Per chi si fosse perso le puntate precedenti: qui trovate la I e la II.
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1 Lâaccesso
La raccolta di informazioni utili per il controllo può essere maggiormente proficua se lâaccesso è eseguito nei mesi di settembre/ottobre durante i quali lâattivitĂ riprende, dopo la pausa estiva, con lâorganizzazione dei corsi e lâacquisizione delle nuove adesioni.
Per gli impianti situati nelle località turistiche balneari, ovviamente, il periodo migliore non può che essere quello estivo o, comunque, in coincidenza con le vacanze.
Allâatto dellâaccesso i verificatori procederanno a ricercare, nellâambito dei locali utilizzati per lâesercizio dellâattivitĂ , tutta la documentazione contabile ed extracontabile utile per il controllo. In particolare la ricerca sarĂ indirizzata al reperimento di schedari, agende, contratti, ricevute di pagamento, statuti e regolamenti.
Saranno, altresĂŹ, acquisiti alla verifica i supporti magnetici rinvenuti, onde procedere alla loro successiva lettura che dovrĂ riguardare anche i dati presenti nellâhard disk. Tale indagine può essere particolarmente efficace qualora si individui lâesistenza di personal computer ad uso diretto del titolare o di altri soggetti investiti di particolari responsabilitĂ gestionali e direttive.
Potranno, altresĂŹ, essere rilevate notizie contenute in messaggi pubblicitari e promozionali di vario genere (giornali, radio, televisione, manifesti, etc.).
Al riguardo si richiamano le indicazioni operative contenute nel paragrafo 1.2 nella parte âFase dellâaccessoâ.
3.2 Rilevazione del personale
Tra i controlli da effettuarsi al momento dellâaccesso presso i locali destinati allâesercizio dellâattivitĂ dâimpresa o di lavoro autonomo, vi è quello del personale presente e della corretta tenuta dei libri e registri obbligatori previsti dalla normativa in materia di lavoro.
Lâobiettivo è quello di verificare:
â il corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro, secondo quanto di seguito indicato;
â il corretto adempimento degli obblighi fiscali di cui agli articoli 13 commi 3, 21 e 22 del d.P.R. n. 600/73.
La rilevazione del personale va effettuata con tempestivitĂ al momento dellâaccesso, proseguendo poi, nel corso del controllo, alla raccolta ed allâesame degli elementi informativi acquisiti sui lavoratori che hanno prestato
collaborazione allâimpresa o al lavoratore autonomo con particolare riferimento ai periodi dâimposta oggetto di verifica.
Una volta identificato tutto il personale presente in sede, occorrerĂ procedere ad effettuare delle interviste individuali ad ogni soggetto.
Di seguito si elencano le informazioni minimali che, nel corso dellâintervista, occorre necessariamente acquisire, con riferimento a ciascun lavoratore, per un corretto ed efficace controllo degli adempimenti previsti, in materia contributiva e fiscale, a carico del datore di lavoro:
â dati identificativi del lavoratore – codice fiscale (ove attribuito), dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
â estremi del documento di riconoscimento (laddove esibito);
â tipologia del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratore subordinato, co.co.co, co.co.pro, titolari e soci di imprese artigiane/commerciali, coadiuvanti o collaboratori dei titolari o soci di imprese artigiani/commerciali, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi ecc.);
â qualifica del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio, apprendista ecc.);
â retribuzione/compenso percepito.
Ă del tutto evidente che, prima, durante e dopo lâintervista, i verificatori osserveranno e valuteranno, ove possibile, lâeffettiva attivitĂ svolta dai singoli lavoratori intervistati, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto riportato nei documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa sul lavoro.
Terminate le interviste, infatti, i verificatori avranno cura di chiedere al datore di lavoro lâesibizione, ove obbligatori:
1. delle comunicazioni preventive di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi della Legge n. 296/2006, i datori di lavoro hanno lâobbligo di effettuare al centro per lâimpiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro;
2. il Libro Unico del lavoro (che ha sostituito il libro paga e il libro matricola obbligatoriamente a partire dallâanno dâimposta 2009);
3. la documentazione extra-contabile, qualora reperita, dalla quale emerge lâimpiego di lavoratori/collaboratori.
(…)
Gli eventuali rilievi deriveranno, oltre che dal riscontro della mancata comunicazione preventiva che il datore di lavoro ha lâobbligo di effettuare al Centro per lâimpiego, dalle discordanze tra quanto constatato – anche a seguito delle interviste – e quanto risultante dalla documentazione acquisita.
Tutte le operazioni eseguite, nonchĂŠ i rilievi effettuati, andranno puntualmente riportate nel âprocesso verbale di constatazione di impiego di lavoratoriâ, che formerĂ parte integrante del processo verbale di constatazione.
In caso di irregolaritĂ , una copia di tale verbale va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro â Servizio Ispettivo, accompagnato da una apposita lettera di âsegnalazione riscontro lavoratori irregolariâ, al fine della irrogazione delle sanzioni, di cui allâarticolo 3 commi 3 e 5 del d.l. n. 12/200212.
3.3 Controlli prioritari
Si procederĂ inoltre a rilevare:
⌠le potenzialità degli impianti (numero di attrezzi da palestra, di campi da tennis e da calcetto, di piscine e saune);
⌠gli orari e i periodi di apertura degli impianti;
⌠il numero ed il tipo di corsi organizzati (compresi quelli estivi per ragazzi);
⌠i contratti di adesione sottoscritti dai frequentatori dai quali generalmente si possono desumere le generalitĂ degli stessi, il periodo e tipo di frequentazione, il corso prescelto, lâimporto da pagare ed il numero delle rate;
⌠le tariffe praticate distinguendo le quote corrisposte a titolo di iscrizione, assicurazione, frequenza, altro;
⌠le modalità di accesso agli impianti;
⌠le eventuali visite mediche espletate;
⌠i corrispettivi conseguiti per attività collaterali, quali bar, ristoranti, vendita articoli sportivi e prodotti per trattamenti estetici, etc.;
⌠lâesistenza di contratti di sponsorizzazione e di pubblicitĂ , nonchĂŠ lâeventuale organizzazione di spettacoli.
Di fondamentale importanza è la rilevazione del numero degli addetti distinti tra custodi, eventuali inservienti, impiegati occupati nel disbrigo di pratiche amministrative (controllo delle presenze, assistenza, organizzazione di corsi, etc.) ed istruttori in genere legati allâimpresa da un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione. Si tenga presente in proposito che lâinsegnamento della pratica sportiva costituisce spesso un âsecondo lavoroâ e non sono affatto rari i casi di pagamento in nero.
Per questa ragione e, piĂš in generale, per avere unâidea maggiormente precisa del reale movimento che si svolge negli impianti anche in relazione al numero e al tipo di persone impiegate nellâattivitĂ didattica, sarebbe opportuno programmare lâaccesso nelle ore di presumibile maggior affluenza.
Verifica del presupposto giuridico
Come qualsiasi altra attività economica, la gestione degli impianti sportivi può essere svolta nella forma di impresa individuale, società di persone o di capitali, ovvero, come avvertito in premessa, di associazione.
La distinzione assume una grande importanza perchĂŠ nel primo caso (impresa individuale, societĂ di persone o di capitali) la natura commerciale dellâattivitĂ discende dalla stessa forma giuridica del titolare, mentre nel secondo caso, bisognerĂ svolgere unâindagine sullâattivitĂ prevista dallo statuto e su quella effettivamente svolta, al fine di stabilire il carattere commerciale o non delle operazioni economiche effettuate dallâassociazione.
Dallâinquadramento giuridico derivano conseguenze rilevanti in relazione sia agli obblighi contabili che, soprattutto, al regime di tassazione.
Qualsiasi provento realizzato dagli enti qualificati come commerciali concorre infatti a formare il reddito di impresa, mentre i soggetti non aventi prevalentemente tale carattere potranno produrre redditi riconducibili a distinte categorie oppure svolgere attivitĂ dalle quali non deriva alcun reddito imponibile.
La disciplina delle attivitĂ svolte da enti non commerciali subirĂ una profonda modifica con la prossima entrata in vigore del decreto delegato cosiddetto sulle âONLUSâ, che necessariamente avrĂ riflessi anche sulla metodologia di controllo.
Il terzo comma dellâart. 111 del T.U.I.R. stabilisce che per le associazioni culturali e sportive, ânon si considerano effettuate nellâesercizio di attivitĂ commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformitĂ alle finalitĂ istituzionali, nei confronti di associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attivitĂ e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di unâunica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchĂŠ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dellâarticolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori dâetĂ e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per lâapprovazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dellâassociazione ed abbiano il diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalitĂ di utilitĂ generaleâ.
Il comma 4 aggiunge: âLa disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali nĂŠ per le prestazioni effettuate nellâesercizio delle seguenti attivitĂ : a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicitĂ commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolariâ.
In pratica lâindagine del verificatore deve tendere ad appurare:
⌠lâesistenza di quelle attivitĂ che per definizione hanno carattere commerciale;
⌠lâeffettiva qualitĂ dei frequentatori al fine di verificare se sussiste un reale vincolo associativo o se invece questo è soltanto un espediente per mascherare vere e proprie attivitĂ dâimpresa dirette allo sfruttamento degli impianti.
A tale fine lâattenzione del verificatore dovrĂ primariamente rivolgersi allo statuto dellâassociazione nonchĂŠ a tutti quegli elementi (ad esempio, i libri sociali) dai quali è possibile appurare la sussistenza di unâautentica attivitĂ associativa. In particolare si dovrĂ accertare:
⌠se vi sia traccia di assemblee tenute dagli associati;
⌠se sia regolarmente costituito e funzionante il consiglio direttivo;
⌠se gli organi dellâassociazione siano stati regolarmente rinnovati o confermati (spesso, nelle associazioni di comodo, i soggetti indicati nellâatto costitutivo come assuntori delle varie cariche non vengono sostituiti nĂŠ confermati);
⌠se vi siano acquisti di beni (anche immobili) e di servizi intestati allâassociazione. In tal caso sarĂ necessario individuare con quali mezzi finanziari siano stati effettuati tali acquisti.
Qualora gli acquisti di beni siano effettuati da un solo associato (o da alcuni di essi) con propri mezzi e non vi sia alcun effettivo rapporto giuridico che ne legittima lâutilizzo da parte dellâassociazione (ad esempio, un contratto di appalto, comodato o altro ), la presunzione dâinesistenza dellâassociazione assume qualche fondamento.
Particolare attenzione dovrĂ essere posta allâeventuale acquisto di beni immobili intestati congiuntamente a tutti gli associati oppure ad altri (ad esempio, allâamministratore) con lâimpegno di destinarli allâattivitĂ associativa. Eâ necessario, quindi, verificare la trascrizione dei relativi atti dâacquisto. Tale trascrizione, non potendo essere effettuata a nome dellâassociazione (in quanto sfornita di personalitĂ giuridica), dovrĂ essere eseguita a nome dei rappresentanti stessi o dei soci congiuntamente. Nei registri immobiliari, di conseguenza, dovranno risultare tali cariche (Circ. n. 59 del 7/8/85 della ex Direzione Generale Tasse).
Significativo sarĂ anche lâesame dei verbali dâassemblea. A volte, infatti, la partecipazione alle assemblee straordinarie, nel cui ambito si possono deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dei beni dellâassociazione, è riservata solo ad una parte dei soci, mentre ne rimangono esclusi i frequentatori, gli atleti, i soci giornalieri, etc..
SarĂ opportuno, quindi, verificare mediante richieste dirette ai frequentatori dellâimpianto, se abbiano, di fatto, mai partecipato alle assemblee dei soci statutariamente previste.
Al termine delle suesposte indagini il verificatore avrĂ elementi sufficienti per poter qualificare la natura complessivamente commerciale dellâattivitĂ controllata, ancorchĂŠ svolta per interposta persona ovvero il carattere autenticamente associativo del soggetto verificato.
Nella prima ipotesi, il verificatore potrĂ indirizzare la sua attivitĂ verso la ricerca di elementi utili per la quantificazione del volume dâaffari realizzato dallâimpresa; nel secondo caso, dovrĂ operare un ulteriore accertamento, prima ancora di passare alla determinazione del volume dâaffari. DovrĂ difatti, in primo luogo, appurare se lâassociazione abbia posto in essere, oltre alla propria attivitĂ istituzionale, operazioni che per la loro natura hanno comunque carattere commerciale. A tal fine lâanalisi dovrĂ essere condotta alla luce di quanto disposto dallâart. 111, comma 3 del T.U.I.R. e dallâart. 4 del D.P.R. 633/72.
In secondo luogo si dovrĂ verificare, al fine di escluderne lâimponibilitĂ , che anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformitĂ alle finalitĂ istituzionali dellâassociazione risultino svolte esclusivamente nei confronti degli associati o dei partecipanti minori di etĂ , ovvero dei maggiorenni aventi diritto di voto per le approvazioni e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dellâassociazione e che abbiano diritto di ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se non destinato a finalitĂ di utilitĂ generale.
Qualora le prestazioni e le cessioni siano effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra indicati, i corrispettivi relativi concorreranno alla determinazione del reddito dâimpresa.
Tra le attivitĂ sicuramente commerciali sono da comprendere le sponsorizzazioni. Il verificatore dovrĂ esaminare attentamente tali contratti, non di rado posti in essere per favorire forme di evasione fiscale da parte
del committente attraverso artificiose sovrafatturazioni.
Le somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione, infatti, possono essere integralmente dedotte dal committente (R.M. n. 22/1016 del 5/11/74), mentre costituiscono operazioni imponibili per lâassociazione, non rilevando la qualificazione formale con cui la somma di denaro viene corrisposta (corrispettivo, contributo, finanziamento, etc.) (R.M. n. 363333 del 2/4/87).
Il fenomeno evasivo è frequente soprattutto quando destinatarie dei proventi sono le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del particolare regime previsto dalla legge 16/12/1991, n. 398.
Queste infatti possono fruire di una detrazione forfetaria pari ai 2/3 dellâI.V.A. percepita per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, mentre ai fini dellâimposizione diretta lâimponibile è determinato in misura pari al 6% dei proventi conseguiti.
A tal proposito sarĂ cura del verificatore accertare, attraverso lâesame dei libri sociali e di quelli contabili nonchĂŠ di documenti di altra natura, anche bancari, il reale ammontare delle somme ricevute.
SCHEMA DI RICHIESTA DI NOTIZIE AGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
(da allegare al p.v.)
1. Utilizzatore del servizio:
2. Data dâiscrizione:
3. Quota a fondo perduto:
4. Quota annuale:
5. ModalitĂ di versamento delle quote:
6. Frequenza nellâutilizzazione degli impianti:
7. Altre somme versate per specifici servizi:
8. Documenti rilasciati a fronte di tali somme:
9. Partecipazione ad assemblee di soci (nel caso di associazione):
Vai alla IV ed ultima parte!
Damiano Dalerba & Stefano Cabot
Direttori area noprofit di TeamArtist
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Si può accedere all'interno di una ASD solo come tesserato con lo stesso ente di promozione senza divenirne socio?
Nel caso come va gestito la quota specifica eventualmente pagata per il corso rientrante tra le attivitĂ istituzionali?
Grazie
1) si, si può essere tesserati senza essere soci
2) si è un'entrata istituzionale
Buongiorno, alcune domande:
1) nel caso i soci fondatori sia tanti, nellâatto costitutivo ci si può limitare a inserire solo Nome Cognome e Codice fiscale? Oppure vanno messi per forza i dati anagrafici completi (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) o altro ancora?
2) come va compilato il mod. 69 al quadro B: prima i dati dellâassociazione (n. ordine 1) e poi quelli del presidente (n. ordine 2)?
3) come va compilato lâF23: prima i dati dellâassociazione (punto 4) e poi quelli del presidente (punto 5)?
4) esistono programmi (gratuiti o a pagamento) per gestire la contabilitĂ delle associazioni, che magari alla fine compilino da soli il prospetto del rendiconto annuale?
Saluti
1. No, dovete mettere tutti i dati. Nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, e i dati di un documento di identitĂ .
2. Solo i dati dell'Associazione
3. Campo 4 - Presidente. Campo 5 - Associazione.
4. Certo, il nostro! Chieda subito una demo: www.teamartist.com
1. In ogni caso, sia F23 che mod.69 (ma anche altri documenti presumo, ad es. il modello EAS) vanno sempre firmati dal Presidente, anche nel caso in cui questi deleghi un terzo alla presentazione dei documenti in Agenzia, giusto?
2. Per la demo, si possono fare le rilevazioni contabili quotidiane e vedere unâanteprima di come queste confluiscono nel rendiconto annuale?
3. Consente anche di predisporre libro soci, ricevute delle quote o contributi, ecc.?
4. Quanto costa la versione completa?
1. No, se delega...
2. Si
3. Si
4. 254 all'anno iva inclusa
Buongiorno TeamArtist, complimenti per il vostro blog davvero aggiornato e di grande aiuto per le varie A.S.D.; volevo rivolgere una domanda: se un'impresa edile dona alla mia A.S.D. dei borsoni con il loro logo stampato sopra, viene considerata una sponsorizzazione oppure solo una semplice donazione di materiale?
Sponsorizzazione, poichè non ve la sta donando. Ve la sta fornendo allo scopo che voi promuoviate il loro marchio. Come tale è una prestazione di ambito commerciale sulla quale si devono pagare le tasse.
Ok, grazie mille della risposta; siete i migliori!
Buonasera, mi potete dire per favore se tutto quello che riporto qua sotto è fattibile anche per un\'ASD? Le associazioni di promozione sociale, se iscritte, possono:
aâ˘ricevere contributi dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi (i cosiddetti âfinanziamenti per progettiâ) realizzati nellâambito dei fini statutari nonchĂŠ contributi;
bâ˘stipulare convenzioni con gli enti pubblici (es.Comune, Provincia, ecc) per lo svolgimento delle attivitĂ previste dallo statuto verso terzi. Le associazioni devono essere iscritte da almeno sei mesi nel registro delle APS e devono stipulare la polizza assicurativa a copertura dei propri aderenti (art. 30);
câ˘accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (art. 28);
dâ˘usufruire di alcune agevolazioni previste per le cooperative per lâammissione al credito agevolato, limitatamente ai progetti per i quali sono operanti convenzioni con enti pubblici (art. 24);
eâ˘ottenere la riduzione di tributi di competenza degli enti locali, se deliberato (art. 23);
fâ˘avere diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 26);
gâ˘ottenere, da parte delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, lâutilizzo di beni mobili ed immobili, a titolo non oneroso in caso di manifestazioni temporanee (art. 31), o incomodato per lo svolgimento delle loro attivitĂ istituzionali (art. 32);
hâ˘essere autorizzate temporaneamente (in occasione di particolari eventi o manifestazioni) alla somministrazione di bevande ed alimenti ed allâesercizio di attivitĂ turistiche e ricettive, ma solo per i propri associati e loro familiari conviventi (art. 31);
iâ˘equiparare, ai fini fiscali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai familiari conviventi degli associati, a quelle rese agli associati (art. 20);
lâ˘ottenere flessibilitĂ dellâorario di lavoro o delle turnazioni per i propri lavoratori (art. 19);
mâ˘far ottenere la detrazione/deduzione dalle imposte sui redditidi parte delle erogazioni liberali effettuate a loro favore (art. 22).
a. si, ma può dipendere dai diversi bandi
b. si
c. si
d. No ma ci sono altre forme
e. si, ma può dipendere dal singolo regolamento comunale
f. quali? direi di si in ogni caso
g. si, ma può dipendere dai diversi bandi
h. si
i. no
l. no
m. non nello stesso modo delle APS. Ci sono regole diverse, legga questo nostro post.
Gent.mo Dott. Damiano, il ns. comune al prossimo bando per l\'assegnazione degli impianti sportivi ha stilato \"un punteggio\" per ogni caratteristica della ASD in modo che tra i partecipanti al bando si possa creare \"una classifica\" e nominare un vincitore... adesso arrivo al punto... io sarò presidente ed anche istruttore VOLONTARIO senza compenso economico di una ASD affiliata ad ente riconosciuto dal CONI, mi ha spiegato l\'assessore allo sport che tra queste caratteristiche per guadagnare maggiori punti c\'è anche il discorso del QUANTI ASSOCIATI HA LA ASD, E CHE \"VALGONO\" DI PIU LE ISCRIZIONI DI SOCI MINORENNI; quindi Dott. mi domando:
1. se al bando partecipano altre ASD che però sono già presenti da anni nel territorio e sicuramente piÚ associati di noi che dobbiamo ancora nascere e loro hanno l\'assegnazione dell\'impianto sportivo da diversi anni... come può la ns. NUOVA ASD \"sorpassare\" queste altre già presenti da diversi anni ed ottenere l\'assegnazione della gestione dell\'impianto?
2. negli eventuali controlli come fanno a \"vedere\" se i ns. iscritti sono reali oppure con nomi e cognomi \"FALSI/INVENTATI\"??
1. Semplice... non può.
2. Con un controllo campione con l'anagrafe comunale.
Grazie per la specifica, per controllo campione alle anagrafe cosa si intende?? Può cortesemente esporre la situazione nei dettagli? Complimenti per il servizio è cordialissaluti
Il comune gestisce l'anagrafe del comune (altrimenti come potrebbero rilasciare le carte di identitĂ ?). In questo modo basterebbe prendere il vostro libro soci e incrocare i vostri soci (che so, una decina a caso). Se non esistessero se ne accorgerebbero in 10 minuti.
Faccio parte del consiglio di un asd di pesca sportiva per quanto riguarda il defibrillatore come ci dovremmo comportare in caso di organizzazione di una gara di pesca?
Gli organizzatori devono averne uno portatile con sè e deve essere sempre presente qualcuno abilitato all'uso. Suggerisco però che facciate questa domanda per iscritto, con risposta scritta, alla vostra FSN/EPS.
Buongiorno, avrei bisogno di alcune informazioni:
1) un\'associazione onlus deve cambiare la sede principale dalla campania alla sicilia, è obbligatorio andare dal notaio (premetto che lo statuto rimane uguale)?
2) si puo\' cambiare il domicilio fiscale di un\'associazione onlus solo comunicando all\'agenzia delle entrate la variazione senza fare il verbale (premetto che il domicilio fiscale è presso una volontaria che assiste la onlus non iscritta nel libro dei soci)
1. Dipende. Il vostro statuto dice qualcosa al riguardo? E' stato redatto in atto pubblico?
2. Sarebbe meglio almeno un verbale di direttivo (anche non registrato) preliminare.
Salve,
alcune domande sulla costituzione e sul funzionamento di unâassociazione di promozione sociale.
1) per quanto riguarda le spese iniziali necessarie alla costituzione dellâassociazione (imposta di registrazione, marche da bollo, ecc.), queste devono/possono essere coperte con i soldi che i soci fondatori verseranno a titolo di quota associativa annuale?
2) se sĂŹ, andranno annotate tutte con unâunica voce âspese di costituzioneâ senza entrare nel dettaglio?
2) trattandosi di unâassociazione che vuole promuovere la valorizzazione di una zona cittadina specifica, cercando di attirare gente in determinati eventi e in determinati periodi dellâanno (festivitĂ ) per non farli scappare altrove, in sede di richiesta del codice fiscale che codice Ateco 2007 sarebbe opportuno scegliere?
3) Andrebbe bene questo: 94.99.20 (AttivitĂ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby)?
4) unâassociazione deve per forza avere una sede fisica o gli associati possono riunirsi ovunque?
5) nel caso sia possibile operare senza sede fisica, il domicilio fiscale può essere eletto presso uno studio di consulenza o presso il Presidente?
6) è permesso a un associato (non a terzi), che svolge attivitĂ commerciale, fare da sponsor alla propria associazione facendosi pubblicitĂ (mediante ad es. cartelloni pubblicitari) durante gli eventi senza che ciò costituisca âmateriaâ commerciale e quindi fiscalmente tassabile?
7) se sĂŹ, a fronte di tale pubblicitĂ , lâassociato in questione è libero di fare unâerogazione liberale/contributo extra (totalmente libera e senza natura di corrispettivo/tariffa) per coprire le spese relative allâevento in cui si pubblicizza?
8) oppure può farsi pubblicità ma non deve versare nulla?
Grazie!
1. Possono. I soci potrebbero anche fare un prestito infruttifero e farseli restituire.
2a. Si
2b. 94.99.20
3. appunto
4. DEVE avere una sede legale. Dove si riuniscano poi è solo affare loro.
5. Si.
6. No
7. Assolutamente no, sarebbe una truffa ai danni dell'Erario.
8. vedi 6.
1) Quindi lâassociazione può eleggere la propria sede legale presso un consulente (che riceve posta e tiene i libri contabili), e i soci possono riunirsi ovunque?
2) non sono stata molto chiara riguardo la sponsorizzazione degli associati e modifico la domanda: lâassociato (che svolge attivitĂ commerciale), tramite cartelloni pubblicitari, può far conoscere a terzi lâesistenza dellâassociazione e promuovere lâadesione allâassociazione di nuovi associati magari specificando che egli, con la sua ditta, giĂ ne fa parte, oppur anche cosĂŹ è sempre una forma indiretta di pubblicitĂ ?
3) le erogazioni liberali (di associati e terzi) sono deducibili per chi le effettua se sono a favore di unâassociazione registrata, ma che ancora non è operativa da 1 anno e quindi non è ancora riconosciuta come APS?
4) il presidente e il consiglio direttivo vanno âelettiâ prima di registrare atto costitutivo e statuto, vero? Quindi vengono eletti dai soci fondatori in una riunione informale che precede la nascita vera e propria dellâassociazione?
5) se sĂŹ, dopo la registrazione occorre âformalizzareâ la nomina tramite riunione dellâassemblea e relativo verbale di nomina?
1. Si (a meno che a Statuto vi siate dati strane regole sulla questione).
2. O pagate per il servizio o evitate.
3. No
4. Avviene durata la riunione di nascita vera e propria e si verbalizza tutto nell'atto costitutivo.
5. vedi 4.
La ringrazio per tutte le sue dritte! Sono state utilissime.
Sono rimasta perplessa per la non deducibilitĂ delle erogazioni liberali...
1. Quindi non basta essere registrati, ma occorre essere operatavi da oltre un anno ed essere riconosciuti come APS?
2. E poi in Sicilia, se non erro, la Regione ancora non si è adeguata alla normativa nazionale e quindi non ha istituito il relativo registro...
1. Esatto
2. La vostra provincia?