Eccoci arrivati all’ultima parte!
Per chi si fosse perso le puntate precedenti: I, II, III.
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.4 Il controllo del volume d’affari
Scopo dell’indagine è quello di ricostruire con sufficiente attendibilità il tipo e la quantità dei servizi resi e dei corrispettivi conseguiti.
Nel caso ci si trovi di fronte ad un’associazione sospettata di essersi fittiziamente interposta rispetto al soggetto effettivamente titolare dell’attività imprenditoriale, sarà utile individuare i finanziatori originari dell’iniziativa economica, i promotori dell’associazione, nonché i proprietari degli impianti.
E’ necessario, inoltre, ricostruire il percorso che seguono le risorse finanziarie, individuando i percettori ovvero i destinatari ultimi dei proventi lordi conseguiti.
Il numero delle prestazioni effettuate durante il periodo oggetto di controllo può essere più facilmente determinato con riferimento ai diversi servizi offerti dal gestore.
Affitto di campi da tennis, calcetto, pallavolo, etc.
Un elemento basilare del controllo è costituito dalla capacità ricettiva del complesso sportivo in termini di campi da tennis, di calcetto ovvero di spazi polivalenti a disposizione della clientela.
Gli orari di apertura e la disponibilità di sistemi di illuminazione, nonché l’ampiezza degli spogliatoi completano il quadro del potenziale grado di utilizzazione degli impianti.
Di sicura utilità ai fini della ricostruzione del volume di attività sviluppato dall’impresa è la determinazione del numero dei corsi individuali o collettivi organizzati, desumibile oltre che dalla documentazione rinvenuta anche dalla quantità degli istruttori che fanno capo al circolo. Si tenga conto tuttavia che, soprattutto nel caso di lezioni individuali, il rapporto economico spesso si risolve tra allievo e maestro il quale semmai “gira” al gestore degli impianti una parte del suo compenso, specialmente se percepito “in nero”.
Sempre con riguardo all’attività di insegnamento si ricorda che i corrispettivi relativi sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 dal D.P.R. n. 633/72.
L’analisi dei costi sostenuti per i consumi di energia elettrica può essere utile per ricostruire il volume dell’attività svolta nelle ore serali nelle quali si praticano tariffe più alte.
Spesso gli impianti sono illuminati mediante l’uso di gruppi elettrogeni dotati di contatore segna-ore. La lettura del contatore fornirà direttamente il dato relativo al tempo di utilizzo dell’impianto e, quindi, al numero delle ore di affitto serale del campo, da distribuire in un determinato arco temporale a partire dalla data della sua attivazione.
In mancanza di contatore segna-ore, si potrà comunque risalire ai tempi di impiego dall’apparato di illuminazione, anche in contraddittorio con la parte, sulla base dei consumi di carburante accertati ovvero di quelli risultanti dalle fatture emesse dalla società erogatrice di energia elettrica, con l’ausilio eventuale dei dati tecnici contenuti nella scheda rilasciata dall’azienda produttrice.
Le tariffe potranno essere rilevate senza difficoltà dalla documentazione reperita in sede di accesso (locandine, manifesti, volantini) e dagli avvisi esposti al pubblico.
Per quanto concerne il controllo del numero dei frequentatori si veda quanto riportato nel punto successivo relativo alle palestre e piscine.
Palestre e piscine
Le attività svolte nelle palestre possono essere molto diversificate. A titolo esemplificativo se ne fornisce un elenco:
♦ aerobica;
♦ funky;
♦ step;
♦ corpo libero;
♦ stretching;
♦ danza;
♦ body building;
♦ sauna e massaggi.
Nelle palestre e nelle piscine sono molto diffuse formule di abbonamento periodico (bimestrale, semestrale, annuale) che permettono, mediante versamento di un determinato corrispettivo, in unica soluzione oppure a rate, l’utilizzo libero degli impianti nei giorni e negli orari indicati dal gestore.
Si potrà risalire al numero dei frequentatori attraverso:
♦ la documentazione relativa alle iscrizioni custodite in archivio (spesso oggi informatizzato);
♦ lo schedario dei clienti. Nelle palestre spesso esistono schede tecniche accessibili ai frequentatori e a loro intestate ove sono segnalati gli esercizi da compiere secondo le istruzioni impartite dall’istruttore;
♦ le tessere di abbonamento rilasciate che recano solitamente un numero progressivo.
In alcuni impianti l’ingresso dei clienti avviene con l’utilizzo di tessere magnetiche che danno luogo a registrazioni computerizzate di cui rimane traccia.
Le quantità di tessere acquistate in tipografia, o per quelle magnetiche da produttori specializzati, può fornire un’altra preziosa indicazione del numero presumibile dei frequentatori.
Infatti, sottraendo dai quantitativi acquistati in un determinato periodo, il numero delle tessere giacenti al momento dell’accesso, si perviene al dato relativo a quelle distribuite.
Oltre a quanto già detto nel paragrafo precedente relativamente alla presenza di istruttori e all’organizzazione di corsi, l’entità della clientela potrà desumersi anche da:
♦ polizze assicurative stipulate. Generalmente i gestori degli impianti assicurano l’attività che si svolge negli impianti per cautelarsi contro eventuali danni o incidenti causati a terzi. Un’attenta lettura delle clausole del contratto assicurativo può rivelarsi utile dal momento che solitamente il premio corrisposto è correlato al numero presumibile dei frequentatori.
♦ certificati medici di idoneità all’attività sportiva conservati in archivi e quasi sempre richiesti dal gestore per ammettere i clienti all’utilizzo di impianti e ai corsi. Per le visite effettuate presso i locali dell’impianto è utile verificare i compensi corrisposti dal titolare ai medici intervenuti al fine di determinare il numero dei nuovi clienti.
I consumi di acqua, i costi sostenuti per il riscaldamento e l’illuminazione sono altrettanti indicatori del grado di sfruttamento degli impianti e quindi dell’affluenza della clientela.
Per quanto riguarda l’indicazione delle tariffe di abbonamento si richiama quanto esposto nel punto precedente relativamente ai campi da tennis, calcetto, etc..
Si deve tener presente tuttavia che, oltre all’importo dell’abbonamento, correlato alla sua durata, quasi tutti i gestori di impianti sportivi richiedono ai clienti il pagamento di una quota fissa di iscrizione che varia a seconda del prestigio del club o del circolo.
Qualora vengano organizzati saggi di fine corso, potrebbe essere utile verificare, in particolar modo per i corsi di danza, l’esistenza di un costo aggiuntivo per i frequentatori; questi ultimi potranno essere individuati attraverso l’elenco dei partecipanti ai saggi di fine corso.
Presso i gestori di impianti sportivi si sta sviluppando una nuova attività consistente nell’organizzazione di soggiorni riservati ai ragazzi nel periodo feriale di chiusura delle scuole.
Le adesioni hanno generalmente durata settimanale e consentono ai ragazzi l’uso delle attrezzature sportive e la partecipazione ad attività ricreative fino all’ora prevista per la “riconsegna” ai genitori.
Per il controllo del volume d’affari del bar, si farà riferimento alla metodologia specifica del settore. In linea di massima il numero delle somministrazioni può, comunque, essere determinato attraverso i consumi desumibili dal controllo di magazzino. Si deve tener presente che i prezzi effettivamente praticati possono differire da quelli degli esercizi ordinari.
Il controllo delle spese
Oltre ai costi descritti (spese di riscaldamento per palestra e piscina, consumi di energia elettrica per i campi da tennis e di calcetto), sono da verificare con attenzione quelli relativi ai canoni di affitto dei locali utilizzati, e quelli di acquisto delle attrezzature (eventualmente possedute anche in leasing).
Inoltre sarà utile rilevare il costo per la manodopera e analizzare eventuali contratti di comodato stipulati con i soggetti proprietari degli impianti e di affitto di azienda commerciale.
Altro elemento di controllo può essere fornito dalla comparazione dei costi sostenuti nel periodo interessato dalla verifica con i corrispettivi dichiarati. Un disarmonico andamento del rapporto tra determinate spese e i ricavi dichiarati, in particolare quelle relative ai consumi fortemente correlati alle prestazioni dei servizi, potrà costituire indizio di corrispettivi non registrati.
Particolare attenzione va rivolta alla eventuale presenza di fatture per operazioni inesistenti solitamente con causali generiche quali: “assistenza commerciale”, “marketing”. In tali casi si procederà a riscontrare l’effettività della prestazione e dei pagamenti conseguiti attraverso l’esame della documentazione bancaria, nonché a verificare l’attendibilità del soggetto emittente (fornitore) anche soltanto sulla scorta dei dati forniti dal sistema informativo (esistenza, possesso di una struttura produttiva, presenza di versamenti).
(…)
3.5 Altri indizi e riscontri
Nel corso della verifica, inoltre, potranno essere raccolte informazioni presso gli utilizzatori degli impianti al fine di acquisire utili elementi di riscontro per convalidare la ricostruzione dei ricavi operata.
Altre informazioni utili a focalizzare le potenzialità reddituali dell’esercizio sono:
♦ l’ubicazione dell’impianto;
♦ l’esistenza di impianti concorrenti nella zona;
♦ l’età, i titoli professionali e la fama sportiva dei gestori;
♦ la tipologia della clientela;
♦ la presenza di istruttori di livello qualificato e di esperienza;
♦ la promozione pubblicitaria su giornali, radio, TV e attraverso indumenti sportivi.
Il capitale investito nell’impresa, il valore dell’esercizio e il fitto ricavabile dalla sua locazione, possono essere utilizzati per riscontrare l’attendibilità di quanto dichiarato ovvero la congruità minima di quanto accertato.
Si può infatti porre a confronto il reddito dell’impresa con quello conseguibile da un impiego alternativo, privo di rischio, del capitale ricavabile dalla vendita dell’esercizio cui va sommata la retribuzione figurativa del titolare e dei soci eventualmente impegnati nell’attività.
Si può, altresì, raffrontare il reddito dichiarato con quello derivante dall’affitto dei locali sommato alla retribuzione figurativa del titolare.
Eventuali scostamenti negativi perduranti nel tempo devono essere considerati incoerenti con una logica economica e contribuiscono a rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con i controlli descritti nei precedenti paragrafi.
Altri elementi indiziari possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva del titolare o dei soci occupati nell’impresa (possesso di auto, di imbarcazioni, acquisti di immobili, etc.) particolarmente stridenti con l’ammontare dei redditi dichiarati.
In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile effettuare una convincente ricostruzione del volume d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del titolare dell’impresa e/o dei soci.
3.6 Le indagini finanziarie
I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale del contribuente.
L’indagine finanziaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.
(…)
I soggetti, in via generale, a cui oggi si possono effettuare le richieste di dati, documenti e notizie in merito alle suddette indagini, sono i seguenti:
– Banche;
– Società Poste italiane S.p.a.;
– Intermediari finanziari;
– Imprese di investimento;
– Organismi di investimento collettivo del risparmio;
– Società di gestione del risparmio;
– Società fiduciarie;
– Società ed enti di assicurazione.
(…)
Mentre nella precedente stesura si faceva esclusivo riferimento ai “rapporti intrattenuti”, intesi quali “conti” inerenti un rapporto continuativo nel tempo, la legge ha variato tale fattispecie, ampliandola, specificando che le richieste effettuate ai soggetti sopra riportati riguardano “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle garanzie prestate da terzi”.
È evidente che le fattispecie oggettive riguardano non solo i “conti” cui prima la norma faceva riferimento, ma tutte le operazioni, anche isolate, che il cliente ha concluso nel corso del tempo con i soggetti specificati. Ciò comporta che nel controllo rientrino tutte le operazioni “extra-conto” che, nella stesura precedente, come anche esplicitato nella Circolare n. 116/E del 10 maggio 1996, non potevano essere oggetto delle richieste da parte degli Uffici.
La citata Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 ha chiarito che, con riferimento all’ambito oggettivo delle richieste di dati, documenti e notizie, le stesse si possono correlare a tutti i rapporti continuativi e non, vale a dire aperture, variazioni e chiusure di conti, libretti, depositi ed altro, operazioni singole, contratti relativi a cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie, sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti dell’indagine.
(…)
3.6.1 – Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti (artt. 32, 1° comma n. 6-bis del d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del d.P.R. n. 633/72)
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale competente dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con
banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.
3.6.2 – Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari (artt. 32, 1° comma n. 7 del d.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del d.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle entrate, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, come precedentemente specificato, direttamente a: banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento.
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente (interposizione del soggetto terzo) o di cui il medesimo abbia comunque la disponibilità.
Per la fattispecie in argomento, come in precedenza indicato, si deve tener conto di quanto rappresentato nella Circolare n. 32 del 19 ottobre 2006 della Direzione Centrale Accertamento.
Damiano Dalerba & Stefano Cabot
Direttori area noprofit di TeamArtist
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3. ci avrai chiesto l’amicizia. Clicca qui: https://www.facebook.com/Associazioninonprofit.
Buongiorno,
vorrei chiedere alcune informazioni. Premetto che siamo una Associazione di promozione culturale ricreativa molto giovane e piccola.
Lo scorso anno abbiamo predisposto atto costitutivo e statuto, e poiché per ricevere il codice fiscale non era necessario, non abbiamo provveduto alla registrazione degli atti.
Oggi poiché abbiamo di recente iniziato l'attività, vorremmo chiedere i benefici fiscali per la non imponibilità dei contributi.
Tuttavia non mi è chiaro se dobbiamo pagare una mora su questa registrazione tardiva o è sufficiente procedere con l'acquisto delle marche da bollo e il pagamento dell'imposta di registro di Euro 200,00.
1. Avreste modo di darci indicazioni?
Personalmente ho iniziato a seguirvi su facebook perché finalmente inizio grazie a voi a "capire qualcosa" di questa matassa burocratica addosso a chi volontariamente e gratuitamente presta la propria passione al servizio degli altri.
1. Purtroppo non c'è mora. Per l'anno scorso quindi siete "nudi" ed in caso di controllo fiscale potreste avere delle difficoltà. Ma non perseverate e registrate subito tutto (meglio tardi che mai).
Ancora io, scusate ma ho un'altra domanda:
mi è stato detto che per la registrazione dell'atto Costitutivo e dello Statuto di una APS, non si pagano i bolli e il mod.F24 perchè sono esentate, è vero?
Ni. Perchè una APS non è realmente tale fino a quando non si registra ad un registro provinciale/regionale/nazionale. Quindi, quando si costituisce, non potrebbe godere di questa agevolazione (di cui potrebbe invece godere negli anni successivi, per registrare le modifiche allo Statuto). In realtà poi tutta una serie di uffici della Agenzia delle Entrate danno questa possibilità a prescindere se leggono "Associazione di Promozione Sociale".
Carissimi, è un vero piacere avere da voi continui aggiornamenti. Ho un questito che riguarda gli sponsor:
1) una Associazione di Promozione Sociale o una semplice ASD possono avere da uno sponsor (negozio, ditta, impresa)una somma qualsiasi (sempre piccoli importi) affinchè magari distribuisca tra i soci una locandina durante un torneo di Burraco?
2) possono sempre le stesse due tipologie di associazioni, invece dei soldi farsi stampare gli score o altro materiale, donare delle penne, dei gadget?
3) questi "valori" devono essere contabilizzati in un qualche modo o basta solo una dichiarazione di aver ricevuto a titolo gratuito questo materiale pubblicitario?.
4) Eventualmente occorrono ricevute e come contabilizzarlo?
1. Si. Basta che emettiate una fattura e paghiate iva, ires e irap relative. Con partita iva in 398-
2. Si, stessa procedura del punto 1 (dove l'imponibile è dato dal valore dei gadget)
3. vedi 2.
4. Serve fattura e si contabilizza come se fossero soldi veri e propri.
Sono presidente di una associazione di promozione sociale senza partita IVA, perché non vi è l\'obbligo, e da molti anni collaboriamo con istituti scolastici per progetti voluti da questi e inseriti nel POF.
Adesso ci dicono che bisogna presentare la fattura elettronica mentre prima chiedevamo la liquidazione del contributo concordato, secondo convenzione stipulata con l\'istituto.
La nostra non è una prestazione ma una collaborazione con i docenti, regolata ogni anno con apposita convenzione.
1. Adesso cosa dobbiamo fare?
2. siamo obbligati ad aprire la partita IVA?
3. Vi sono altre soluzioni oltre la fattura elettronica?
1. Insistere sulla stessa modalità. La fattura elettronica infatti definisce l'acquisto di una prestazione commerciale. Che NON è quello che fate voi (un progetto concordato tra due enti non commerciali!)
2. A mio parere NO. Ma siete nelle loro mani...
3. Continuare come state facendo! 😉
La parrocchia cui appartengo dovrebbe acquistare un defibrillatore semiautomatico essendovi anche un oratorio ove si pratica attività sportiva dilettantistica.
1. Vi è esenzione IVA?
2. E se dovuta, è sempre il 22%?
1. No
2. Si