Molto spesso le Associazioni no-profit (sportive, culturali, musicali etc etc) ci scrivono chiedendo come gestire le attività che svolgono per e presso gli Enti Pubblici (in massima parte Scuole – corsi sportivi o musicali o altro – e Comuni – concerti bandistici, spettacoli etc etc).
L’errore più comune commesso è quello di non discutere con l’Ente, prima dell’aver effettuato il servizio, in quale modo sarà liquidato il contributo stabilito. Ci si trova quindi dopo a sentirsi richiedere l’emissione di una fattura (quando spesso l’Associazione non ha nemmeno la partita iva) che prevede anche il pagamento imprevisto di IVA, IRES ed IRAP.
Ma è obbligatorio? Dipende!
In questo nuovo post esaminiamo il caso in cui la prestazione sia commerciale (mentre in quest’altro quando è istituzionale e quindi NON fatturabile). Alcune precisazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito le condizioni necessarie perchè queste entrate possano essere considerate esenti ai fini I.V.A. ex art. 10 d.P.R. 633/72 ed esattamente:
– devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni
– le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù
– oppure didattiche di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione professionale
ASSOCIAZIONI e SCUOLE PUBBLICHE
In questo caso è praticamente indispensabile formalizzare l’accordo tra Associazione e Scuola con la stipula di una convenzione (firmata dai rappresentanti legali di entrambe le parti). Nella convenzione deve essere scritto a chiare lettere che la Scuola manterrà il controllo sullo svolgimento del programma didattico e svolgerà la necessaria sorveglianza sugli alunni durante le attività della Associazione.
Dal punto di vista I.V.A., il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72. Si tratta infatti di prestazioni rese all’infanzia, alla gioventù e didattiche in genere che sono rese da un’associazione (se sportiva addirittura riconosciuta da una federazione o da un ente di promozione sportiva) e sotto il controllo di un ente pubblico (la Scuola).
Dal punto di vista delle altre imposte (IRES e IRAP), i proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’Associazione ai sensi dell’art. 143, comma 3, lettera b), T.U.I.R.
ASSOCIAZIONI e SCUOLE PARITARIE/ NON PARITARIE
Qui la questione si fa più complessa, quindi seguiteci bene. Si deve comunque redarre una convenzione (firmata dai rappresentanti legali di entrambe le parti) come nel caso precedente ma qui è importante che siano riportati gli estremi del riconoscimento della qualifica della Scuola (paritaria o non) da parte dell’Autorità scolastica regionale. Anche in questo caso è indispensabile che l’Associazione si tuteli ponendo come condizione indispensabile la presenza di un
docente, durante le sue attività, per sorvegliare gli studenti.
Anche in questo caso il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72 poichè le scuole paritarie (e non) sono comunque sottoposte al controllo dello Stato.
Sono invece dovute IRES ed IRAP poichè queste entrate NON derivano da convenzioni con enti pubblici.
ASSOCIAZIONI ed ALTRI ENTI PUBBLICI (es. COMUNI ed altri)
Partiamo da un concetto sostanziale: il mancato riconoscimento o di vigilanza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (o altro ente pubblico) comporta l’applicazione dell’I.V.A. al 22%.
Può succedere però che delle Associazioni svolgano prestazioni educative, didattiche e formative approvate (e spesso finanziate ad esempio coi Piani Diritto allo Studio che i Comuni fanno con le Scuole) da enti pubblici come Enti locali, Amministrazioni statali, Università ecc. E poichè nel finanziamento dell’attività è insita l’attività di controllo e di vigilanza, il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72!
Non sono dovute IRES ed IRAP se queste entrate derivano da una apposita convenzione con l’ente pubblico.
Damiano Dalerba & Stefano Cabot
Direttori area noprofit di TeamArtist
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Buonasera,
per un'associazione culturale senza partita IVA è possibile ricevere un contributo da un teatro, il quale a sua volta è un'altra associazione, trattandolo come contributo esente iva e che non forma reddito commerciale? Si tratterebbe di un contributo che permette di coprire le spese sostenute dall'associazione per lo svolgimento dello spettacolo in quel teatro.
Buongiorno Francesca,
Di norma, si, ma solo se le associazioni appartengono ad un medesimo ente nazionale (come fosse "Acli spettacolo" per fare un nome).
Buonasera,
Sono impiegata amministrativa gestionale di una ASD, la nostra ASD ha gestito il centro estivo di un comune, è stata stipulata una convenzione, tuttavia per anticipare il pagamento ci hanno fatto emettere una fattura esente iva art. 10. Tutti i bambini partecipanti al centro estivo erano tesserati. Questa entrata è considerata istituzionale? grazie mille
Sì certo.
Buonasera,
Se una ASD, tramite una convenzione con il comune, ha gestito un centro estivo presso la scuola primaria (le entrate andavano direttamente al comune e i bambini iscritti al centro estivo sono stati tutti tesserati), ma il comune per erogare il contributo alla asd chiede l emissione della fattura esente art 10, questa entrata può essere considerata istituzionale, come di fatto lo è, anche se c'è fattura?
Sì certo.
Salve. Avrei necessità di sapere se un'associazione culturale priva di P. IVA può farsi riconoscere piccoli rimborsi spese da parte di EELL per la messa in scena di spettacoli teatrali per bambini nell'ambito di rassegne estive, sottoscrivendo apposita convenzione con l'Ente e dunque configurando l'attività come avente finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali dell'associazione, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), D. lgs. 460/1997.
Grazie mille,
Laura
In linea di massima sì e possibile, poi occorre valutare la convenzione.
Salve, vorrei sapere che se ciò che è scritto in questa pagina, essendo datato 2013 sia ancora valido: https://www.teamartist.com/blog/2013/10/08/associazioni-corsi-scuole-esenzione-iva/
Vi ringrazio
Buongiorno Sabrina.
Si, quanto pubblicato in tale post è ancora valido. Ma la risposta alla domanda è molto complessa e questo articolo non è il più pertinente.
Vi sono infatti attività che le Associazioni no profit possono svolgere PER le Scuole (parlando solo di scuole pubbliche e scuole parificate) che non sono commerciali (e quindi completamente esentasse, sia esente IVA che IRES) altre che sono completamente commerciali (e su cui quindi va versata sia l'IVA che l'IRES). In linea di massima l'attività svolta PER le Scuole (quelle cioè in cui è la scuola a liquidare economicamente l'Associazione) sono non commerciali solo quando attività convenzionate tra l'Associazione e la Scuola stessa e in cui è previsto un Contributo a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute (nella Convenzione il progetto, di fatto, è svolto insieme tra Associazioni e Scuole). Sono invece pienamente commerciali e nè esenti IVA o IRES quando sono prestazioni acquistate dalla Scuola (ad esempio un corso di aggiornamento di una Associazione per i professori o i genitori, non essendo rivolto agli studenti non farà parte del POF e quindi sarà pienamente commerciale).
Vi sono poi, invece, delle attività che le Associazioni svolgono NELLE Scuole rivolte a studenti, professori e insegnanti ma nelle quali sono direttamente gli utenti a liquidare le Associazioni e non le Scuole. In tali casi la gestione economica è indipendente dal fatto che si operi in una Scuola ma tutto dipende dallo Statuto dell’Associazione, dall’essere o meno in un registro pubblico delle Associazioni no profit (RUNTS o Registro del CONI- RNSD) dal fatto che il corso sia rivolto ad associati o a non associati etc.
Infine vi sono delle attività educative che alcune Associazioni no profit svolgono direttamente: in tal caso se la prestazione viene venduta ai partecipanti (e quindi non è rivolta ai soci), è esente IVA articolo 10 secondo il DPR 633/1972 ma SOLO se l’Associazione è riconosciuto come un Ente qualificato a ciò da parte della Regione di appartenenza.
Ecco quindi che il trattamento fiscale di queste attività non dovrebbe mai essere deciso in autonomia dai dirigenti di una Associazione no profit ma studiato ed elaborato insieme ad un Associazionista.
Vi è una circolare dell'ADE che tratta questo argomento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/301036/Circolare+22+del+18+03+2008_circ+22e+del+18+marzo+2008.pdf/28b95095-4c68-392a-5283-7a53eae27379
Salve,
se invece la scuola accetta il progetto e tesseriamo i ragazzi facendo le procedure di norma, non è un buon metodo per evitare sia la convenzione, in quanto molte scuole chiedono che le associazioni si facciano pagare direttamente dai genitori, sia di conseguenza la partita iva ?
Buongiorno Fabrizio.
Il diventare soci non può mai essere solamente strumentale a godere di un prodotto o di un servizio di una Associazione no profit (col solo fine di non pagarvi le tasse). Chi chiede di divenire socio di una Associazione no profit ci si aspetta lo faccia per lavorare insieme a tutti gli altri soci per raggiungere le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione stessa. Quello quindi che parrebbe un "buon metodo" a livello del Fisco verrebbe vista come una frode.