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14 Febbraio 2018

Un nuovo obbligo per tutte le Associazioni No Profit, entro il 28 febbraio

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Adempimenti Fiscali, Contabili e Gestionali
Un nuovo obbligo per tutte le Associazioni No Profit, entro il 28 febbraio

La prima domanda che mi viene da farti è questa: il tuo commercialista ti ha avvisato, vero?

Visto che la risposta è quasi certamente NO, trovo sia un ottimo modo per spiegarti nuovamente la differenza tra un Commercial-ista (cioè colui che si occupa, lo dice la parola, di Commercianti-Commercio-Entrate Commerciali) ed un Associazionista (cioè colui che si occupa solo di Associazioni No profit): difficilmente i primi tengono sotto controllo quali siano le novità per le Associazioni e te le comunicano. Mentre un Associazionista, essendo specializzato, ti aiuta a sapere per tempo tutto quello che le nuove leggi ti impongono, evitandoti rogne, sanzioni, etc etc

Ma veniamo alla novità che devi sapere.

Il 14 Agosto 2017  è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n°124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza.” composta da 1 solo articolo e “solo”… 192 commi (siamo in Italia)!

Quatta quatta, zitta zitta, questa legge introduce un importante NUOVO OBBLIGO per tutte le Associazioni No Profit che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni; si trova al comma 125 che ti riporto nelle parti salienti:

A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*nonche’ con societa’ controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con societa’ in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.

(…)

L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. (…)”

Per fortuna questo obbligo scatta solo dal momento in cui si superino i 10.000 euro di contributi pubblici.

Quindi, da questo articolo si desume che:

  1. Se la tua Associazione prende contributi da enti pubblici (come Istituti Comprensivi o Comuni per progetti a scuola) o vende loro servizi con fattura per un importo annuo maggiore di 10 mila euro, DEVE AVERE UN SITO WEB.
  2. Questo sito web, DEVE AVERE un’area dedicata a pubblicare tali informazioni (sono sicuro che né il Registro del CONI, né il futuro costituendo Registro del Terzo Settore includano questo servizio: sarebbe troppo intelligente ed evidentemente chi li progetta queste cose manco se le sogna”.
  3. DEVI avere un sistema di tenuta contabile tale per cui queste informazioni sono monitorate e magari pubblicate in automatico.

Ah. Ovviamente i nostri Clienti BLINDO, utilizzando il nostro portale, hanno già tutto in automatico!

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  1. Rispondi
    Rizzo Luigi

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