Alcuni giorni fa il Presidente di una Associazione no profit che gestisce un Ostello per la Gioventù ci ha posto un quesito molto interessante rispetto alla possibilità o meno di considerare la propria attività esente iva. Come spesso accade l’approfondimento che abbiamo dovuto fare ha portato ad un tale sforzo di studio che abbiamo deciso di renderlo pubblico e metterlo a disposizione di tutti anche perchè Googlando l’unico articolo che si trova online, tra l’altro di una autorevole testata fiscale, è del 2007 e quindi gravemente non aggiornato.
Partiamo quindi dal D.P.R. N°633/1972 – Istituzione e disciplina dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) lo strumento che in Italia determina quando si debba pagare o meno l’iva.
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Per prima cosa è utile copia-incollare l’esatta dicitura di questo comma:
“21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;”.
Leggendo questo comma di esenzione saltano subito all’occhio due elementi principali. Il primo è che il Legislatore accomuna diverse categorie di attività a cui riconosce, evidentemente, un alto valore ed utilità sociale: valore che giustifica, appunto, l’esenzione IVA. Vediamo queste categorie una per un e commentiamole:
La volontà del Legislatore è quindi chiarissima: tutte le attività di ospitalità che hanno una funzione sociale, sono agevolate con l’esenzione IVA. Da ciò ne deriva che è l’aspetto sociale in sè il valore che determina l’esenzione IVA e non, come qualcuno potrebbe credere, la tipologia dell’Ente che offre tali tipi di ospitalità (infatti se tale attività fosse solo per gli ostelli gestiti da Associazioni per i propri soci, l’esenzione iva non servirebbe a nulla perchè già opererebbe il comma 8 dell’art. 148 del TUIR!!!).
Il secondo elemento che salta subito all’occhio è il riferimento alla legge 21 marzo 1958 n. 326 che porta inevitabilmente allo studio del prossimo paragrafo.
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Questa la prima vera complicazione (che porta al quesito del nostro lettore e quindi a questo articolo). Perchè il D.P.R. N° 633/1972 cita ancora una legge… ormai abrogata sin dal 2o11! Con il DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79 infatti, dal titolo: “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE” all’articolo n°3 “Abrogazioni” si riporta definitivamente che: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: (…) d) la legge 21 marzo 1958, n. 326; (…)”.
Ovviamente appare chiaro che il DL 79/2011 sostituisce il DL 326/1958 anche agli effetti dell’esenzione IVA (ed infatti nell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate la in cui si parla degli Ostelli per la Gioventù – CIRCOLARE N.31/E del 15 LUGLIO 2016, pagina 6- la legge del 1958 non viene più citata e si chiarisce che gli Ostelli per la Gioventù gestiti da Cooperative o Consorzi – è quindi palese che l’AdE stessa considera superato il concetto che debbano essere per forza gestiti da Enti o Associazioni – per gli effetti dell’Articolo 1, commi 960, 962 e 963 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016 – non debbano più godere dell’esenzione IVA ma dell’aliquota agevolata al 5%). Vediamo quindi cosa si stabilisce oggi rispetto agli Ostelli per la Gioventù. Intanto al capo II articolo 1 lettera f definisce gli Ostelli per la Gioventù come “Strutture Ricettive Extralberghiere”. Ma l’aspetto più interessante è questo: al capo II articolo 12 comma 7 si stabilisce che:
7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.
e al capo II articolo 17 stabilisce che sono gli Sportelli Unici ad autorizzare l’apertura (e quindi il riconoscimento) degli Ostelli per la Gioventù.
Ed infatti tutti gli uffici SUAP dei Comuni italiani oggi hanno una pratica specifica per la richiesta di apertura degli Ostelli per la Gioventù (che, di solito, variano da Regione a Regione perchè, come sappiamo, le competenze turistiche dopo la Riforma Costituzionale del 2001 sono passate dallo Stato alle Regioni) che prevede requisiti particolari che devono essere rispettati per le strutture. Vi elenchiamo alcuni di questi requisiti tipici:
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Dobbiamo rifarci alle definizione dell’articolo di Legge qui sopra riportato, senza cadere nella trappola di pensare a “quando ero giovane io e giravo l’Europa con lo zaino in spalla“. Il Legislatore infatti nel 2011 aveva capito che il mondo era cambiato rispetto al 1958. Vediamo quindi le caratteristiche:
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Così come per brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e colonie , anche nel caso degli Ostelli per la Gioventù l’esenzione IVA non è assolutamente legata alla natura giuridica di chi offre il servizio (e se si tratta quindi di enti profit o no profit) come in altri commi dell’articolo 10 del DPR 633/1972, bensì alla natura del servizio stesso. Al Legislatore quindi non interessa se aiuti un anziano solo o (ospiti un giovane squattrinato) guadagnandoci o meno: l’importante è che tu lo faccia!
Ci dispiace quindi dare una risposta negativa al nostro lettore: l’attività di Ostello per la Gioventù, perchè sia in esenzione iva, non deve necessariamente essere svolta da una Associazione 🙁 Ciò non toglie però che sia una splendida opportunità per qualsiasi tipo di Associazione, perchè si tratta sicuramente di una attività compatibile.
Certo, nulla toglie che una Associazione, magari di Promozione Sociale aderente al DL 383/2000 possa offrire come attività istituzionale (e quindi non Esente IVA ma proprio completamente de-fiscalizzata, non imponibile) una attività ricettiva aperta ai propri associati, come previsto dal comma 3 dell’art. 31: “Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. (…)“. Ma questa si tratta di un’altra casistica non applicabile agli Ostelli per la Gioventù. Come si potrebbe infatti mai conciliare il rendere soci i propri ospiti (che, come abbiamo visto, devono soggiornare solo per “periodi limitati” col principio inderogabile per tutte le Associazioni no profit italiane della “non temporaneità del vincolo associativo” (il principio cioè che è necessario per distinguere un cliente da un socio).
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Questo articolo interessa anche la Polizia Locale di tutti quei comuni che ospitano sul proprio territorio un Ostello per la Gioventù. Perchè un’altra agevolazione (che è in linea con l’Esenzione Iva) è la tassa di soggiorno ridotta… che è giusto sia riconosciuta solo se l’Ostello è realmente tale.
Buongiorno, grazie per questo approfondimento. Mi chiedo se un Ostello della Gioventù debba " per forza" essere gestito da un ente o associazione "non a fini di Lucro". Sto valutando questo modello di business su Milano, e vedo che esistono già Ostelli della Gioventù gestiti da S.p.A. ma ovunque leggo che gli ostelli della Gioventù possono essere gestiti solo non ai fini di lucro.
Esiste una struttura ricettiva Hostel gestibile in forma imprenditoriale societaria (S.r.l.) con le medesime normative regionali di un ostello della gioventù, in merito a dimensioni, servizi e requisiti minimi ? E in tal caso come deve essere accatastato l'immobile ? Abitativo A ? B1 ?
Grazie per la risposta
Giuliano Borsari
Buongiorno Giuliano,
non siamo esperti del settore profit.
Ipotizziamo che sia possibile realizzare una attività similare, ma è opportuno rivolgersi a un qualche professionista del settore.
Salve, da quanto scrivete parrebbe di capire che le associazioni senza scopo di lucro possono svolgere attività turistico - ricettiva anche nei confronti dei non associati. Invece l'art.5 dell'allegato 1 al Dlgs 23 maggio 2011, peraltro ripreso da numerose leggi regionali sul tema, prevede che tali soggetti possano svolgere attività ricettiva solo nei confronti dei propri associati . Dov'è la verità? Esiste un riferimento normativo che dimostri che un'associazione che gestisca una struttura ricettiva possa operare anche nei confronti dei non associati? Vi saluto e vi ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
Ciao Antonio. Hai letto mail il DL 79/2011 che non dice assolutamente ciò che scrivi e che nel post citiamo abbondantemente soprattutto in relazione alla circolare 31/E del 15 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, proprio per dimostrare il contrario!
Il testo della legge: "Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione".
Mi pare abbastanza chiaro che le attività possano essere svolte solo nei confronti degli associati.
Vi saluto e vi ringrazio.
Si può costituire un ostello in vari appartamenti già esistenti e denominate Cav con annesso anche struttura ristorativa?
Dipende dalle diverse regole regionali. In linea di massima, direi di si.
essendo socio raccomandatario di una sas che ha costruito un centro sportivo, posso a sua volte far parte come socio fondatore di una asd per gestire i campetti. ho vi è conflitto di interesse.grazie
Non vi è conflitto di interessi.