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06 Ottobre 2014

La Guida Segreta della Agenzia delle Entrate per i controlli nelle Associazioni – II Parte

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Accertamento e Controllo Fiscale
La Guida Segreta della Agenzia delle Entrate per i controlli nelle Associazioni – II Parte

 2. FASE PREPARATORIA AL CONTROLLO

L’Amministrazione finanziaria è già in possesso, a vario titolo, di importanti informazioni, reddituali e non, che consentono un primo, e spesso ampio, inquadramento dell’azienda o del professionista da sottoporre a controllo. Ulteriori informazioni possono essere raccolte mediante Internet, l’accesso a banche dati on-line di altre istituzioni, analisi e studi statistici sul settore economico a cui appartiene il soggetto che si intende sottoporre a controllo, oltre che – nel caso si rendesse necessario – mediante appostamenti nelle adiacenze della sede di esercizio dell’attività.

L’obiettivo finale è quello di predisporre un “fascicolo del contribuente” che possa offrire al verificatore un quadro d’insieme della posizione non solo reddituale e fiscale, ma anche operativa e settoriale del contribuente stesso. Questo permette, infatti, di identificare sin da subito elementi di criticità tra l’operato del soggetto e quanto da questo dichiarato, di finalizzare al meglio il controllo e rendere lo stesso più veloce e proficuo, di corroborare – infine – i riscontri derivanti dalla ricostruzione del volume dei ricavi o compensi conseguiti nell’esercizio di attività di impresa o artistico-professionali basate su prove di natura presuntiva.

In questa fase sarà opportuno che l’analisi della posizione del soggetto, pur dovendosi concentrare sul/i periodo/i d’imposta oggetto della verifica, permetta di avere un trend dell’andamento economico e reddituale del soggetto nel tempo. A tal fine, quindi, l’analisi abbraccerà un lasso di tempo di almeno 3 anni, ricomprendendo i periodi d’imposta oggetto del controllo.

Questa fase dell’attività, inoltre, consente ai verificatori di:
∼ verificare se nei confronti del soggetto sono state già eseguite nel corso degli ultimi anni altre attività istruttorie esterne, la loro tipologia ed il risultato delle stesse al fine di valutare l’opportunità di una reiterazione del controllo;
∼ valutare l’opportunità di predisporre l’accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nei diversi punti di esercizio dell’attività (unità locale principale e succursali);
∼ in caso di società, controllare la presenza dei soci di società di persone “con occupazione prevalente”;
∼ controllare l’esistenza e l’entità dei rapporti commerciali fra società e soci con partita I.V.A. ed analogo codice attività;
∼ dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dall’azienda o dal professionista;
∼ acquisire le informazioni sull’evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati, da completare con i dati riscontrabili presso l’azienda;
∼ indagare sui rapporti finanziari fra società e soci (finanziamenti dalla società ai soci) nel caso di società di capitale a ristretta base azionaria;
∼ indagare sui criteri di determinazione dei compensi agli amministratori.

 

2.1 Analisi e acquisizione delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria

Primo e fondamentale strumento operativo per acquisire informazioni è l’interrogazione dei dati del contribuente al sistema dell’Anagrafe Tributaria.

La base dati dell’Anagrafe Tributaria è “dinamica”, in quanto contiene le informazioni disponibili al momento dell’interrogazione su un soggetto, sia esso persona fisica ovvero società. Tali informazioni provengono dagli atti che il contribuente ha trasmesso all’Amministrazione finanziaria (dichiarazioni di inizio attività, dichiarazioni dei redditi, versamenti, atti del registro ecc.), da quelli che quest’ultima gli ha notificato (processi verbali di constatazione, accertamenti o atti di contestazione, iscrizioni a ruolo, contenzioso ecc.) e da ulteriori fonti, prevalentemente esterne all’Amministrazione finanziaria, quali altri enti (Motorizzazione, CCIAA ecc.), istituti di credito, aziende che stipulano contratti di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici, idrici e del gas ecc.

Tutte le informazioni contenute in Anagrafe Tributaria sono ormai trasmesse e acquisite mediante procedure telematiche e sono sottoposte ad un processo di “validazione” che mira a garantirne la qualità.

(…)

 

2.2 Ulteriori fonti di informazioni

Al fine di raccogliere maggiori informazioni sul soggetto da sottoporre a controllo e completare il suo inquadramento economico e reddituale, sarà estremamente importante effettuare ricerche ed analisi mediante ulteriori fonti e strumenti operativi: se ne riportano, si seguito, alcuni tra i più importanti.

Collegamento alle Camere di Commercio

Tale procedura è stata realizzata e messa a disposizione mediante apposito link in SERPICO. Essa consente di interrogare i dati sia di una impresa che di una persona fisica contenuti nel Registro Imprese delle Camere di Commercio.

Tale sezione di SERPICO presenta una schermata distinta in tre sezioni:
∼ la prima, denominata Dati Identificativi della posizione REA presso la CCIAA, riporta le informazioni anagrafiche del soggetto interrogato;
∼ la seconda, denominata “Informazioni sui Bilanci”, in cui sono riportati e puntualmente scaricabili/interrogabili i singoli Bilanci relativi ai vari periodi d’imposta;
∼ la terza, denominata “Informazioni presenti”, che evidenzia informazioni di dettaglio sull’azienda che vengono di seguito sintetizzate:

Informazioni da statuto, statuto depositato
Capitale e strumenti finanziari
Storia delle società o enti controllanti
Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione
Soci e titolari di diritti su quote o azioni
Partecipazioni in altre società
Amministratori
Sindaci, membri organi di controllo
Titolari di altre cariche o qualifiche
Società o enti controllanti
Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri
Attività, albi, ruoli e licenze
Sede e unità locali
Pratiche in istruttoria
Storia delle modifiche
Storia delle partecipazioni in altre società

INTERNET e Mass Media

Internet rappresenta una fonte molto ampia e proficua di informazioni, non solo con riferimento al reperimento di dati puntuali riguardanti il soggetto che si sta indagando ma anche con riguardo agli elementi che consentono di fare un’analisi del settore economico di riferimento dell’attività da controllare e del suo andamento.

Nel corso della navigazione in Internet finalizzata all’acquisizione delle informazioni sopra citate, occorre ricordare l’importanza di saper valutare la fondatezza dei dati trovati, al fine di saper selezionare quelli effettivamente spendibili in sede di controllo (anche attraverso il contraddittorio con il contribuente).

Nel caso in cui già si dispone di uno specifico indirizzo web che fa riferimento all’impresa/soggetto indagato, è evidente la possibilità di navigare nel sito al fine di acquisire indicazioni sia di carattere generale sull’attività (ad esempio la localizzazione pubblicizzata, la tipologia di attività svolta in concreto ecc.) sia di tipo specifico direttamente utilizzabili ai fini della ricostruzione del volume d’affari (ad esempio la presenza di cataloghi, listini, vendite realizzate, ecc.).

Le ricerche in Internet, tuttavia, non devono prescindere mai dall’utilizzo dei cosiddetti “motori di ricerca” (ad esempio Google all’indirizzo www.google.it). I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare l’indagine sulla rete: il verificatore potrà, ad esempio, digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su “cerca”, ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata.

Con riferimento all’acquisizione di elementi che possano consentire un’analisi di settore anche di tipo  territoriale, si richiamano – a mero titolo di esempio – alcuni siti istituzionali e altri privati (ma di ampia notorietà ed affidabilità): www.istat.it; www.unioncamere.it;; www.sose.it; www.censis.it; www.cnel.it; www.tagliacarne.it.

Anche le informazioni quotidianamente riportate sulla stampa (soprattutto quella locale e quella specializzata) possono rappresentare utili elementi per l’identificazione di comportamenti evasivi ovvero corroborativi delle ricostruzioni da effettuare nel corso del controllo: basti pensare alle pubblicità ovvero agli annunci promozionali ecc..

 

2.3 Profili organizzativi e inquadramento giuridico

Caratteristiche del settore
Le presenti istruzioni sono finalizzate all’esecuzione dei controlli nei confronti dei gestori di impianti sportivi e raccolgono in un unico schema metodologico attività apparentemente diverse ma riconducibili ad identiche modalità di conduzione aziendale.

L’attività consiste nell’affitto di spazi (campi da tennis, calcetto, golf, etc.), nell’organizzazione di corsi di apprendimento di discipline sportive e nella messa a disposizione di impianti (piscine, palestre). A tale attività principale non di rado si affianca la vendita di indumenti sportivi e la fornitura di servizi accessori (sauna, estetica, bar).

Gli operatori del settore assumono spesso una veste giuridica associativa al fine di fruire del particolare regime di tassazione riservato agli enti non commerciali.

Lo schema dell’associazione dissimula talvolta attività commerciali vere e proprie svolte da soggetti che con qualche espediente detengono in realtà l’effettivo controllo economico dell’impresa.

Da alcuni anni determinate categorie di imprenditori e professionisti cercano di attrarre nuovi potenziali clienti attraverso l’adesione a circuiti commerciali di c.d. “social shopping”. Per il tramite di siti web dedicati ai gruppi di acquisto, infatti, vengono proposti coupon per offerte speciali limitate nel tempo. I consumatori che aderiscono alle offerte on-line ricevono dal gestore del sito (che opera quale intermediario) un coupon utilizzabile entro un termine definito di validità. Al riguardo, si precisa che la certificazione fiscale – collegata all’acquisto del bene o servizio – andrà emessa dall’esercente o dal professionista al momento dell’incasso del coupon per il suo intero ammontare.

Torna alla I parte o vai alla III.

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

 

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25 risposte a “La Guida Segreta della Agenzia delle Entrate per i controlli nelle Associazioni – II Parte”

  1. Rispondi
    Angelo

    stiamo inserendo nel ns. Statuto il Collegio dei prob viri.
    Chiedo, può essere componente del Collegio dei probi viri il presidente dell' ASD e\o componenti del consiglio direttivo?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Direi di no per il presidente, si invece per gli altri membri del direttivo

    • Rispondi
      TeamArtist

      Direi di no per il presidente, si per gli altri membri del direttivo

  2. Rispondi
    Enrico

    A proposito del Collegio dei Revisori lo statuto della mia ASD recita:

    Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono
    esercitate da un Collegio dei Revisori composto da tre membri
    effettivi, di cui uno iscritto possibilmente all'albo dei Revisori, e
    due supplenti nominati dall'Assemblea.
    Il Presidente sarà nominato nell'ambito del Collegio. Essi
    svolgono il loro mandato con gli stessi poteri e le stesse
    attribuzioni dei Sindaci delle Società commerciali, qualora
    rilevassero irregolarità amministrative, devono comunicarle al
    Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. Presenterà
    inoltre all'Assemblea annuale la propria Relazione Finanziaria sui
    Bilanci. I Revisori hanno il diritto di partecipare a tutte le sedute
    di Consiglio.

    Alcune domande a proposito:
    1 Se alle elezioni nessuno dei candidati è iscritto all'albo dei Revisori il collegio eletto è valido?
    2 Se sì, il Collegio è responsabile delle eventuali irregolarità non rilevate che non è in grado di valutare?
    3 Visto nello statuto che viene detto che il collegio è composto da 3 effettivi e da 2 supplenti, TUTTI i revisori hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo?
    4 PARTECIPARE vuol dire che hanno diritto di parola ma non di voto o devono solamente ASSISTERE a tali sedute?

    Grazie per una risposta e complimenti per il blog.

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Da come ha scritto, si
      2. Dipende da quali
      3. Il vostro statuto lo prevede?
      4. Se non sono membri del direttivo, non possono votare

  3. Rispondi
    PARABITA MICHELE

    Complimenti per gli utili consigli che fornite. Ecco le domande:
    1) Un socio che per svariati motivi (disoccupato, perdita del posto di lavoro, disagi economici per sopraggiunti problemi familiari) non può, temporaneamente o per un lungo periodo, versare la quota, quali sono gli adempimenti del Consiglio Direttivo?
    2) Può il Direttivo, solo in casi eccezionali, deliberare la sospensione del pagamento della quota facendo mantenere tutti i diritti al socio?
    3) Quali sono i provvedimenti che dovrà attuare il Direttivo per venire incontro a quel socio caduto in disgrazia economicamente?
    La nostra sede a volte è frequentata dai coniugi degli associati, i quali si rendono utili dando una mano in occasione dell'allestimento delle mostre o di altre iniziative artistico-culturali organizzate durante l'anno. La loro presenza è un valido aiuto per l'associazione pur non nutrendo alcun interesse per la realizzazione del presepe vero e proprio.
    4) Queste persone possono essere iscritte all'associazione come "Soci simpatizzanti" non versando la quota associativa e non avendo diritto nè al voto nè a partecipare alle assemblee?
    5) Se si, in quale registro saranno inseriti?
    Vi ringrazio.

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Dipende da cosa avete scritto a Statuto. Avete due scelte: o far finta di nulla o espellerlo per morosità.
      2. No.
      3. Chiedere agli altri soci di fare una colletta e versare per lui la quota... legga questo nostro post.
      4. Assolutamente no. O sono soci o non lo sono. Potete, se volete, fare un "albo" dei simpatizzanti ma deve essere chiaro che non sono soci quanto, al limite, "supporters".
      5. vedi 4.

  4. Rispondi
    Domenico

    Buongiorno: quale procedura si dovrebbe seguire per modificare lo statuto o cancellare una ASD qualora non si riuscisse a raggiungere la maggioranza qualificata dei 3/4 in assemblea?? anche dopo diverse e ripetute convocazioni???

    • Rispondi
      TeamArtist

      Beh, dovreste dimettere chi non partecipa...

  5. Rispondi
    stefano

    Buongiorno....
    1. Abbiamo uno statuto che menziona la solo federazione FIT per la nostra affiliazione,siamo in regola se oltre alla stessa ci affiliamo anche ad altro ente promozionale con la doppia tessera socio?
    2. Rispettiamo lo stesso l'attività istituzionale?
    3. Eventualmente dobbiamo fare un cambio di statuto che preveda anche altro ente di promozione sportiva oltre la FIT ?

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Dipende da cosa c'è scritto. Menziona nel senso che prevede un rapporto esclusivo?
      2. vedi 1.
      3. Se prevede un rapporto esclusivo, si.

  6. Rispondi
    NIC

    Potete dirmi quali tipi di associazioni non profit NON devono fare l' EAS all'agenzia entrate ?
    Cioè il modulo per comunicare a questa.

  7. Rispondi
    marcella figerod

    I Componenti del consiglio Direttivo che operano come segretari, possono godere dei rimborsi spese fino a 7500 euro?
    Grazie

    • Rispondi
      TeamArtist

      Come Segretari Amministrativi, si. Come segretari del Direttivo, no.

  8. Rispondi
    Luciano

    Quli sono i contenuti di una domanda se prevista, di richiesta di iscrizione come frequentatore quindi con tessera dell'ente al quale la SSD a responsabilita'limitata e'affiliata ?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Lo dovete chiedere direttamente all'Ente.

  9. Rispondi
    vincenzo di vara

    La nostra Federazione ci impone che sia presente un medico di campo durante le partite ufficiali di qualsiasi categoria.
    Vorrei chiedere se il rimborso spese erogato al medico rientra tra le erogazioni esenti da ritenuta Irpef sino alla concorrenza di 7500 così come previsto per le ASD, iscritte al registro Coni e che abbiano scelto il regime fiscale semplificato.

    • Rispondi
      TeamArtist

      Non è chiaro è quindi, in una certa misura, contestabile. A nostro parere, però, è assolutamente sacrosanto.

  10. Rispondi
    Carlo Cattaneo

    Buongiorno una domanda ma per noi ASD con immobili locati e immobili in comodato gratuito la TASI è dovuta?

    grazie e un saluto

    • Rispondi
      TeamArtist

      Deve sentire l'Ufficio Tributi del Comune dove risiedono gli immobili in questione.

  11. Rispondi
    erres

    So bene che non è il post adatto. Volevo chiedere un'informazione sulla Tasi. Abbiamo un'associazione non profit culturale che non svolge attività commerciale. La nostra sede ci è stata data in comodato d'uso gratuito (contratto registrato regolarmente)e ora non sappiamo se ci tocca pagare la quota riservata all'utilizzatore dell'immobile (nel nostro comune è il 30%). Dato che siamo ente non profit e non svolgiamo attività commerciale ci spetta pagare? Il regolamento del comune non dice nulla a rigurado. E anche la proprietaria dell'immobile non sa se pagare il 100% oppure il 70%.

    • Rispondi
      TeamArtist

      Una bella mail con questa domanda all'ufficio Tributi del vostro comune (con richiesta di registrazione al protocollo e riposta scritta).

  12. Rispondi
    Domenico Fracassa

    Buongiorno, due domande rapide:
    1- Nello statuto di una APS, è obbligatorio che si inseriscano come Organi Sociali il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti?
    2- Se non è obbligatorio inserirli nello Statuto e quindi non devono essere nominati dall'Assemblea dei Soci, in ogni caso deve essere poi nominato dal Direttivo un Consiglio dei Probiviri e un Collegio dei Revisori dei Conti?
    3- Il Revisore dei Conti, se lo si volesse nominare, può essere la stessa persona che poi è anche il "commercialista" che segue l'APS?

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. In linea di massima no, ma dipende a quale registro volete iscrivere l'Associazione e i relativi vincoli imposti.
      2. No
      3. Dipende da come scrivete lo Statuto.