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30 Settembre 2014

La guida Segreta della Agenzia delle Entrate per i controlli nelle Associazioni – I Parte

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Accertamento e Controllo Fiscale
La guida Segreta della Agenzia delle Entrate per i controlli nelle Associazioni – I Parte

Sono anni che noi di TeamArtist studiamo i controlli effettuati da parte della Agenzia delle Entrate verso le Associazioni. Non fraintendeteci: ci sono tantissime Associazioni fasulle che approfittano della sigla “No profit” per evadere il Fisco. Lo abbiamo denunciato tante volte ed è giusto che le autorità intervengano. Spesso accade però che anche Associazioni vere, per piccoli errori anche non significativi, siano pesantemente punite. Ma ancor più spesso accade che molte persone che lavorano in Associazioni vere non siano mai state formate alla corretta tenuta delle stesse (e questa non è colpa loro: non esiste infatti un chiaro manuale dello Stato!).

A scopo formativo quindi vogliamo proporvi lo stralcio del documento redatto dalla Agenzia delle Entrate per guidare i propri ispettori nei controlli: utilissima per capire la logica con cui venite controllate! L’abbiamo divisa in 4 puntate… quindi seguiteci nelle prossime settimane! Buona lettura!

1. INTRODUZIONE

1.1 Le metodologie di controllo

Le metodologie di controllo sono state predisposte, approvate e rese pubbliche tramite circolare a partire dal 1997. Esse sono differenziate per attività economica e contengono le indicazioni per l’effettuazione di controlli contabili e documentali, nonché per la ricerca delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dei corrispettivi e dei compensi effettivamente conseguiti, rispettivamente, dall’impresa o dal professionista.

Partendo dalle modalità e dalle condizioni di esercizio di ciascuna attività esaminata, le metodologie guidano il verificatore nella preparazione del controllo e nell’esecuzione dell’accesso, segnalando gli elementi da rilevare e la documentazione, anche extracontabile, da acquisire. Dopo un breve cenno alle tipologie di evasione più ricorrenti, viene descritta la procedura da seguire per la ricostruzione del volume d’affari e vengono individuati gli accertamenti, i riscontri e le analisi utili a tale fine. A questo proposito, in molti casi, vengono suggeriti gli elementi di stima necessari ed evidenziate le relazioni logiche che devono sussistere tra dati contabili ed extracontabili e l’ammontare dei corrispettivi.

Queste caratteristiche fanno delle metodologie uno strumento valido anche per tipologie di attività istruttoria diverse da quelle della verifica, come istruttorie collegate a questionari e successivi contraddittori svolti in ufficio, indagini finanziarie ecc.  Gli obiettivi delle metodologie sono:
∼ uniformare i comportamenti operativi degli uffici, al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
∼ contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
∼ aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
∼ indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

 

1.2 Principali fasi dell’attività di controllo da “metodologia”

L’attività di controllo è finalizzata alla raccolta di elementi, dati e notizie per l’eventuale successiva azione di rettifica, di accertamento o di liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta; (…) Possono distinguersi quattro momenti fondamentali in cui si esplica l’attività di controllo:

  1. la fase preparatoria al controllo,
  2. la fase dell’accesso e dell’acquisizione di dati e documenti,
  3. quella del controllo documentale
  4. quella del controllo di merito.

Fase preparatoria al controllo – Tale fase è antecedente a quella vera e propria dell’accesso presso la sede dove il contribuente svolge la propria attività ed è finalizzata all’acquisizione di tutte le informazioni utili per l’inquadramento della complessiva posizione fiscale del soggetto e del settore nel quale quest’ultimo opera. Le informazioni verranno reperite prevalentemente in Ufficio mediante gli strumenti a disposizione, primo tra  tutti il collegamento all’Anagrafe Tributaria: si rimanda al capitolo 2 per l’approfondimento di tale fase dell’attività di controllo.

Fase dell’accesso – La fase dell’accesso è prodromica allo svolgimento dei controlli dei documenti fiscalmente rilevanti e del controllo di merito. Essa, infatti, si basa sul potere di entrare in un determinato luogo e di restarvi per effettuare ricerche della documentazione, contabile ed extracontabile, fiscalmente rilevante, anche se chi ne ha la materiale disponibilità non presti il suo consenso o addirittura si opponga all’esecuzione dell’attività in corso.  La fase in argomento implica:
∼ la presentazione di rito dei verificatori alla controparte con l’esibizione dei tesserini di riconoscimento;
∼ far prendere visione e consegnare copia della lettera d’incarico per l’effettuazione del controllo a firma del Direttore dell’ufficio di appartenenza dei verificatori;
∼ la ricerca e l’acquisizione di dati e documentazione rilevante ai fini fiscali. 

Inoltre, i verificatori effettueranno – sussistendone i presupposti – la rilevazione del personale presente al momento dell’accesso, individuando le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale, il tutto finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri e dalle scritture obbligatorie e a riscontrare il rispetto della normativa in materia di lavoro.

Ulteriori controlli da eseguire nel corso dell’accesso riguardano il rispetto della normativa vigente con riferimento ai misuratori fiscali, per le attività commerciali in cui ne è obbligatorio l’utilizzo. Si specifica che ai sensi dell’articolo 15 del decreto ministeriale 24 marzo 1983, “gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto e la guardia di finanza constatano l’avvenuta messa in uso degli apparecchi misuratori fiscali, ne rilevano l’eventuale omissione e procedono ad ispezioni documentali, verificazioni e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per la repressione delle violazioni alle disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1983, n.18. L’ispezione documentale si estende alla documentazione prevista dal presente decreto e al regolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali anche con l’ausilio dei tecnici abilitati alla manutenzione”.

In particolare è necessario controllare:
∼ la dichiarazione di messa in servizio presentata presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate (ex art. 8 DM 23 marzo 1983 e art.19 DM 30 marzo 1992);
∼ l’integrità del sigillo fiscale e dell’etichetta di verificazione periodica;
∼ il libretto di dotazione, (ex art. 2 del DM 23 marzo 1983). Nello stesso vanno annotate anche le verifiche periodiche effettuate dai tecnici abilitati;
∼ il giornale di fondo del misuratore di cassa, nel quale è riportato l’incasso giornaliero;
∼ il registro per il mancato o irregolare funzionamento del misuratore di cassa, nel quale sono annotati i corrispettivi relativi a ciascuna operazione, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza.

Nella lettera di incarico devono essere indicati: l’ufficio che ha disposto il controllo, i nominativi dei funzionari preposti, la data ed i motivi dell’intervento, lo scopo dell’incarico e il tipo di controllo (es. verifica, accesso breve, accesso mirato), le generalità del contribuente, il luogo di esecuzione dell’accesso, le annualità sottoposte a controllo, il timbro ed il protocollo dell’ufficio e la sottoscrizione del direttore o del delegato. Alla luce dell’articolo 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 è, inoltre, opportuno che già nella lettera di incarico siano menzionate le esigenze d’indagine che giustificano lo svolgimento del controllo sul luogo di esercizio dell’attività.

In taluni casi, per specifici rilevanti motivi, potrebbe rendersi necessario effettuare l’accesso in luoghi adibiti ad abitazione dove non si svolga alcuna attività commerciale o agricola, in uffici di enti che non esercitino attività industriale, commerciale o agricola, in circoli privati o in locali adibiti promiscuamente allo svolgimento dell’attività ed ad abitazione: in tali evenienze, oltre alla lettera d’incarico, è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Altro importante adempimento dei verificatori al momento dell’accesso è il richiamo al contribuente della Legge n. 212 del 2000 ed, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 12 di tale norma. Tale richiamo può avvenire anche mediante la consegna al contribuente di copia dello Statuto ovvero del solo articolo 12.

Inoltre si richiama l’attenzione sul comma 5 dell’articolo 12 della Legge n. 212 del 2000, (…), che precisa: “Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.
Si rinvia al paragrafo 3.1 (“L’accesso”) per l’approfondimento delle specifiche rilevazioni connesse alla presente metodologia.

Fase del controllo documentale La fase del controllo documentale si esplica non solo sull’esame delle scritture contabili obbligatorie ma anche delle eventuali altre scritture e documenti (anche elettronici) rilevanti la cui tenuta non sia obbligatoriae che si trovino nei locali nei quali si accede.

L’ispezione ha come finalità il controllo della corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture, nonché della loro complessiva attendibilità, anche nella prospettiva di una possibile rideterminazione in via induttiva del reddito e del volume d’affari.

Fase del controllo di merito – Il controllo di merito non può prescindere dal controllo documentale contabile in quanto, in sostanza, finalizzato ad appurare la rispondenza del contenuto delle scritture con il reale svolgimento dei fatti aziendali o di quelli relativi all’attività professionale.

Nel corso della fase in argomento i verificatori svolgono attività indirizzate al controllo e riscontro della completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie ai fini fiscali sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi all’attività esercitata, compresi i libri sociali e le altre scritture previste da disposizioni non tributarie o comunque in possesso del contribuente controllato.

Vi sono controlli che possono basarsi su situazioni di fatto appurate direttamente dai verificatori, mediante l’analisi della contabilità. Un esempio potrebbe essere l’accertamento dell’esistenza fisica di un bene strumentale annotato nel registro dei cespiti ammortizzabili.

I controlli da metodologia, in particolare, sono finalizzati alla ricostruzione anche in via presuntiva dell’effettiva dimensione dell’attività economica oggetto del controllo e del reale volume d’affari prodotto dal soggetto. (…) Nella procedura di ricostruzione citata, i controlli si traducono in operazioni di stima della potenzialità produttiva dell’attività economica oggetto di controllo, idonee da un lato a smentire l’entità del giro d’affari risultante dalle scritture contabili e, dall’altro a pervenire alla quantificazione del volume d’affari più verosimile in relazione alle effettive caratteristiche dell’attività svolta.

Verbalizzazioni
Il controllo fiscale si estrinseca attraverso l’esercizio di poteri istruttori intrusivi nella sfera giuridica del contribuente controllato. L’esercizio di tali poteri è peraltro strettamente vincolato da modalità e condizioni dettate dalla legge, per cui deve essere adeguatamente documentato dai funzionari procedenti a riprova del rispetto della legge stessa.

Pertanto, durante tutto l’iter del controllo i verificatori dovranno redigere appositi processi verbali:

1. nella fase dell’accesso dovrà essere redatto il processo verbale di accesso, in cui dovranno essere descritte le operazioni compiute in tale fase (presentazione di rito, consegna lettera d’incarico ecc.). Nella prassi, si è soliti redigere tale documento alla fine della prima giornata di controllo, specificando anche la richiesta di esibizione della documentazione fiscalmente rilevante, la risposta e le dichiarazioni della parte;

2. nel caso in cui sia stata effettuata la rilevazione del personale al momento dell’accesso, andrà redatto il processo verbale di constatazione di impiego di lavoratori che, in caso di constatazione di irregolarità (lavoratori parzialmente o totalmente in “nero”), andrà spedito alla competente Direzione Provinciale del Lavoro per la successiva irrogazione delle sanzioni in materia;

3. nel corso di ogni giornata successiva a quella dell’accesso dovrà essere redatto il processo verbale giornaliero, che sintetizzerà le operazioni svolte quotidianamente e gli eventuali contraddittori o dichiarazioni del
contribuente;

4. al termine delle attività di controllo, infine, i verificatori redigeranno il processo verbale di constatazione. Tale documento è un atto pubblico per il quale è prevista la forma scritta e fa fede fino a querela di falso (articolo 2700 del codice civile), che ha la funzione di documentare e spiegare (in primis al contribuente verificato e poi al funzionario accertatore dell’ufficio) l’intero iter del controllo e gli eventuali rilievi da esso scaturiti. Nel redigere tali rilievi, occorrerà indicare le violazioni commesse e gli elementi probatori documentali e/o deduttivi che hanno portato alla rilevazione delle stesse, motivando adeguatamente e con chiarezza argomentativa i passaggi che hanno condotto alla formulazione dei rilievi e richiamando le norme che regolano la materia.
Al processo verbale di constatazione, una copia del quale deve essere consegnata al contribuente, dovranno essere allegati: il processo verbale di accesso, quello di rilevazione dei lavoratori, i processi verbali giornalieri e copia degli altri documenti, acquisiti nel corso del controllo, direttamente collegati agli elementi presuntivi o probatori da cui discendono gli eventuali rilievi.

In linea generale, i documenti appena descritti dovranno indicare: il nome e cognome dei verbalizzanti con l’indicazione dell’ufficio di appartenenza, gli estremi di identificazione della parte, il luogo, la data e l’ora in cui il processo verbale viene sottoscritto, la sottoscrizione dei verbalizzanti e del contribuente, l’eventuale circostanza della mancata sottoscrizione da parte del contribuente e dei motivi addotti, nonché l’indicazione della consegna alla parte di una copia dello stesso o del fatto che lo stesso non è stato ritirato, specificando che la copia del contribuente è comunque disponibile in ufficio.

Si vuole ricordare che l’articolo 6, comma 1, del d.Lgs. del 19 giugno 1997, n. 218 prevede la possibilità, per il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, di chiedere all’ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. (…)

Vai alla II parte della Guida.

 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

 

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23 risposte a “La guida Segreta della Agenzia delle Entrate per i controlli nelle Associazioni – I Parte”

  1. Rispondi
    Thomas

    Durante un controllo di documenti mi anno trovato regolare ,però ora mi anno invitato nella sede del ufficio delle entrate a un appuntamento per delle domande! Sulla mia attivita !può essere preucupante??

    • Rispondi
      TeamArtist

      E' la normale procedura con cui vengono svolti i controlli

  2. Rispondi
    Rosaria

    Cosa può fare un socio nei confronti di un presidente di un associazione onlus che prende decisioni senza convocare gli altri soci, non tiene conto del ruolo del vicepresidente, non mette al corrente di quelle che sono le entrate e le uscite e non convoca riunione neppure quando qualche socio lo richiede?

  3. Rispondi
    luisa

    Buongiorno.
    1)Un eventuale ispezione avviene presso la sede legale o presso la sede operativa di un' Associazione?

    2) Tutta la documentazione relativa all'Associazione deve essere conservatae quindi presente presso la sede legale o presso la sede operativa?

    Grazie mille.

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Presso la sede legale
      2. Presso la sede legale

  4. Rispondi
    domenico

    salve, sono Domenico socio di una sas che sta costruendo un centro sportivo
    dove nasce un campo di calcetto a 5 e uno a 7 con relativo circolo ricreativo; in seguito su questa struttura viene in affitto una a.s.d che pratica attività di scuola di calcio, possiamo io e il mio socio accomandatario fare nello stesso tempo parte di questa associazione non profit; in attesa di una cortese risposta vi ringrazio.

    • Rispondi
      TeamArtist

      Nulla osta.

  5. Rispondi
    Marco Sconfienza

    Nel caso in cui la fase di controllo/ispezione non produca sanzioni poiché non vengono rilevate irregolarità,
    1. gli Ispettori sono tenuti per legge a rilasciare un verbale di chiusura della pratica al Presidente della Associazione?
    2. se sì di che documento si tratta?
    3. come viene definito? verbale di chiusura?
    4. se sì, c'è una legge che richiama questo loro obbligo o dovere?

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Si
      2. PVC - Processo verbale di constatazione
      3. vedi 2.
      4. Ai sensi dell’art. 52 del DPR 633/72, espressamente richiamato in materia di imposte sui redditi dall’art. 33 del DPR 600/73, di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui devono risultare: -le ispezioni e le rilevazioni eseguite; -le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta; -le risposte ricevute dal contribuente. Legga questo nostro post.

  6. Rispondi
    rossellapivanti

    Salve,
    si sta manifestando una situazione spiacevolissima con alcuni soci e con il loro istruttore. Siamo un'ASD per la promozione del ballo e della ginnastica con particolare riguardo alle discipline minori e meno diffuse. Abbiamo dato ai soci 4 lezioni di prova gratuita (avendo corsi molto strani e inusuali). L'istruttore di solito non viene rimborsato per le lezioni di prova perchè si ritiene siano parte dell'attività promozionale dell'associazione verso i soci.
    Il problema è un corso in particolare i cui soci sono uniti e coalizzati e tengono in scacco l'associazione pretendendo quello che vogliono loro. Volevano altre lezioni gratuite altrimenti sarebbero stati a casa in blocco. Poi l'insegnante era malata, l'abbiamo sostituita momentaneamente e loro sono rimaste a casa in blocco. Ad oggi in12 frequentano il corso ma hanno pagato solo in4. Siamo stanchi di sottostare ai loro ricatti. Abbiamo intimato di pagare sia la quota associativa che la quota di partecipazione al corso ma nonostante ciò escono dalla porta senza salutare e se ne fregano.
    Ieri abbiamo comunicato che, essendo 4 iscritti, il corso non può proseguire (anche se frequentano in 12 senza pagare) e che siamo stanchi dei loro ricatti. Comportarsi così è assolutamente fuori dai principi della vita associativa.
    RISULTATO?????? L'insegnante ha cominciato ad urlare che lei vuole i soldi delle prove gratuite, che loro si uniranno per mandarci controlli e guardia di finanza, che chi ha pagato la quota associativa la rivuole indietro e se non facciamo come vogliono loro ci fanno chiudere. Perchè secondo loro il corso doveva continuare lo stesso.
    Il problema è che queste persone sono davvero mafiose e sono capaci di tutto.

    Abbiamo pensato di rimborsare comunque l'insegnante per farla tacere, perchè lei ci aizza contro tutte le allieve.
    Per la restituzione delle quote associative, mi pare sia totalmente illegale.
    Per la restituzione dei 4 che hanno pagato ma il corso non si terrà più come fare? Come contabilizzarlo?? faccio ricevuta con segno meno??

    Possiamo mettere a verbale TUTTO L'ACCADUTO? Vorremmo fosse chiaro che al di là dell'esigua partecipazione, il corso è stato chiuso perchè nella nostra ASD non si tollerano soprusi, maleducazioni e ricatti. E mi sembra un motivo più forte dell'esigua partecipazione.
    Grazie e scusate ma qui siamo veramente in mano alla mafia

    • Rispondi
      TeamArtist

      MAI cedere ai ricatti. Interrompete immediatamente il rapporto di lavoro con l'insegnante tramite raccomandata a.r., impedite l'accesso ai locali a chi non ha rinnovato la quota sociale o non è socio, restituite i soldi a chi ha già pagato (fate solo una nota di accredito da mettere in contabilità e da far firmare).
      Se ha dei testimoni delle minaccie, preparate un esposto scritto firmato e protocollatelo dai vostri carabinieri locali.

  7. Rispondi
    Rossella

    A seguito di controllo fiscale dell'associazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, non è stata rilevata alcuna infrazione e verbalmente gli ispettori hanno detto che è tutto in regola.
    Sono tenuti a darne anche comunicazione scritta o è sufficiente che non sia stato emesso alcun verbale di contestazione?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Sarebbero tenuti. Capita però, a volte, che ciò non accada.

  8. Rispondi
    CLAUDIO

    Buongiorno,

    se un membro del consiglio direttivo da le dimissioni e nello statuto non è prevista la nomina di un singolo membro, come ci dobbiamo comportare, visto che gli altri membri non riuscirebbero a farsi carico del suo incarico.

    Grazie

    • Rispondi
      TeamArtist

      Vi dimettete tutti, andate in Assemblea Soci ed eleggete un nuovo direttivo.

  9. Rispondi
    Patrizio

    No, l'iva non l'abbiamo pagata...
    Grazie per la tempestiva risposta.

  10. Rispondi
    Patrizio

    Buongiorno, non ho trovato spiegazioni/indicazioni in merito ai seguenti quesiti;
    1- una fattura emessa ma mai consegnata al destinatario può essere annullata?
    2- se "si" basta barrarla con la scritta "annullata"?
    preciso che alla fattura in questione seguono già altre numerate progressivamente.
    Grazie per la risposta.

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Direi di si... a meno che abbiate già pagato l'iva relativa.
      2. Si

  11. Rispondi
    Pasquale

    Gentile Team, siamo un ASD da un anno ed abbiamo adottato un statuto simile a quello proposto da voi, ... vi chiedo un parere: l\'elezione dei consiglieri può avvenire con il voto alla lista? ovvero con un voto della lista si nomina il consiglio ed il presidente? Grazie

    • Rispondi
      TeamArtist

      Si, se è questa la modalità decisa dai soci in Assemblea e se nulla osta rispetto allo specifico statuto.

  12. Rispondi
    Riccardo

    Buongiorno.
    Attraverso una gara d'appalto comunale la nostra ASD ha ottenuto la conduzione di corsi sportivi e di lingue straniere.
    In quale modo dovremo gestire i nostri contratti di collaborazione? Una lettera di incarico per i collaboratori sportivi (con il tetto quindi dei 7500 euro) ed un contratto di collaborazione occasionale per gli insegnanti di lingue straniere?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Direi che potrebbe essere la giusta soluzione.