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21 Settembre 2012

Il modello EAS: chi, come, dove e quando lo deve fare

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Formazione per Dirigenti
Il modello EAS: chi, come, dove e quando lo deve fare

Se state leggendo questo post probabilmente sapete perfettamente che cosa sia un modello EAS (che sta per: Enti ASsociativi), e siete proprio in cerca di informazioni utili per compilarlo e seguire la giusta procedura. Per dovere di cronaca ricordiamo comunque che il modello EAS è il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, introdotto nel 2009 in seguito alle modifiche apportate all’art. 30 del DL 185/08 convertito poi in L 2/09.

 

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Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare in via telematica, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda quasi tutte le Associazioni dal momento che è obbligatorio per tutti quegli enti che ricevano una quota associativa da parte dei soci, effettuino scambi economici con i loro associati in cambio di beni o servizi, oppure godano delle erogazioni liberali (leggi l’articolo correlato qui).

 

Esistono associazioni esonerate dalla compilazione del modulo?

Ebbene sì, non tutte le associazioni sono obbligate alla compilazione del modulo, esistono alcune categorie specifiche che ne risultano esenti e sono le seguenti:

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale o decommercializzata (corsi o noleggio di attrezzature i.e. stalli per cavalli, barche etc etc)
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

 

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate (le domande obbligatorie sono solo le 4-5-6-20-25-26) i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
  • le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

 

Dove scaricare il modello e come presentarlo?

Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Una volta compilato può essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dall’Associazione (se ha accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate), oppure avvalendosi di un intermediario, come, ad esempio, il Caf. Questo il link diretto.

Volete farvelo da soli??? Leggete il nostro post dedicato!

Cosa succede se si dimentica di inviare il modello EAS?

La mancata presentazione del modello EAS porta le Associazioni ad una serie di problematiche di cui la più onerosa è la perdita delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. In pratica, se la vostra Associazione non presenta il modello EAS ma continua a svolgere le consuete attività quali l’incasso delle quote associative, la vendita di beni o servizi ecc., verrà a tutti gli effetti considerata un Ente commerciale e tassata di conseguenza.

 

Quali documenti procurarsi prima di procedere alla compilazione del modello EAS?

Prima di procedere alla compilazione, per essere sicuri di non doversi interrompere più volte a causa della mancanza di alcuni dati richiesti, sarà utile tenere a portata di mano questo breve elenco di cosa non deve mancare sulla vostra scrivania:

  1. Modello AA5 per il codice fiscale e Modello AA7 in caso di Partita Iva
  2. Atto costitutivo
  3. Provvedimento di iscrizione dell’ente nel Registro delle Persone Giuridiche
  4. Bilanci o rendiconti dell’ultimo triennio
  5. Rendiconto finanziario dell’ultimo esercizio chiuso relativo alle raccolte pubbliche di fondi
  6. Libro soci
  7. Libro assemblee
  8. Libro delibere Consiglio Direttivo
  9. Contratto di acquisto di immobile
  10. Contratti di locazione o di comodato gratuito nei quali l’associazione è locatario o comodatario
  11. Convenzioni
  12. Codici fiscali degli amministratori

 

Tempistiche e scadenze

Entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti associativi. Può succedere però che un ente associativo cambi nel tempo la propria attività (ad esempio una asd che comincia a fare attività commerciale); in tal caso la comunicazione va fatta entro il 31 marzo dell’anno in cui si rende operativa la modifica. Per tutti i ritardatari lo stato consente la remissione in bonis entro il 31/12/2012 col pagamento di una sanzione da 258 euro. La pratica può essere eseguita da un commercialista abilitato ma anche da voi stessi! Leggete qui come.

 

 

SE TI E’ INTERESSATO QUESTO ARTICOLO LEGGI ANCHE QUESTO: I TRABOCCHETTI del MODELLO EAS.

 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

 

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1.140 risposte a “Il modello EAS: chi, come, dove e quando lo deve fare”

  1. Rispondi
    Patrizia

    Salve.
    Siamo un'associazione culturale costituita nel 2016. Non abbiamo mai trasmesso il modello EAS e volevamo regolarizzarlo entro il 31 ottobre di quest'anno (remissione in bonis, giusto?). Verificando i punti del modello, però, abbiamo scoperto che il nostro statuto (regolarmente registrato in Agenzia) non contiene tutti i requisiti necessari.
    Nel 2016 abbiamo incassato solo quote associative e fatto una raccolta piccola fondi (1000 euro residui al netto dei costi), nel 2017, oltre alle quote associative, abbiamo organizzato una raccolta fondi e percepito qualche "donazione" (vera!) e "rimborso spese" (abbiamo diviso l'affitto di una sala con il relatore del convegno da noi organizzato) (totale circa 7000 euro, tolte le spese). Quindi le domande sono:
    1. Per il 2016, siamo obbligati a tassare le quote associative, le donazioni e il ricavato della raccolta fondi? Se sì, dobbiamo considerare tutte le entrate come "redditi diversi"?
    2. Avremmo dovuto anche aprire partita iva? Se sì, si può rimediare?
    3. Possiamo correggere lo statuto, ri-registrarlo e presentare l'EAS in ritardo (sanzione 250?)? Se sì, da quando decorre la possibilità di non tassare più le quote ecc.?
    4. Per il 2017 si può fare qualcosa per non dover tassare tutto?
    Grazie mille in anticipo e complimenti per l'ottimo lavoro!

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. No
      2. Non serviva
      3. Si
      4. No