Una breve guida ai nuovi obblighi in carico ad ASD – Associazioni Sportive Dilettantistiche e SSD – Società Sportive Dilettantistiche.
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COSA SIGNIFICA “SAFEGUARDING”
Con “Safeguarding”, termine inglese che letteralmente si traduce in “Salvaguardia”, si intende l’insieme di procedure e pratiche volte a garantire che tutti coloro che frequentano ASD e SSD, a partire dai minorenni ma non solo, abbiano minor possibilità di subire violenze, abusi o discriminazioni e – nel caso invece le abbiano subite – come comportarsi di conseguenza.
Come spesso accade quando nella lingua italiana non abbiamo un termine adatto per esprimere un nuovo concetto, prediamo in prestito parole straniere e così è accaduto anche per il Safeguarding. In questo caso il tutto è stato agevolato anche dal fatto che è stata l’Unione Europea – che nei suoi documenti ufficiali predilige la lingua inglese – ad imporre agli Stati membri come l’Italia di adottare queste politiche di tutela.
Ciò è avvenuto con la cosiddetta Riforma dello Sport, attraverso le disposizioni di legge contenute nel Decreto Legislativo n. 39/2021, art. 16 e nel Decreto Legislativo n. 36/2021, art. 33.
QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI E QUALI LE SCADENZE
Entro il 31 agosto 2024, ASD e SSD dovrebbero approvare, adottare e comunicare ai propri enti di affiliazione nazionale appartenenti al CONI due documenti:
a. Il MOGC – Modello di Organizzazione e Controllo
b. Il CDC – Codice di Condotta
Usiamo il condizionale poiché ciò è stato fatto ad oggi solo da un numero minimo di enti (si stima meno del 2%) e perchè con delibera presidenziale n. 159/89 del CONI, assunta in data 28.06.2024 (con molti dubbi di legittimità poiché secondo il principio di gerarchia delle fonti nel Diritto italiano, il CONI non avrebbe il potere di rinviare un obbligo di legge previsto da un decreto legislativo del Governo), si è rinviato al 31 dicembre 2024 un altro obbligo collegato, quello della nomina del ReCAViD (Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazioni). Quindi moltissimi enti, in modo del tutto arbitrario, hanno considerato che anche l’approvazione di MOGC e CDC sia stato rinviato al 31 dicembre 2024 (mentre, formalmente, non è così).
Entro il 31 dicembre 2024, ASD e SSD dovrebbero nominare e comunicare ai propri enti di affiliazione nazionale la nomina del proprio, sopra citato, Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazioni (ReCAViD) con funzioni di Responsabile Tutela Minori. Anche in questo caso abbiamo spiegato sopra perchè usiamo il condizionale, aggiungendo che al momento anche la maggior parte degli enti di affiliazione nazionale del CONI è in ritardo nel recepire queste nomine; c’è chi ancora ad oggi non ha nominato il proprio Safeguarding Officer (cioè la persona preposta ad interloquire con i ReCAViD delle ASD), c’è ancora chi non ha creato una casella di posta elettronica a lui dedicata, c’è chi ancora non ha definito COME effettuare tali comunicazioni ma, ancora peggio, solo il 5% di questi enti ha previsto una modalità informatica semplice, sicura e online per raccogliere e gestire questi dati (con migliaia di ASD e SSD affiliate l’ente non può pensare di gestire queste informazioni ricevendo delle mail, per favore!).
CHE COS’È IL MOGC – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLO
È un documento che deve essere redatto dalla ASD – SSD, seguendo le linee guida emanate dal proprio ente principale di affiliazione nazionale CONI, con cui si definiscono le procedure per:
– Prevenire e ridurre il rischio di abusi, violenze e discriminazione;
– Dare le istruzioni a chi volesse segnalare un abuso, violenza o discriminazione su come farlo;
– Far si che la ASD abbia una persona preposta ad agire correttamente in caso di segnalazione di un abuso, violenza o discriminazione. Alcuni lo chiamano MOCAS, equivalente a MOGC, che sta per Modello di Organizzazione e Controllo delle Attività Sportive.
CHE COS’È IL CDC – CODICE DI CONDOTTA
È un documento che deve essere redatto dalla ASD – SSD, seguendo le linee guida emanate dal proprio ente principale di affiliazione nazionale CONI e che deve essere fornito a tutti coloro che a qualsiasi titolo gravitano nell’Associazione (atleti, tutori legali degli atleti, tecnici, dirigenti etc) in cui sono spiegati i comportamenti corretti che i diversi partecipanti devono tenere tra di loro per ridurre la possibilità che si ingenerino abusi, violenze e discriminazioni.
COME REDIGERE MOGC E CDC
Gli enti sportivi nazionali del CONI, FSN – Federazioni Sportive Nazionali, DSA – Discipline Sportive Associate e EPS – Enti di Promozione Sportiva, avrebbero dovuto pubblicare delle proprie Linee Guida sulla stesura di questi documenti entro il 31 agosto 2023; ad oggi quasi tutti lo hanno fatto, moltissimi in notevole ritardo.
Si noti che queste Linee Guida nazionali dovevano, a loro volta, essere scritte sulla base di una delibera del CONI, la n° 255 del 25 luglio 2023 la quale prevedeva, correttamente, che ogni ente non facesse un copia-incolla ma scrivesse della proprie linee guida sulla base delle proprie caratteristiche e del proprio Sport (si pensi ad esempio al Nuoto, dove gli atleti sono sempre seminudi, si spogliano e si lavano in ambienti comuni, senza separazioni per età e agli Scacchi, dove invece si è sempre vestiti; evidentemente dovranno avere regole diverse). Ovviamente così non è stato e la maggior parte dei documenti che abbiamo visto (li abbiamo dovuti studiare TUTTI) sono… un copia-incolla indifferenziato a seconda dello sport praticato.
Queste Linee Guida devono essere scaricate, lette e studiate. Dopodiché si deve scegliere tra le linee guida dei diversi enti cui si è affiliati, una ed una sola di queste cui riferirsi (di norma si sceglie quella dell’ente principale, cioè di quello per cui si ha il maggior numero di atleti tesserati) e redigere i propri documenti, tenendo conto anche delle peculiarità della singola ASD/SSD. Una piccola nota: le norme prevedono che gli enti sportivi nazionali del CONI debbano aggiornare tali linee guida almeno ogni 4 anni, ciò significa che a cascata anche ASD/SSD dovrebbero aggiornarli i propri MOGC e CDC almeno con tale periodicità.
A questo punto si dovrà provvedere a redigere questi documenti ad hoc per la propria ASD/SSD. Appare evidente che un dirigente di ASD/SSD è improbabile abbia le competenze per farlo da solo partendo da zero. Ecco quindi che moltissimi enti sportivi nazionali del CONI forniscono dei fac-simile che sono una ottima traccia di partenza ma che nascondono anche un grande pericolo: non possono essere utilizzati così come sono senza accendere il cervello per capire se sono perfettamente adatti e sufficienti alle vostre necessità e alla vostra realtà.
Una ASD/SSD che fa solo calcio con minorenni non avrà le stesse esigenze di una ASD/SSD che invece ha solo atleti maggiorenni. Ancora, una ASD/SSD che fa un solo sport, non avrà le stesse esigenze di una ASD/SSD che pratica più sport appartenenti ad enti diversi. E così via.
APPROVARE, ADOTTARE E TRASMETTERE MOGC E CDC
Una volta redatti MOGC e CDC devono essere approvati in Consiglio Direttivo dalle ASD e con una determina dell’amministratore nelle SSD. Quindi devono essere adottati (cioè pubblicati, trasmessi e dove necessario sottoscritti, da tutti coloro che gravitano intorno alla ASD/SSD: atleti, istruttori, accompagnatori, dirigenti, volontari etc) ed infine trasmessi ai propri enti di affiliazione nazionale CONI.
Come dicevamo sopra sono pochissimi gli enti che si sono già strutturati per recepire questi documenti in modo strutturato ed organizzato e tantissimi non hanno ancora il personale competente per poter gestire questa pratica così delicata. Non sono mancate situazioni in cui ci sono state riferite delle castronerie epocali: ad esempio c’è chi non ha capito che se la ASD/SSD propria affiliata è affiliata anche ad altre FSN/DSA/EPS può aver scelto di adottare diverse Linee Guida e che ciò deve essere recepito senza colpo ferire. Ancora, c’è chi sostiene che il Codice di Condotta debba essere il copia-incolla di quello dell’ente di affiliazione e non debba essere redatto dalla ASD/SSD sulla base delle proprie peculiarità (ed anche mostrando all’addetto il testo di legge in cui ciò era specificato, non era in grado di capirlo: tipico caso di analfabetismo funzionale).
IMPLICAZIONI E RESPONSABILITÀ PER LE ASD/SSD
Spesso e volentieri abbiamo avuto modo di percepire – ma sempre in occasioni informali, mai nero su bianco – da parte di tanti addetti ai lavori degli enti sportivi nazionali aderenti al CONI una sostanziale minimizzazione dell’importanza di questi provvedimenti e delle nuove pesanti responsabilità a carico delle ASD/SSD.
Al momento il modo in cui questi nuovi obblighi sono percepiti e raccontati è più o meno questo: “Non vi preoccupate, è solo una nuova rogna imposta da quegli stronzi di politici, ma con un paio di copia-incolla, nominando come Responsabile vostro cugino, siete a posto senza spendere e senza correre alcun rischio”.
Niente di più stupido e più falso. Certamente si tratta di una nuova incombenza importante e costosa di cui i dirigenti di ASD e SSD devono occuparsi, che porterà via tempo e denaro. E ve lo dico già subito: se non volete occuparvi seriamente di questi aspetti è meglio che vi dimettiate o chiudiate l’ASD/SSD. I rischi per gli altri e per voi sono ENORMI, sotto tutto gli aspetti, penali, civili, sanzionatori e della Giustizia Sportiva.
Intanto prendiamo atto di un aspetto: si, ASD e SSD sono luoghi dove è facile si possano sviluppare violenze, abusi e discriminazioni in capo sia a minori che maggiorenni. I casi di cronaca sono continui in questo senso e NESSUNA realtà sportiva è esente da tale pericolo. Ragionare con “Da noi non succede”, “Conosco tutti e posso mettere la mano sul fuoco sulla loro serietà” è ridicolo. Per fare l’esempio più estremo, nessun pedofilo ce lo ha scritto in fronte. Qualche caso di cronaca recentissima solo a titolo di esempio:
Dal momento che le normative hanno previsto questi obblighi, se dovesse succedere qualcosa nella vostra ASD/SSD e si dovesse dimostrare di non aver fatto quanto in vostro dovere (sia in ambito preventivo che nelle azioni conseguenti), il responsabile legale potrà essere chiamato in causa con tutte le conseguenze del caso. Condanna in sede Civile a riparare i danni economici causati, condanna in sede penale al carcere per le corresponsabilità, condanna in sede di Giustizia Sportiva con sospensione dalla pratica sportiva, sanzioni pecuniarie per i mancati adempimenti.
Redigere i documenti corretti quindi, diffonderli e informare le persone della vostra ASD/SSD nel merito del loro contenuto, incaricare il giusto ReCAViD sono quindi passaggi FONDAMENTALI.
Nella nomina del ReCAViD, soprattutto, si nascondono parecchie insidie. Nel caso infatti questa nomina fosse fatta di comodo (utilizzando un amico o un conoscente, magari non retribuito) si potrebbe essere accusati, nel caso avvenisse qualcosa di grave nella vostra ASD/SSD di “di aver violato l’articolo 40 del Codice Penale, noto per il principio giuridico della culpa in vigilando che prevede tra le altre cose “(…) Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”
Il responsabile legale della ASD/SSD aveva l’obbligo di impedire, rispettando nella forma e nella sostanza la Riforma dello Sport, che una vittima di abuso, violenza o discriminazione non trovasse aiuto nel ReCAViD dell’ASD/SSD.
Non avendolo impedito, ne è co-responsabile.
Ecco quindi il famoso combinato-disposto (principio giuridico per cui un obbligo è dato dalla interpretazione congiunta di due o più norme distinte tra loro) che porta il presidente di una ASD/SSD a dover fare tutto quanto in suo potere per nominare la persona più idonea al delicato ruolo di ReCAViD.
Immaginate essere davanti al Giudice e sentirsi domandare: “Ma perchè hai nominato tizio per tale ruolo?” e voi dover rispondere “Perchè me lo faceva gratis!”.
Sulle sanzioni economiche: non è così facile stimarle. La cifra di 10mila euro di cui parliamo nelle nostre comunicazioni è una media sensata di parecchie sentenze degli ultimi anni, che abbiamo (purtroppo) potuto studiare, nei casi in cui il Presidente fosse stato negligente nella scelta dei collaboratori interni alle ASD/SSD che poi hanno portato a casi di violenze gravi. Già da anni, infatti, vi è l’obbligo di richiedere il Certificato penale per i reati pedo-pornografici e molti Presidenti non lo hanno mai fatto… La sanzione di tale omissione è appunto di 10mila euro per certificato omesso, come dimostra questo recente fatto di cronaca.
Esiste poi un principio etico denominato del “Controllore-Controllato”. Secondo questo principio chi ha il compito di controllore non dovrebbe anche essere soggetto ai controlli. In pratica se il ReCAViD ha il compito di controllare chi fa parte della ASD/SSD, come può essere lui stesso parte della ASD/SSD?
Prima di tutto una spiegazione del significato di queste norme di tutela. L’obiettivo è quello di fare in modo che chiunque subisca o sia testimone di violenze, abusi o discriminazioni abbia una persona a cui poter confidare tali eventi e che possa e debba intervenire, garantendo la sicurezza e la privacy di tutte le persone coinvolte.
Facciamo un caso pratico reale capitato ad un mio amico: la figlia minorenne venne violentata dal Presidente e Maestro di Arti marziali della ASD in cui era iscritta (il figuro venne poi condannato, per cui è un episodio reale non una invenzione). Al processo molti partecipanti di quella ASD dissero di aver notato qualcosa ma di non aver saputo come comportarsi. È un evento del 2013 e, ai tempi, non esisteva il ReCAViD.
Ora, secondo voi: se il ReCAViD fosse stato il Presidente della ASD o un Istruttore o un suo amico o un suo collega, o un suo parente, sarebbe stato più o meno probabile che la ragazzina o gli altri del gruppo gli chiedessero aiuto, fidandosi della sua riservatezza? Sarebbe stato più o meno probabile che il ReCAViD si tenesse tutto per se e agisse senza confidare niente a nessuno?
Questo il motivo per cui l’indicazione di molti enti di nominare un ReCAViD interno, secondo la teoria che solo se interno potrebbe raccogliere delle confidenze e accorgersi di ciò che accade in autonomia, è sbagliata. Il ReCAViD deve essere quanto più esterno e sconosciuto alla singola realtà sportiva per dare le massime garanzie di autonomia ed indipendenza, come richiesto dal CONI stesso. Chi dovesse fare delle segnalazioni non dovrebbe avere l’imbarazzo di doverle fare a qualcuno che conosce di persona.
Altra eccezione molto recente che abbiamo visto è relativa all’uso della posta elettronica per le segnalazioni. C’è chi sostiene che non siano idonee per “questioni di privacy”. Si tratta di una fantasia, per diversi aspetti:
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