Il Ministero della Salute insieme al Ministero dello Sport hanno finalmente deciso di assumersi una responsabilità che i pediatri reclamavano dal 2015 (3 anni ci sono voluti… viva l’efficienza): esentare i bambini dagli 0 ai 6 anni dall’obbligo di certificazione medica sportiva. Da sempre infatti i pediatri affermavano che a quell’età è impossibile poter fare una valutazione seria sulla reale possibilità dei bimbi di poter sopportare gli sforzi prodotti da una attività sportiva intensa.
Sempre i pediatri però affermano che i benefici dell’attività sportiva in età prescolare compensino il rischio dei danni (comunque estremamente basso)… anche se fa specie leggere che tra gli scopi di questo decreto c’è il “non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni”… quando invece l’unico scopo dovrebbe essere quello di tutelare la salute dei nostri figli; ma tant’è…
Come ogni documento della burocrazia italiana però è sempre… interpretabile. Vi è infatti una postilla che recita: “… ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra”.
Scritta così qualcuno potrebbe eccepire quindi che sarebbe comunque indispensabile avere una dichiarazione del Pediatra sulla non sussistenza di casi specifici sul singolo bambino da lui in cura (o, perlomeno, del genitore che affermi di averlo chiesto al pediatra e di aver ricevuto risposta negativa).
Mettiamo infatti che un bambino 0-6 deceda in una ASD mentre sta facendo attività sportiva (che so: per un soffio al cuore). Il Giudice aprirà una indagine per omicidio colposo. Ma a chi?
In assenza di certificato medico e di una dichiarazione di quel tipo (che, lo so, assomiglia a una di quelle liberatorie che da sempre noi di TeamArtist osteggiamo… ma in questo caso è sempre meglio avere in mano qualcosa) non è da escludere che potrebbe essere chiamato in causa il Presidente della ASD quale responsabile legale dell’Associazione (si era sincerato che il pediatra non aveva indicato casi specifici per il bambino suo atleta?). In presenza di certificato medico o di tale dichiarazione del Pediatra verrebbe invece indagato quest’ultimo.
Non solo. E l’Assicurazione? Come saprai gli atleti devono essere assicurati della ASD per legge (leggi questo nostro post sull’argomento). Ma se l’assicurazione dovesse avere come clausola appunto la presenza di un certificato medico sportivo in corso di validità al momento dell’incidente? L’Assicurazione potrebbe non rispondere del danno all’atleta e potrebbe essere chiamato a risponderne l’ASD e il suo Presidente quale responsabile legale.
ALCUNI CONSIGLI:
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Ecco di seguito il testo per esteso del decreto:
Decreto n°176 del Ministero della Salute e dello Sport, 28 febbraio 2018
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT
Visto l’articolo 7, comma 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2014, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”, ed in particolare l’articolo 3, che definisce l’attività sportiva non agonistica e prevede l’obbligo di certificazione per le categorie ivi indicate;
Visto l’articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 155, recante “Approvazione delle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”;
Ritenuto che la Federazione Italiana Medici Pediatri, con nota del 16 luglio 2015, ha segnalato la necessità di escludere dall’obbligo di certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;
Tenuto conto che il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute in data 20 settembre 2017, si è espresso in più occasioni nel senso di considerare l’attività sportiva in età prescolare dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni quale attività sportiva non soggetta ad obbligo di certificazione;
decreta
articolo 1
(Attività sportiva in età prescolare dei bambini da 0 a 6 anni)
Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo.
Roma, 28 febbraio 2018
IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Beatrice Lorenzin)
IL MINISTRO PER LO SPORT
(Luca Lotti)