A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore nuove regole in materia di applicazione dell’IVA per TUTTI gli enti associativi in Italia. Questi cambiamenti mirano ad allineare la normativa italiana con quella europea, rispondendo a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea sin dal 2010 (la n°2008). In buona sostanza l’Europa accusa l’Italia di avere delle normative fiscali a favore delle Associazioni no profit che producono una distorsione del mercato, creando un meccanismo di concorrenza sleale verso le Società Profit.
L’Italia dal 2010 al 2020 nicchia con l’Unione Europea ma nel 2021 non riesce più a prendere tempo ed emana il DL 146/2021 che a noi interessa per l’articolo 5, comma 15 quater, lettera b) che porta ad un passaggio significativo dall’attuale regime di ESCLUSIONE IVA al regime di ESENZIONE IVA. Il semplice cambiamento di una parola in un’altra che sembra un suo sinonimo nasconde in realtà una svolta RADICALE.
L’entrata in vigore del TUTTO è stata poi rinviata al 1° gennaio 2025 in virtù della L. 23.02.2024 n. 18 (conversione del “decreto Milleproroghe” 30.12.2023 n. 215).
Alla data attuale molte Associazioni nazionali stanno facendo pressione sul Governo per cercare di rinviare ancora questo provvedimento, dicendo che non sono pronte (in effetti se ne parla solo da 14 anni) e che questa novità produrrà un “salasso nei loro bilanci” (ma in realtà è anche questa è una affermazione sproporzionata e nasconde invece il desiderio di poter continuare a lavorare in modo incontrollato). Staremo a vedere cosa accadrà.
Le nuove disposizioni fiscali toccheranno tutti gli enti associativi, indipendentemente dal loro ambito di azione o dalla loro iscrizione a specifici registri (come il RUNTS o il RAS), ovvero: Associazioni ETS (Enti del Terzo Settore, indipendentemente che siano APS – Associazioni di Promozione Sociale o OdV – Organizzazioni di Volontariato, o “Atri”) ASD Associazione Sportive Dilettantistiche, ANPG – Associazioni no profit generiche (Associazioni culturali, Onlus, Bande, Cori, Filodrammatiche, Associazioni Riconosciute e non, di Categoria, Professionali, di Formazione, riconosciute dal MIUR etc etc). TUTTE le associazioni dovranno adeguarsi alla nuova gestione dell’IVA.
È cruciale che tutte le organizzazioni si preparino adeguatamente a questo passaggio, poiché l’introduzione del regime di ESENZIONE IVA influenzerà profondamente la gestione contabile e fiscale.
Alcuni aspetti sono ancora oscuri (ad esempio: non è chiaro se la Partita Iva sarà aperta d’ufficio a tutte quelle Associazioni no profit che oggi operano col solo Codice Fiscale – circa 1 su 2 oppure se l’apertura dovrà avvenire attraverso una azione diretta di ogni singolo legale rappresentante) ma la maggior parte sono invece, ormai, stranoti.
Attualmente, molte delle operazioni svolte dagli enti associativi nei confronti dei propri soci sono escluse dall’IVA (tecnicamente: “fuori campo IVA”). Vengono anche definite “Entrate istituzionali” o “Entrate non commerciali” o “Entrate de-commercializzate” (non sono tre espressioni esattamente identiche, ma facciamo finta lo siano) ed hanno la caratteristiche di essere completamente non tassabili a priori (quindi non sottoposte ad IVA e a tassazione sull’imponibile, quindi esenti IRES). Tuttavia, dal 1° gennaio 2025, queste stesse operazioni diventeranno, invece, COMMERCIALI ma ESENTI IVA. Questo cambiamento implica che, pur non essendo soggette all’applicazione dell’IVA, gli enti dovranno comunque rispettare nuovi obblighi contabili, come l’emissione di fatture elettroniche o scontrini fiscali per alcune tipologie di incassi.
Non solo. A monte l’Associazione dovrà appunto dotarsi di un Codice di Partita IVA (per cui scegliere un codice ATECO ed iscriversi al REA della propria Camera di Commercio), optare per un Regime contabile (se ordinario o semplificato e quale tipologia di semplificato nel caso).
Una delle questioni più rilevanti da chiarire riguarda la natura delle entrate degli enti associativi e come saranno trattate fiscalmente con l’introduzione del nuovo regime. È essenziale distinguere le diverse fonti di reddito, poiché ognuna è soggetta a regole specifiche.
I corrispettivi specifici sono i pagamenti ricevuti dagli enti associativi per la partecipazione a attività direttamente collegate ai loro scopi istituzionali da parte dei propri associati e tesserati (che non sono sinonimi ma due qualifiche diverse).
Queste entrate, fino al 2025 escluse dall’IVA, saranno d’ora in poi soggette a ESENZIONE IVA. Ciò significa che, pur non essendo soggette a imposta sul valore aggiunto (ma, a seconda dei casi ancora non ben chiariti potenzialmente sottoposti a IRES e IRAP) gli enti dovranno comunque emettere una fattura elettronica o scontrino fiscale per ogni pagamento ricevuto.
Le entrate da erogazioni liberali includono tutte le somme che gli enti ricevono senza alcuna controprestazione, ad importo libero e non predeterminato. Senza instaurare cioè quello che tecnicamente si chiama nel gergo fiscale il NESSO SINALLAGMATICO.
Queste entrate rimarranno escluse sia dall’IVA che dall’IRES, come già avviene oggi, quindi gli enti non saranno obbligati a emettere fatture o scontrini fiscali per esse. Peccato che spesso le Associazioni no profit spaccino per “Erogazioni Liberali” delle proprie vendite di beni o servizi o Corrispettivi specifici.
Senza contare la difficoltà di gestire correttamente quelle campagne di Fundraising in cui gli importi sono predeterminati e portano a ricevere bene e servizi (la tazza-gadget o l’ingresso ad uno spettacolo etc etc).
Le entrate da attività commerciali non sono cambiate rispetto al passato. Per queste era già obbligatorio dotarsi di partita iva ed infatti quelle Associazioni no profit che oggi hanno già partita iva (alcune senza nemmeno saperlo, convinte di avere solo Codice Fiscale) di solito la utilizzavano per:
-Sponsorizzazioni e pubblicità: compensi ricevuti per la promozione di marchi o prodotti.
-Vendita di beni e servizi: la cessione di beni prodotti appositamente per la vendita,
-Noleggio di strutture a terzi (non del medesimo ente di affiliazione nazionale)
-Attività di ristorazione (non i bar sociali)
Queste entrate sono già soggette a IVA e continueranno a esserlo anche con l’introduzione del nuovo regime. La gestione fiscale di queste operazioni, dunque, non subirà variazioni significative rispetto alla normativa attuale.
Il trattamento è diversificato a seconda della tipologia Associativa e si dovrà capire il combinato disposto tra l’obbligo di apertura di partita iva, la scelta del regime fiscale (se ordinario o semplificato) e la Ciroolare ADE 18/E dell’Agenzia delle Entrate del 1 agosto 2018. La quale dispone che per le Associazioni con partita iva le entrate da raccolte fondi siano soggette ad IVA!
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), che svolgono attività a favore di soci legate alla pratica sportiva, saranno anch’esse coinvolte nel nuovo regime di ESENZIONE IVA. Tuttavia, per le ASD, le nuove norme hanno previsto alcune specifiche differenze rispetto ad altri enti associativi.
Dal 2025, le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica resteranno esenti da IVA (anche se erogate verso non soci). Tuttavia, tutte le altre attività, come la cessione di beni, ad esempio la vendita di materiale sportivo o la somministrazione di alimenti, saranno soggette a IVA. Questo introduce un’importante distinzione tra le attività sportive (esenti IVA) e quelle commerciali pure (soggette a IVA).
L’introduzione del regime di esenzione IVA richiederà una serie di adeguamenti da parte delle associazioni. Per non farsi trovare impreparati, è consigliabile iniziare a rivedere la gestione fiscale e contabile dell’ente con largo anticipo rispetto alla scadenza del 1° gennaio 2025. Ecco alcuni passaggi fondamentali da considerare:
Valutazione delle attività: ogni ente deve analizzare con attenzione tutte le proprie attività per determinare quali siano esenti e quali soggette a IVA.
Adeguamento contabile: le associazioni dovranno dotarsi di strumenti adeguati per la gestione della partita IVA e per l’emissione di fatture elettroniche o scontrini fiscali.
Formazione del personale: spesso il personale amministrativo delle associazioni è composto da volontari con poca esperienza in materia fiscale e poco tempo a disposizione. Sarà quindi necessario fornire loro una formazione adeguata o considerare l’opzione di esternalizzare la gestione contabile.
Supporto professionale: In molti casi, sarà utile rivolgersi a professionisti del settore, come consulenti fiscali o commercialisti, per garantire una corretta gestione degli adempimenti fiscali e contabili.
Il passaggio dal regime di esclusione al regime di esenzione IVA rappresenta un cambiamento di grande portata per le associazioni, siano esse ASD o ETS, aumentando nuovamente i costi di gestione per le associazioni in quanto il nuovo regime comporta l’introduzione di nuovi obblighi fiscali.
Fortunatamente, esistono delle soluzioni che possono aiutarti a ridurre al minimo l’impatto della partita IVA sulle tue entrate.
Vuoi sapere come fare? Ecco che cosa abbiamo pensato:
Un Webinar di aggiornamento IMPORTANTISSIMO dal titolo: “Come fare a incassare i soldi dei soci dal 2025 senza rimetterci il 22%”
Quando?
Il webinar una volta acquistato sarà REGISTRATO E DISPONIBILE ANCHE DOPO LA DIRETTA e si terrà il 24 Ottobre 2024 alle 18.00. Quindi se non dovessi avere tempo di partecipare alla diretta, puoi vederlo in differita.
A cosa serve il webinar?
All’interno del webinar scopriamo gli effetti del cambio della gestione dell’IVA per le associazioni e le conseguenze di tale provvedimento sia sugli incassi, sia sulla vita quotidiana dell’associazione (fatture, ricevute, ecc.)
In particolare:
RICAPITOLANDO: Dal 1° gennaio 2025 TUTTE le Associazioni no-profit, inclusi ETS e ASD, dovranno aprire partita iva e gestire in modo completamente diverso le proprie entrate. I presidenti più accorti potranno ridurre gli aumenti dei costi e delle tasse se si muoveranno rapidamente e in modo intelligente e accorto.