Il 30 giugno è una data che va cerchiata in rosso sul calendario della tua associazione.
Devi ricordarti che ogni anno, entro questa data, devi pubblicare sul sito della tua associazione i contributi che nell’anno precedente hai ricevuto da enti della pubblica amministrazione. È un obbligo per tutte le associazioni previsto dalla Legge per il mercato e la concorrenza (legge n. 124/2017).
In modo semplice ma chiaro devi pubblicare contributi o aiuti, in denaro o in natura, che la tua associazione ha ricevuto da enti della pubblica amministrazione. Questi contributi non devono avere carattere generale (erogati a tutti senza richiesta) e devono essere privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. In altre parole, non devi pubblicare le somme che la tua associazione ha ricevuto per l’acquisto di beni o servizi, per incarichi professionali ricevuti o per risarcimenti dei danni subiti. Invece, devi dichiarare le somme di denaro o il valore dei beni a titolo di contributo cha hai ricevuto dalla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività istituzionali della tua associazione. Ad esempio, se utilizzi una sede attraverso un contratto di comodato con una pubblica amministrazione, devi dichiarare il valore annuale del bene immobile.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021 ha escluso dall’obbligo di comunicazione le somme incassate mediante l’istituto del 5 per mille, perché sono considerate donazioni private e non vantaggi economici concessi dalla Pubblica Amministrazione.
L’obbligo di pubblicazione scatta quando l’associazione ha ricevuto nell’anno solare precedente vantaggi economici per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro. Vale il principio di cassa: si conteggiano i contributi effettivamente ricevuti e incassati nell’anno solare.
Per adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza devi pubblicare l’elenco dei contributi ricevuti sul sito internet della tua associazione, oppure in alternativa puoi pubblicare le informazioni sulla pagina Facebook. Non hai la pagina Facebook? Puoi chiedere di pubblicare l’elenco dei contributi sul sito internet della rete associativa alla quale la tua associazione aderisce.
Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile.
Ti consigliamo di creare sul sito una sezione specifica, nella quale ordinare in modo chiaro le informazioni divise per anni finanziari. Le informazioni minime e indispensabili che devi inserire:
— > Qui puoi scaricare un fac simile da utilizzare per la pubblicazione < —
Sono anche previste delle sanzioni per le associazioni che non rispettano l’obbligo di trasparenza e pubblicità. Se non pubblichi i contributi che la tua associazione ha ricevuto nell’anno precedente, puoi ricevere una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro. La situazione poi diventa più grave se non agisci in fretta. Hai tempo 90 giorni dalla contestazione della sanzione per pagare la multa e pubblicare sul tuo sito l’elenco dei vantaggi economici ricevuti. Se non lo fai, ti verrà chiesto di restituire interamente i contributi ricevuti.
Se vuoi approfondire il tema consultando direttamente le fonti, di seguito riportiamo le leggi e le circolari di riferimento.
desidero controllare se ASEM Italia OdV è già inserita nel RUNTS.
Grazie
Buongiorno Giovanni,
qui il link al nostro articolo.
In fondo trovi il collegamento al nostro servizio per verificare se la tua associazione è iscritta al RUNTS
https://www.teamartist.com/blog/2022/03/31/ricerca-la-tua-associazione-nel-runts/
Buonasera Stefano ,in riferimento all'obbligo di dover pubblicare contributo straordinario per Covid dalla SIAE attraverso un bando del Ministero ricevuto dalla ns Associazione Culturale volevo sapere se siamo tenuti a tale pubblicazione.
Vi ringrazio anticipatamente della vs disponibilità
Buongiorno Emilia,
consigliamo di inserirlo nell'elenco dei contributi ricevuti.