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29 Dicembre 2017

La Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa: il nuovo ed inutile MOSTRO giuridico

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Formazione per Dirigenti
La Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa: il nuovo ed inutile MOSTRO giuridico

Con un emendamento alla Legge di Bilancio 2018, approvata in via definitiva il 23 Dicembre 2017 e di cui abbiamo parlato qui (da dove puoi scaricare il testo originale), di una parlamentare che probabilmente non ha mai fatto l’imprenditrice sportiva in vita sua, si è creato un nuovo MOSTRO giuridico: la Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (nome in codice: SSDL).

Un altro MOSTRO che avrà probabilmente vita brevissima e vivrà di sicuri insuccessi, esattamente come L’Impresa Sociale, parte importante dell’orrenda Riforma del Terzo Settore (a cui ho dedicato un’intera Appendice del mio libro “Perchè la Riforma del Terzo Settore fa schifo” e che verrà presentato a Roma l’8 febbraio 2018 e subito dopo messo in vendita) e che hanno tra le proprie attività possibili per legge anche la “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. Oppure come le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) talmente mal e poco normate che nessuno sa ancora oggi spiegare come debbano funzionare.

Perchè dico che chi ha pensato la Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa, probabilmente, non ha mai fatto l’imprenditore dello Sport?

Semplicemente perchè non si ha idea di come funzioni oggi il MERCATO dello Sport italiano (cioè della possibilità di spesa degli atleti), della struttura delle Entrate e delle Uscite e dei conseguenti margini economici, così stretti che spesso è già quasi impossibile il solo riuscire a stare in piedi! Ma entriamo nei dettagli.

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Cosa prevede la nuova normativa sulle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative

Pagina 69-70 del testo della Legge di Bilancio 2018, articolo 1 comma 353, 354, 355, 356, 357. Esaminiamo il testo originale e commentiamolo parte per parte.

353. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

Sono le diverse forme societarie italiane, di cui queste le principali e più conosciute:

  • Società per Azioni (Spa);
  • Società Cooperative;
  • Società in Accomandita Semplice (Sas);
  • Società a responsabilità limitata (Srl);
  • Società in nome collettivo (Snc).

354. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

  • a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « società sportiva dilettantistica lucrativa »;
  • b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  • c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  • d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.”

Da questo articolo si capiscono un paio di aspetti molto semplici. Il primo è che in qualche modo ci si è voluti adeguare ad alcune regole già in vigore per le ASD e SSD contenute nell’articolo 90 del DL 289/2002  ma anche che chi lo ha redatto ha ceduto alla pressione della Lobby dei laureati ISEF e Scienze Motorie che da sempre pretendono che lo Stato obblighi chi vuole occuparsi di Sport ad assumerli. Scelta molto discutibile sia perchè aumenterebbe i costi dell’offerta sportiva italiana, sia perchè queste figure dovrebbero essere inquadrate per MERITO e non per OBBLIGO. Detto questo è interessante rilevare che tale obbligo viene posto SOLO alle Società Lucrative e non alle ASD no profit: il che non ha alcuna logica (ma ben venga)… non è che un atleta del profit è diverso da un atleta del no profit: se si allena male e si fa male non c’entra una mazza DOVE lo faccia!

Altro errore logico. Come si fa a scrivere per una Società Lucrativa: “… in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi …”. E’ ovvio infatti che tale occasione… sia l’unica possibile! Oppure pensano che una SSDL possa anche… lavorare gratis? Non ci siamo proprio insomma.

355. L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».”

Ohhhhhhhhhh! Che grande agevolazione! Ma grazie! Qui torniamo a quanto ho scritto nell’introduzione: chi ha scritto queste norme non ha idea del Mercato Sportivo e della struttura delle entrate e delle uscite. Visto infatti che una ASD con partita Iva nel Regime semplificato del DL 398/1991 hanno una aliquota IRES praticamente inesistente (lo 0,825 dell’imponibile commerciale… senza contare che il grosso delle entrate è istituzionale e quindi esente), questa riduzione dal 24% al 12% può apparire significativa… ma non lo è affatto.

356. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative ».

In pratica si dice che i Co.Co.Co (Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa) sono applicabili non solo alle ASD ma anche alle nuove SSDL.

357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 n° 633, dopo il numero 123) è inserito il seguente: « 123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società »

Questa è una parte interessante: sembra una agevolazione ma è solo un’illusione. Si stabilisce in pratica che nelle SSDL la vendita di servizi sportivi agli atleti ha una aliquota IVA speciale al 10%. Ma… nelle ASD, attualmente, i contributi richiesti agli atleti associati e/o tesserati sono esentasse (quindi non si paga nè l’IVA nè l’IRES): ed anche se volessero “vendere” tali servizi, col Regime Iva semplificato del DL 298/1991, li venderebbero ad iva al 22% ma versandone solo il 50% allo stato (quindi è come si applicasse un 11%). Sto semplificando un ragionamento che in realtà potrebbe essere molto più complesso (nel Regime 398 non hai la compensazione dell’iva sugli acquisti, diverse aliquote iva determinano un diverso costo all’utenza, etc etc) ma fidati se ti dico che questa mia semplificazione è abbastanza valida per calcolare la NON convenienza, sotto il profilo IVA, delle SSDL rispetto ad una ASD.

Senza contare inoltre un’altra baggianata. Questo comma infatti specifica che l’iva al 10% è valida solo se l’attività viene svolta “… in impianti gestiti da tali società”. Se quindi la SSDL fa attività in impianti non gestiti ma noleggiati temporaneamente da altri, l’Iva torna ad essere al 22%. Non so cosa abbia bevuto chi ha voluto mettere questa restrizione, ma doveva essere ad alta gradazione.

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Perchè da un po’ di anni lo Stato ritiene che lo Sport dovrebbe essere fatto da Imprese e non da Associazioni No Profit e quindi ha creato tutti questi mostri?

Se non capisci questo aspetto, non puoi capire il perchè di tutti questi provvedimenti. Ti semplifico questa ragione in modo un po’ grezzo, come mi è solito fare, ma almeno dando pane al pane e vino al vino, è più facile capirlo. Si parte dall’idea che chi opera in una Associazione no profit sia un povero ed incapace fesso.

Si, proprio così.

Perchè se fai una attività in una Associazione No Profit, senza quindi “poterci guadagnare” (nel senso di non poter suddividere gli utili a fine anno) sei uno scemo. Si sa che “nessuno fa nulla per nulla”, no? Quindi, se sei scemo, fai le cose fatte male. E se fai sport male, lo Sport italiano non può migliorare.

Per questo lo Stato ha pensato: se do la possibilità alle persone di poterci guadagnare, probabilmente motiverò molte persone in gamba a dedicarsi allo Sport (per lo Stato chi guadagna, al contrario del ragionamento di prima, non è scemo) e quindi lo Sport italiano migliorerà sia nell’offerta che nei risultati internazionali. Per poterci guadagnare non possono essere Associazioni No Profit: devono per forza essere Società. Quindi creiamo delle formule di Società, con delle agevolazioni fiscali, per fare Sport Dilettantistico

Hanno avuto talmente le idee chiare che non hanno creato UNA tipologia di Società con questi obiettivi (magari cercando di capire, provvedimento dopo provvedimento, perchè non funzionava e quali migliorie apportare) ma ben TRE con regole COMPLETAMENTE DIVERSE. Sembra che situazioni simili ci siano solo in Uruguay e Burundi.

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Perchè le Società Sportive di qualsiasi tipo non potranno MAI decollare senza prima eliminare per sempre tutte le Associazioni no profit che si occupano di Sport Dilettantistico

Torniamo al discorso di cui accennavo nelle prime righe di questo articolo. Anche qui userò parole semplici e semplificando potrei sembrare grossolano. Ma credo sia più importante essere molto chiari.

La gran parte del Mercato dello Sport italiano è formato dall’offerta di attività sportiva per il Tempo Libero di minorenni (le Scuole Calcio, Basket, Pallavolo etc etc) ed adulti (dal Bridge alla Pesca Sportiva etc etc) e poi marginalmente per il benessere degli adulti (vedi i Centri Fitness e, in parte, i Centri di Danza).

Le attività del Tempo Libero e per il Benessere sono attività NON indispensabili per le persone. Sono un di più rispetto alle difficoltà della vita quotidiana. Una famiglia media italiana che vive in 4 con uno stipendio, ha davvero pochissimi soldi da investire sul tempo libero e sul benessere (e, di solito, si dà la priorità ai figli – per questo il grosso del mercato sportivo è legato alle attività per i minorenni).

Per questo motivo l’offerta sportiva che possono accettare DEVE essere la più economica possibile. Per essere economica i COSTI devono essere i più bassi possibili. E per essere i più bassi possibili i costi, oggi, la forma giuridica migliore continua ad essere quella della Associazione Sportiva Dilettantistica, non fosse altro per la possibilità di non pagare IVA ed IRES sui contributi degli atleti per partecipare alle attività, come abbiamo visto sopra.. Non c’è nulla da fare.

Fino a che quindi ci saranno le Associazioni Sportive Dilettantistiche no profit (e per fortuna che ci sono dico io) la concorrenza rispetto a qualsiasi altra formula di Impresa Sportiva è senza partita: lo stesso corso sportivo di una Scuola Calcio per un bambino fatto in una ASD cosata 250 euro l’anno. In una Impresa Sportiva non può costare meno di 500. A tuo parere, il genitore, a parità di servizio, quale sceglierà?

Non solo: la maggior parte delle famiglie italiane, come scrivevo sopra, NON può pagare 500 euro l’anno il corso della scuola calcio del figlio. Se quindi si abolissero le ASD si ridurrebbero drasticamente il numero di praticanti di sport. Ecco perchè le ASD vanno tutelate da attacchi di questo tipo.

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In conclusione:

Le ASD vanno tutelate, ANZI vanno aiutate… Se vuoi aiutarci anche tu in questa missione, entra nel nostro Gruppo Segreto per  SuperDirigenti di Associazioni no profit su Facebook. Lo trovi a questo link: https://www.facebook.com/groups/teamartist.italia

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0 risposte a “La Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa: il nuovo ed inutile MOSTRO giuridico”

  1. Rispondi
    Valle Amedeo

    Buongiorno, ho letto questo interessante articolo sulle forme societarie lucrative e faccio una domanda diretta al fine di poter affrontare un discorso con eventuali finanziatori e soci per progetto di palestra: con una SSd arl, un finanziatore può avere un ritorno sul capitale investito in un modo o nell'altro?
    si ringrazia anticipatamente

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Amedeo,

      ci dispiace, ma noi ci occupiamo solo di associazioni senza scopo di lucro.