Attendi...

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe

Per il nuovo GDPR Regolamento UE 2016/679 questa è una newsletter commerciale. Scopri di più.

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe
Rimani sempre aggiornato, Diventa Fan di TeamArtist su Facebook!

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe

Per il nuovo GDPR Regolamento UE 2016/679 questa è una newsletter commerciale. Scopri di più.

28 Marzo 2013

Differenza tra Soci Fondatori, Ordinari, Simpatizzanti, Sostenitori, Onorari e Tesserat

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Gestione dell'associazione
Differenza tra Soci Fondatori, Ordinari, Simpatizzanti, Sostenitori, Onorari e Tesserat

Soci Fondatori, Soci Ordinari, Simpatizzanti, Soci Sostenitori, Soci Onorari, Tesserati… Tante definizioni diverse che spesso portano le Associazioni a scrivere Statuti non del tutto a norma. 

La conseguenza di ciò? La perdita dei diversi regimi fiscali agevolati per le diverse organizzazioni no profit (siano essi ASD – Associazioni Sportive Dilettantistiche o ETS – Enti del Terzo Settore, tra cui le APS – Associazioni di Promozione Sociale e OdV – Organizzazioni di Volontariato)

Partiamo da un principio cardine: un’associazione che vuole godere della de-tassazione deve garantire la parità di diritti e doveri interna e per far ciò, tra le altre cose, non ci possono essere aderenti all’associazione di serie A e di serie B.

*Nota bene: “socio” e “associato” sono equivalenti anche se tecnicamente i soci sono delle Società e gli associati delle Associazioni. 

Questo concetto della “Democrazia interna” lo abbiamo già visto in altri articoli: a partire da come deve essere accettato un nuovo socio, a come deve essere espulso un socio inadempiente. È un principio determinato dall’articolo 148 del TUIR e sempre controllato in modo accurato e puntuale dagli Ispettori Fiscali.

Ma perché ci interessa? Il motivo è che almeno il 30% degli Statuti – che ancora oggi esaminiamo – contiene un errore fondamentale. 

Discriminano tra gli aderenti all’associazione: associato e associato

La motivazione me la sono sentita dire tante volte: “Non è giusto che chi si è sbattuto per fondare l’Associazione possa vedersi portar via l’Associazione da un gruppetto di nuovi aderenti all’associazione – soci appena arrivati“. 

Signori: questa è l’essenza stessa della Democrazia.

L’Associazione non è una proprietà privata ma una proprietà collettiva. Per non pagare praticamente tasse lo Stato vi chiede che tutti i soci siano uguali, che una testa valga un voto, e che chiunque sia eleggibile a qualsiasi carica.

E l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modo comodissimo per scoprire quali Associazioni rispettano questo principio e quali no (sapendo quindi a chi dare la precedenza nelle future ispezioni fiscali). 

Una dichiarazione specifica nel Modello EAS, la numero 9: “che le quote associative sono uguali e non differenziate“. Chi ha risposto di NO, ha scelto una corsia preferenziale verso un’Ispezione fiscale!

Statuti e diritti dei soci

Ma andiamo avanti e prendiamo un pezzo di uno Statuto tipo in cui si indicano le diverse tipologie di soci. Vi assicuro che questo è uno statuto reale e non inventato:

“I Soci saranno classificati in 4 (=quattro) distinte categorie:

  • Soci Fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.
  • Soci Benemeriti Onorari: sono quelli che per la frequentazione dell’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.
  • Soci Ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione.
  1. Soci Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative e ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di aderenti all’associazione, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione a un singolo corso, non ha diritti di voto né diritti di partecipazione alle assemblee, né tanto meno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Aderenti all’associazione appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro Soci Sostenitori.”

Bene, tutto irregolare

Si possono certamente diversificare nominalmente i soci in diverse categorie quali, ad esempio SOCI FONDATORI (che sono coloro presenti nell’atto costitutivo), SOCI ONORARI (coloro – pochi – che per particolari meriti vengono riconosciuti come tali, di solito benefattori, ex presidenti, personalità etc) e i SOCI ORDINARI (cioè quelli accettati di volta in volta dietro loro espressa domanda, dal Direttivo). 

Attenzione però: tutti i Soci, a prescindere dalla loro categoria di nomenclatura, non possono avere diritti/doveri diversi (spesso, invece, ad esempio alcune categorie vengono indebitamente esonerate dal pagamento della quota sociale annuale o non possono candidarsi a ricoprire cariche associative o votare nelle Assemblee eccetera).

È possibile istituire delle categorie di soci, libere, con contributi maggiori – un esempio sono i soci benemeriti – a patto, appunto, che sia possibile fare una scelta e che non sia quindi obbligatoria. Altro caso discutibile (ma molto diffuso) è quello di proporre quote sociali agevolate per particolari categorie: anche questo non è democratico perché appunto facilita e agevola solo alcuni in modo discriminante.

Un’altra confusione si genera in merito alla differenza tra soci e tesserati. Approfondiamola nel prossimo paragrafo.

Potrebbe interessarti leggere i seguenti articoli:

Qual è la differenza tra soci e tesserati?

La confusione nasce perché molte Associazioni si affiliano a loro volta ad altre Associazioni/ Federazioni/ Enti di carattere nazionale che TESSERANO i propri soci. 

Sono due cose diverse che richiedono procedure differenti. 

Spesso le Associazioni commettono questo errore: considerano che TESSERARE una persona al proprio Ente cui si è affiliati, significhi contemporaneamente far diventare anche socia la persona in questione alla Associazione medesima. 

NON è necessariamente così

Sono due cose diverse con procedure divergenti (e tra l’altro non si è obbligati a essere sia soci che tesserati).

Quindi, in sostanza: il socio è dell’Associazione, mentre il Tesserato è dell’ente nazionale cui l’Associazione si è affiliato

Esiste quindi una domanda per diventare socio ed è una domanda per diventare tesserato, con diverse procedure di accettazione e verbalizzazione.

Le domande di ammissione a tesserato devono essere approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il verbale deve essere inserito a Libro Verbali, e il nuovo socio deve essere inserito a Libro Soci. 

Il vincolo associativo è, dal momento dell’ammissione, a vita.

Le domande di ammissione a tesserato devono essere approvate dall’ente di affiliazione nazionale. Con il tesseramento è abbinata un’assicurazione. Il vincolo di tesseramento è annuale. 

ATTENZIONE: alcuni enti di affiliazione nazionale – non tutti – pretendono però che l’aspirante tesserato sia già socio dell’Associazione. 

Non è però considerato un obbligo di legge, quanto una loro scelta regolamentaria. 

Per le due procedure, è utile non dimenticarlo, vi devono essere due distinte informative per la privacy.

Negli ETS, il tesserato che non fosse anche socio non acquisisce particolari diritti. Ad esempio non può partecipare alle Assemblee soci, non può eleggere il Consiglio Direttivo o farsi eleggere nello stesso.

Nelle ASD invece, grazie alla recente riforma dello Sport (articoli 16 e 17 del D.Lgs 36/2021) il tesserato che non è anche socio acquisisce di legge i medesimi diritti degli associati, tra cui il diritto di partecipare alle Assemblee soci, di eleggere il Consiglio Direttivo e di farsi eleggere nello stesso (normativa a nostro parere assurda e che dovrà essere modificata ma, al momento, così è).

È fondamentale sottolineare l’importanza dei diritti e degli obblighi che accompagnano l’appartenenza a un’associazione. Ogni aderente all’associazione dovrebbe essere pienamente consapevole dei propri diritti di voto, dei diritti di partecipazione alle assemblee, dei diritti di accesso ai documenti sociali e dei diritti di partecipazione alle attività dell’associazione. 

Allo stesso tempo, è cruciale che ciascun socio comprenda e adempia ai propri obblighi contributivi, agli obblighi di partecipazione alle attività dell’associazione, agli obblighi di rispetto dello statuto e delle delibere dell’assemblea, nonché agli obblighi di rispetto delle norme fiscali e contabili.

Un aspetto altrettanto vitale è la conformità alle normative vigenti, inclusi gli obblighi di rispetto delle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, così come gli obblighi di rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro

Questi aspetti non solo garantiscono una gestione etica e responsabile dell’associazione ma contribuiscono anche a consolidare un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso dei diritti di tutti gli aderenti.

Garantire il rispetto di questi principi è fondamentale per mantenere la legittimità e l’integrità dell’associazione, assicurando che operi in linea con i valori di parità di diritti e doveri, promuovendo un ambiente di cooperazione, rispetto e uguaglianza tra tutti i suoi membri.

Se sei interessato ai soci minorenni leggi invece Diritto di voto nelle associazioni: il socio minorenne può votare? 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

HAI ANCORA DEI DUBBI? Scrivici qui di seguito i tuoi QUESITI (facendo un ELENCO NUMERATO di tutte le tue domande) e ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE (ci vogliono solo 30 secondi): 

1. avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook:  https://www.facebook.com/TeamArtist.Italy

2. avrai portato il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “AGGIUNGI ALLE  LISTE DEGLI INTERESSI”. Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti (senza far ciò non vedrai circa il 60% di ciò che pubblicheremo!)

3. ci avrai chiesto l’amiciziaClicca qui: https://www.facebook.com/Associazioninonprofit.

Aggiornato gennaio 2024

Scrivi la tua domanda GRATUITA qui

*: campi obbligatori

1.611 risposte a “Differenza tra Soci Fondatori, Ordinari, Simpatizzanti, Sostenitori, Onorari e Tesserat”

  1. Rispondi
    Murru Gianni

    In una associazione, considerato che sullo statuto non si fa riferimento, il socio onorario ha diritto di voto?

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buonasera Gianni,

      il socio onorario se in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di voto.

  2. Rispondi
    Alviti Maria

    I soci onorari devono rinnovare la tessera ogni anno senza pagare la quota stabilità ?

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buonasera Maria,

      anche i soci onorari sono obbligati al pagamento della quota associativa.