Qualche giorno fa mi è stato ri-proposto un quesito che a me sembra molto banale ma, evidentemente, non lo è. Eccovelo:
“Salve, sono la segretaria di una piccola ASD, con l’assemblea ordinaria avvenuta ieri, è stato nominato un nuovo presidente e un nuovo consigliere. Devo stilare un uovo atto costitutivo?”
La risposta è molto semplice. ASSOLUTAMENTE NO. Occhio perchè l’atto costitutivo registrato è uno dei primi documenti ad essere richiesti e controllati durante le Ispezioni Fiscali. Ė quindi, come lo Statuto, un documento delicatissimo che non si può raffazzonare ma va fatto BENE possibilmente da un professionista.
CHE COS’Ė L’ATTO COSTITUTIVO DI UNA ASSOCIAZIONE
Ė, di fatto, il verbale della prima Assemblea dei Soci, quella di fondazione (o costituzione), dell’Associazione. Ė il verbale che racconta quello che è successo in una certa data (la data di costituzione o fondazione dell’Associazione, uno dei dati richiesti quando si compila il modello EAS).
Essendo quindi un verbale, non lo si può cambiare! Come si fa, infatti, a raccontare (ad esempio) a distanza di anni che chi ha fondato l’Associazione non è stato Tizio (come scritto nel primo atto costitutivo registrato) ma Caio?
L’UNICA ECCEZIONE
L’unica eccezione tollerabile è la correzione di piccoli errori formali (che so, il codice fiscale di uno dei soci fondatori): deve trattarsi comunque di piccoli cambiamenti NON significativi. NB: l’Atto Costitutivo NON è lo Statuto; quest’ultimo invece si può cambiare in qualsiasi momento seguendo le modalità stesse previste al suo interno, in Assemblea Straordinaria.
IO L’HO FATTO e L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON MI HA DETTO NULLA
Sfatiamo un altro mito: l’Ufficio del Registro NON HA IL COMPITO di valutare i documenti che voi state chiedendo di registrare. Non solo, chi sta allo sportello non ha nemmeno il dovere di sapere le norme che regolano la burocrazia delle No Profit. L’Ufficio del Registro… registra (tra marche da bollo e imposta di registro sono anche 300 euro circa che ogni volta date allo Stato… è quindi interesse dello Stato raccogliere questi denari se voi volete donarglieli, anche quando è inutile o sbagliato).
PERCHE’ SPESSO LO SI VUOLE CAMBIARE?
Quando mi fate questa domanda, di solito rabbrividisco. Perchè nasconde altri errori molto più profondi o nello Statuto stesso, o nella prassi dell’Associazione, oppure semplicemente mi fa capire che NON SAPETE come dovrebbe funzionare una Associazione nei suoi principi base. In alcuni casi mi sento dare queste motivazioni:
1. “Ho litigato con uno dei soci fondatori che ne ha combinate di ogni (a volte mi è capitato anche reati penali ndA) e voglio che non compaia in nessun modo nei documenti dell’Associazione”. Comprensibile ma infattibile.
2. “Il nostro Consiglio Direttivo è deciso nell’Atto Costitutivo e non viene rieletto dall’Assemblea dei Soci: quindi per modificare il Direttivo dobbiamo rifare l’Atto Costitutivo“. Qui il problema è un altro: lo Statuto è da buttare e voi non siete una Associazione.
3. “Solo i soci fondatori hanno particolari diritti: vogliamo che li abbia anche Caio, quindi dobbiamo modificare l’Atto Costitutivo“. Mai sentito parlare di democrazia interna? Mi sa di no…
4. “Il nome della nostra Associazione è A nell’atto costitutivo e B nello Statuto.“. In questo caso va corretto lo Statuto.
E tu? Hai mai pensato di modificare l’Atto Costitutivo? Oppure lo hai già fatto? Raccontaci perchè e per come!
Buongiorno, il nuovo Statuto rifatto per adeguamento ha inserito per errore un nome dell'associazione diverso da quello definito nell'Atto Costitutivo:
- Atto: "BG DOG HOME Associazione sportiva Dilettantistica"
- Statuto: "Associazione Sportiva Dilettantistica BG DOG HOME in breve A.S.D. BG DOG HOME"
Cosa devo fare per sistemare lo Statuto?
Buongiorno Barbara,
non è rilevante. Il nome sull'atto costitutivo non deve coincidere necessariamente con quello dello statuto.