Il 30 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale uno dei decreti attuativi necessari a rendere operativa la Riforma del Terzo Settore.
Purtroppo mancano ancora i due decreti più importanti e più attesi, senza i quali la Riforma non sarà mai pienamente operativa.
Stiamo parlando del decreto che istituirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), definendo anche la procedura per potersi iscrivere e mantenere lo status di ETS nel tempo, e soprattutto del Decreto Fiscale che dovrebbe disciplinare nel dettaglio il regime fiscale previsto per i futuri Enti del Terzo Settore.
Questi due decreti dovrebbero essere approvati entro il 2020, in modo da rendere pienamente operativa la Riforma dal 2021.
Dicevamo “dovrebbero” perché in Italia il condizionale è sempre d’obbligo quando si parla di tempi del Governo, come la travagliata implementazione di questa Riforma sta dimostrando fino ad ora.
Proprio per questo il decreto appena approvato tiene conto del “periodo transitorio” in cui ancora ci troviamo.
Ma cosa prevede questo decreto?
In sostanza sono previsti vantaggi fiscali per coloro che doneranno beni a Enti del Terzo Settore, sia nel caso in cui il donatore sia un privato sia che sia una azienda.
In attesa che gli Enti del Terzo Settore siano identificati attraverso il RUNTS, questo decreto vale per le donazioni di beni per le attuali Associazioni di Promozione Sociale -APS, Onlus e Organizzazioni di Volontariato – OdV.
NB: Ricordati che per essere considerato un’associazione di questo tipo non basta che ci sia scritto a statuto, ma è necessario che la tua associazione sia iscritta all’albo di riferimento per quella tipologia di associazione.
L’impresa può dedurre dal reddito il valore del bene donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per le persone fisiche sono previste due possibilità: la deducibilità dal reddito del valore del bene fino al 10% del reddito dichiarato, con conseguente abbassamento della base imponibile, oppure una detrazione sull’Irpef da versare pari al 30% (o 35% nel vaso di donazioni alle ODV) fino a un massimo di 30mila euro annui.
Quali limiti ci sono?
Per poter accedere a tali bonus il donatore dovrà accompagnare la donazione con un atto scritto che indichi i beni donati e il loro valore.
Nel caso in cui i beni abbiamo un valore superiore ai 30mila euro o manchino dei criteri oggettivi per poterne quantificare il valore (come nel caso di opere di ingegno), il donatore dovrà produrre una perizia giurata che certifichi il valore del bene (perizia che non deve avere più di tre mesi al momento della donazione).
La detrazione è valida solo per beni che verranno utilizzati dall’ente per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto , o comunque per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto al ricevimento della donazione l’ente dovrà sottoscrivere un impegno all’utilizzo del bene solo per queste finalità.
Questo nuova disciplina sulle donazioni di beni si somma alla complessa normativa relativa alla deducibilità delle donazioni in denaro (dette anche erogazioni liberali).
Ovviamente per le associazioni interessate si tratta di una buona opportunità per incentivare donazioni che possano aiutare l’associazione a perseguire le proprie finalità.
Il tema ovviamente è complesso ed è necessario essere affiancati da un’associazionista che possa suggerire le formule più vantaggiose a seconda dei casi.
Ne approfittiamo per ricordare a tutte le attuali Associazioni di Promozione Sociale, Onlus e Odv che resta attiva al 30 giugno la scadenza per poter adeguare i propri statuti per diventare ETS senza che questo comporti una procedura aggravata per l’approvazione.
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Giovanni Damiano Dalerba