regolarmente registrato in Agenzia) non contiene tutti i requisiti necessari.
Nel 2016 abbiamo incassato solo quote associative e fatto una raccolta piccola fondi (1000 euro residui al netto dei costi), nel 2017, oltre alle quote associative, abbiamo organizzato una raccolta fondi e percepito qualche "donazione" (vera!) e "rimborso spese" (abbiamo diviso l'affitto di una sala con il relatore del convegno da noi organizzato) (totale circa 7000 euro, tolte le spese). Quindi le domande sono:
1. Per il 2016, siamo obbligati a tassare le quote associative, le donazioni e il ricavato della raccolta fondi? Se sì, dobbiamo considerare tutte le entrate come "redditi diversi"?
2. Avremmo dovuto anche aprire partita iva? Se sì, si può rimediare?
3. Possiamo correggere lo statuto, ri-registrarlo e presentare l'EAS in ritardo (sanzione 250?)? Se sì, da quando decorre la possibilità di non tassare più le quote ecc.?
4. Per il 2017 si può fare qualcosa per non dover tassare tutto?
Grazie mille in anticipo e complimenti per l'ottimo lavoro!
1. No
2. Non serviva
3. Si
4. No