Attendi...

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe

Per il nuovo GDPR Regolamento UE 2016/679 questa è una newsletter commerciale. Scopri di più.

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe
Rimani sempre aggiornato, Diventa Fan di TeamArtist su Facebook!

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe

Per il nuovo GDPR Regolamento UE 2016/679 questa è una newsletter commerciale. Scopri di più.

SIAE, spettacoli e intrattenimenti

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Adempimenti Fiscali, Contabili e Gestionali

SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Servizi Erariali

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO

 Aggiornato al 22 ottobre 2013

PREMESSA

Fino al 31/12/99 il sistema tributario italiano prevedeva l’assoggettamento ad imposta sugli spettacoli degli introiti derivanti dalle attività di spettacolo precisate nella tariffa annessa al dpr n. 640 del 26/10/1972.
Con decorrenza 1/1/2000, il dlgs n. 60 del 26 febbraio 1999 ha abrogato l’imposta sugli spettacoli ed ha istituito, per determinate attività classificate come “intrattenimenti”, l’imposta sugli intrattenimenti apportando modifiche al dpr n. 640 del 1972.
Il dlgs cit. ha altresì disciplinato, introducendo l’art. 74 quater nel dpr n. 633 del 26/10/1972, il nuovo regime per le attività di “spettacolo”, enucleate nella tabella C del decreto medesimo.
CRITERI DELLA RIFORMA
La modifica del precedente regime tributario in materia di spettacoli, in vigore fino al 31/12/99, dà attuazione ai principi fissati dalla legge-delega, che possono cosìsintetizzarsi:
• abolizione dell’imposta sugli spettacoli ed istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, limitatamente a talune attività classificate come “intrattenimenti;
• conferma, per gli “intrattenimenti”, del regime IVA “forfettario”, ferma restando la possibilità di optare per i modi normali;
• assoggettamento di tutte le altre attività, classificate come “spettacoli”, alla sola IVA secondo il regime ordinario;
• riduzione, semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili ed adeguamento degli stessi a quelli osservati dalle altre categorie di contribuenti;
• previsione di un regime forfettario di determinazione dell’imponibile oltreché per gli spettacoli viaggianti anche per talune particolari tipologie di attività caratterizzate da esiguo volume di affari annuo (non superiore a 50 milioni);
• riconferma delle agevolazioni già stabilite in favore di alcuni enti, quali associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, associazioni senza fine di lucro;
• precisazione dei poteri di controllo della SIAE, nell’ambito della riforma del sistema di tassazione delle attività spettacolistiche;
• riconoscimento agli esercenti di sale cinematografiche di un credito d’imposta correlato alla tipologia delle programmazioni e delle sale medesime, che sostituisce il precedente regime degli abbuoni dell’imposta sugli spettacoli.
FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative della nuova disciplina fiscale, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, sono:
• dpr n. 633 del 26/10/1972 – e successive modificazioni – istitutivo dell’IVA;
• dpr n. 640 del 26/10/1972 – così come modificato dal d.lgs. n. 60 del 26/2/1999 – che disciplina l’imposta sugli intrattenimenti;
• legge delega n. 288 del 3/8/1998, che ha fissato i principi della riforma;
• dm del 29/12/1999 in materia di abbonamenti ad attività di intrattenimento;
• dpr n. 544 del 30/12/99, recante la disciplina degli adempimenti contabili a carico degli organizzatori di intrattenimenti e di manifestazioni spettacolistiche;
• dlgs n. 99 del 30/3/2000, art. 3, che modifica il sistema sanzionatorio del dpr 640/72;
• dm 13/7/2000, che ha stabilito le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate per la certificazione dei corrispettivi;
• dm n. 310 del 22/9/2000 relativo alla concessione di un credito d’imposta agli esercenti cinematografici; provvedimento Agenzia delle Entrate del 23/7/2001, che ha fissato le specifiche tecniche dei misuratori fiscali e le modalità di trasmissione dei dati da parte dei titolari dei sistemi;
• dpr n. 69 del 13/3/2002 sulle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche (a prescindere dall’opzione per il regime della L. 398/91);
• provvedimento Agenzia delle Entrate del 22/10/2002 sugli apparecchi misuratori fiscali, che ha disciplinato le modalità di rilascio della carta di attivazione e di riconoscimento dell’idoneità delle apparecchiature;
• provvedimento Agenzia delle Entrate del 20/11/2002 di approvazione dei prospetti per la registrazione dei titoli di accesso rilasciati dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche e dalle pro-loco;
• L. n. 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria per l’anno 2003) che ha introdotto disposizioni sul condono fiscale (artt. 15 e 16), sulle associazioni pro-loco (art. 80), sul regime ex L. 398/91 (art. 90), sui centri sociali per anziani (art. 92) e s ul termine per l’installazione dei misuratori fiscali (art. 94);
• dl n. 185 del 29/11/2008, art. 3 (associazioni), convertito con modificazioni, dalla L. n. 2 del 28/1/2009.
Lo speciale regime applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco ed associazioni senza fini di lucro è disciplinato dalle seguenti principali norme:
• L. n. 398 del 16/12/1991;
• L. 6/2/1992, n. 66 art. 9 bis, che ha convertito il D.L. 30/12/1991, n. 417;
• dm 18/5/1995
• L.n. 133/1999 del 13/5/1999, art. 25 e successive modificazioni;
• dm 10/11/1999;
• dm n. 473 del 26/11/1999; L. n. 289 del 27/12/2002 art. 90, commi 1, 2 e 17;
• L. n. 350 del 24/12/2003, art. 2, comma 31.
CIRCOLARI MINISTERIALI E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
• circolare del Ministero delle Finanze n. 247/E del 29/12/99, esplicativa di alcuni provvedimenti normativi in materia tributaria, tra cui quelli che disciplinano il nuovo regime delle attività di spettacolo e di intrattenimento;
• circolare n. 165/E del 7/9/2000 sulla nuova disciplina fiscale, alla luce del regolamento attuativo ex dpr 544/99;
• circolare n. 224/E del 5/12/2000, che delinea l’ambito operativo della SIAE ai fini dell’espletamento dei compiti ad essa affidati dalla convenzione erariale:
• circolare n. 21/E del 22/4/2003 sull’attività sportiva dilettantistica;
• circolare n. 12/E del 9/4/2009 sulle associazioni;
• circolare n. 45/E del 29/10/2009 sul modello per la comunicazione dei dati da parte delle associazioni (mod. EAS);
• circolare n. 51/E dell’1/12/2009 sul modello EAS.

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO

PARTE GENERALE

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ: tabella C del dpr 633/72
Le attività aventi natura spettacolistica sono precisate nella nuova tabella C allegata al dpr 633/72:

 

1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private.
2. Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono.
3. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o moneta o di apparecchiature similari a gettone o moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.
4. Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello
spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.
5. Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali; rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle Finanze ed altre
manifestazioni similari.
6. Prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, tras messe in forma codificata; diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo reti via cavo o via satellite.

 

2. PRINCIPI IMPOSITIVI
Le attività spettacolistiche non sono più soggette a due diverse imposte, ma alla sola IVA, il cui regime è quello ordinario.
Per rendere applicabile tale tributo, oltre al requisito oggettivo – l’organizzazione di uno spettacolo, cioè di un’attività prevista nella tabella C del dpr n. 633 del 1972 – debbono sussistere anche il requisito soggettivo – la prestazione spettacolistica deve essere effettuata nell’esercizio di impresa – ed il requisito territoriale – la prestazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato italiano – , richiesti dal dpr n. 633 del 1972.
La liquidazione del tributo consiste nel calcolo della differenza tra l’IVA su operazioni imponibili (IVA a debito) e l’IVA detraibile (IVA a credito, cioè quella sugli acquisti).
L’abrogazione dell’Imposta sugli spettacoli si risolve, a parità di prezzi lordi (valore versato dallo spettatore), in una diminuzione complessiva del carico impositivo. Il valore dell’IVA subisce comunque un aumento a seguito della maggiorazione del suo imponibile.
MOMENTO IMPOSITIVO
Il momento in cui un’operazione si considera effettuata individua il momento impositivo, cioè la data in cui l’imposta diventa “esigibile”. L’esigibilità segna il momento a partire dal quale nasce il diritto del Fisco alla percezione del tributo.
In caso di variazione, l’aliquota applicabile è quella vigente nel giorno in cui l’operazione si considera effettuata.
Le regole stabilite per individuare il momento impositivo relativamente alle attività di spettacolo – ex tabella C, dpr 633/72 – sono le seguenti.
  • Titoli di accesso rilasciati nel giorno dell’evento o in prevendita
Il momento impositivo viene individuato nell’inizio della manifestazione spettacolistica (art. 74 quater, comma 1, dpr 633/72). Pertanto, se, nell’ambito di uno spettacolo c he inizia alle ore 21 e si protrae dopo le ore 24, un biglietto viene rilasciato dopo la mezzanotte, il momento impositivo del prezzo di tale biglietto coincide con la data del giorno precedente.
  • Abbonamenti
Il momento impositivo viene individuato nel mo mento del pagamento del corrispettivo (art. 74 quater, comma 1, dpr 633/72).
  • Proventi derivanti da sponsorizzazioni, cessione diritti televisivi, pubblicità tradizionale
Il momento impositivo deve essere correlato alla data del pagamento del corrispettivo (criterio di cassa). Se però la relativa fattura è emessa prima del pagamento, l’operazione si dà per effettuata ed il momento impositivo deve essere correlato alla data della fattura (criterio di fatturazione).
TIPOLOGIA DI INGRESSI

  • Biglietti “interi” e “ridotti”
L’IVA è commisurata al prezzo pagato (anche in misura ridotta), applicando l’aliquota prevista per il tipo di spettacolo posto in essere.
La vigente normativa in tema di spettacoli lascia all’organizzatore la massima libertà per quanto concerne la fissazione dei prezzi e le eventuali riduzioni; il gestore può quindi decidere di praticare agevolazioni a chiunque desideri, a prescindere dall’età o da altri requisiti.
Non esiste peraltro alcun obbligo di praticare sconti, anche con riferimento a tipologie consuete: militari, ragazzi, iscritti ad associazioni riconosciute, ecc. .
  • Biglietti e tessere “omaggio”
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, dpr 633/72, i titoli di accesso non sono soggetti ad IVA nel limite del 5% della capienza del locale e dell’intero impianto. In presenza di più settori, tale percentuale va correlata a ciascuno di essi. Qualora il tipo di attività (es. ballo in piazza) non consenta di far riferimento alla capienza del locale o di determinati settori, la percentuale del 5% va calcolata – in analogia a quanto previsto per gli intrattenimenti nelle stesse circostanze – sul numero dei titoli di accesso a pagamento giornalmente venduti.
In caso di spettacoli che vengono ripetuti durante una medesima giornata qualora, al loro termine, avvenga lo svuotamento della sala – la fattispecie più ricorrente è quella degli spettacoli cinematografici -, la percentuale di esenzione dell’IVA deve essere applicata per ogni singolo spettacolo.
Per gli “omaggio” concessi in eccedenza, l’IVA deve essere liquidata in relazione al prezzo praticato per la corrispondente categoria dei titoli a pagamento.
  • Biglietti gratuiti per i grandi invalidi
In virtù del rinvio che l’art. 74 quater, dpr 633/72, fa all’art. 22 del dpr 640/72, l’imposta intrattenimenti non è dovuta sui biglietti gratuiti rilasciati ai grandi invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e ai loro accompagnatori.
La distribuzione di tali titoli è una facoltà degli organizzatori e non un obbligo.
  • Biglietti in “prevendita”
Sull’argomento la circolare 165/E del 7/9/2000, punto 1.3.1, del Ministero delle Finanze chiarisce che:
– tutti gli incassi relativi alla prevendita vanno imputati all’organizzatore; tale principio del resto era già stato fissato dallo stesso Ministero delle Finanze con risoluzione n. V/11/4720/95 del 15/7/97 e, successivamente, confermato dall’Avvocatura generale dello Stato con parere del 4/5/99;
– dal momento che la somma pagata per la prevendita concorre a costituire “il corrispettivo per assistere allo spettacolo”, l’aliquota IVA applicabile è quella propria dello spettacolo stesso (ad es. per il cinema quella del 10%).
Inoltre, la citata circolare ministeriale – nel ribadire il principio generale secondo cui il momento di emissione del titolo di accesso è quello del pagamento del corrispettivo – richiama il contenuto del DM 13/7/2000 (artt. 3 e 6) e precisa che “i titoli di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo solo nel caso in cui siano consegnati dall’emittente a un terzo per la successiva distribuzione; in tal caso i titoli devono indicare la dicitura: “emesso per la vendita da parte di” con l’indicazione dei dati identificativi del terzo, che provvede alla sua distribuzione”.
Alla luce di quanto sopra, i c.d. “voucher” – largamente diffusi nel passato – non sono più utilizzabili quando viene richiesto il pagamento. Possono essere solo distribuiti gratuitamente, attribuendo al possessore il diritto di ritirare alla cassa un regolare biglietto “omaggio”.
Tale principio viene ribadito dalla risoluzione n. 88/2001 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale “la disciplina risultante dall’art. 74 quater del dpr 633/72, nonché dal regolamento emanato con dpr 544/99 e dal decreto del 13/7/2000, esclude invece la possibilità di rilasciare all’atto del pagamento del corrispettivo “buoni” per fruire di prestazioni di spettacoli future, con emissione del titolo di accesso solo al momento in cui verrà effettivamente richiesta la prestazione di spettacolo”.
3. OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI
ADEMPIMENTI FISSATI DAL DPR n. 633/1972
In via di principio, gli organizzatori sono tenuti ad osservare i vari adempimenti stabiliti dal dpr 633/72 (dichiarazione di inizio attività, tenuta scritture contabili, fatturazioni, ecc.).
Particolari semplificazioni sono previste per i contribuenti considerati “minori” nell’ambito spettacolistico (soggetti con volume d’affari ridotto ed esercenti spettacoli viaggianti).
COMUNICAZIONE ALLA SIAE DELLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ SPETTACOLISTICA
Ai sensi dell’art. 74 quater, comma 4, dpr 633/72, i soggetti – purché soggetti ad IVA – che organizzano spettacoli in modo saltuario ed occasionale, debbono dare preventivamente comunicazione delle manifestazioni programmate all’ufficio SIAE competente per territorio.
RILASCIO TITOLI DI ACCESSO
I titoli di accesso debbono essere emessi al momento del pagamento dei corrispettivi (dpr 544/99, art. 1, comma 3 – circ. MdF n. 247/E, punto 6.7).
Il rilascio dei titoli d’ingresso avviene mediante apparecchi misuratori fiscali, ovvero mediante biglietterie automatizzate gestite anche da terzi (dpr 544/99, art. 1, comma).
Le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali sono state stabilite dal decreto del Ministero delle Finanze del 13/7/2000 e dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23/7/2001, del 22/10/2002 e del 3/8/2004.
In base a tale normativa i titoli di accesso debbono riportare, oltre ai dati previsti dalla normativa di carattere generale (L. 26/1/83 n. 18 e DM 23/3/83) sugli scontrini fiscali emessi dai normali registratori di cassa, quelle indicazioni che la peculiarità del settore richiede: genere dell’attività svolta; data, ora, luogo e denominazione (o altro elemento indicativo) dell’evento; estremi (numero e ordine di posto), natura (interi, ridotti, gratuiti) del
titolo di accesso e prezzo praticato; importo incassato a titolo di prevendita; natura ed ammontare delle prestazioni connesse e/o accessorie; apposite diciture per evidenziare situazioni particolari (biglietto – abbonato, imposta preassolta, vendita da parte di terzi).
Il sistema è reso funzionante mediante l’installazione di una “carta di attivazione”, che viene rilasciata dalla SIAE.
Al termine di ogni giornata di attività, l’apparecchio misuratore fiscale emette un documento riepilogativo giornaliero recante gli incassi, il numero e la tipologia dei biglietti rilasciati.
Per l’attività che si protrae oltre le ore 24, il documento riepilogativo è e messo al termine dell’effettivo svolgimento di tale attività, con riferimento alla data di inizio della medesima.
Alla fine di ciascun mese, l’apparecchio misuratore fiscale emette un documento riepilogativo mensile, che riporta anche il totale dei corrispettivi relativi a ciascun evento effettuato nel mese, ancorché incassati nei mesi precedenti.
Per ulteriori indicazioni si rinvia alla specifica sezione di questo sito (percorso: home page -> biglietterie automatizzate).
CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI NON ACCESSORIE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE
I corrispettivi delle operazioni non accessorie effettuate nel corso della manifestazione sono certificati mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ai sensi del dpr 696/1996 (combinato disposto art. 1, comma 3 e art. 7, comma 1, dpr 544/99).
Più specificatamente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in genere, ove non sia richiesta l’emissione obbligatoria della fattura, e per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi il titolo fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento dell’ultimazione della prestazione se avviene prima del pagamento (circ. MdF n. 247/E, punto 6.7)
L’articolo 74 quater, comma 6 bis, del D.P.R. n° 633/72 considera accessorie rispetto all’attività danzante le consumazioni obbligatorie nelle sale da ballo e nelle discoteche. La certificazione deve quindi avvenire con misuratore fiscale e l’aliquota IVA è pari al 22%.
TRASMISSIONE DEI DATI
L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato, con decreto del 23/7/2001, le modalità di comunicazione dei dati da parte dei soggetti tenuti a munirsi degli speciali misuratori fiscali.
Gli organizzatori ed i soggetti che gestiscono la ven dita dei biglietti per conto terzi trasmettono, in via telematica, alla SIAE, all’Anagrafe tributaria e al Ministero per i beni e le attività culturali i dati identificativi di ogni evento, un riepilogo degli incassi del botteghino e degli altri tipi di proventi conseguiti, nonché del numero dei titoli esitati (ex art. 74 quater, comma 6, dpr 633/72).
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELL’IVA
Il calcolo dell’IVA viene fatto dal contribuente. A differenza del regime precedente nel quale la liquidazione veniva effettuata dalla SIAE, si segue adesso il criterio dell’autoliquidazione.
Dall’1/7/2007 tutti i titolari di partita IVA, salvo limitate eccezioni, devono versare il tributo con mezzi telematici o avvalersi di intermediari.
Pertanto, la SIAE non procede più all’incasso del tributo.
• Scadenze
L’IVA deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (art. 18, dlgs 241/97).
Codici di versamento: gennaio =6001; febbraio =6002; marzo= 6003; aprile= 6004;ecc.
Per i contribuenti che, avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a € 400.000,00 (importo così elevato, con decorrenza 1/1/2012 dall’art. 14, c. 11 della L. 12/11/2011;in precedenza il limite era € 309.874,14) hanno optato per il regime ex art. 7, dpr 542/99, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento
Codici di versamento: 1° trimestre = 6031 ; 2° trimestre = 6032;ecc.
VERSAMENTI MINIMI
L’art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2003 n. 126, stabilisce che l’IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano € 10,33. Ove sia superata tale somma, gli importi sono dovuti e rimborsabili per l’intero ammontare.
L’art. 1, c. 4 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 (versamenti mensili) e l’art. 7, c. 1 lett. a) del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (versamenti trimestrali) stabiliscono che ove il tributo da corrispondere non superi € 25,82, il relativo versamento deve essere effettuato insieme a quello del periodo successivo.
MANCATO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE (D.P.R. 544/99, ART. 6, C. 2 APPLICABILE PER ANALOGIA ALLO SPETTACOLO)
L’iva è commisurata alle somme non rimborsate e va corrisposta entro trenta giorni dall’originario termine di pagamento.

RINVIO DELLA MANIFESTAZIONE (D.P.R. 544/99, ART. 6, C. 3)

Ove lo spettacolo sia rinviato di non oltre novanta giorni (termine tassativo), i titoli già venduti possono essere considerati validi per tale evento e l’IVA sarà corrisposta in relazione alla nuova data. Al contrario, i biglietti invenduti, con indicazioni relative all’evento sospeso o rinviato, non possono essere utilizzati per la prosecuzione o per la manifestazione sostitutiva. Essi devono venir annullati.

4. REGIME DEI “CONTRIBUENTI MINORI”
Gli organizzatori di attività spettacolistiche classificabili come “contribuenti minori” fruiscono delle particolari agevolazioni previste dall’art. 74 quater, comma 5, dpr 633/72 e dall’art. 8 del dpr 544/99, in tema di scritture contabili, versamenti IVA e certificazione dei corrispettivi.
Mentre inizialmente le due norme avevano dei presupposti omogenei, a seguito della modifica del 1° comma del citato art. 8 (effettuata dalla L. 360/2003, art. 2, comma 59) è venuto meno in tale norma il riferimento all’art. 74 quater, comma 5, esistente fino al 31/12/2003. Anche l’entità del volume d’affari prevista dalle due disposizioni non è più omogeneo: € 25.822,84 quello stabilito dal dpr 633/72; € 50.000,00 quello di cui al dpr 544/99.
Concorrono a costituire tali importi i proventi, al netto dell’IVA, di cui all’art. 20 del D.P.R. 633/72 (v. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 del 13/3/2008).
Regime ex dpr 633/72, art. 74 quater, comma 5
Tale disposizione prevede che gli organizzatori di spettacoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 25.822,84, possano determinare la base imponibile IVA in modo forfetario nella misura del 50% dei corrispettivi riscossi (rendendo quindi indetraibile l’IVA sugli acquisti). È data facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. Secondo le disposizioni del dpr 442/ 1997 (regolamento che disciplina le modalità di esercizio delle opzioni anche in materia IVA), applicabili nella fattispecie, l’opzione si desume da comportamenti concludenti (art. 1) ed il suo esercizio deve essere comunicato al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata (art. 2). L’opzione ha effetto fino a revoca e comunque almeno per 5 anni. Il regime non è applicabile ai soggetti che hanno optato per quello del la L. 398/91.
Regime ex dpr 544/99, art. 8
Gli organizzatori di spettacoli con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a € 50.000,00 possono certificare i corrispettivi anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla L. 249/76 o dello scontrino fiscale manuale o a tagli fissi, previsto dal decreto del Ministro delle Finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni prescritte per il titolo di accesso dall’art. 74 quater, comma 3: natura dello spettacolo, data e ora dell’evento, tipologia, prezzo ed ogni altro elemento identif icativo dell’attività di spettacolo e delle prestazioni accessorie.
Gli organizzatori sono esonerati dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi, ma assolvono l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute e di conservazione dei documenti ai sensi dell’art. 39, dpr 633/72. Essi debbono presentare la dichiarazione annuale e versare l’IVA annualmente. Il tributo viene corrisposto con mod. F.24 (codice di versamento 6099).
I soggetti che iniziano l’attività e che presumono di realizzare un volume d’affari non superiore al limite previsto comunicano l’intenzione di fruire del regime agevolato nella dichiarazione di inizio attività ex art. 35, dpr 633/72, da presentare all’Ufficio locale delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 86/E del 15/6/2004, ha fornito chiarimenti sui rapporti tra questi due regimi semplificati.
Gli organizzatori rientranti nel limite di volume d’affari di € 25.822,84 possono scegliere se adottare entrambi i regimi semplificati, ovvero soltanto uno di essi, mentre quelli aventi un volume d’affari superiore a detto limite ma non a quello di € 50.000,00 possono soltanto avvalersi del regime ex art. 8, dpr 544/99.
5. ASSOCIAZIONI
L’art. 30 del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito , con modificazioni dalla L. 28/1/2009, n. 2 ha stabilito che le società sportive dilettantistiche e tutte le associazioni, per poter godere dei vantaggi previsti in materia di IVA dall’art. 4 del D.P.R. 633/72, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le notizie contenute in un apposito modello, successivamente approvato con Provvedimento della suddetta Agenzia del 2/9/2009.
In estrema sintesi il citato art. 4 prevede che i corrispettivi specifici versati dai soci, a fronte delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni effettuate a loro favore dall’organismo di appartenenza, non siano soggetti a IVA, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dai commi 4 e 7 del medesimo articolo.
Sono esonerate dalla trasmissione del modello:
– le pro-loco che hanno optato per il regime ex L. 398/91;
– gli enti associativi dilettantistici, iscritti nel registro del CONI, che non svolgono attività strutturalmente commerciali;
– organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali; esse possono svolgere attività commerciali soltanto di tipo marginale.
Per approfondire la materia si rinvia alle circolari del’Agenzia delle Entrate: n. 12/E del 9/4/2009, 45/E del 29/10/2009 e 51/E dell’1/12/2009.

ATTIVITÀ SPECIFICHE

1. SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI (punto 1, tabella C del dpr 633/72)

L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi degli ingressi è quella del 10%.
Credito d’imposta per esercenti cinematografici
L’art. 20, d.lgs. 60/99 riconosce agli esercenti sale cinematografiche un credito d’imposta in sostituzione degli abbuoni dell’imposta sugli spettacoli. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e può essere compensato a mezzo mod. F 24.
Il Ministro delle Finanze – di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali – ha stabilito, con dm 310 del 22/9/2000 (G.U. n. 254 del 30/10/2000) le percentuali di credito da applicare ai corrispettivi e le condizioni per la sua concessione.
Percentuali di credito da applicare ai corrispettivi netti
a) esercenti sale cinematografiche in genere: 1%;
b) esercenti sale cinematografiche d’essai e delle comunità religiose: 7%;
c) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell’Unione europea: 3,5%;
d) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d’interesse culturale nazionale: 7%;
e) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni: 1) di soli cortometraggi: 7%; 2) di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%;
f) esercenti di sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi: 1) nazionali e/o dell’Unione europea: 6,5%; 2) di qualunque nazionalità: 1%.
Soltanto la percentuale di credito d’imposta di cui alla citata lettera b) prevista per le sale d’essai ed ecclesiastiche, non è cumulabile con le altre; negli altri casi è invece prevista la cumulabilità. Ad esempio un esercente cinematografico che effettua la proiezione di un film di interesse culturale nazionale e, a completamento della programmazione della giornata, anche un cortometraggio, spetta un credito d’imposta pari all’8,5% (1% + 7% + 0,5%).
La percentuale di credito dell’1% prevista per tutti gli esercenti di sale cinematografiche (art, 1, comma 2, lett. a) è raddoppiata qualora l’esercente in ciascun trimestre solare e, comunque, nell’arco di ogni semestre solare dell’anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbia destinato complessivamente almeno il venticinque per cento delle giornate di proiezione ai film di produzione nazionale e dell’Unione europea, nonché a quelli di
interesse culturale nazionale. Ovviamente il credito aggiuntivo potrà essere utilizzato soltanto nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.
Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alle seguenti ulteriori condizioni (art. 1, comma 4):
1) all’annotazione dei corrispettivi nell’omonimo registro;
2) all’effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
3) all’emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate ( ex dlgs n. 60/99, dpr n. 544/99 e dm 13/7/2000), ovvero, per i contribuenti minori (ex art. 8 del dpr n. 544/99), al rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, o delle ricevute fiscali.

Per l’utilizzazione del credito in discorso gli esercenti dovranno indicare nel modello di delega al versamento F.24 il nuovo “codice tributo” 6604, nonché l’anno nel quale viene effettuata la compensazione.

Abbuoni per l’imposta sugli spettacoli non utilizzati
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 88/2001, ha precisato che gli abbuoni per l’imposta sugli spettacoli maturati al 31 dicembre 1999 non possono essere compensati nel mod. F24, poiché tale ipotesi non è tra quelle previste dall’art. 17 del dlgs 241/1997, che enuclea espressamente le fattispecie che possono essere oggetto di compensazione.
Per gli eventuali abbuoni in sospeso, gli esercenti debbono inoltrare un’apposita istanza di rimborso all’Autorità finanziaria.
2. SPETTACOLI SPORTIVI (punto 2, tabella C del dpr 633/72)
L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi degli ingressi è quella del:
• 10% per prezzi netti fino a € 12,91;
• 22 % per prezzi netti superiori a detto limite.
Società e Associazioni sportive dilettantistiche
I particolari regimi ex L. 398/91 e dpr 69/2002 cui possono accedere le società e le associazioni sportive dilettantistiche vengono trattati oltre, in specifiche sezioni ad essi dedicate.
3. ESECUZIONI MUSICALI CON PREVALENZA DI MUSICA DAL VIVO (punto 3, tabella C del dpr 633/72)
L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi relativi agli ingressi è quella del 22%.
Esecuzioni musicali: requisito della “musica dal vivo” e sua “prevalenza”
Le caratteristiche tecniche degli strumenti musicali che realizzano “musica dal vivo” sono descritte dalla circ. 165/E del Ministero delle Finanze, che perviene alla definizione già formulata nella precedente circ. 247/E del 29/12/99: “Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l’effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati”.
Pertanto, l’esecuzione musicale deve avvenire senza l’utilizzazione di basi musicali preregistrate o campionate – il “supporto campionato” è composto da segmenti sonori di varie opere od anche di una sola opera -, che sostituiscano in tutto o in parte l’artista. E’ permesso un uso meramente residuale di tali supporti, tale da non far venir meno la centralità dell’esecuzione dell’artista. A tale riguardo, la circolare esclude espressamente che le esecuzioni musicali del tipo “karaoke” possano essere considerate dal vivo. Il fatto quindi che soltanto la parte vocale sia dal vivo, mentre quella strumentale è registrata, non è sufficiente per classificare l’attività come “spettacolo” . Analoghe considerazioni possono essere ripetute per le esecuzioni con strumento meccanico “arricchite” da interventi dal vivo di un musicista (es. un chitarrista inserisce alcune frasi musicali su di una base preregistrata).
La prevalenza di musica dal vivo è l’elemento che classifica un’esecuzione musicale (anche nell’ambito di un trattenimento d anzante) come “spettacolo”. Pertanto:
• se la musica dal vivo è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come “spettacolo” (punto 3 della tabella C del dpr 633/72) ed è soggetta alla sola IVA secondo il regime ordinario;
• se invece la musica dal vivo è inferiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali – con prevalenza quindi di musica con strumento meccanico -, l’attività è classificata come “intrattenimento” (punto 1 della tariffa annessa al dpr 640/72) ed è soggetta all’imposta sugli intrattenimenti ed all’IVA, da liquidare quest’ultima in modo forfettario secondo i criteri fissati dall’art. 74, comma 6, dpr 633/72, salvo opzione per i modi normali.
Il requisito della durata va commisurato esclusivamente ai periodi in cui si svolgono le attività di spettacolo e/o di intrattenimento.
4. LEZIONI COLLETTIVE DI BALLO; RIEVOCAZIONI STORICHE E GIOSTRE (punto 3, tabella C del dpr 633/72)
L’aliquota IVA applicabile sui corrispettivi è quella del22%. Per quanto riguarda le lezioni collettive di ballo, i corrispettivi sono rappresentati dalle quote versate dai partecipanti alle lezioni, mentre per le altre attività sono quelli versati dal pubblico per assistere alla manifestazione.
5. SPETTACOLI TEATRALI; CONCERTI VOCALI E STRUMENTALI; ATTIVITÀ CIRCENSI; SPETTACOLI DI BURATTINI, MARIONETTE E MASCHERE, CORSI MASCHERATI E IN COSTUME (punto 4, tabella C del dpr 633/72)
L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi relativi alla vendita dei biglietti d’ingresso èquella del 10%.
6. SPETTACOLO VIAGGIANTE (punto 4, tabella C del dpr 633/72)
Le attrazioni che rientrano nell’ambito dello spettacolo viaggiante sono quelle inserite nell’elenco di cui al decreto interministeriale del 23/4/1969 e successivi aggiornamenti. Le altre installazioni non sono considerate spettacolo viaggiante, non rientrano nell’ambito operativo della SIAE, per quanto concerne gli aspetti fiscali, ed ai relativi proventi si applica l’aliquota Iva del 22%.
Tale principi sono stati manifestati da ultimo dall’Agenzia delle Entrate con nota del 7/7/2009 prot. 2009/90214.
L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi relativi agli ingressi è quella del 10%.
Per gli spettacoli viaggianti l’art. 74 quater, comma 5, dpr 633/72, prevede una determinazione forfettaria della base imponibile IVA nella misura del 50% dei corrispettivi riscossi (rendendo quindi indetraibile l’IVA sugli acquisti).
Il Ministero delle Finanze, con circ. 247/E del 29/12/99, punto 6.8), ha precisato che il regime forfettario è applicabile indipendentemente dal volume d’affari conseguito. Quindi vi rientrano anche le grandi attrazioni.
È data facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione ha effetto fino a revoca e comunque almeno per 5 anni.
Mentre il regime forfettario è applicabile al settore in modo generalizzato, gli adempimenti relativi alla certificazione dei corrispettivi, alla tenuta delle scritture contabili ed al versamento d’imposta dipendono invece da determinati presupposti.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, dpr 696/96, sono esonerati dall’obbligo di rilascio di titoli fiscali e dagli adempimenti connessi con l’emissione di scontrini, ricevute fiscali, ecc., i titolari di:
a) “piccole” e “medie” attrazioni che agiscono in modo itinerante (precisate nella lezione I dell’elenco ex art. 4, L. n. 337 del 1968);
b) teatri viaggianti e i teatrini di burattini e di marionette (precisati nella sezione III del medesimo elenco);
c) attrazioni sub a) e b), installate nei parchi permanenti, solo se realizzano un volume d’affari annuale non superiore a € 25.822,84.
Il settore dello spettacolo viaggiante è disciplinato in particolare dal dpr 544/99, art. 8 (“contribuenti minori”), relativamente alla certificazione dei corrispettivi – ferma restando l’agevolazione ex dpr 696/96, appena descritta -, alle registrazioni contabili, alle dichiarazioni ed ai versamenti IVA. A seguito della nuova formulazione del citato art. 8, vi è tuttavia incertezza – sul punto si esprimerà l’Agenzia delle Entrate – sul fatto che le agevolazioni previste restino subordinate al presupposto che il volume d’affari non superi € 50.000,00, oppure possano essere applicate a prescindere da tale volume d’affari.
L’esercizio delle attività comprese nello spettacolo viaggiante non richiede la preventiva comunicazione alla SIAE, fatti salvi i casi di eventi saltuari od occasionali (dpr 633/72, art. 74 quater, comma 4).
Apparecchi da divertimento installati nell’ambito dello spettacolo viaggiante
La nuova classificazione delle attività di intrattenimento di cui alla tariffa del dpr 640/72, nel prevedere al punto 2 gli apparecchi, non dispone – come invece avveniva nel testo previgente – una differente disciplina per le installazioni effettuate nell’ambito dello spettacolo viaggiante.
La circolare ministeriale n. 165/E del 2000, punto 1.1.2, precisa infatti che “queste attività sono assoggettate ad imposta sugli intrattenimenti, seppur organizzate nel contesto dello spettacolo viaggiante”.
A conferma di questa interpretazione, l’art. 22, comma 5, della L. 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per l’anno 2003) stabilisce che anche le installazioni inserite nell’ambito dello spettacolo viaggiante sono soggette all’imposta sugli intrattenimenti e all’IVA forfettaria ex art. 74, comma 6, del dpr 633/1972. Fanno eccezione a questo principio il gioco al gettone azionato a mano, il gioco al gettone azionato da ruspe e la pesca verticale di abilità, ove tali attrazioni risultino già installate nell’ambito dello spettacolo viaggiante alla data del 31/12/2002: per esse va quindi corrisposta solo l’IVA ordinaria (cfr. L. 21/2/2003, n. 27, art. 5 bis, comma 1, lett. o, di conversione del DL 24/12/2002, n. 282).
7. MOSTRE E FIERE CAMPIONARIE; ESPOSIZIONI SCIENTIFICHE, ARTISTICHE E INDUSTRIALI; RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE RICONOSCIUTE CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE (punto 5, tabella C del dpr 633/72)
L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi relativi agli ingressi è quella del 22%.
Per quanto concerne in particolare le modalità di certificazione dei corrispettivi per la visita alle mostre culturali – esenti da IVA (cfr. dpr 633/72, art. 10, punto 22) -, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dall’uso di ricevute e scontrini per le prestazioni di cui sopra – previsto dal dpr 696/96, art. 2, comma 1, lett. n) – non si estende anche all’utilizzo dei misuratori fiscali. L’esonero dal misuratore fiscale viene per altro verso riconosciuto ai sensi del dpr 544/99, art. 8, comma 1, ove il volume d’affari risulti non superiore a € 50.000,00.
Con risoluzione n. 30/E del 28/2/2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le visite guidate ed il noleggio di audio guide nell’ambito delle mostre devono essere considerate prestazioni “inerenti” alle visite stesse e, in quanto tali, esenti da IVA.
L’Agenzia ha inoltre precisato che per queste ultime attività vi è anche l’esonero dalla certificazione fiscale a mezzo fattura, ricevuta o scontrino ai sensi del D.P.R. 633/72, art. 22, c.1, n. 6 e del D.P.R. 696/96, art. 2, lettera n).
Qualora la mostra temporanea sia allestita all’interno di un museo, con aumento del prezzo rispetto a quello praticato per la sola visita al museo, trovano applicazione i criteri dettati dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 93 del 13/3/2008. In particolare, l’incremento del prezzo di cui sopra va tenuto distinto dal prezzo base e deve essere certificato con il misuratore fiscale, salvo che l’organizzatore sia un contribuente minore (volume d’affari non superiore a € 50.000,00).
8. DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO OD ANCHE A DOMICILIO (punto 6, tabella C del dpr 633/72)
L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi è quella del 22%.
In relazione alla particolare attività della “diffusione televisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite”, il Ministero delle Finanze ha precisato che la certificazione dei corrispettivi deve avvenire mediante rilascio della ricevuta fiscale ex L. 249/76 (circ. 247/E del 29/12/99, punto 6.5.1).

SANZIONI E CONTENZIOSO

1. SANZIONI

Gli organizzatori delle attività di spettacolo sono soggetti all’ordinaria disciplina IVA e quindi le sanzioni sono quelle previste dal dlgs 471/97.

Si elencano le principali irregolarità che possono essere riscontrate dalla SIAE in occasione dei controlli (le sanzioni, in linea di massima, sono quelle stabilite dal D.Lgs. n° 471 del 18/12/97 e successive modificazioni). Ovviamente le sanzioni strettamente correlate all’installazione degli apparecchi misuratori fiscali si renderanno applicabili dopo l’introduzione di tale sistema di certificazione dei corrispettivi.

  • Omessa o infedele presentazione della dichiarazione d’inizio di attività prevista dall’art. 35 del dpr n. 633/72 (da non confondere con quella ex art. 19 del dpr 640/72 e con la comunicazione di cui all’art. 74 quater, comma 4, del dpr n. 633/72). Sanzione: da 516,00 Euro a 2.065,00 Euro; la sanzione è ridotta a 103,00 Euro se il contribuente provvede alla regolarizzazione della dichiarazione già presentata nel termine di 30 giorni dall’invito dell’ufficio (dlgs 471/97, art. 5, comma 6).
  • Omessa, tardiva, infedele documentazione, fatturazione o registrazione di operazioni imponibili. Sanzione: dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 516,00 Euro (dlgs 471/97, art. 6, c. 1 e 4).
  • Omessa, tardiva, infedele fatturazione o registrazione di operazioni non imponibili o esenti. Sanzione: dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 516,00 Euro (dlgs 471/97, art. 6, commi 2 e 4).
  • Mancato rilascio di titoli di accesso o di scontrini fiscali per cessioni di beni o prestazioni di servizi (consumazioni, guardaroba, ecc.); emissione dei documenti di cui sopra per importi inferiori a quelli reali; omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi da usare in caso di mancato funzionamento dei misuratori fiscali. Sanzione: 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 516,00 Euro (dlgs 471/97, art. 6, commi 3 e 4).
  • Mancata tempestiva richiesta di intervento, in caso di guasto dei misuratori fiscali, sempreché non siano state omesse le registrazioni nell’apposito registro sostitutivo (se sono state omesse si applica la sanzione prece dente). Sanzione: da 258,00 Euro a 2.065,00 Euro (dlgs 471/97, art. 6, comma 3, ultimo periodo).
  • Mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, dei documenti e dei registri obbligatori (fatture, corrispettivi, acquisti, distinte); mancata esibizione degli stessi nel corso di una verifica. Sanzione: da 1.032,00 Euro a 7.746,00 Euro; se le irregolarità sono lievi, sempreché non ne sia derivato ostacolo all’accertamento tributario, la sanzione può essere ridotta sino a 516,00 Euro (dlgs 471/97, art. 9, commi 1, 2 e 3).
  • Omessa preventiva comunicazione alla SIAE delle manifestazioni occasionali (dpr 633/72, art. 74 quater, comma 4). Sanzione: da 258,00 Euro a 2.065,00 Euro (dlgs 471/97, art. 11, c. 1, lett. a); la norma, come modificata dall’art. 1, c. 1, lett. d), del dlgs n. 99/2000, prevede la suddetta sanzione in caso di “omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento…”.
  • Omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale. Sanzione: da 1.032,00 Euro a 4.131,00 Euro (dlgs 471/97, art. 11, comma 5).
  • Manomissione di apparecchi misuratori fiscali o uso di apparecchi manomessi o assenso all’uso da parte di terzi. Sanzione: da 1.032,00 Euro a 7.746,00 Euro (L. 26/1/1983, n. 18, art. 2, comma 8, come sostituito dall’art. 24 del dlgs 10/3/2000, n. 74).
  • Omesso versamento dei tributi. Sanzione: 30% dell’importo non corrisposto nei termini previsti (dlgs 471/97, art. 13).
Gli organismi di controllo – tra cui la SIAE – procedono alla redazione di processi verbali di constatazione delle violazioni riscontrate ed inviano gli atti all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Tale Ufficio provvede ad elevare il provvedimento di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni e a notificarlo al trasgressore.
2. RAVVEDIMENTO OPEROSO E SANATORIA ADEMPIMENTI FORMALI
 Qualora non sia ancora avvenuta la constatazione delle violazioni da parte degli organismi accertatori, nei confronti dei contribuenti che provvedono spontaneamente a corrispondere i tributi sono applicabili sanzioni pecuniarie ridotte (dlgs 472/97, art. 13).
Per i ritardi contenuti nei 30 giorni la pena pecuniaria è pari a 1/10 del minimo.
La pena, viceversa, è ridotta a 1/8 del minimo se:
a) il pagamento viene effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 settembre), relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
b) il versamento viene fatto con un ritardo compreso fra 31 giorni ed un anno da parte di chi non è tenuto a presentare la citata dichiarazione (imprese con IVA intrattenimenti forfettaria, soggetti che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91, organizzatori di intrattenimenti per ciò che concerne l’imposta sugli intrattenimenti).
In caso di tardiva presentazione della dichiarazione annuale IVA, la pena è pari a 1/10 del minimo, se il ritardo non è superiore a 90 giorni.
Per le violazioni formali la sanzione è pari a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione “avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
Trascorsi i termini di cui sopra non è più possibile fare ricorso al ravvedimento operoso.
Affinché l’istituto produca i suoi effetti, è necessario che il contribuente corrisponda, a mezzo mod. F 24, l’eventuale imposta evasa con gli interessi legali (2,50% dall’1/1/2012, con maturazione giornaliera) e la sanzione in misura ridotta.
L’art. 2, comma 1, del D.L. 2/3/2012, n.16, convertito dalla L. 26/4/2012, n. 44, prevede una sanatoria permanente per le omissioni relative ad adempimenti di natura formale, ai quali è subordinato l’accesso a regimi fiscali opzionali o la fruizione di particolari benefici tributari.
Questo istituto, per quanto concerne le attribuzioni della SlAE, è applicabile principalmente in caso di omessa presentazione del modello EAS da parte delle associazioni.
Per ottenere il beneficio è necessario, in via preliminare, che “la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Ciò premesso, il contribuentedeve:
a) possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla specifica normativa;
b) effettuare la comunicazione ” entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”;
c) versare contestualmente la somma di euro 258,00.
Ove sia osservata questa procedura, l’omissione viene sanata con effetti retroattivi.
In particolare, per le associazioni risulterà applicabile, sin dall’origine, l’art.4 del D.P.R. 633/72 alle prestazioni effettuate a favore dei soci, in presenza ovviamente degli altri requisiti previsti del medesimo articolo.

3. CONTENZIOSO

Nell’ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni possono verificarsi le seguenti situazioni:
Definizione agevolata (dlgs 472/97, art. 16, comma 3)
Se il soggetto verbalizzato definisce la controversia entro il termine (60 gg.) p revisto per la proposizione del ricorso alle Commissioni tributarie (ved. oltre), deve versare soltanto un quarto del carico sanzionatorio.
La definizione agevolata impedisce l’irrogazione di sanzioni accessorie.
Deduzioni difensive (dlgs 472/97, art. 16, comma 4)
Entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso (60 gg.), il soggetto verbalizzato può produrre deduzioni difensive avanti l’Ufficio che ha emanato l’atto medesimo, cioè l’Ufficio delle Entrate.
In caso di inerzia da parte del soggetto verbalizzato, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione.
Irrogazione immediata (dlgs 472/97, art. 17)
E’ facoltà dell’Autorità finanziaria applicare la sanzione senza procedere alla formale contestazione delle violazioni:
• qualora le irregolarità medesime incidano sulla determinazione del tributo. In tal caso è ammessa la definizione agevolata, ma non possono essere presentate le deduzioni difensive;
• qualora esse riguardino gli obblighi di pagamento. In tal caso non sono ammesse le deduzioni difensive, né la definizione agevolata e le sanzioni vengono irrogate mediante iscrizione a ruolo.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle Commissioni tributarie entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Il processo tributario è disciplinato dal decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992.
 

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

PARTE GENERALE

1. CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ
L’art. 1 del dpr n. 640 del 1972 definisce l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti rinviando alle attività precisate nella tariffa allegata al medesimo decreto:

 

1. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali e vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio.
2. Utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio di go-kart.
3. Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all’esercizio delle scommesse.
4. Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all’imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti, oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l’imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi con proporzione alla durata di ciascun componente.
2. PRINCIPI IMPOSITIVI
Gi introiti derivanti dall’organizzazione delle attività di intrattenimento sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti e, nel caso gli organizzatori ne siano soggetti passivi, ad IVA.
PRESUPPOSTI D’IMPOSTA
I presupposti richiesti per rendere applicabile l’imposta sugli intrattenimenti sono:
 Presupposto oggettivo
Tale requisito consiste nell’organizzazione di intrattenimenti, cioè di quelle attività precisate nella tariffa annessa al dpr n. 640 del 1972.
 Presupposto soggettivo
L’art. 2, comma 1, del dpr n. 640 del 1972 definisce i soggetti d’imposta in modo onnicomprensivo: “è soggetto d’imposta chiunque organizza gli intrattenimenti …”.
Pertanto le attività di intrattenimento possono essere organizzate da:
• persone fisiche;
• ditte individuali;
• società commerciali;
• enti non commerciali.
 Presupposto territoriale
L’art. 1, dpr 640/72, stabilisce che le attività di intrattenimento debbono svolgersi nel territorio dello Stato.
BASE IMPONIBILE
L’art. 3 del dpr n. 640 del 1972 stabilisce i criteri per la determinazione della base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti.
 Corrispettivi per l’accesso (dpr 64 0/72, art. 3, comma 1)
La base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti è al netto dell’IVA in quanto dovuta. Ne deriva che a parità di prezzo l’imponibile sarà diverso a seconda se il contribuente sia o meno soggetto IVA.
 DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEI PARTECIPANTI
Ai sensi dell’art. 16, dpr 640/72, gli organizzatori, esclusi gli esercenti le case da gioco limitatamente ai proventi del gioco, hanno l’obbligo di rivalersi dell’imposta sugli intrattenimenti – oltreché dell’IVA – nei confronti dei partecipanti.
 Aumento dei prezzi delle consumazioni (dpr 640/72, art. 3, c. 2, lett. a)
Se i prezzi delle consumazioni vengono aumentati in occasione degli intrattenimenti, tale aumento rappresenta materia imponibile per l’imposta.
 Cessioni di beni e prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte ai partecipanti (dpr 640/72, art. 3, c. 2, lett. b)
Il corrispettivo di tali cessioni e/o prestazioni – ad es. la prenotazione obbligatoria dei tavoli – è assoggettato ad imposta.
 Abbonamenti, sponsorizzazioni, diritti televisivi, contributi, dotazioni e altri proventi connessi (dpr 640/72, art. 3, comma 2, lett. c)
Rappresentano materia imponibile:
• i corrispettivi per gli abbonamenti, la cui disciplina viene stabilita dal DM 29/12/99;
• i corrispettivi derivanti dai contratti di sponsorizzazione e dalla cessione dei diritti radiotelevisivi;
• i contributi da chiunque erogati;
• il controvalore delle dotazioni – cioè di mezzi e materiali – da chiunque fornite;
• ogni altro provento connesso all’utilizzazione ed all’organizzazione degli intrattenimenti. Ad esempio, sono riconducibili a tale previsione i corrispettivi di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi purché non aventi natura obbligatoria (prenotazione – tavoli facoltativa, acquisto di cotillons, ……).
 Quote sociali (dpr 640/72, art. 3, comma 3, lett. a-b-c)
Rappresentano materia imponibile per l’imposta sugli intrattenimenti:
• l’intero ammontare delle quote sociali, se l’ente, società od associazione ha come unico scopo quello di organizzare intrattenimenti (lett. a);
• la quota – parte dei contributi sociali ascrivibile all’attività di intrattenimento nei casi in cui l’associazione svolge anche altre attività nei confronti dei propri soci (lett. b);
• i corrispettivi specifici pagati dai soci (lett. c).
Sulle quote sociali non va invece applicata l’IVA, in quanto non hanno la natura di corrispettivi specifici, ma consentono di acquisire lo status di socio e quindi di partecipare alla vita sociale
Le quote di appartenenza a società e circoli non possono essere riscosse in occasione di  singoli intrattenimenti. In tale evenienza i versamenti assumono la natura di corrispettivi specifici e, come tali, sono assoggettabili, oltreché all’imposta sugli intrattenimenti, anche ad IVA. Quest’ultimo tributo non è tuttavia dovuto, pur trattandosi di corrispettivi specifici, qualora sussistano le particolari condizioni richieste dall’art. 4, combinato disposto commi 4 e 7, del dpr 633/72.
TIPOLOGIA DI INGRESSI
  • Ingressi interi
I tributi – imposta sugli intrattenimenti ed IVA connessa – vengono ovviamente liquidati in relazione al prezzo pagato, che deve risultare registrato nel cartello – prezzi.
  • Ingressi ridotti
La nuova normativa (art. 20, dpr 640/72) liberalizza il settore degli ingressi a riduzione, nel senso che l’imposta si calcola sul prezzo pagato in misura ridotta, purché l’agevolazione sia applicata a specifiche categorie di partecipanti individuate preventivamente dall’organizzatore sulla base di criteri oggettivi (v. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 91 del 13/3/2008, punto 3). Sarà quindi necessario che il corrispettivo ridotto risulti dal cartello – prezzi, con la precisazione della categoria a cui è rivolta l’agevolazione.
Non esiste peraltro alcun obbligo di praticare sconti, anche con riferimento a tipologie consuete: militari, ragazzi, iscritti ad associazioni riconosciute, ecc. .
  • Ingressi “omaggio”
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
L’art. 26, dpr 640/72, stabilisce la seguente disciplina valida per tutte le attività.
• Capienza predeterminata: Per le manifestazioni periodiche, i titoli gratuiti non sono assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti nel limite del 5% della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti; per le attività a carattere non periodico la suddetta percentuale è ridotta al 2%.
• Capienza non predeterminata : Ove il luogo di intrattenimento non abbia una capienza predeterminata (es. ballo in piazza), le suddette percentuali vanno calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati (interi e ridotti).
IVA “INTRATTENIMENTI”
L’art. 3, comma 3, dpr 633/72, disciplina le prestazioni di servizi gratuite, nel presupposto che l’IVA sugli acquisti sia detraibile.
Pertanto, se l’IVA viene versata in modo forfettario – rendendo quindi indetraibile in modo analitico l’IVA sugli acquisti –, il tributo non è mai dovuto.
Se tale imposta viene versata nei modi normali, essa non è dovuta per i titoli “omaggio” relativi a prestazioni di valore fino a € 25,82 mentre deve essere applicata qualora i prezzi di riferimento superino tale limite.
LIQUIDAZIONE TRIBUTI
Nel caso di rilascio di omaggi da assoggettare ai tributi ai sensi di quanto sopra precisato, si fa riferimento ai prezzi praticati per la corrispondente categoria di titoli a pagamento.
  • Biglietti gratuiti per i grandi invalidi
L’art. 22 del dpr 640/72 dispone che l’IVA non è dovuta sui biglietti gratuiti rilasciati ai grandi invalidi di guerra e ai loro accompagnatori. A tali invalidi sono equiparati quelli per fatti di guerra e per servizio.
La distribuzione di questi titoli è una facoltà degli organizzatori e non un obbligo.
  • Biglietti in “prevendita”
Sull’argomento la circolare 165/E del 7/9/2000, punto 1.3.1, del Ministero delle Finanze chiarisce che:
• tutti gli incassi relativi alla prevendita vanno imputati all’organizzatore; tale principio del resto era già stato fissato dallo stesso Ministero delle Finanze con risoluzione n. V/11/4720/95 del 15/7/97 e, successivamente, confermato dall’Avvocatura generale dello Stato con parere del 4/5/99;
• dal momento che la somma pagata per la prevendita concorre a costituire “il corrispettivo per assistere allo spettacolo”, l’aliquota IVA applicabile è quella propria dello spettacolo stesso.
Inoltre, la citata circolare ministeriale – nel ribadire il principio generale secondo cui il momento di emissione del titolo di accesso è quello del pagamento del corrispettivo – richiama il contenuto del DM 13/7/2000 (artt. 3 e 6) e precisa che “ i titoli di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo solo nel caso in cui siano consegnati dall’emittente a un terzo per la successiva distribuzione; in tal caso i titoli devono indicare la dicitura: “emesso per la vendita da parte di” con l’indicazione dei dati identificativi del terzo, che provvede alla sua distribuzione”.
Alla luce di quanto sopra, i c.d. “voucher” – largamente diffusi nel passato – non sono più utilizzabili quando viene richiesto il pagamento. Possono essere solo distribuiti gratuitamente, attribuendo al possessore il diritto di ritirare alla cassa un regolare biglietto “omaggio”.
Tale principio viene ribadito dalla risoluzione n. 88/2001 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale “la disciplina risultante dall’art. 74 quater del dpr 633/72, nonché dal regolamento emanato con dpr 544/99 e dal decreto del 13/7/2000, esclude invece la possibilità di rilasciare all’atto del pagamento del corrispettivo “buoni” per fruire di prestazioni di spettacoli future, con emissione del titolo di accesso solo al momento in cui verrà effettivamente richiesta la prestazione di spettacolo”.
DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELL’IMPONIBILE
• Esecuzioni musicali non dal vivo
Ai sensi del dpr 640/72, art. 14, comma 1, lett. a) e comma 2, per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza prestazioni obbligatorie la base imponibile è determinata nella misura del 50% dei proventi conseguiti.
L’ambito applicativo della norma è limitato, nella sostanza, ai concertini con strumento meccanico e modalità di partecipazione “ingresso libero e consumazione facoltativa”, qualora il prezzo delle consumazioni venga aumentato in occasione dell’intrattenimento rispetto alle ore in cui non c’è l’attività di intrattenimento.
In tal caso, il contribuente può:
– calcolare la base imponibile nella misura del 50% dei proventi conseguiti durante la manifestazione;
– optare per il sistema ordinario ai sensi dell’art. 14, comma 3 e liquidare l’imposta sugli intrattenimenti solo in relazione agli aumenti delle consumazioni, applicando quindi il criterio generale stabilito dal dpr 640/72, art. 3, comma 2, lett. a).
Attività di minima importanza ed attività di intrattenimento organizzate congiuntamente ad altre non di intrattenimento
Ai sensi del comma 1, lett. b) e del comma 2, art. 14 sopra citato, per le attività di minima importanza e per quelle soggette all’imposta sugli intrattenimenti svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, i cui ricavi complessivi dell’anno solare precedente non siano stati superiori € 25.822, 84 (v. D.P.R. 917/86, art. 85 e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 del 13/3/2008), l’imposta sugli intrattenimenti si applica su un imponibile pari al 50% dei proventi conseguiti. Pertanto questa disciplina riguarda il caso in cui l’organizzatore offre congiuntamente, a fronte di un unico prezzo, attività di intrattenimento ed attività di diversa natura. L’agevolazione quindi non può essere applicata qualora vengano richiesti corrispettivi specifici per ciascuna attività.
In relazione a queste fattispecie, il dpr 544/99, art. 4, ha stabilito che:
• l’agevolazione fiscale cessa di avere applicazione dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di € 25.822,84;
• i soggetti che intendono fruire di questa disciplina debbono precisare tale intenzione nella dichiarazione di effettuazione di attività ex art. 19, dpr 640/72, da presentare alla SIAE.
I contribuenti possono optare per la determinazione dell’imponibile in via ordinaria, ripartendo cioè gli incassi in relazione alla du rata di ciascuna attività (criterio previsto nelle note della tariffa allegata al dpr 640/72).
Per le attività di intrattenimento di minima importanza, l’IVA – se dovuta – deve essere calcolata sulla base imponibile ridotta del 50%.
Per le attività di intrattenimento svolte congiuntamente ad altre, l’IVA deve essere correlata all’intero ammontare dei proventi conseguiti. Ciascuna quota – quella relativa all’attività di intrattenimento e quella afferente l’altra attività svolta – segue il regime suo proprio.

ATTIVITÀ DI BENEFICENZA
La nuova disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti ha concesso agevolazioni fiscali all’attività di beneficenza.
Ai sensi dell’art. 5, dpr 640/72:
• se l’organizzazione fa capo a soggetti privati, la base imponibile è ridotta del 50%, in presenza delle seguenti condizioni:
– gli incassi debbono essere destinati a enti pubblici ed Onlus per essere utilizzati a fini di beneficenza;
– gli intrattenimenti non debbono superare le dodici giornate annuali (per quelle successive, l’imposta va versata in misura intera);
– i fondi devoluti non debbono essere inferiori ai due terzi degli incassi;
– deve essere presentata la dichiarazione di effettuazione di attività (ex art. 19, dpr 640/72) alla SIAE;
– deve essere redatto un rendiconto delle entrate e delle spese;
• se l’organizzazione spetta ad un ente pubblico, l’imposta non è dovuta, purché siano rispettate le medesime condizioni.
Restano fermi i benefici fiscali che il d.lgs. 460/97 riconosce agli enti non commerciali in generale ed alle Onlus ed agli enti associativi in particolare.
AGEVOLAZIONI FISCALI ENTI NON COMMERCIALI
Ai sensi dell’art. 22, comma 3, d.lgs. 60/99 – che prevede che i richiami all’imposta sugli spettacoli contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all’imposta sugli intrattenimenti – l’agevolazione ex art. 23 del d.lgs. 460/97 è applicabile in materia di imposta sugli intrattenimenti.
L’art.23, d.lgs. 460/97, stabilisce, per le attività spettacolistiche (dall’1/1/2000 da intendersi attività di intrattenimento) organizzate dalle Onlus e dagli Enti di tipo associativo di cui all’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con dpr 22/12/1986 n. 917 – trattasi delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona -, l’esenzione dall’imposta sugli spettacoli (dall’1/1/2000 da intendersi imposta sugli intrattenimenti) in presenza dei seguenti requisiti:
• occasionalità;
• concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• preventiva comunicazione all’Ufficio SIAE.
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI
L’art. 92 della L. 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per l’anno 2003) prevede l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti per le manifestazioni svolte occasionalmente nei centri sociali per anziani. Tali strutture debbono essere gestite da Onlus, associazioni o enti di promozione sociale, fondazioni o enti di patronato, organizzazioni di volontariato e soggetti assimilati. La richiesta di esenzione deve essere presentata, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Non vi sono al momento precisazioni dell’Amministrazione finanziaria sul requisito dell’occasionalità correlato a questa fattispecie. Si ritiene comunque che esso possa sussistere nel limite di quattro intrattenimenti organizzati nel corso dell’anno solare.
L’Agenzia delle Entrate potrebbe comunque stabilire condizioni e limiti più rigorosi.
REGIME “FORFETTARIO IVA” EX ART. 74, COMMA 6, DPR 633/72
Il regime IVA per gli intrattenimenti ed i giochi è stabilito dall’art. 74, comma 6, dpr 633/72.
Gli introiti derivanti dal botteghino e gli altri proventi soggetti all’imposta sugli intrattenimenti rientrano nell’ambito di applicazione forfettaria dell’IVA, che prevede, fra l’altro, l’indetraibilità del tributo corrisposto sugli acquisti. L’IVA viene applicata sulla medesima base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e versata secondo le scadenze previste per quest’ultimo tributo (dpr 633/72, art. 74, comma 6 e dpr 544/99, art.1, comma 8).
• Detrazioni forfettarie IVA
Con decorrenza 1/1/2000, ai fini della liquidazione dell’IVA dovuta per gli intrattenimenti si applicano le seguenti detrazioni forfettarie (art. 74, comma 6, dpr 633/72):
– detrazione forfettaria ordinaria (per tutti i proventi, salvo quelli indicati di seguito): 50%
– detrazione forfettaria applicabile per operazioni di sponsorizzazione : 10%
– detrazione forfettaria applicabile per cessione dei diritti radiotelevisivi: 33,33%
• Opzione per i modi normali
Resta ferma per il contribuente la possibilità di optare per il versamento dell’IVA nei modi normali. In tal caso deve darne comunicazione anche alla SIAE. L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio (dpr 633/72, art. 74, comma 6, ultimo periodo).
• Re gime IVA per i proventi non soggetti all’imposta sugli intrattenimenti
Il nuovo dettato dell’art. 74, comma 6, dpr 633/72, non ripropone la precedente disposizione che permetteva di liquidare l’IVA in modo forfettario anche per i proventi soggetti alla sola IVA (i c.d. “proventi non connessi”). Tra questi, ad esempio, i proventi derivanti dalla vendita di apparecchi da gioco, dalle prestazioni pubblicitarie, ecc.
Ne deriva che, per tali operazioni, l’organizzatore non può fruire della detrazione forfettizzata, ma deve assolvere l’imposta nei modi normali. Ciò comporta l’adozione di una contabilità separata, ai sensi dell’art. 36 del dpr 633/72.
In altri termini, il sistema forfettario IVA può essere utilizzato solo per i proventi colpiti dall’imposta sugli intrattenimenti (biglietti e abbonamenti, prestazioni obbligatorie, sponsorizzazioni, cessione diritti radiotelevisivi, ecc.).
3. OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI
DICHIARAZIONE ALLA SIAE DI EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ
Ai sensi dell’art. 19 del dpr 640/72 debbono dichiarare alla SIAE l’effettuazione delle attività di intrattenimento soltanto quegli organizzatori che sono tenuti a munirsi della licenza ex artt. 68 e 69, TULPS. Tali soggetti, nell’espletare l’adempimento, debbono rendere un’autodichiarazione attestante il regolare possesso della suddetta licenza.
Gli articoli 68 e 69 cit. prevedono che l’organizzazione di spettacoli ed intrattenimenti debba essere subordinata al rilascio dell’apposita licenza da parte del Sindaco o, in Sicilia, del Questore.
Pertanto le manifestazioni, soggette alla predetta autorizzazione amministrativa, per le quali è richiesta la presentazione della dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE sono le esecuzioni musicali ed i trattenimenti danzanti con musica prevalentemente non dal vivo che si svolgono in:
• sale da ballo, discoteche e simili;
• ristoranti, bar, alberghi e simili, qualora gli intrattenimenti si tengano con continuità od anche con cadenza periodica (es. prefestivi e festivi);
• luoghi pubblici; tali sono i luoghi dove tutti possono accedere liberamente (es. una piazza, un giardino, ecc.).
L’obbligo va assolto una sola volta, salvo che muti il titolare dell’esercizio.
A prescindere dalla suddetta disciplina amministrativa, debbono in ogni caso presentare la dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE:
• i soggetti che, organizzando intrattenimenti per beneficenza, chiedono le agevolazioni fiscali ex art. 5, dpr 640/72;
• i soggetti che chiedono l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti ai sensi dell’art. 23, d.lgs. 460/97;
• i soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente intrattenimenti (dpr 544/99, art. 3);
• i soggetti che si avvalgono del sistema forfettario di cui all’art. 14 del dpr n. 640/72 (dpr 544/99, art. 4).
SCRITTURE CONTABILI E FATTURAZIONE
Ai fini IVA, i soggetti che seguono il regime speciale stabilito dall’art. 74, comma 6, dpr 633/72, per le attività di intrattenimento, sono esonerati dall’obbligo di:
• fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni dei diritti radiotelevisivi e per le prestazioni pubblicitarie;
• registrazione dei corrispettivi ex art. 24, dpr 633/72;
• dichiarazione.
Tali soggetti sono invece obbligati alla tenuta del:
• registro sugli acquisti ex dpr 633/72, art. 25, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture emesse a seguito di sponsorizzazioni, cessione dei diritti radiotelevisivi e prestazioni pubblicitarie.
Il contribuente che esercita opzione per i modi normali – avente effetto fino a revoca e comunque vincolante per un quinquennio – deve osservare gli adempimenti richiesti dalla normativa generale IVA.
RILASCIO TITOLI DI ACCESSO
I titoli di accesso debbono essere emessi al momento del pagamento dei corrispettivi (dpr 544/99, art. 1, comma 3 – circ. MdF n. 247/E, punto 6.7).
Il rilascio dei titoli d’ingresso avviene mediante apparecchi misuratori fiscali, ovvero mediante biglietterie automatizzate gestite anche da terzi (dpr 544/99, art. 1, comma).
Le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali sono state stabilite dal decreto del Ministero delle Finanze del 13/7/2000 e dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23/7/2001, del 22/10/2002 e del 3/8/2004.
In base a tale normativa i titoli di accesso debbono riportare, oltre ai dati previsti dalla normativa di carattere generale (L. 26/1/83 n. 18 e DM 23/3/83) sugli scontrini fiscali emessi dai normali registratori di cassa, quelle indicazioni che la peculiarità del settore richiede: genere dell’attività svolta; data, ora, luogo e denominazione (o altro elemento indicativo) dell’evento; estremi (numero e ordine di posto), natura (interi, ridotti, gratuiti) del titolo di accesso e prezzo praticato; importo incassato a titolo di prevendita; natura ed ammontare delle prestazioni connesse e/o accessorie; apposite diciture per evidenziare situazioni particolari (biglietto – abbonato, imposta preassolta, vendita da parte di terzi).
Il sistema è reso funzionante mediante l’installazione di una “carta di attivazione”, che viene rilasciata dalla SIAE.
Al termine di ogni giornata di attività, l’apparecchio misuratore fiscale emette un documento riepilogativo giornaliero recante gli incassi, il numero e la tipologia dei biglietti rilasciati.
Per l’attività che si protrae oltre le ore 24, il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento di tale attività, con riferimento alla data di inizio della medesima.
Alla fine di ciascun mese, l’apparecchio misuratore fiscale emette un documento riepilogativo mensile, che riporta anche il totale dei corrispettivi relativi a ciascun evento effettuato nel mese, ancorché incassati nei mesi precedenti.
Attività di minima importanza (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 del 13/3/2008)
Ai sensi dell’art. 4 del dpr 544/99, i soggetti che organizzano attività di intrattenimento di minima importanza (ricavi annuali fino a € 25.822,84) possono certificare i corrispettivi anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla L. 249/76 o dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30/3/92, integrati con le indicazioni prescritte dall’art. 74 quater, comma 3, dpr 633/72, per il titolo di accesso: natura dell’intrattenimento, data e ora dell’evento, tipologia, prezzo ed ogni altro elemento identificativo dell’attività di intrattenimento e delle prestazioni accessorie.
RILASCIO ABBONAMENTI
La disciplina riguarda gli abbonamenti per le attività di intrattenimento, indicate nella nuova tariffa allegata al D.P.R. 640/72 (balli ed esecuzioni musicali con musica prevalentemente non dal vivo, apparecchi da divertimento, bowling, noleggio Go-Kart, ingresso nei casinò e nelle sale riservate all’esercizio delle scommesse).
In primo luogo il nuovo art. 6 bis del D.P.R. 640/72 conferma la precedente previsione normativa, stabilendo che la base imponibile è pari all’importo complessivo diviso per il numero degli eventi ed il rateo devo essere indicato su ciascuna rendicontazione d’incasso (in via transitoria in attesa dell’entrata in funzione dei misuratori fiscali, il dato va scritto sulla distinta d’incasso rilasciata dalla SIAE). Gli abbonamenti, inoltre, possono essere rilasciati anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.
Con il DM 29 dicembre 1999, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’art. 6 bis.
• Caratte ristiche (DM 29/12/99, art. 1, commi 1 e 2)
Gli abbonamenti devono riportare questi dati: prezzo, tipo e numero degli intrattenimenti, numerazione progressiva, denominazione dei locali accessibili, validità temporale e data di emissione. Per quelli a prezzo ridotto e per quelli gratuiti va riportata anche la dicitura “ridotto” o “omaggio”.
• Comunicazioni del soggetto d’imposta (DM 29/12/99, art. 1, comma 3)
Entro il mese successivo alla data di emissione dell’abbonamento, l’organizzatore comunica alla SIAE o all’Ufficio delle Entrate, competenti in relazione al luogo in cui si svolge l’attività, il numero dei titoli esitati ed i relativi importi globali. Ove la campagna abbonamenti si prolunghi per oltre un mese vanno effettuate più comunicazioni.
• Abbonamenti a data fissa (DM 29/12/99, art.2)
Sono quelli nei quali è indicata preventivamente la data delle manifestazioni per le quali il titolo è valido. Per tali tipi di abbonamenti va quindi precisato il giorno in cui si svolgeranno gli intrattenimenti.
Il soggetto d’imposta, quando saranno in funzione i misuratori fiscali, dovrà registrare giornalmente il rateo con i medesimi a prescindere dall’ingresso dell’abbonato. In attesa dell’attivazione dei predetti misuratori fiscali il rateo deve essere indicato nella distinta d’incasso.
• Abbonamenti a data libera (DM 29/12/99, art. 3)
Si tratta di abbonamenti per i quali il titolare può scegliere le date delle manifestazione alle quali interverrà fra quelle comunicate dall’organizzatore.
Analogamente a quanto verificatosi in passato, il soggetto d’imposta rilascia, all’atto dell’ingresso, un biglietto “abbonato”, con l’indicazione degli estremi dell’abbonamento.
Tale normativa non è applicabile alle attività spettacolistiche.
CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI NON ACCESSORIE, COMPLEMENTARI O CONNESSE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE
I corrispettivi delle operazioni non accessorie, complementari o connesse effettuate nel corso della manifestazione sono certificati mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ai sensi del dpr 696/1996 (art. 1, comma 3, dpr 544/99).
Più specificatamente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in genere, ove non sia richiesta l’emissione obbligatoria della fattura, e per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi il titolo fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento dell’ultimazione della prestazione se avviene prima del pagamento (circ. MdF n. 247/E, punto 6.7).
L’articolo 74 quater, comma 6 bis, del D.P.R. n° 633/72 considera accessorie rispetto all’attività danzante le consumazioni obbligatorie nelle sale da ballo e nelle discoteche. La certificazione deve quindi avvenire con misuratore fiscale e l’aliquota IVA è pari al 22%.
PRESTAZIONI OCCASIONALI ED ACCESSORIE
L’art. 3 del dpr 544/99 disciplina le attività di intrattenimento organizzate occasionalmente, prendendo in considerazione sia i soggetti esercenti impresa, sia i soggetti non esercenti impresa.
Soggetti esercenti impresa
Se i soggetti interessati esercitano una impresa ed organizzano occasionalmente intrattenimenti insieme ad attività non soggette all’imposta certificano tutti i corrispettivi percepiti a mezzo ricevuta fiscale o scontrino (quest’ultimo emesso dai normali registratori di cassa).
Esempio: il gestore di un ristorante, che occasionalmente organizza un ballo con strumento meccanico (ingresso con biglietto e cena facoltativa o obbligatoria) deve rilasciare la ricevuta fiscale o lo scontrino, sia per i proventi relativi alla cena che per quelli afferenti l’ingresso.
Soggetti non esercenti impresa
Gli organizzatori occasionali delle attività di cui alla tariffa allegata al dpr 640/72, non esercenti impresa, debbono:
• presentare preventivamente la dichiarazione di effettuazione d’attività ex art. 19, dpr 640/72, alla SIAE (tale adempimento è richiesto a prescindere se il soggetto sia tenuto o meno a munirsi della licenza di P.S. ex artt. 68 e 69 TULPS);
• consegnare, entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione, alla SIAE una dichiarazione con l’indicazione dei corrispettivi percepiti.
Questa categoria di organizzatori è esentata dal rilascio di titoli aventi rilevanza fiscale.
TRASMISSIONE DEI DATI
L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato, con decreto del 23/7/2001, le modalità di comunicazione dei dati da parte dei soggetti tenuti a munirsi degli speciali misuratori fiscali.
Gli organizzatori ed i soggetti che gestiscono la vendita dei biglietti per conto terzi trasmettono, in via telematica, alla SIAE, all’Anagrafe tributaria e al Ministero per i beni e le attività culturali i dati identificativi di ogni evento, un riepilogo degli incassi del botteghino e degli altri tipi di proventi conseguiti, nonché del numero dei titoli esitati (ex art. 74 quater, comma 6, dpr 633/72).
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO D’IMPOSTA
Il calcolo dei tributi viene fatto dal contribuente. A differenza del regime precedente nel quale la liquidazione veniva effettuata dalla SIAE, si segue adesso il criterio dell’autoliquidazione.
Dall’1/7/2007 tutti i titolari di partita IVA, salvo limitate eccezioni, devono versare i tributi con mezzi telematici o avvalersi di intermediari. Gli altri organizzatori continueranno a far uso del mod. F24.
Pertanto, la SIAE non procede più all’incasso dei tributi.
Scadenze
Ai sensi del dpr 544/99, art. 6, comma 1, il pagamento dei tributi (imposta sugli intrattenimenti ed IVA “forfettaria”) è effettuato:
• per le attività a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno 16 del mese successivo;
• per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
• per le quote associative, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell’anno sociale.
Codici di versamento
imposta sugli intrattenimenti = 6728
IVA “forfettaria” connessa all’imposta sugli intrattenimenti = 6729
Mancato svolgimento della manifestazione (dpr 544/99, art.6, comma 2)
L’imposta è commisurata alle somme non rimborsate e deve essere versata entro 30 giorni dall’originario termine di pagamento
Rinvio della manifestazione (dpr 544/99, art. 6, c. 3)
Qualora la manifestazione venga rinviata di non oltre 90 giorni (termine tassativo), i titoli possono essere considerati validi per tale evento e il pagamento dell’imposta avviene in relazione alla nuova data.
ADEMPIMENTI A CARICO DI ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI
Il dpr 544/99 stabilisce gli adempimenti a carico degli enti, società, associazioni che organizzano intrattenimenti.
Titoli di accesso (dpr 544/99, art. 2, comma 1)
Qualora venga richiesto un corrispettivo specifico per partecipare all’intrattenimento, deve essere rilasciato un titolo di accesso a tutti gli intervenuti (soci e non soci).
Dichiarazione delle quote (dpr 544/99, art. 2, commi 2 e 3)
Gli organismi in questione debbono presentare all’Ufficio finanziario competente, entro 10 giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell’ammontare delle quote associative, indicando le specifiche attività offerte ai soci, rientranti o meno nell’ambito impositivo dell’imposta sugli intrattenimenti.
Versamento d’imposta (dpr 544/99, art. 6, comma 1, lett. c)
L’imposta sugli intrattenimenti dovuta sulle quote associative deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di chiusura dell’anno sociale .
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
Per quanto concerne la certificazione dei corrispettivi e la registrazione dei titoli di accesso emessi da parte delle associazioni pro-loco si rinvia a quanto precisato nell’analogo argomento descritto per le attività di spettacolo, mentre per gli organismi operanti nel regime della L. 398/91 si rinvia alla specifica sezione.

ATTIVITÀ SPECIFICHE

1. ESECUZIONI MUSICALI CON PREVALENZA DI MUSICA NON DAL VIVO (punto 1, tariffa annessa al dpr 640/72)
L’aliquota prevista per liquidare l’imposta sugli intrattenimenti è quella del 16%.
L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi relativi agli ingressi è quella del 22%.
Esecuzioni musicali: requisito della “ musica dal vivo” e sua “non prevalenza”
Le caratteristiche tecniche degli strumenti musicali che realizzano “musica dal vivo” sono descritte dalla circ. 165/E del Ministero delle Finanze, che perviene alla definizione già formulata nella precedente circ. 247/E del 29/12/99: “Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l’effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati”.
Pertanto, l’esecuzione musicale deve avvenire senza l’utilizzazione di basi musicali preregistrate o campionate – il “supporto campionato” è composto da segmenti sonori di varie opere od anche di una sola opera -, che sostituiscano in tutto o in parte l’artista. E’ permesso un uso meramente residuale di tali supporti, tale da non far venir meno la centralità dell’esecuzione dell’artista. A tale riguardo, la circolare esclude espressamente che le esecuzioni musicali del tipo “karaoke” possano essere considerate dal vivo. Il fatto quindi che soltanto la parte vocale sia dal vivo, mentre quella strumentale è registrata, non è sufficiente per classificare l’attività come “spettacolo” . Analoghe considerazioni possono essere ripetute per le esecuzioni con strumento meccanico “arricchite” da interventi dal vivo di un musicista (es. un chitarrista inserisce alcune frasi musicali su di una base preregistrata).
La non prevalenza di musica da l vivo è l’elemento che classifica un’esecuzione musicale (anche nell’ambito di un trattenimento danzante) come “intrattenimento”. Pertanto:
• se la musica dal vivo è inferiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali – con prevalenza quindi di musica con strumento meccanico -, l’attività è classificata come “intrattenimento” (punto 1 della tariffa annessa al dpr 640/72) ed è soggetta all’imposta sugli intrattenimenti ed all’IVA, da liquidare quest’ultima in modo forfettario secondo i criteri fissati dall’art. 74, comma 6, dpr 633/72, salvo opzione per i modi normali;
• se invece la musica dal vivo è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come “spettacolo” (punto 3 della tabella C del dpr 633/72) ed è soggetta alla sola IVA secondo il regime ordinario.
Il requisito della durata va commisurato esclusivamente ai periodi in cui si svolgono le attività di spettacolo e/o di intrattenimento.
Per quanto concerne la possibilità di determinare l’imponibile in via forfettaria (50% dei proventi conseguiti) ai sensi del dpr 640/72, art. 14, comma 1, lett. a), si rinvia a quanto
precisato nella parte generale.
2. ESECUZIONI MUSICALI E/O TRATTENIMENTI DANZANTI SVOLTI CONGIUNTAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Imposta sugli intrattenimenti
La nuova formulazione dell’art. 14 del dpr 640/72 – introdotta dall’art. 8, dlgs 60/99 – non legittima più l’applicazione dei decreti con i quali il Ministero delle Finanze aveva stabilito, per talune attività (balli, mestieri viaggianti, circhi, ecc.), imponibili forfettari medi o criteri di determinazione forfettaria della base imponibile.
Pertanto, le esecuzioni musicali e/o trattenimenti danzanti con musica dal vivo non prevalente dati congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande non possono essere più disciplinati dal DM 23/12/81, ma dai criteri impositivi generali del dpr 640/72.
Si illustrano i casi più frequenti:
• ingresso con biglietto consumazione obbligatoria
è soggetto ad imposta sugli intrattenimenti, oltre al prezzo del biglietto, anche quello della consumazione;
• ingresso libero e consumazione obbligatoria
è soggetto ad imposta sugli intrattenimenti il prezzo della consumazione (v. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 91 del 13/3/2008);
• ingresso con biglietto comprensivo di consumazione
è assoggettato ad imposta sugli intrattenimenti il relativo corrispettivo; trova pertanto applicazione il principio ex art. 3, comma 2, lett. b), del dpr n. 640 del 1972, in quanto il partecipante è nella sostanza obbligato a pagare la consumazione;.
• ingresso con biglietto e consumazione facoltativa
è soggetto ad imposta sugli intrattenimenti soltanto il prezzo del biglietto; quanto alla consumazione, rappresenta base imponibile soltanto l’eventuale aumento del prezzo rispetto a quello normalmente praticato al di fuori dell’attività di intrattenimento;
• ingresso libero e consumazione facoltativa
costituisce base imponibile soltanto l’eventuale aumento del prezzo della consumazione. Qualora questa modalità di partecipazione venga praticata per assistere ad esecuzioni musicali (“concertini”) non dal vivo, si rendono applicabili le disposizioni ex dpr 640/72, art. 3, comma 2 e art. 14, comma 1, lett. a).
L’aliquota dell’imposta sugli intrattenimenti è quella del 16%.
IVA
L’IVA sul prezzo del biglietto viene liquidata con l’aliquota ordinaria del 22%.
L’aliquota IVA relativa alla modalità “ingresso comprensivo di consumazione” è sempre quella del 22%, in base al principio secondo il quale, in caso di pluralità di prestazioni a fronte di un unico corrispettivo, si rende applicabile l’aliquota IVA massima tra quelle previste per le singole prestazioni (cfr. risoluzione Ministero delle Finanze n. 142 del 26/8/99 e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 209/E del 14/12/2001).
L’articolo 74 quater, comma 6 bis del D.P.R. n° 633/72 considera accessorie rispetto alle attività musicali e/o danzanti le consumazioni obbligatorie nelle sale da ballo e nell e discoteche. La certificazione deve quindi avvenire con misuratore fiscale e l’aliquota IVA è pari al 22%.
Per quanto concerne infine le consumazioni facoltative con e senza aumento di prezzo, ovvero per quelle obbligatorie che non presentano i requisiti sopra descritti, l’aliquota IVA è pari al 10%.
Si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 48, comma 2, della L. 342/2000 (collegato fiscale alla legge finanziaria 2000), l’aliquota del 10% è applicabile per tutti i pubblici esercizi; è venuta pertanto meno la distinzione, ai fini dell’aliquota IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande, tra “categorie di lusso” e “non di lusso”.
3. APPARECCHI DA DIVERTIMENTO (punto 2, tariffa annessa al dpr 640/72)
L’art. 22 della L. 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria per l’anno 2003) – modificando l’art. 38 della L. 388/2000 (finanziaria 2001), l’art. 14 bis del dpr 640/72 e l’art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps) – ha introdotto una nuova disciplina per questo genere di attività, sia per quanto riguarda le autorizzazioni amministrative, sia per l’applicazione dei tributi.
La competenza su questa materia è stata affidata all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (cfr. anche art. 8 del DL 24/12/2002, n. 282, conv. in L. 21/2/2003, n. 27), il cui sito (www.aams.it) offre una completa informativa sul settore.
4. UTILIZZAZIONE LUDICA DI STRUMENTI MULTIMEDIALI (punto 2, tariffa annessa al dpr 640/72)
L’aliquota prevista per liquidare l’imposta sugli intrattenimenti è quella dell’8%.
L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi relativi agli ingressi è quella del22%.
Questa particolare attività deve intendersi riferita soprattutto alle installazioni “Internet” che, pur non avendo finalità principalmente ludiche, offrono la possibilità di utilizzare servizi riconducili nell’ambito dell’imposta sugli intrattenimenti ed IVA connessa (es. videogiochi).
La base imponibile ascrivibile all’imposta sugli intrattenimenti deve essere determinata in base al criterio stabilito dalla nota apposta in calce alla tariffa del dpr 640/72 per le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti svolte congiuntamente ad attività non soggette.
L’organizzatore deve pertanto ripartire proporzionalmente gli incassi tenendo conto dell’incidenza percentuale di tale attività di intrattenimento rispetto agli altri servizi non aventi carattere ludico offerti dall’installazione Internet.
5. GIOCO DEL BOWLING – NOLEGGIO DI GO-KART (punto 2, tariffa annessa al dpr 640/72)
L’aliquota prevista per liquidare l’imposta sugli intrattenimenti è quella dell’8%.
L’aliquota IVA applicabile per i corrispettivi relativi agli ingressi è quella del 22%.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con risoluzione n. 24/E del 5/2/2003, che per il gioco del bowling non si rende applicabile la specifica disciplina prevista per gli apparecchi da divertimento. Ne deriva che la base imponibile deve essere determinata analiticamente e non in via forfettaria.
6. CASE DA GIOCO
• INGRESSI (punto 3, tariffa annessa al dpr 640/72)
• ESERCIZIO DEL GIOCO (punto 4, tariffa annessa al dpr 640/72)
In relazione alle case da gioco, il dpr n. 640 del 1972 assoggetta ad imposta sugli intrattenimenti due tipi di introiti:
• PUNTO 3 TARIFFA DPR 640/72
ingressi nei casinò, soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (aliquota 60%) ed IVA (aliquota 22%);
• PUNTO 4 TARIFFA DPR 640/72
esercizio del gioco, soggetto alla sola imposta sugli intrattenimenti (aliquota 10%), mentre vi è esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n° 7 del dpr 633/72.
L’art. 2, comma 2, dpr 640/72 dispone che “nei casi in cui l’esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d’imposta anche se ne delega ad altri la gestione”.
Le case da gioco operanti nel territorio nazionale sono quattro:
• casinò di Campione d’Italia (ente pubblico titolare: Comune di Campione d’Italia);
• casinò di Sanremo (ente pubblico titolare: Comune di Sanremo),
• casinò di St. Vincent (ente pubblico titolare: Regione Valle d’Aosta);
• casinò di Venezia (ente pubblico titolare: Comune di Venezia).
Titolari esclusivi di tali casinò sono, per legge, enti pubblici, ai quali è riconducibile l’obbligo di corrispondere i tributi.
Per le case da gioco, costituisce materia imponibile:
• la differenza attiva fra le somme introitate per i giochi e le somme pagate ai giocatori per le vincite;
• ogni altro provento connesso all’esercizio del gioco. Tale è, ad esempio, quello derivante dalla vendita dei cartoncini, prospetti od altri stampati per seguire il gioco.
Non rappresenta materia imponibile quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l’esercizio delle case da gioco. Nessuna detrazione è invece riconosciuta agli enti pubblici che gestiscono direttamente le case da gioco.
Contabilizzazione dei proventi
Gli adempimenti per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco sono previsti dall’art. 5 del dpr 544/99 e sono analoghi a quelli stabiliti dalla precedent e disciplina dell’imposta sugli spettacoli.
Le distinte debbono essere conservate ai sensi dell’art. 39, dpr 633/72.
Compagnie di navigazione
Si fa inoltre presente che anche le compagnie di navigazione possono gestire case da gioco a bordo delle navi battenti bandiera italiana ed al di fuori delle acque territoriali italiane. Ciò in base alla L. 30/1998, che ha permesso il gioco d’azzardo al di fuori delle acque territoriali italiane sulle navi passeggeri, ed ai principi dell’ordinamento internazionale che considerano le navi in alto mare come territorio dello Stato di appartenenza.

SANZIONI E CONTENZIOSO

1. SANZIONI
Le sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti ed IVA connessa sono stabilite soprattutto dal dpr 640/72.
  • Omessa o infedele fatturazione o annotazione delle prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi. Sanzione: dal 100% al 200% della imposta relativa all’imponibile non indicato correttamente con un minimo di 516,00 Euro (dpr 640/72, art. 32, comma 1)
  • Omessa o infedele presentazione della dichiarazione delle quote associative (dpr n. 544/99, art. 2 comma 2) o della dichiarazione d’incasso (dpr n. 544/99, art. 3). Sanzione: dal 100% al 200% della imposta dovuta, con un minimo di 2 58,00 Euro (dpr 640/72, art. 32, comma 2)
  • Mancato rilascio dei titoli di accesso di qualsiasi genere o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali; omessa annotazione sul registro da utilizzare in caso di guasto dei misuratori fiscali. Sanzione: 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato (dpr640/72, art. 32, comma 3)
  • a) Irregolare certificazione dei corrispettivi (es. mancata indicazione di alcuni dati sui biglietti emessi d ai misuratori fiscali); b) mancata o irregolare tenuta dei registri e dei documenti obbligatori (es. registri di c/s, distinta d’incasso, rendiconto ex art. 5, comma 3, dpr 544/99); c) omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso (dpr n. 544/99 art. 1, comma 6); d) mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi; e) omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività (art. 19); f) mancata o irregolare compilazione delle distinte delle case da gioco (dpr n. 54 4/99, art. 5); g) omessa o infedele fornitura alla SIAE dei dati di cui all’art. 74 quater, comma 6, del dpr 633/72 (ad oggi, peraltro, non è stato ancora disciplinato nei dettagli tale obbligo); h) omessa o infedele comunicazione del numero di abbonamenti venduti o degli importi incassati (DM 29/12/99 art. 1, comma 3). Sanzione: da 258,00 Euro a 1.032,00 Euro (dpr  640/72, art. 33, comma 1)
  • Omessa installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate (a partire dalla data in cui ciò sarà obbligatorio). Sanzione: da 1.032,00 Euro a 4.131,00 Euro (dpr 640/72, art. 33, comma 2)
  • Mancata tempestiva richiesta di intervento in caso di guasto dei misuratori fiscali. Sanzione: da 258,00 Euro a 2.065,00 Euro (dpr 640/72, art. 33, comma 3)
  • Mancata esibizione da parte dell’intervenuto, a richiesta degli organi accertatori, del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi ovvero esibizione degli stessi con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali; la richiesta di esibizione va effettuata nel luogo di intrattenimento o nelle immediate adiacenze e la sanzione va applicata al partecipante. Sanzione: da 51,00 Euro a 1.032,00 Euro (dpr 640/72, art. 33, comma 4)
  • Manomissione di apparecchi misuratori fiscali o uso di apparecchi manomessi o assenso all’uso da parte di terzi. Sanzione: da 1.032,00 Euro a 7.746,00 Euro, ai sensi della L. 26/1/1983, n. 18, art. 2, comma 8 (come sostituito dall’art. 24 del dlgs 10/3/2000, n. 74).
  • Omesso versamento dei tributi 30% dell’importo non corrisposto nei termini previsti (dlgs 471/97, art. 13). Sanzione: 30% dell’importo non corrisposto nei termini previsti (dlgs 471/97, art. 13).
Gli organismi di controllo – tra cui la SIAE – procedono alla redazione di processi verbali di constatazione delle violazioni riscontrate ed inviano gli atti all’Ufficio delle Entrate, che provvede ad elevare il provvedimento di contestazione e a notificarlo al trasgressore.
Le sanzioni vengono irrogate dall’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.
2. RAVVEDIMENTO OPEROSO
Qualora, al momento della corresponsione del tributo, non sia ancora avvenuta la constatazione delle violazioni da parte degli organismi accertatori, nei confronti dei contribuenti sono applicabili sanzioni pecuniarie ridotte (dlgs 472/97, art. 13).
Per i ritardi contenuti nei 30 giorni la sanzione è pari ad 1/10 del minimo. La sanzione è, viceversa, ridotta a 1/8 del minimo se:
a) il pagamento viene effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 settembre), relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
b) il versamento viene fatto con un ritardo compreso fra 31 giorni ed un anno da parte di chi non è tenuto a presentare la citata dichiarazione (imprese con IVA intrattenimenti forfettaria, soggetti che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91, organizzatori di intrattenimenti per ciò che concerne l’imposta sugli intrattenimenti).
Per le violazioni formali la sanzione è pari a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione “avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
Trascorsi i termini di cui sopra non è più possibile fare ricorso al ravvedimento operoso.
Affinché l’istituto produca i suoi effetti, è necessario che il contribuente corrisponda, a mezzo mod. F 24, l’eventuale imposta evasa con gli interessi legali (1% dall’1/1/2010, con maturazione giornaliera) e la sanzione in misura ridotta.
3. CONTENZIOSO
L’Ufficio delle Entrate provvede ad elevare l’atto di contestazione e a notificarlo al trasgressore.
Si segnalano alcune situazioni che possono verificarsi nell’ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni:
Definizione agevolata (dlgs 472/97, art. 16, comma 3)
Se il soggetto verbalizzato definisce la controversia entro il termine (60 gg.) previsto per la proposizione del ricorso amministrativo (ved. oltre), deve versare soltanto un quarto del carico sanzionatorio.
La definizione agevolata impedisce l’irrogazione di sanzioni accessorie.
Deduzioni difensive (dlgs 472/97, art. 16, comma 4)
Entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso (60 gg.), il soggetto verbalizzato può produrre deduzioni difensive all’Ufficio che ha emanato l’atto medesimo, cioè all’Ufficio delle Entrate.
In caso di inerzia da parte del soggetto verbalizzato, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione.
Irrogazione immediata (dlgs 472/97, art. 17)
E’ facoltà dell’Autorità finanziaria applicare la sanzione senza procedere alla formale contestazione delle violazioni:
• qualora le irregolarità medesime incidano sulla determinazione del tributo. In tal caso è ammessa la definizione agevolata, ma non possono essere presentate le deduzioni difensive;
• qualora esse riguardino gli obblighi di pagamento. In tal caso non sono ammesse le deduzioni difensive, né la definizione agevolata e le sanzioni vengono irrogate mediante iscrizione a ruolo.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso alla
Commissione tributaria entro 60 giorni della notifica in atto.
Il processo tributario è disciplinato dal decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992.
4. DECADENZA E RIMBORSI
Decadenza (art. 40, comma 1, dpr 640/72)
L’accertamento del tributo e delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Rimborsi (art. 40, comma 2, dpr 640/72)
Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente o indebitamente pagate.

REGIME DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE,

DELLE PRO-LOCO E SOGGETTI ASSIMILATI

(a prescindere dall’opzione ai sensi della L. 398/91):

certificazione dei corrispettivi e registrazione dei titoli di accesso

Il dpr 13 marzo 2002, n. 69, ha introdotto modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le associazioni e società sportive dilettantistiche (a prescindere dall’opzione per il regime della L. 398/91). In particolare viene data la possibilità – in alternativa ai titoli emessi dagli speciali misuratori fiscali previsti per le attività di spettacolo e di intrattenimento – di utilizzare ancora biglietti ed abbonamenti con il contrassegno SIAE. In tal caso i titoli di accesso (biglietti ed abbonamenti) rilasciati e quelli rimasti in giacenza vengono registrati negli appositi prospetti definiti dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20/11/2002.
Questa particolare disciplina è entrata in vigore il 27/1/2003.
L’art. 80, comma 37, della L. 27/12/2002, n. 289 (legge finanziar ia per l’anno 2003) ha esteso alle associazioni pro-loco, a prescindere dall’opzione per il regime della L. 398/91, l’applicabilità della presente disciplina per tutte le manifestazioni da esse organizzate.
Altrettanto ha disposto la L. n. 326/2003 nei con fronti delle bande musicali amatoriali, dei cori e delle compagnie teatrali amatoriali. Il regime è stato poi esteso, con L n. 350/2003, anche alle associazioni di musica e di danza popolare.
Si descrivono gli aspetti principali della normativa.
  • Soggetti interessati
L’art. 1 del dpr 69/2002 identifica i soggetti che possono avvalersi della disciplina semplificata in tema di certificazione dei corrispettivi: società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dalle Federazioni nazionali ovvero dagli Enti di promozione sportiva.
Ovviamente le associazioni, non esercenti attività di impresa ai sensi dell’art. 4 del dpr 633/1972, che occasionalmente dovessero organizzare una manifestazione sportiva non sono soggette all’IVA e quindi non sono tenute a certificare in alcun modo i corrispettivi.
Come già precisato, il regime è stato poi esteso anche alle pro loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori, alle compagnie teatrali amatoriali ed alle associazioni di musica e danza popolare.
Con lettera del 12/12/2008 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il sistema di certificazione in esame non può essere utilizzato dalla Federazioni sportive nazionali, quando sono le stesse ad assumere la veste di organizzatore.

  • Attività interessate
Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, le disposizioni del dpr 49/2002 sono applicabili soltanto per l’organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche.
Invece, le pro-loco, bande musicali amatoriali, cori, compagnie teatrali amatoriali e associazioni di musica e danza popolare possono avvalersi di questo regime (e quindi utilizzare titoli di ingresso SIAE) per manifestazioni di spettacolo e di intrattenimento di qualsiasi genere.
  • Certificazione dei corrispettivi
L’art. 2 del dpr 69/2002 stabilisce che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono documentare i corrispettivi versati dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive rilasciando titoli di ingresso o abbonamenti, che presentano le caratteristi che di cui ai successivi articoli 3 e 4. I suddetti documenti di ingresso sono quindi utilizzabili solo per attestare i corrispettivi versati per accedere alle manifestazioni, comprensivi di eventuali diritti di prevendita.
Le pro-loco, viceversa, possono sempre certificare i corrispettivi per accedere a qualsiasi manifestazione di spettacolo o di intrattenimento, con l’uso di titoli emessi manualmente.
I titoli d’ingresso e gli abbonamenti devono essere rilasciati, in conformità ai principi generali, “al momento del pagamento del corrispettivo ovvero, se gratuiti, prima dell’ingresso”. Ciò comporta il divieto di distribuire “voucher” all’atto del versamento delle somme, da sostituire poi con regolari biglietti.
E’ invece ammessa la consegna gratuita di tagliandi che danno diritto al successivo ritiro di un biglietto omaggio.
La normativa non prevede che per poter utilizzare i titoli in esame debbano essere esercitate particolari opzioni; è inoltre teoricamente possibile che un organizzatore faccia uso per alcune manifestazioni del misuratore fiscale  e per altre dei titoli disciplinati dal dpr 69/2002.
  • Caratteristiche dei titoli d’ingresso
I titoli sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante il contrassegno SIAE e le seguenti notizie: serie; categoria di posto; corrispettivo; corrispettivo dell’eventuale prevendita: dicitura “gratuito” per gli omaggio, ovvero “ridotto” per i titoli rilasciati ad un prezzo inferiore a quello ordinario.
L’indicazione del prezzo e dell’eventuale diritto di prevendita può essere prestampata od anche, a cura dell’organizzatore, apposta a penna, con un timbro, ecc. prima del rilascio del titolo.
Le due sezioni principali del biglietto vengono separate all’atto dell’ingresso: una resta allo spettatore, l’altra va all’organizzatore. Entrambi i soggetti devono conservare la
loro sezione per tutta la durata dell’evento per consentire eventuali controlli. Agli spettatori può essere richiesta l’esibizione del titolo anche nelle immediate vicinanze del luogo in cui si è svolta la manifestazione.
Gli organizzatori possono richiedere i biglietti agli uffici della SIAE, oppure, qualora desiderassero dei titoli personalizzati, debbono rivolgersi alle tipografie fiduciarie o far apporre il contrassegno della SIAE sui biglietti di produzione privata.
  • Caratteristiche degli abbonamenti
Il dpr 69/2002 non prescrive quale forma debbano avere gli abbonamenti; di conseguenza le associazioni sono libere di optare per il formato tipo tessera ovvero per quello a libretto, con tanti tagliandi quanti sono gli eventi cui è possibile assistere.
Sugli abbonamenti vanno riportate, oltre alla numerazione progressiva ed al contrassegno SIAE, le seguenti indicazioni: denominazione dell’organizzatore; validità temporale; numero delle manifestazioni cui danno diritto ad assistere, con l’indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso; il corrispettivo, compresi eventuali diritti di prenotazione; la categoria di posto; le diciture abbonamento “gratuito” o “ridotto” per quelli rilasciati gratuitamente o a importo ridotto; la data del rilascio, che costituisce indicazione essenziale per stabilire il momento impositivo in ambito spettacolistico.
Analogamente a quanto si è sempre verificato, in caso di abbonamento a data libera, che dà diritto ad assistere ad un numero prefissato di manifestazioni a scelta dell’acquirente fra quelle elencate dall’organizzatore (es. 10 partite di campionato da scegliere sul totale di 17), allo spettatore deve essere consegnato un biglietto con le caratteristiche dei titoli di ingresso e con la dicitura “abbonato”.
La SIAE non mette in vendita gli abbonamenti e quindi gli organizzatori possono rivolgersi alle tipografie fiduciarie o far apporre dagli Uffici della SIAE il timbro sui documenti prodotti in via autonoma.
  • Prospetti contabili (disciplina comune)
L’art. 5 del dpr 69/2002 ed il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2002 prevedono tre prospetti (modd. SD/1, SD/2, SD/3), che possono essere prelevati gratuitamente dai seguenti siti internet:
www.finanze.it, www.agenziaentrate.it o www.siae.it. E’ possibile, inoltre, effettuare fotocopie dalla Gazzetta Ufficiale ovvero predisporre esemplari a stampa . In ogni caso, tutti i modelli devono essere vidimati, gratuitamente, con il contrassegno della SIAE prima di essere posti in uso.
Le istruzioni per la compilazione dei tre prospetti prevedono che ciascuno sia compilato in duplice copia: una per l’organizzatore, l’altra per la SIAE.
Nei documenti contabili non possono essere lasciati spazi in bianco e che eventuali cancellature debbono essere effettuate in modo che le parole cancellate siano leggibili (ved. disposizioni congiunte ex art. 5, comma 6, dpr 69/2002; art. 39, dpr 633/1972; art. 2219, codice civile).
I modelli SD/1 e SD/2 vanno numerati progressivamente, nell’ambito di ciascun esercizio sociale a cura dell’organizzatore prima dell’inizio di ogni manifestazione. Per il mod. SD/3 non è previsto, invece, tale obbligo.
Qualora non siano sufficienti gli spazi per l’elencazione dei titoli in uso, si deve ricorrere ad ulteriori fogli del medesimo modello, su cui riportare solo i dati relativi ai biglietti. Sempre in quest’ultima ipotesi va compilato il riquadro posto a destra in alto “Foglio n. … (01, 02, 03, ecc.)” .
Inoltre, fatta eccezione per il modello SD/3, il numero progressivo indicato nel primo foglio deve essere scritto anche nei successivi esemplari (ved. modalità di compilazione dei singoli modelli).
Ogni modulo prevede delle dettagliate istruzioni per la compilazione, alle quali si rinvia.
Periodicamente gli incaricati della Società provvedono al ritiro dei moduli in esame.
  • In particolare: prospetto riepilogativo dei titoli d’ingresso rilasciati per ciascuna manifestazione (mod. SD/1)
Alcuni elementi devono essere riportati prima dell’inizio di ciascuna manifestazione: dati dell’organizzatore, del locale, dell’evento, nonché quelli relativi ai titoli posti in uso (colonne da 1 a 5), con l’indicazione, fra l’altro, del numero del primo biglietto utilizzabile e del relativo importo.
Per ogni manifestazione deve essere utilizzato un prospetto: in caso di pluralità di spettacoli, ancorché svolti nella medesima giornata, vanno posti un uso altrettanti modelli.
Una manifestazione si considera conclusa quando si procede allo svuotamento dell’impianto; è possibile comunque che la medesima manifestazione sia costituita da più gare sportive (es. due partite di pallavolo, una riunione di atletica ed un incontro di calcio, ecc.), sempreché non si verifichi il suddetto svuotamento.
Nella stessa giornata di conclusione di ciascuna manifestazione e, comunque, prima dell’inizio della successiva, se realizzata nello stesso giorno, sono annotati il numero dell’ultimo titolo rilasciato, nonché la quantità complessiva dei titoli emessi.
Qualora siano stati rilasciati abbonamenti a data prefissata e/o titoli nominativi permanenti per l’ingresso gratuito, i dati relativi devono essere riportati nelle colonne 1 e 7, a prescindere dal fatto che i possessori siano intervenuti o meno.
Se sono previsti abbonamenti a data libera, non vanno precisate indicazioni relativamente agli stessi, mentre devono essere posti in uso e quindi registrati i biglietti abbonato.
  • In particolare: prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese (mod. SD/2)
Il modello è strutturato in conformità con la disciplina degli abbonamenti nel settore spettacolistico, ma si ritiene utilizzabile anche per quelli degli intrattenimenti rilasciati dalle pro-loco, bande musicali, cori, compagnie teatrali amatoriali e associazioni di musica e danza popolare.
Esso deve venir compilato per ogni mese nel corso del quale sono esitati abbonamenti di qualsiasi tipo (quelli gratuiti si identificano con le tessere nominative permanenti). Le annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello del rilascio degli abbonamenti medesimi.
Sommando i dati dei singoli prospetti, si deve ottenere il numero degli abbonamenti a data prefissata da riportare nel mod. SD/1, sempreché gli spettacoli ai quali si può assistere siano gli stessi per tutti gli abbonamenti (è necessario quindi prestare particolare attenzione in presenza di tipologie differenziate: ingresso per tutto il campionato, per i primi cinque incontri, ecc).
  • In particolare: prospetto annuale delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti in carico (mod. SD/3)
Gli organizzatori, al termine di ciascun esercizio sociale, devono effettuare l’inventario del materiale di biglietteria in loro possesso e riportare i dati nel prospetto in esame. Il giorno da indicare alla voce “situazione alla data” coincide quindi con quello di chiusura dell’anno sociale. Il modulo va quindi compilato solo una volta all’anno.
Le rimanenze evidenziate nel prospetto costituiscono, come è ovvio, la dotazione iniziale dell’esercizio successivo.
  • Ulteriori obblighi contabili
La tenuta dei prospetti prima illustrati non comporta il venir meno degli obblighi contabili previsti da norme di portata generale (dpr 69/2002, art. 5, comma 7).
Pertanto, le società e le associazioni sportive che hanno optato per il regime della legge 398/91 devono anche compilare, ai sensi del dpr 544/99, art. 9, comma 3, il modello di cui al decreto 11/2/1997 del Ministero delle Finanze; gli altri soggetti sono tenuti ad annotare tutti i corrispettivi (compresi quelli certificati con biglietti ed abbonamenti) nel registro ex art. 24 del dpr 633/72 (registro dei corrispettivi).
I contribuenti minori, di cui all’art. 8 del dpr 544/99 (volume d’affari annuo non superiore a € 50.000,00), che scelgono il sistema di certificazione in esame continuano ad essere esonerati dall’annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro (art. 8, comma 2 del dpr 544/99).
  • Annullamento e mancata utilizzazione dei titoli
L’art. 6, comma 1, del dpr 69/2002 disciplina il caso di annullamento della manifestazione con restituzione dell’importo del biglietto.
Nella fattispecie l’organizzatore deve ritirare i titoli d’ingresso completi di tutte le sezioni e restituirli alla SIAE, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’evento non realizzato, per la successiva distruzione. Osservando questa procedura, l’organizzatore non è poi tenuto al versamento delle imposte limitatamente ai biglietti riconsegnati alla SIAE.
La norma non prevede espressamente i casi di interruzione dello spettacolo già iniziato con obbligo di rimborso del titolo di ingresso o di rinvio della manifestazione.
Nella prima ipotesi trova applicazione il criterio annunciato dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 165/E del 7/9/2000, punto 5.2, secondo il quale “l’integrità del titolo di accesso già invalidato tramite separazione, è riferibile alla sezione restituita dal partecipante o spettatore per il rimborso”. L’organizzatore consegnerà quindi alla SIAE per la distruzione solo una sezione del titolo.
In caso di rinvio si può fare riferimento, per analogia, alle disposizioni dell’art. 6, comma 3, dpr 544/99, riguardanti l’imposta sugli intrattenimenti.
L’art. 6, comma 2, del dpr 69/2002 prevede, infine, che i titoli d’ingresso e gli abbonamenti che gli organizzatori non intendono più utilizzare devono essere consegnati integri alla SIAE per la successiva distruzione.
 ________________________________

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 60

Istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche’ modifiche alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 12-3-1999

In vigore dal 27-3-1999

Testo aggiornato al 21-2-2014

Titolo I
Imposta sugli intrattenimenti

Art. 1.

Presupposto dell’imposta

1. L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Presupposto dell’imposta). – 1. Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.”.

Art. 2.

Soggetti d’imposta

1. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Soggetti d’imposta). – 1. E’ soggetto d’imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

2. Nei casi in cui l’esercizio di case da gioco e’ riservato per legge ad un ente pubblico, questi e’ soggetto d’imposta anche se ne delega ad altri la gestione.”.

Art. 3.

Base imponibile

1. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Base imponibile). – 1. La base imponibile e’ costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attivita’ elencati nella tariffa, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

2. Costituiscono altresi’ base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

c) l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche’ il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attivita’.

3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita’ di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa’ o associazioni per i propri soci, l’imposta si applica:

a) sull’intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l’ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attivita’;

b) sulla parte dell’ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all’attivita’ soggetta all’imposta, qualora l’ente svolga anche altre attivita’;

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Per le case da gioco la base imponibile e’ costituita giornalmente dalla differenza attivita’ fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco.

5. Sono escluse dal computo dell’ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell’imposta sugli intrattenimenti e di quanto e’ dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e’ riservato per legge l’esercizio delle case da gioco.”.

Art. 4.

A l i q u o t e

1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Aliquote). – 1. Le aliquote dell’imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell’intrattenimento.”.

Art. 5.

Finalita’ di beneficenza

1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Finalita’ di beneficenza). – 1. In caso di intrattenimenti ed altre attivita’ i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e’ ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e’ riconosciuta purche’ gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell’anno dodici giornate di attivita’.

2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario.

3. L’agevolazione spetta a condizione che l’organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all’ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l’imposta non e’ dovuta, purche’ siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.”.

Art. 6.

Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita’ soggette ad imposta

1. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita’ soggette ad imposta). – 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d’imposta hanno l’obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all’atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia’ in servizio, purche’ conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell’intrattenimento puo’ autorizzare l’uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo’ essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.

3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita’ per l’applicazione dell’imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche’ per i relativi controlli.”.

Art. 7.

Abbonamenti

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:

“Art. 6-bis (Abbonamenti). – 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile e’ pari all’importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attivita’ cui l’abbonamento stesso da’ diritto e il tributo e’ liquidato su ciascuna rendicontazione d’incasso.

2. Sono ammessi abbonamenti anche per attivita’ organizzate da piu’ soggetti in diversi locali.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.”.

Art. 8.

Imponibili medi

1. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Imponibili medi). – 1. L’imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;

b) per le attivita’ di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

2. Per i soggetti che esercitano le attivita’ di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e’ determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita’ di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e’ costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche’ i ricavi dell’anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.

3. E’ data facolta’ di optare per la determinazione dell’imponibile in via ordinaria.”.

Art. 9.

Apparecchi da divertimento e intrattenimento

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l’articolo 14 e’ inserito il seguente:

“Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). – 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l’imposta e’ assolta attraverso l’acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.

2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell’esercente o gestore e distribuite dall’ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalita’ di utilizzo.

3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e’ stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.”.

Art. 10.

Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). – 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d’imposta di cui all’articolo 2, nonche’ per le modalita’ ed i termini di pagamento dell’imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

Art. 11.

Concessione del servizio

1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo la parola: “decreto” sono inserite le seguenti: “di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;

b) nel comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile”.

2. La convenzione con il concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Societa’ italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attivita’ di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall’imposta sugli intrattenimenti.

Art. 12.

V i g i l a n z a

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituita dalla seguente:

” c) al personale del concessionario di cui all’articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.”.

Art. 13.

Dichiarazione di effettuazione di attivita’

1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attivita’). – 1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attivita’ soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui e’ obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell’imposta presumibilmente dovuta.”.

Art. 14.

Titoli di ingresso a riduzione

1. Nell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il primo comma, e’ aggiunto in fine il seguente: “Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall’organizzatore, l’imposta e’ commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.”.

Art. 15.

Titoli di accesso gratuiti

1. L’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). – 1. Per le attivita’ previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all’imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

2. Per le attivita’ a carattere non periodico, non sono soggetti all’imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attivita’, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.

4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l’imposta e’ dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.

5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorita’ investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.”.

Art. 16.

Termini di decadenza – Rimborsi

1. L’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 40 (Termini di decadenza – Rimborsi) . – 1. L’accertamento del tributo e delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e’ stata commessa la violazione.

2. Entro cinque anni dal giorno in cui e’ stato effettuato il pagamento, il contribuente puo’ chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.”.

Titolo II
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 17.

Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi

1. Il sesto comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:

“Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed e’ riscossa con le stesse modalita’ stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 e’ forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attivita’ incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita’ di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalita’ ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita’ incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi’ esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.”.

Art. 18

Regime I.V.A. per le attivita’ spettacolistiche

1. Dopo l’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ inserito il seguente:

“Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita’ spettacolistiche) . – 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta e’ dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell’attivita’ spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita’ di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita’ per l’emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attivita’ di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche’ quelli che svolgono le altre attivita’ di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita’ dell’imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E’ data facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attivita’ indicate nella tabella C, nonche’ per le attivita’ svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all’articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell’articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita’ di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d’ingresso, nonche’ delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta’ di cui all’articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all’articolo 63, commi secondo e terzo.

Le facolta’ di cui all’articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita’ per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l’anagrafe tributaria. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.”.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.

2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalita’ semplificate di certificazione dei corrispettivi per le societa’ sportive dilettantistiche.

Art. 19.

Disposizioni di coordinamento

1. Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:

“123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita’ circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;”.

2. Per l’anno 1999 la detrazione forfettizzata dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad applicarsi nella misura di due terzi dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1 gennaio 1999 con l’applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, e’ inserito il seguente: “Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita’ elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita’ di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita’;

b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.”.

4. All’articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “di cui all’articolo 74, ultimo comma”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 74, sesto comma”; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per quelle di cui al comma 5 dell’articolo 74-quater”.

Art. 20.

Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche

1. Agli esercenti sale cinematografiche e’ riconosciuto un credito d’imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell’imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo’ essere compensato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita’ culturali, sono determinati l’ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonche’ le modalita’ dei controlli.

3. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera hbis) e’ aggiunta, in fine, la seguente:

“h-quater)  al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.”.

Art. 21.

Norma di copertura a norma dell’articolo 1 comma 1, lettera o), della legge di delega

1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio e’ riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e’ determinata nella misura del 23 per cento.

2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l’aliquota dell’imposta unica prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e’ fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.

3. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e’ abrogato.

Art. 22.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall’articolo 11, comma 2, si applicano dal 1 gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituita da quella di cui all’allegato A al presente decreto.

3. I richiami all’imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all’imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti

 Punto  |               Genere di attivita'            |    Aliquota
Tariffa |                                              |
        |                                              |
   1    | Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad   | 16 per cento
        | esclusione dei concerti e strumentali, e     |
        | trattenimenti danzanti anche in discoteche e |
        | sale da ballo quando l'esecuzione di musica  |
        | dal vivo di durata inferiore al cinquanta    |
        | per cento dell'orario complessivo di apertura|
        | al pubblico dell'esercizio.                  |
        |                                              |
    2   | Ulilizzazione dei bigliardi, degli elettro-  |  8 per cento
        | grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi   |
        | tipo di apparecchio e congegno a gettone, a  |
        | moneta o scheda, da divertimento o tratteni- |
        | ento, anche se automatico o luoghi pubblici  |
        | o aperti al sia in circoli o associazioni di |
        | qualunque specie;    utilizzazione ludica di |
        | strumenti multimediali: gioco del bowling;   |
        | noleggio go-kart.                            |
        |                                              |
   3    | Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi    | 60 per cento
        | specificatamente riservati all'esercizio     |
        | delle scommesse.                             |
        |                                              |
   4    | Escrcizio del gioco nelle case da gioco e    | 10 per cento
        | negli altri luoghi a cio' destinati.         |
        |                                              |

NOTE:

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all’imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita’ soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu’ attivita’ soggette a tassazione con differenti aliquote, l’imponibile sara’ determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

3. Per l’utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 14-bis, comma 1, l’aliquota e’ fissata al 6 per cento.

ALLEGATO B

SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA’

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a getttoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari:

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita’ circensi e dello spettalcolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;

5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.

6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

 ________________________________

 

 

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 2000

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle Finanze e la Società Italiana degli Autori ed Editori

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 195 del 22/08/2000

Art. 1.

 

1. E’ approvata l’allegata convenzione stipulata, in data 24 marzo 2000, tra il Ministero delle finanze e la Societa’ italiana degli autori ed editori, con la quale, per il periodo di un decennio, e’ affidata alla societa’ stessa lo svolgimento delle seguenti attivita’:

a) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attivita’ di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attivita’ di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attivita’;

c) cooperazione con gli uffici delle entrate per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

e) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attivita’;

f) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni;

g) attivita’ amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti finalizzata all’assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla SIAE;

h) cooperazione e controlli circa la verifica dei presupposti relativi al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche di cui all’art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

i) raccolta dei dati relativi alle attivita’ di cui al primo periodo del comma sesto, dell’art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborazione e fornitura dei medesimi al Ministero delle finanze e al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, come da decreto del Ministero delle finanze attuativo di quanto previsto al comma 6, dell’art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

2. Per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000 viene confermata alla SIAE la riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti, dell’IVA connessa, degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte, relativamente a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000.

3. Viene conferito alla SIAE, altresi’, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall’art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1o gennaio 1997, nonche’ dell’imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell’IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore alla entrata in vigore della convenzione, unitamente all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte.

4. Al relativo onere valutato in lire 58,5 miliardi per l’anno 2000, si provvede mediante utilizzo e entro i limiti dello stanziamento del capitolo 3448, iscritto nell’unita’ previsionale di base 4.1.1.0 – funzionamento – dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno finanziario 2000 e corrispondenti unita’ per gli esercizi finanziari successivi.

5. La convenzione, stipulata in data 24 marzo 2000, fa parte integrante del presente decreto.

6. Il presente decreto verra’ registrato alla Corte dei conti.

Allegato

CONVENZIONE tra IL MINISTERO DELLE FINANZE e LA SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Il Ministero delle finanze (di seguito indicato come “Ministero”) con sede in Roma, viale Europa, n. 242 – codice fiscale 80207790587 – legalmente rappresentato dal dott. Attilio Befera, nato a Roma il 29 giugno 1946, nella sua qualita’ di direttore centrale per la riscossione delegato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, dott. Massimo Romano, con proprio decreto 17 dicembre 1999, n. 208239, la cui copia conforme e’ allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e La Societa’ italiana degli autori ed editori (di seguito indicata come “SIAE”) con sede in Roma, via della Letteratura, 30 – codice fiscale 01336610587 – legalmente rappresentata dal prof. Mauro Masi, nato a Civitavecchia (Roma) il 26 agosto 1952, nella sua qualita’ di commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, e successiva proroga, con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e n. 292 del 14 dicembre 1999.

Art. 1.
Durata della convenzione

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2009.

Art. 2.
Oggetto della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lettere p), q) e r) della legge 3 agosto 1998, n. 288, dell’art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dell’art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Societa’ italiana degli autori ed editori, si impegna a svolgere delle seguenti attivita’:

a) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attivita’ di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attivita’ di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attivita’;

c) cooperazione con gli uffici delle entrate per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

e) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attivita’;

f) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni;

g) attivita’ amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti, finalizzata all’assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla SIAE;

h) cooperazione e controlli circa la verifica dei presupposti relativi al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti di sale cinematografiche di cui all’art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

i) raccolta dei dati relativi alle attivita’ di cui al primo periodo del comma sesto dell’art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborazione e fornitura dei medesimi al Ministero e al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, come da decreto del Ministero delle finanze, attuativo di quanto previsto al comma 6 dell’art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

2. Negli adempimenti previsti dalla presente convenzione, fino al 31 dicembre 2000, e’ confermata alla SIAE la riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti, dell’IVA connessa, degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte, relativi a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000.

3. E’ altresi’ conferito alla SIAE, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall’art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1o gennaio 1997, nonche’ dell’imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell’IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore alla vigenza della convenzione, unitamente all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte.

Art. 3.
Ambito territoriale e fonti normative regolativi della convenzione

1. La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, fatta salva la stipula dello specifico accordo con la regione siciliana per le riscossioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3, effettuate nel suo territorio.

2. Le attivita’ di cui alla presente convenzione sono effettuate secondo le disposizioni contenute nelle leggi e decreti che regolano le singole materie e in conformita’ alle istruzioni del Ministero.

Art. 4.
Compiti della SIAE in materia di controlli

1. La SIAE, nell’ambito degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, assicura:

a) le attivita’ tecnico-amministrative inerenti all’attivazione ed al funzionamento dei sistemi di biglietteria automatizzata e dei misuratori fiscali di cui al regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

b) il controllo della conformita’ nonche’ del corretto utilizzo degli apparati e delle procedure di cui al regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

c) il controllo della corretta contabilizzazione giornaliera e mensile dei proventi derivanti dagli ingressi, dai servizi accessori prestati e di tutti gli altri proventi conseguiti in relazione alle attivita’ di spettacolo e di intrattenimento da chiunque svolte;

d) la vigilanza sulle operazioni di vendita e prevendita dei biglietti di ingresso e di rilascio dei titoli e dei documenti fiscali, verificando la regolarita’, la corretta emissione e consegna degli stessi, nonche’ la vigilanza sugli accessi agli spettacoli;

e) la vigilanza sulla corretta contabilizzazione dei proventi afferenti ai soggetti operanti nel regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In relazione alle attivita’, di cui al comma 1, la SIAE procede alla constatazione delle violazioni riscontrate attraverso la redazione di specifici processi verbali da trasmettere al Ministero ai sensi del comma 1 dell’art. 6.

3. Al fine di documentare l’attivita’ di vigilanza svolta e di dare corso alle eventuali operazioni di verifica fiscale, il personale incaricato della SIAE redige apposito atto, anche nei casi in cui la rilevazione si e’ resa possibile attraverso sistemi telematici.

Art. 5.
Incaricati della vigilanza e controllo

1. Gli operatori della SIAE, incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente convenzione, siano essi dipendenti ovvero collaboratori professionali, sono previamente individuati in base al possesso di adeguata qualificazione professionale, derivante dalla partecipazione a corsi di formazione con programmi approvati dal Ministero, nonche’ al possesso del titolo di studio di scuola media superiore, e inseriti in apposito elenco comunicato con frequenza semestrale al Ministero.

2. Il personale, di cui al comma 1, opera in base a rapporto esclusivo. Il Ministero autorizza, in casi del tutto eccezionali e numericamente limitati, su motivate richieste della SIAE, qualora ricorrano circostanze di comprovata necessita’ di copertura del servizio sul territorio, e per motivi economici non sia possibile affidare il servizio a personale con rapporto esclusivo, l’utilizzo di personale che eserciti anche altre attivita’, purche’ in settori omogenei e compatibili con quelli attinenti al rapporto con la SIAE.

3. La valutazione, di cui al comma 2, e’ anche effettuata tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni delle attivita’ di spettacolo delle zone territoriali, del carico di lavoro derivante dall’espletamento del mandato erariale per gli agenti della SIAE, del livello di redditivita’ delle medesime zone territoriali, della situazione locale dei collegamenti e dei mezzi di trasporto, nonche’ di eventuali particolari situazioni ambientali.

4. Il personale con rapporto non esclusivo e’ inserito in un apposito elenco da comunicare al Ministero con cadenza semestrale, specificando per ciascun incaricato la competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, al fine dell’autorizzazione prevista dal comma 2.

Art. 6.
Trasmissione dei processi verbali al Ministero

1. Nei casi di violazioni tributarie e amministrative non costituenti reato, la SIAE, per il tramite delle proprie sedi, trasmette al Ministero il verbale di constatazione, entro il mese successivo a quello di notifica al contribuente.

2. La SIAE e’ responsabile verso lo Stato dei tributi per i quali effettua l’attivita’ di riscossione, di cui all’art. 2, commi 2 e 3, in caso di mancato pagamento da parte dei contribuenti nei termini previsti, qualora non abbia provveduto a trasmettere all’ufficio finanziario competente il verbale di constatazione delle violazioni.

3. La SIAE, entro il 31 marzo di ciascun anno, invia al Ministero una rendicontazione dei processi verbali di cui al comma 1, al fine della liquidazione degli specifici compensi.

Art. 7.
Modalita’ per il collegamento SIAE Ministero delle finanze

1. Il collegamento in via telematica della SIAE con il Ministero e’ effettuato, secondo le specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento ministeriale.

Art. 8.
Gestione dei dati

1. La SIAE, gestisce, elabora e conserva i dati acquisiti nell’ambito delle attivita’ svolte e previste dalla presente convenzione e attraverso il collegamento di cui all’art. 7 li fornisce ai Ministero secondo le modalita’ che saranno definite con apposito provvedimento ministeriale.

2. La SIAE conserva i dati relativi ai processi verbali che essa redige ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e li fornisce al Ministero su richiesta della stessa, anche su supporto informatico o per via telematica.

Art. 9.
Comunicazioni

1. La SIAE trasmette al Ministero, tramite il servizio di controllo ministeriale istituito presso la SIAE, un elenco completo dei comuni in cui ha un proprio rappresentante, con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo, e comunica ogni semestre al Ministero le variazioni verificatesi nell’elenco stesso.

Art. 10.
Conservazione di documenti relativi all’attivita’ di accertamento

1. La SIAE, al fine di consentire al servizio di controllo del Ministero la verifica sulle attivita’ di accertamento svolte, mantiene a disposizione del predetto servizio, anche con modalita’ informatiche idonee alla trasmissione telematica, tutta la documentazione relativa ai servizi previsti dalla presente convenzione, comprese le quietanze originali di tesoreria relative ai versamenti effettuati, fino a che non siano state espletate le attivita’ di verifica da parte del servizio di controllo e degli uffici ispettivi di cui all’art. 11, salvi comunque i termini di conservazione come per legge e per la resa dei conti giudiziali ed amministrativi.

2. La SIAE garantisce, inoltre, al predetto servizio di controllo, l’accesso ai sistemi di gestione informatizzati relativi alla documentazione di cui al comma 1 e mette a disposizione dello stesso, in conformita’ a quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, locali, arredi ed attrezzature tecniche necessari per il regolare svolgimento dei controlli e per la trasmissione telematica di tutta la documentazione di interesse tributario relativa ai servizi concessi.

Art. 11.
Verifiche ispettive del Ministero

1. Il personale degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione finanziaria, incaricato della vigilanza e del controllo, e’ autorizzato ad accedere presso gli uffici periferici della SIAE per accertare l’osservanza delle disposizioni che regolano i servizi tributari affidati alla societa’.

2. Il dirigente del servizio di controllo di cui all’art. 9, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare periodicamente notizia alla direzione generale della SIAE dell’esito delle verifiche medesime.

Art. 12.
Versamenti

1. La SIAE, a fronte delle riscossioni che effettua in ciascun mese per conto dello Stato a norma dell’art. 2, commi 2 e 3, della presente convenzione, si impegna a versare al Ministero, per il tramite della tesoreria provinciale dello Stato di Roma, entro il mese successivo a quello di pagamento, per ciascuno dei capitoli di bilancio indicati per ogni esercizio dal Ministero, tutte le somme riscosse nell’interesse dell’erario, con arrotondamento alle diecimila lire superiori, al netto dei compensi riconosciuti alla medesima ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettere c) e d).

2. In caso di ritardo nei versamenti, la SIAE e’ tenuta a corrispondere all’erario gli interessi di mora nella misura del tasso legale per anno.

3. Qualora il termine finale di versamento scada di sabato o di giorno festivo, il versamento e’ tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 13.
Versamenti erronei

1. Per il caso in cui si verifichino erronei versamenti con necessita’ di rettifica e successivi conguagli, le somme a credito della SIAE saranno recuperate, previa verifica e nulla osta del Ministero, tramite il servizio di controllo presso la SIAE, con provvedimento di rimborso, storno o trattenuta sul riscosso, da operare distintamente per ciascun capitolo all’atto dei versamenti successivi. Il Ministero, per il tramite del predetto servizio di controllo, provvede ad autorizzare la SIAE, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, a trattenere le somme oggetto del rimborso all’atto del versamento in tesoreria delle riscossioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3.

2. Qualora tra la data della richiesta e l’effettivo rimborso intercorrano piu’ di trenta giorni, per il periodo dal trentunesimo giorno a quello di erogazione del rimborso stesso, il Ministero corrisponde gli interessi di mora nella misura del tasso legale per anno.

3. Ai sensi dell’art. 14, i termini e le modalita’ del rimborso previsto dal presente articolo si applicano anche nel caso di pagamento effettuato con assegno, successivamente risultato impagato.

Art. 14.
Pagamento con assegno

1. Allorche’ il contribuente abbia effettuato, ai sensi dell’art.

2, commi 2 e 3, pagamenti alla SIAE con assegno, e detto pagamento non vada a buon fine dando luogo ad una situazione di insolvenza, si applica il disposto dell’art. 24, comma 39, della legge 29 dicembre 1997, n. 449.

2. In tal caso se a fronte del pagamento non andato a buon fine la SIAE ha riversato in tesoreria il corrispondente importo, essa, previa verifica del servizio di controllo del Ministero delle finanze, potra’ procedere al recupero dell’eccedenza mediante conguaglio da operare all’atto dei versamenti successivi.

3. Al solo fine della verifica di cui al comma precedente la SIAE trasmette al servizio di controllo copia della quietanza di pagamento rilasciata al contribuente e copia della quietanza del versamento in tesoreria.

Art. 15.
Riepilogo mensile e annuale delle riscossioni

1. Entro il quinto giorno non festivo successivo alla data del versamento in tesoreria la SIAE trasmette al Ministero, tramite il servizio ispettivo centrale presso la SIAE, un prospetto riepilogativo mensile in triplice esemplare, indicante:

a) l’ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nel mese precedente, distinguendo le riscossioni di cui all’art. 2, comma 2, da quelle di cui all’art. 2, comma 3;

b) l’ammontare dei compensi liquidati, distinguendo i compensi di cui all’art. 16, comma 1, lettera c), da quelli di cui all’art. 16, comma 1, lettera d);

c) il numero delle quietanze emesse a fronte delle riscossioni effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 2, al fine della rendicontazione dei relativi compensi;

d) l’importo delle somme versate in tesoreria, distinguendo le somme versate a fronte delle riscossioni, di cui all’art. 2, comma 2, da quelle versate a fronte delle riscossioni, di cui all’art. 2, comma 3.

2. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, ai fini della resa del conto amministrativo per il riepilogo mensile e annuale della riscossione, la SIAE trasmette al Ministero, anche agli effetti dell’art. 1713 del codice civile, tramite il coesistente servizio di controllo, un prospetto riepilogativo annuale in triplice esemplare, indicante l’ammontare annuale di dati di cui al comma 1.

3. A richiesta la SIAE produce altri prospetti contabili con le modalita’ concordate con il Ministero.

Art. 16.
Remunerazione dei servizi

1. Per l’espletamento delle funzioni, di cui alla presente convenzione, la SIAE ha diritto ad un compenso da calcolare come segue:

a) una percentuale riferita al volume d’affari complessivo relativo all’attivita’ soggette all’imposta sugli intrattenimenti e alle attivita’ di spettacolo elencate nella tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

a.1) Tenuto anche conto delle esigenze connesse alla riorganizzazione della SIAE in relazione all’espletamento dei nuovi compiti previsti dalla presente convenzione ed alla necessita’ per la stessa di nuovi investimenti e di aggiornamento professionale delle risorse umane, le modalita’ di calcolo del suddetto compenso sono definite come segue, per il triennio 2000/2002.

Anno 2000:

si da’ luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione sui compensi, calcolata rapportando la percentuale dell’uno per cento al totale dei corrispettivi accertati dalla SIAE, nell’anno 1998, per le attivita’ soggette all’imposta sugli spettacoli, quantificati in L. 5.850.000.000.000.

Il compenso conseguente, pari a L. 58.500.000.000, (euro 30.212.728,597) sara’ corrisposto in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2000.

Il conguaglio dei compensi sara’ effettuato sulla base dell’ammontare complessivo del volume di affari dell’anno 2000 che la SIAE quantifichera’ e comunichera’, previa verifica del servizio di controllo, di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attivita’ soggette all’imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Anno 2001:

si da’ luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione dei compensi, calcolata rapportando la percentuale dell’uno per cento al totale dei corrispettivi quantificati dalla SIAE, nell’anno 1999, per le attivita’ soggette ad imposta sugli spettacoli.

La corresponsione di tale anticipazione avverra’ in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2001.

Il conguaglio dei compensi sara’ effettuato sulla base del volume d’affari dell’anno 2001 che la SIAE quantifichera’ e comunichera’, previa verifica del servizio di controllo di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attivita’ soggette ad imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anno 2002:

si da’ luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione dei compensi, calcolata rapportando la percentuale dell’uno per cento al totale dei corrispettivi accertati dalla SIAE, nell’anno 1999, per le attivita’ soggette ad imposta sugli spettacoli, maggiorate della percentuale di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra i mesi di dicembre 2000 e dicembre 1999.

La corresponsione di tale anticipazione avverra’ in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2002.

Il conguaglio dei compensi sara’ effettuato sulla base del volume d’affari dell’anno 2002 che la SIAE quantifichera’ e comunichera’, previa verifica del servizio di controllo, di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attivita’ soggette ad imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La regolazione dei conguagli per ciascun anno avviene entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della SIAE dell’ammontare dei corrispettivi annuali.

a.2) Per il periodo dal 1o gennaio 2003, in poi la percentuale di compenso e le modalita’ di corresponsione saranno rideterminate dalle parti, fermo restando il riferimento al volume d’affari delle attivita’ soggette ad imposta sugli intrattenimenti ed alle attivita’ di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 ottobre 2002.

In sede di rideterminazione della percentuale di compenso e delle modalita’ di corresponsione, le parti si atterranno a criteri che da un lato rendono il compenso oggettivamente determinabile e dall’altro tengano conto dell’efficienza del servizio reso.

In proposito si conviene che la corresponsione avra’ luogo mediante versamento di anticipazioni commisurate ai volumi d’affari dell’ultimo anno per il quale il Ministero disponga di dati statistici definitivi, salvo effettuazione di conguagli riferiti agli effettivi volumi d’affari di ciascun anno.

b) L. 195.000 (euro 100,709) per ciascun verbale di constatazione delle violazioni elevato dagli incaricati SIAE, in applicazione di quanto previsto all’art. 4, comma 2.

c) L. 6.675 (euro 3,448) per ciascuna reversale di pagamento emessa a fronte delle riscossioni di cui all’art. 2, comma 2.

Tale compenso e’ determinato nella meta’ del compenso complessivo attualmente riconosciuto alle banche dalla vigente convenzione tra il Ministero e l’associazione bancaria italiana per le operazioni relative al servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, tenendo conto che per la prosecuzione dell’attivita’ di incasso, gia’ svolte con le medesime caratteristiche, la SIAE e’ gia’ dotata di idonei programmi informatici e che quindi non deve sostenere nuovi oneri di investimenti per i software applicativi.

d) Aggio del 12,48%, con esclusione di qualunque procedura di adeguamento, sulle riscossioni di cui all’art. 2, comma 3, al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ed al netto, per quanto concerne l’IVA, della detrazione forfetaria prevista.

2. Fermo restando il termine di versamento all’erario delle somme riscosse, di cui all’art. 12, comma 1, la SIAE e’ tenuta a corrispondere interessi di mora nella misura del tasso legale per anno, per il periodo dal primo giorno successivo al mese cui si riferisce la riscossione, al giorno effettivo di versamento.

3. La SIAE e’ autorizzata a trattenere i compensi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, all’atto di ciascun versamento in tesoreria.

4. I compensi di cui al comma 3 si intendono indistintamente remunerativi di tutte le spese, comunque occasionate, per l’esecuzione della presente convenzione.

5. Il Ministero, sulla base della rendicontazione di cui all’art. 6, comma 3, liquida e corrisponde, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto, il compenso di cui al comma 1, lett. b).

Art. 17.
Programmazione dell’attivita’ di cooperazione

1. Il Ministero e la SIAE concordano annualmente gli indirizzi programmatici sull’attivita’ di cooperazione affidata alla SIAE ai sensi della presente convenzione.

Art. 18.
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all’art. 5, concernenti il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, non si applicano ai soggetti gia’ in rapporto di collaborazione con la SIAE alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

2. Il Ministero, a partire dal 1o luglio 2000, effettuera’ le verifiche relative all’esistenza del rapporto professionale esclusivo dei mandatari della SIAE.

3. Le tessere di riconoscimento attualmente in uso, il cui rilascio al personale SIAE e’ previsto dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, saranno valide fino alla sostituzione con tessere di nuovo tipo rispondenti alle funzioni assegnate alla SIAE con la presente convenzione.

Art. 19.
Penalita’

1. Il ritardato versamento delle somme riscosse oltre i termini di cui all’art. 12, comma 1, della presente convenzione, ferma restando la corresponsione degli interessi previsti al precedente art. 16, comma 2, e’ soggetto a penalita’, con applicazione di una sanzione pecuniaria.

2. La sanzione di cui al comma precedente e’ prevista nella misura del 10% dei compensi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 16 della presente convenzione. La sanzione e’ applicata all’atto dell’erogazione dei predetti compensi spettanti alla SIAE.

3. La sanzione non si applica nei primi tre mesi di vigenza della presente convenzione.

Art. 20.
Decorrenza e oneri fiscali

1. La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, mentre vincola la SIAE dal momento della sottoscrizione, diventera’ impegnativa per lo Stato, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione, del quale costituira’ parte integrante.

2. La presente convenzione e’ soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 21.
Clausola arbitrale

1. Le controversie relative all’applicazione della presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale che decide ai sensi dell’art. 808 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Il predetto collegio arbitrale e’ composto da tre membri, nominati, uno dal Ministero delle finanze, uno dalla SIAE ed il terzo in accordo tra le parti.

3. Nel caso uno dei membri, di cui al comma 2, non sia nominato dalla parte o in accordo tra le parti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 810, codice di procedura civile.

4. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha la facolta’ di declinare la competenza degli arbitri nel termine di giorni sessanta dalla notifica della domanda di arbitrato.

Roma, 24 marzo 2000

Il direttore centrale per la riscossione Befera
Il commissario straordinario della SIAE Masi

 ________________________________

CIRCOLARE N. 224/E MINISTERO DELLE FINANZE del 5 dicembre 2000 

Imposta sugli intrattenimenti e IVA sugli spettacoli. Compiti e poteri della SIAE.

 

1. Premessa.
Com’è noto, il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, ha dato attuazione alla legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l’imposta sugli spettacoli. In particolare, con decorrenza 1° gennaio 2000, il citato decreto:
1) stabilisce l’assoggettamento di talune attività, classificate come “intrattenimenti” ed elencate in apposita tariffa, alla nuova imposta sugli intrattenimenti di cui al modificato D.P.R. n. 640/1972 e all’IVA forfetaria prevista dall’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, salvo per quest’ultima l’opzione per il regime ordinario;
2) prevede l’assoggettamento di tutte le altre attività, qualificate come “spettacoli” ed elencate in apposita tabella, alla sola IVA secondo il regime ordinario o forfetario per i contribuenti minori, ai sensi del nuovo art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972, abolendo così per tali attività la previgente duplice imposizione (imposta sugli spettacoli e IVA);
3) demanda ad apposito regolamento (poi adottato con D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544) l’introduzione di specifiche disposizioni per la riduzione, la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti dei contribuenti del settore, mediante l’adeguamento agli obblighi prescritti in materia di imposta sul valore aggiunto;
4) individua una nuova figura di concessionario SIAE, con l’attribuzione allo stesso di compiti e poteri parzialmente diversi da quelli precedentemente stabiliti, modificando l’art. 18, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 640/1972, introducendo l’art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972 e confermando, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 640/1972, la facoltà del Ministro delle finanze di affidare alla SIAE il servizio di acquisizione e reperimento di elementi utili all’accertamento dei tributi in questione e alla repressione delle violazioni in materia (facoltà esercitata con la convenzione stipulata in data 24 marzo 2000 e approvata con decreto direttoriale 7 giugno 2000).
Tanto premesso, con la presente circolare vengono fornite istruzioni e chiarimenti in ordine all’ambito di attività in cui si esplica la collaborazione tra SIAE e Amministrazione finanziaria e alle facoltà e poteri spettanti alla società concessionaria per l’esercizio delle proprie funzioni e lo svolgimento dei propri compiti relativi al settore tributario.
2. Ambito di attività.
L’ambito in cui si esplica la collaborazione tra la SIAE e l’Amministrazione finanziaria è stabilito dall’art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dall’art. 18 del d.lgs. n. 60/1999) che, al riguardo, individua :
a) le attività spettacolistiche indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, comprese quelle organizzate in modo saltuario od occasionale da esercenti attività di impresa, svolte da soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari superiore a 50 milioni. Dette attività sono soggette all’IVA secondo il regime ordinario, ai sensi dell’art. 74-quater, commi da 1 a 4, del D.P.R. n. 633/1972;
b) le attività dello spettacolo viaggiante nonchè le altre attività indicate nella tabella C, svolte da soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50 milioni (c.d. contribuenti minori). Tali attività sono soggette all’IVA forfetaria di cui all’art. 74-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, salva l’opzione per il regime ordinario;
c) le attività di intrattenimento elencate nell’apposita tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 e successive modificazioni, soggette alla nuova imposta sugli intrattenimenti di cui al citato decreto n. 640/1972 e alla connessa IVA forfetaria di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
d) le attività, anche se non aventi natura di spettacolo e/o intrattenimento, svolte da associazioni sportive dilettantistiche, associazioni–pro loco e associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Dette attività sono soggette, a seconda dei casi, a doppia imposizione (imposta sugli intrattenimenti e connessa IVA forfetaria) oppure soltanto all’IVA forfetaria di cui
all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972. La competenza ad esperire controlli da parte della SIAE nei confronti delle predette associazioni permane anche quando si rende applicabile l’IVA secondo il regime ordinario, per il mancato esercizio dell’opzione o per il venir meno dei presupposti che legittimano il regime forfetario, così pure nei casi in cui per l’iva sugli intrattenimenti venga esercitata l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, purchè nelle suddette ipotesi si tratti comunque di esercizio di attività spettacolistiche o di intrattenimento.
3. Poteri del personale SIAE.
La cooperazione della SIAE con il Dipartimento delle Entrate, volta all’acquisizione e al reperimento di elementi utili per l’accertamento delle citate imposte e per la repressione delle violazioni nelle stesse materie, si estrinseca essenzialmente nell’esercizio dei seguenti poteri:
a) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
b) ispezione documentale secondo le norme e con le facoltà previste dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972;
c) redazione dei processi verbali relativi all’attività di controllo, che possono evidenziare violazioni o contenere la semplice descrizione delle operazioni svolte.
d) acquisizione, elaborazione e fornitura all’Anagrafe Tributaria e al Ministero per i beni e le attività culturali dei dati relativi alle attività spettacolistiche che gli organizzatori del settore devono comunicare alla SIAE, secondo modalità da definire con decreto ministeriale.
La legittimazione ad eseguire tanto i controlli contestuali quanto quelli documentali spetta al personale SIAE con rapporto professionale esclusivo, inserito in apposito elenco da comunicare al Dipartimento delle Entrate con cadenza semestrale, come previsto dall’art. 5 della richiamata convenzione del 24 marzo 2000.
Prima di esaminare in dettaglio le diverse tipologie di controllo esperibili dalla SIAE, è opportuno evidenziare che tra le facoltà alla stessa attribuite dalla legge non figurano quelle previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle verifiche.
Pertanto, la SIAE non può:
• invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
• inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento;
• invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;
• richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell’accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
• richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
• richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
• richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc..
Le predette limitazioni implicano che i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti. Ne consegue che gli elementi fiscalmente rilevanti evidenziati nei processi verbali con esito positivo, redatti dalla SIAE, costituiscono di norma la base per l’utilizzo, da parte degli uffici finanziari, dello strumento dell’accertamento parziale di cui all’art. 54, quinto
comma, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero per l’irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Resta ovviamente salva la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento generale, nelle ipotesi in cui l’Ufficio ritenga opportuno lo svolgimento di una ulteriore, autonoma, attività istruttoria.
4. Controlli contestuali.
4.1. Generalità.
L’attività di controllo contestuale svolta dalla SIAE ha lo scopo di acquisire ogni notizia relativa ai proventi affluiti agli organizzatori dai partecipanti in relazione alla manifestazione, nonché di rilevare, per quanto concerne soprattutto i proventi erogati da soggetti terzi (ad es. da sponsor), quegli elementi indicativi – natura messaggi pubblicitari, ecc. – che consentono di effettuare un successivo eventuale controllo documentale.
Nell’espletamento di tale attività, quindi, la SIAE mira ad acquisire l’effettivo ammontare dei corrispettivi incassati a vario titolo dal soggetto organizzatore, anche in
relazione a giornate precedenti.
Le attività di controllo contestuale comportano ovviamente la presenza degli incaricati nei luoghi e nelle fasce orarie in cui si svolgono le manifestazioni di spettacolo e le attività di vendita dei titoli di accesso, al fine di riscontrare la regolare esecuzione delle operazioni aventi rilevanza fiscale che gli organizzatori devono porre in essere durante le fasi di vendita dei titoli e di accesso alle manifestazioni. Se la normale attività del soggetto
verificato si protrae o si svolge in ore serali o notturne (cinema, teatro, night club, ecc) l’accesso sarà lecito anche in tale arco temporale. In ogni caso, lo stesso deve essere svolto con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente.
In occasione dell’accesso, i verificatori devono:
− esibire la propria tessera di riconoscimento, invitando il contribuente o chi per esso a prendere nota dei propri nomi;
− esibire al contribuente o a chi lo sostituisce la lettera d’incarico dell’ufficio che ha disposto la verifica, nella quale – in ossequio al principio della chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa – sono specificate le ragioni che hanno originato l’intervento e il tipo di controllo (contestuale e/o documentale) da effettuare. La lettera d’incarico non è necessaria quando il controllo è eseguito dallo stesso titolare dell’ufficio, cioè dal soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione; anche in tali casi, comunque, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell’oggetto che la riguarda;
− invitare il contribuente ad assistere alla verifica o a farsi rappresentare o assistere nel corso della stessa, previo rilascio di delega scritta, purchè ciò non comporti ritardo alle operazioni di controllo.
4.2. Controlli di cassa.
Nel corso della manifestazione, i controlli contestuali effettuati dalla SIAE hanno in primo luogo lo scopo di accertare le effettive caratteristiche della manifestazione medesima. La rilevazione di tali elementi consente di valutare la veridicità della dichiarazione di effettuazione di attività di intrattenimento ex art. 19 del D.P.R. n. 640/1972 o della comunicazione di svolgimento dello spettacolo ex art. 74 quater, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 nei casi in cui tale adempimento viene richiesto, nonché di valutare la classificazione della manifestazione ai fini dei criteri impositivi che verranno applicati dal contribuente per liquidare le imposte.
Per dare maggiore efficacia ai controlli, gli incaricati possono operare l’accesso presentandosi direttamente alla cassa del locale per richiedere la stampa del documento riepilogativo giornaliero, recante la situazione dei titoli di ingresso esitati fino a quel momento. Contestualmente si effettuano le verifiche sugli effettivi prezzi praticati al pubblico in rapporto a quelli dichiarati e si controlla che il numero degli intervenuti all’attività di spettacolo e/o di intrattenimento corrisponda al numero dei titoli esitati.
I verificatori accertano, poi, che i titoli fiscali e i documenti riepilogativi giornalieri emessi dai misuratori fiscali o dalle biglietterie automatizzate presentino tutte le indicazioni previste dal D.M. 13 luglio 2000 e norme collegate. Particolare importanza assume la verifica del titolo del film che viene registrato sul biglietto emesso dal misuratore fiscale.
La SIAE verifica altresì il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in ordine alla certificazione (scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, ecc.) dei corrispettivi derivanti da ogni genere di prestazione connessa fornita dai soggetti che svolgono in modo prevalente attività di spettacolo e/o intrattenimento. Per i soggetti che svolgono invece tale attività in modo non prevalente, la verifica è limitata ai soli proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di attività di spettacolo e/o intrattenimento.
Inoltre, in relazione al contenuto del citato decreto 13 luglio 2000, può costituire oggetto di controllo il corretto funzionamento delle apparecchiature di rilascio dei titoli di accesso e la loro rispondenza alle norme di legge. In caso di cattivo funzionamento delle apparecchiature, segnalato dagli organizzatori, il controllo si estende ovviamente alle procedure alternative attuate dai contribuenti per verificare se le stesse corrispondano a quelle previste dalla legge.
Al momento del controllo, gli incaricati verificano anche che la procedura messa in opera per i biglietti eventualmente annullati sia quella prevista dall’art. 7 del decreto 13 luglio 2000.
Per quanto riguarda gli abbonamenti, la SIAE verifica che le caratteristiche del titolo e delle registrazioni sui documenti riepilogativi emessi dal misuratore corrispondono a quanto stabilito dalla norma.
Fino all’entrata in funzione dei misuratori fiscali, i controlli svolti dalla SIAE, pur conservando le caratteristiche generali già descritte, vengono adeguati alle specifiche caratteristiche connesse al sistema di biglietteria, agli abbonamenti e alle distinte e/o dichiarazioni d’incasso. A fronte di tale sistema, la verifica contestuale può iniziare rilevando alle casse del locale la situazione dei biglietti, ossia il primo titolo esitato all’inizio dello spettacolo e l’ultimo biglietto rilasciato al momento del controllo. Viene altresì verificata la corretta indicazione delle notizie richieste nella parte programmatica delle distinte d’incasso, con particolare riferimento al titolo del film.
Con procedure analoghe a quelle già evidenziate si svolgono i controlli relativi all’attività di vendita e prevendita presso luoghi diversi da quello di spettacolo. In dette ipotesi, pertanto, gli incaricati accedono anche presso i punti che effettuano tali attività.
I dati relativi all’attività di controllo sono riportati nel documento denominato processo verbale di vigilanza e controllo che assume, nel caso in cui gli incaricati abbiano riscontrato inadempienze da parte dell’organizzatore, la veste di processo verbale di constatazione di violazioni. Gli incaricati del controllo rilasciano copia del processo verbale al contribuente.
Altro aspetto del controllo contestuale può essere quello di assistere alle operazioni di vendita e di accesso, da verificare che gli intervenuti siano muniti di regolare titolo di accesso. Anche in tale circostanza al termine del controllo viene compilato il processo verbale di vigilanza e controllo e ne viene consegnata copia al contribuente. Nel corso dei controlli in sala, gli incaricati della SIAE possono richiedere allo spettatore di esibire il titolo di accesso per verificare se le sue caratteristiche corrispondono a quelle stabilite dal decreto 13 luglio 2000, controllando anche la validità del sigillo fiscale di cui all’art. 5 di tale decreto. Analoga richiesta può essere effettuata allo spettatore anche all’uscita, nelle immediate vicinanze del locale, al termine dello spettacolo o dell’intrattenimento. In ogni caso detti controlli vanno eseguiti in modo da non creare intralcio durante le operazioni di entrata e di uscita degli spettatori o ingiustificato allarmismo tra gli stessi.
I dati acquisiti nel processo verbale di vigilanza e controllo possono eventualmente essere utilizzati per verificare, in un secondo momento, la corretta e completa annotazione dei dati medesimi sui registri contabili.
4.3. Fattispecie particolari.
Si evidenziano ora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, talune modalità tipiche di controllo contestuale relative a fattispecie particolari legate alle caratteristiche della manifestazione.
a) Musica dal vivo.
In una discoteca, in una sala ballo o in un locale dove viene eseguita musica è importante verificare se l’esecuzione musicale sia qualificabile come attività di spettacolo o di intrattenimento.
Se la “musica dal vivo” risulta pari o superiore al 50% della durata complessiva dell’esecuzione musicale, l’attività deve essere considerata di “spettacolo” (ex punto 3 della tabella C del DPR n. 633 del 1972) ed è soggetta alla sola IVA secondo il regime ordinario.
Se invece la “ musica dal vivo” risulta inferiore al 50% della durata complessiva dell’esecuzione musicale – con prevalenza quindi di musica con strumento meccanico -, l’attività è classificabile come “intrattenimento” (punto 1 della tariffa annessa al DPR n. 640 del 1972) ed è soggetta all’imposta sugli intrattenimenti ed all’IVA, da liquidare quest’ultima in modo forfetario secondo i criteri fissati dall’art.
74, comma 6, DPR 633/72, salvo opzione per i modi normali.
Il requisito della durata va commisurato esclusivamente ai periodi di apertura del locale nei quali si svolgono le attività di spettacolo e/o di intrattenimento, considerando l’orario di apertura al pubblico dell’esercizio in funzione dell’attività di intrattenimento o spettacolo, secondo le precisazioni fornite con la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, paragrafo 1.1.1.
La verifica della natura della manifestazione rispetto a quella dichiarata dall’organizzatore può essere effettuata, oltrechè con la presenza in sala dell’incaricato, anche con l’ausilio di elementi diversi quali, ad esempio, le locandine pubblicitarie della manifestazione.
b) Modalità di ingresso e somministrazione di alimenti e bevande.
Il verificatore accerta la modalità d’ingresso praticata dagli organizzatori qualora sia prevista anche la somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, deve essere rilevato se tale prestazione abbia natura obbligatoria o facoltativa; se il corrispettivo sia ricompresso in quello dovuto per l’ingresso; se, in caso di corrispettivo specifico, il prezzo praticato risulti maggiorato rispetto a quello praticato quando non si
svolgono esecuzioni musicali, confrontando ad esempio i listini stabiliti per le due differenti circostanze.
c) Apparecchi da divertimento.
Il verificatore accerta che le installazioni degli apparecchi siano state dichiarate e riscontra la correttezza dell’imponibile forfetario. Richiede, a tal fine, l’esibizione delle quietanze di pagamento per verificare l’esattezza delle notizie registrate sul documento relativamente al locale di installazione ed al tipo di apparecchio. Viene controllata altresì la corrispondenza degli importi delle giocate e degli altri parametri di determinazione dell’imponibile con quelli indicati sulle quietanze di incasso.
Quando il sistema della liquidazione delle imposte con imponibili medi forfetari sarà sostituito con quello delle schede magnetiche a deconto (o strumenti similari), previsto dall’art. 14-bis del D.P.R. 640/72, la SIAE verificherà che tutti gli apparecchi interessati siano dotati di tali strumenti e che funzionino regolarmente.
d) Utilizzazione ludica di strumenti multimediali.
L’attività – che si risolve soprattutto nell’utilizzazione, tramite computer, di videogiochi – viene espressamente qualificata come intrattenimento al punto della tariffa annessa al DPR 640/72 e quindi i relativi proventi sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti, mentre il regime naturale IVA è quello forfetario ex art 74 comma 6, DPR 633/72.
Poiché l’uso degli strumenti multimediali può non avere carattere esclusivamente ludico, la base imponibile soggetta ad imposta sugli intrattenimenti deve essere determinata applicando il criterio previsto nella nota in calce alla tariffa sopra citata.
Il contribuente deve pertanto stabilire la quota dell’incasso complessivo ascrivibile proporzionalmente all’attività di intrattenimento in base alla durata dell’utilizzazione ludica rispetto a quella non ludica.
La SIAE pertanto verifica, in sede di controllo, innanzitutto se vi sia un’utilizzazione ludica ed eventualmente la sua durata per poi valutare la congruità di quanto verrà dichiarato dal contribuente in sede di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti.
La non correttezza delle valutazioni del contribuente suggerirà alla SIAE la cadenza dei futuri controlli e la durata della permanenza del verificatore nel locale, al fine di individuare in modo il più possibile preciso l’imponibile in questione.
e) Attrazioni dello spettacolo viaggiante.
L’art. 2, comma 1, lett. tt), del DPR 696/96, prevede l’obbligo di certificare i corrispettivi per i titolari di “piccole” e “medie” attrazioni che agiscono in modo itinerante, per i teatri viaggianti e per i teatrini di burattini e marionette; se però tali attrazioni sono installate in parchi da divertimento permanenti, la norma concede ai titolari l’esonero dalla certificazione purchè le attrazioni realizzino un volume d’affari annuale non superiore a L. 50 milioni.
Qualora non vengano rilasciati titoli fiscali, la SIAE valuta la sussistenza dei requisiti richiesti verificando le effettive caratteristiche delle attrazioni, precisate nell’elenco di cui all’ art. 4, della legge n. 337 del 1968 e successive integrazioni. La SIAE procede inoltre alla quantificazione degli incassi realizzati durante il controllo.
f) Diffusione televisiva in locali aperti al pubblico.
Tale attività è classificata come “spettacolo” dal punto 6, primo periodo, della tabella C del DPR 633/72. La previsione normativa individua il rapporto tra la gestione di un locale e la clientela. Tale fenomeno riguarda soprattutto gli eventi – al momento, in modo pressoché esclusivo, le gare di calcio – trasmessi con i sistemi codificati “paytv” e “pay-per-view”.
Ne deriva che la SIAE verifica se l’accesso nel locale avvenga a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico (modalità che richiede il rilascio di un regolare titolo di accesso) ovvero se il partecipante, entrato gratuitamente, sia obbligato a richiedere una consumazione.
g) Diffusione televisiva a domicilio.
Il punto 6, secondo periodo, della tabella C del DPR 633/72 considera “spettacolo” anche la diffusione radiotelevisiva che avviene – mediante decoder – nella abitazioni private. Il punto individua il rapporto tra l’emittente e gli abbonati. Come già precisato nella circolare n. 247/E del 29/12/99, punto 6.5.1, la certificazione dei corrispettivi deve avvenire mediante rilascio della ricevuta fiscale ex L. 249/76. Il controllo di tale adempimento e di quelli conseguenti rientra nelle competenze della SIAE.
h) Organizzazione di intrattenimenti in concomitanza di attività di beneficenza.
La SIAE – alla quale l’organizzatore è tenuto a dare preventiva comunicazione allo svolgimento della manifestazione – verifica, per le attività di beneficenza svolte mediante organizzazione di intrattenimenti, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del DPR 640/72, per fruire della riduzione della base imponibile del 50%.
i) Organizzazione di intrattenimenti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Poiché, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs n. 60/99, le agevolazioni in materia di imposta sugli spettacoli sono applicabili all’imposta sugli intrattenimenti, l’esenzione d’imposta di cui all’ art. 23 del d.lgs n. 460/97 è adesso applicabile alle attività di intrattenimento organizzate dalle Onlus e dagli Enti associativi previsti dall’art. 111, comma 3, del TUIR, purchè sussistano le condizioni oggettive della occasionalità e della concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Pertanto, la SIAE – alla quale l’organismo organizzatore è tenuto a dare preventiva comunicazione dello svolgimento della manifestazione – verifica che l’attività sia resa, in modo occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
l) Credito d’imposta cinema.
Nell’ambito dei compiti assegnati alla SIAE, l’art. 2, comma 1, lettera h), del D.M. 7 giugno 2000 di approvazione della Convenzione stipulata tra detta società e il Ministero delle Finanze indica espressamente l’attività di controllo dei presupposti relativi all’erogazione del credito d’imposta agli esercenti sale cinematografiche, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 60/99.
Al riguardo, in armonia con quanto dispone il citato articolo 20, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 settembre 2000, n. 310, che definisce le condizioni e i criteri per la concessione di tale credito, nonché le modalità di controllo da parte degli organi preposti.
Considerato che il credito d’imposta è riconosciuto principalmente sulla base delle tipologie dei film proiettati e delle sale, sarà essenziale che la SIAE proceda, oltre ai controlli comuni alle altre attività di intrattenimento e/o spettacolo, anche alla verifica dell’effettività delle programmazioni dichiarate, tramite accesso nelle sale ed a successivi riscontri sui titoli emessi dal misuratore fiscale. Ai sensi dell’art. 3, lett. e), DM 13/7/2000, infatti, il titolo fiscale deve presentare, tra le varie indicazioni, anche il titolo dello spettacolo. La SIAE verifica altresì che vengano rispettati i casi in cui il credito non è cumulabile con gli altri ed anche che, per ciascun trimestre o semestre solare, gli esercenti effettuino le giornate di programmazione richieste di film di produzione nazionale o dell’Unione europea, nonché di interesse per la cultura nazionale.
m) Case da gioco.
I controlli sulle attività delle case da gioco riguardano sia gli ingressi che l’attività di gioco.
Gli ingressi sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le altre attività di intrattenimento e di spettacolo e quindi si fa rinvio a quanto già descritto sull’argomento.
Relativamente ai controlli sui proventi del gioco, si evidenziano alcune tipologie di controllo.
* Controllo tavoli (black –jack, chemin de fer, ecc.)
Si quantificano le somme introitate per i giochi e le vincite pagate ai partecipanti dal croupier. Ciò per verificare la regolarità delle annotazioni effettuate a fine giornata sui documenti contabili e quindi la differenza attiva costituente base imponibile per l’imposta sugli intrattenimenti. La SIAE procede poi al controllo delle distinte d’incasso e le allegate note relative a ciascun tavolo per verificare l’esatta registrazione dei dati. Vengono prese in considerazione anche le vincite non riscosse (“orfanelle”).
* Controllo apparecchi (slot- machine)
Si controlla periodicamente il carico dei gettoni e quindi la giacenza dei medesimi ponendo a raffronto il quantitativo di quelli dichiarati e quelli esistenti. Si sottopone a controllo periodico anche la rispondenza di quanto risulta dal numeratore con l’effettiva situazione della gettoniera.
n) Manifestazioni non effettuate.
Il controllo della SIAE può essere mirato anche a verificare l’effettivo svolgimento di manifestazioni preannunciate dagli organizzatori.5. Ispezione documentale.
5.1. Generalità.
L’ispezione documentale, secondo quanto dispone l’art. 52, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, ha per oggetto tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali destinati all’esercizio dell’attività, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatori.
Peraltro, poichè l’attività di verifica da parte del personale SIAE non è diretta alla ricostruzione complessiva della gestione del soggetto controllato, l’esame va limitato a quei registri e documenti (obbligatori) strettamente necessari allo svolgimento dei controlli da eseguire di volta in volta. Nella fase transitoria durante la quale l’organizzatore utilizza la documentazione prevista dalla precedente disciplina dell’imposta sugli spettacoli, l’esame documentale è esteso anche alle distinte e dichiarazioni d’incasso.
Anche per procedere all’ispezione documentale i verificatori devono, ovviamente, poter accedere nei locali destinati all’esercizio dell’attività o in quelli in cui viene tenuta la contabilità. Al riguardo si rimanda ai chiarimenti in tema di accesso forniti in via generale al precedente punto 4.1 della presente circolare.

In particolare, per eseguire l’ispezione contabile, i verificatori invitano il contribuente o chi lo sostituisce ad esibire tutta la documentazione ritenuta necessaria allo scopo, avvertendolo che:
a) i registri e i documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione in suo favore ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa;
b) tale rifiuto, oltre all’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. 9, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997, legittima l’accertamento induttivo in materia di IVA da parte degli uffici finanziari, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972;
c) costituisce rifiuto di esibizione anche la dichiarazione di non possedere i registri o i documenti o la sottrazione di essi all’ispezione.
Qualora il contribuente, a seguito dell’invito, dichiari che la documentazione richiesta si trovi presso altri soggetti (commercialista, notaio, centro elettrocontabile, ecc.) deve esibire ai verificatori un’attestazione sottoscritta dai soggetti depositari, recante la specificazione dei documenti detenuti. A seguito di tale esibizione, ed in mancanza di opposizione del soggetto depositario, è consentito l’intervento nel luogo di detenzione al fine di acquisire la documentazione occorrente alla verifica. La mancata esibizione dell’attestazione o il rifiuto di esibizione o l’opposizione all’accesso da parte del depositario espongono il contribuente alla conseguenze negative già dette.
Perché possa configurarsi il rifiuto di esibizione non basta che l’eventuale risposta negativa alla richiesta provenga da commessi, segretari o impiegati senza poteri di rappresentanza. Occorre, invece, che tale rifiuto sia manifestato o dal titolare o dal rappresentante legale del soggetto verificato o, quantomeno, dal direttore del locale.
Inoltre, non va attribuita rilevanza alla tardiva esibizione della documentazione, dovuta alla temporanea indisponibilità della stessa per causa di forza maggiore o anche per colpa del contribuente o del depositario cui si è prontamente posto rimedio. Al riguardo va, infatti, evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza 25 febbraio 2000, n. 45, resa a sezioni unite, ha statuito che, ai fini della configurazione del rifiuto, è necessario un comportamento doloso da parte del contribuente, costituito dalla volontà di impedire che, nel corso della verifica, sia esaminato il documento.
In ogni caso, qualora la documentazione chiesta non venga esibita, in quanto dichiarata smarrita, distrutta o rubata, il soggetto sottoposto a verifica dovrà comprovare l’effettività della circostanza impeditiva, esibendo la relativa denuncia di smarrimento, distruzione o furto. Il tutto dovrà ovviamente essere verbalizzato.
Qualora la documentazione richiesta sia in parte conservata sotto forma di registrazione su supporti di immagini, secondo quanto previsto dall’art. 2220 c.c., come modificato dall’art. 7-bis della legge 8 agosto 1994, n. 489, la stessa dovrà essere immediatamente resa leggibile da parte del soggetto verificato, il quale, inoltre, ove richiesto in tal senso dai verificatori, dovrà porre a disposizione i documenti originali per riscontrarne la corrispondenza di contenuti rispetto alle registrazioni virtuali.
E’ da tener presente, poi, che ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che assiste o rappresenta il verificato. Inoltre, come previsto dal successivo comma 5 dello stesso articolo, la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine.
Ancora, va ricordato che i documenti e le scritture possono, nel corso della verifica essere sequestrati solo se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono invece essere sequestrati; i verificatori possono eseguirne o farne eseguire copia o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo dell’ufficio e possono adottate le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri (art. 52, settimo comma, D.P.R. n. 633/1972). Peraltro, se il contribuente si avvale di sistemi meccanografici, elettronici e simili, i verificatori hanno la facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi, qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale (art. 52, nono comma, stesso decreto).
5.2. Controllo formale della contabilità.
Il controllo formale della contabilità consiste essenzialmente nel :
1) controllo della bollatura iniziale e della numerazione dei registri, nella contestuale verifica della completezza e della progressività delle pagine, nonché della corrispondenza del numero complessivo dei fogli rispetto a quello indicato nell’ultima pagina dall’ufficio o dal notaio che ha eseguito la bollatura. Eseguito lo sfoglio, eventualmente a scandaglio, dovranno essere rilevati eventuali fogli mancanti, non numerati ovvero irregolari dal punto di vista della progressione numerica;
2) controllare che le annotazioni siano state eseguite successivamente alla bollatura iniziale. Il contribuente commette la violazione di mancata istituzione dei registri IVA e di omessa annotazione delle operazioni, qualora il termine di registrazione di queste sia scaduto antecedentemente al giorno in cui il registro è stato bollato.
In altri termini, la bollatura può essere posta in essere anche dopo l’effettuazione dell’operazione, ma entro il termine previsto per la registrazione della stessa (Cass. Sez. Un.Pen 13 luglio 1998, n. 13);
3) controllare che le annotazioni siano state eseguite in maniera ordinata. Al riguardo, va ricordato che esiste il divieto di spazi in bianco, di interlinee, di trasporti in margine ed abrasioni e che, per altro verso, esiste l’obbligo di eseguire eventuali cancellature in modo che le parole cancellate siano leggibili;
4) controllare che le scritture contabili obbligatorie e la documentazione relativa siano conservate ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.5.3. Controlli sostanziali.
L’esame dei registri contabili si estende ovviamente all’aspetto sostanziale.
Al riguardo, per quanto concerne le imprese esercenti attività spettacolistiche, particolare rilievo assumono i registri prescritti dall’art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, ossia il registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 e il registro degli acquisti di cui al successivo art. 25. Entrambi detti registri sono soggetti a bollatura iniziale ma non scontano né imposta di bollo né tassa sulle concessioni governative.

5.3.1. Registro dei corrispettivi.
Per quanto concerne il registro dei corrispettivi va ricordato che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate con un’unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri.
In armonia con tale disposizione gli apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate (conformi ad apposito decreto ministeriale) previsti per gli esercenti attività di spettacolo devono essere idonei all’emissione, oltre che del titolo di accesso, di un documento riepilogativo degli incassi giornalieri e di uno riepilogativo degli incassi mensili. Il documento riepilogativo giornaliero è emesso al termine della giornata di attività e cioè entro le ore ventiquattro o, nel caso di attività che si protraggono oltre tale limite, è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento; quello mensile viene emesso alla fine di ciascun mese, ai fini dell’annotazione dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo.
In sede di verifica si deve, anzitutto, eseguire il riscontro tra i documenti riepilogativi giornalieri e quelli mensili. Successivamente il documento riepilogativo mensile va raffrontato con l’annotazione materialmente eseguita, con riguardo principalmente ai termini di annotazione, agli importi dell’imponibile e dell’imposta. In particolare, nelle annotazioni devono risultare distintamente gli ammontari dei corrispettivi in ordine ai quali l’imposta risulta già assolta, quelli incassati a titolo di prevendita e quelli relativi a prestazioni accessorie o comunque connesse.
L’IVA può risultare già assolta, nel caso in cui –ad esempio- una società sportiva rilascia al proprio sponsor, come obbligazione nell’ambito del contratto di sponsorizzazione, alcuni biglietti, che poi lo sponsor potrebbe distribuire gratuitamente. In tale circostanza, l’IVA relativa ai biglietti – da considerare ab origine a pagamento e non gratuiti – viene quindi assolta in relazione al corrispettivo della sponsorizzazione.
Il controllo della puntuale e corretta annotazione dei corrispettivi può essere totale, ove le dimensioni del contribuente lo consentano in relazione ai tempi di verifica, oppure “a scandaglio”, con riguardo agli eventuali diversi tipi di spettacolo e a vari mesi dell’anno.
Le scelte effettuate per il controllo a scandaglio devono essere motivate nel verbale di verifica.
Ovviamente saranno verbalizzate le omesse annotazioni riscontrate o le annotazioni per importi inferiori a quelli reali.
Sul registro dei corrispettivi vanno anche annotate le fatture che le imprese spettacolistiche sono tenute ad emettere per le prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione, nonché per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Il controllo di questo adempimento va svolto raffrontando l’originale del documento conservato dal contribuente con l’annotazione materialmente eseguita nel registro, con riguardo principalmente, ai termini di annotazione (in base alla data indicata in fattura), agli importi dell’imponile e dell’imposta e all’indicazione del cessionario del bene o del committente del servizio.
Ancora va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, primo comma, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, in un’apposita sezione del registro dei corrispettivi il contribuente deve indicare gli elementi necessari per la liquidazione dell’imposta da versare periodicamente. Più esattamente entro il 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nel registro dei corrispettivi e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nel registro degli acquisti, sulla base dei documenti di
acquisto di cui è in possesso.
L’indicazione di tali dati in apposita sezione del registro dei corrispettivi era stata sostituita dal 1° gennaio 1999 da analoga indicazione da effettuare con le dichiarazioni periodiche, ma con il D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, è stato ripristinato l’obbligo di eseguire la liquidazione nel registro dei corrispettivi.
Pertanto, oltre che alle omesse o inesatte annotazioni, il controllo sul registro dei corrispettivi deve tendere anche a verificare che il contribuente, nell’eseguire i calcoli per la liquidazione periodica (mensile o trimestrale) dell’imposta, abbia tenuto conto di tutti i corrispettivi annotati o che avrebbero dovuto essere annotati nel registro.
Anche questo tipo di controllo può essere eseguito eventualmente “a scandaglio”, ponendo peraltro particolare attenzione alle liquidazioni chiuse a credito d’imposta.
5.3.2. Registro degli acquisti.
Il controllo degli acquisti ha ovviamente lo scopo di accertare la puntuale applicazione del diritto alla detrazione dell’imposta afferente gli acquisti di beni e servizi.
Al riguardo va, innanzitutto, ricordato che le operazioni di acquisto rilevanti agli effetti dell’IVA, cioè le operazioni per le quali viene addebitata l’imposta all’impresa spettacolistica devono essere tutte documentate da fatture.
Le fatture devono essere annotate nel registro degli acquisti e conservate.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489, è sufficiente, per le operazioni effettuate nell’esercizio corrente, che le stesse siano state rilevate mediante sistemi meccanografici, semprechè il soggetto sia in grado di provvedere alla stampa del tabulato su richiesta e in presenza dei verificatori. Si evidenzia inoltre che l’art. 3, comma 4, del collegato alla finanziaria 2000 estende la possibilità di eseguire la stampa tardiva del tabulato anche ai dati relativi alle operazioni effettuate nell’esercizio precedente a quello in cui viene eseguito il controllo, purché ciò avvenga prima che siano scaduti i termini per la presentazione della relativa dichiarazione annuale.
La detrazione deve essere effettuata nell’anno di competenza che corrisponde a quello in cui la fattura viene registrata. Com’è noto, il diritto alla detrazione “sorge” nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. L’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 – come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 – stabilisce che il contribuente deve registrare le fatture d’acquisto, anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Le detrazioni non possono essere operate con riferimento ad anni diversi da quelli di “competenza”.
I verificatori devono dapprima porre a raffronto l’eventuale documentazione elementare concernente gli acquisti (ad esempio, ordini di acquisto, buoni di consegna, documenti di trasporto, assegni emessi) e le fatture passive in possesso del contribuente, allo scopo di appurare che tutti gli acquisti siano stati regolarmente fatturati.
Nel caso in cui, date le dimensioni dell’impresa, la mole della documentazione elementare sia eccessiva, tale da non consentire il riscontro “a tappeto”, il controllo sarà effettuato “a scandaglio”.
Ultimato il riscontro tra operazioni risultanti da documenti elementari o extra-contabili e le fatture effettivamente pervenute, i verificatori dovranno controllare che le fatture di acquisto non siano registrate più volte oppure oltre il termine ultimo previsto.
Il controllo più importante in materia di acquisti è quello che attiene alla corretta applicazione del diritto alla detrazione. Al riguardo va ricordato che il sistema di detrazione è stato profondamente modificato dal 1° gennaio 1998 con il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
In ogni caso, il diritto di detrazione è precluso quando:
1) l’acquisto non è documentato (ad esempio, mancanza di fatture),
2) il contribuente non ha conservato le relative fatture;
3) l’acquisto non è inerente all’attività del contribuente;
4) l’acquisto concerne un bene o servizio per il quale la detrazione è oggettivamente vietata (art. 19, secondo comma).
In particolare, per quanto riguarda l’inerenza degli acquisti all’attività esercitata, qualche difficoltà applicativa può sorgere allorché un medesimo soggetto svolga nel contempo attività di intrattenimento e attività di spettacolo, entrambe rilevanti agli effetti dell’IVA.
In un’evenienza del genere, il contribuente, ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633 del 1972, deve procedere alla distinta liquidazione dell’IVA e deve, quindi, determinare separatamente l’ IVA detraibile nei modi ordinari (art. 19, DPR 633/72) per distinguerla dall’IVA detraibile in maniera forfetaria. Per fare ciò, secondo la circolare ministeriale n. 18/331568 del 22 maggio 1981, il soggetto deve tenere registri distinti (nel caso di specie,
quello degli acquisti) ed eseguire una distinta numerazione alle fatture di acquisto.
Il vero problema, comunque, è quello riguardante gli acquisti di beni e servizi utilizzabili promiscuamente. In tal caso, ai sensi del quinto comma del citato art. 36, la detrazione ordinaria compete nei limiti della parte di utilizzazione imputabile all’attività spettacolistica. Tuttavia il contribuente potrebbe essere indotto a far risultare per l’attività spettacolistica una utilizzazione superiore a quella effettiva per beneficiare almeno in parte
di una doppia detrazione.
Per scongiurare tali pericoli, in sede di verifica, si deve controllare che, a parte i beni e servizi la cui imputazione specifica può essere oggettivamente provata, l’imputazione dell’utilizzazione degli stessi a ciascuna attività separata sia stata eseguita con riferimento ai rispettivi volumi d’affari.
La fattispecie descritta si verifica, ad esempio quando un medesimo soggetto organizza sia trattenimenti danzanti con musica dal vivo (attività di spettacolo: regime IVA ordinario) che con strumento meccanico (attività di intrattenimento: regime IVA forfetario), nell’ambito dei quali somministra consumazioni ai partecipanti.
5.5. Aspetti specifici relativi ai controlli documentali.
a) Volume d’affari.
Per i soggetti che svolgono attività spettacolistica è necessario appurare se il volume d’affari realizzato nell’anno precedente (a quello cui si riferisce la verifica) non abbia superato i cinquanta milioni di lire, per stabilire se, in mancanza di opzione per il regime IVA ordinario, competano i benefici del regime semplificato previsto dall’art. 74-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 544/1999 (determinazione forfetizzata dell’IVA, esonero dagli obblighi del misuratore fiscale, dell’annotazione dei corrispettivi delle dichiarazioni e dei versamenti infrannuali).
Nei casi di esercizio di più attività rilevanti agli effetti dell’IVA, ai sensi dell’art. 36, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, il volume d’affari da prendere in considerazione ai fini suddetti è, ovviamente, solo quello riguardante l’attività di spettacolo.
Gli appuramenti suddetti implicano, com’è ovvio, la verifica da parte degli incaricati SIAE della dichiarazione annuale IVA.
E’ importante ricordare che, in caso di avvenuta rettifica della dichiarazione annuale, l’eventuale superamento, fino al cinquanta per cento, del suddetto limite di cinquanta milioni non comporta decadenza dal regime agevolato, ma soltanto l’applicazione della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni prevista dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997.
Analogamente, per i soggetti che svolgono attività di minima importanza o attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, è necessario verificare, attraverso l’esame documentale, se il volume d’affari dell’anno precedente non abbia superato i cinquanta milioni di lire e, inoltre, se sia stata data preventivamente comunicazione, sottoscritta dall’organizzatore, del possesso dei requisiti per fruire della determinazione forfettaria dell’imponibile, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 640/1972.b) Percentuale d’esenzione biglietti in omaggio.
La SIAE verifica la correttezza delle percentuali di esenzione applicate dal contribuente, tenendo conto anche della documentazione tecnica recante la capienza degli impianti fornita dall’organizzatore.

c) Regime di cui alla Legge n. 398 del 1991.
Questo regime comporta per la SIAE ulteriori peculiari compiti, quali :
• la verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11.2.1997;
• la verifica del volume d’affari realizzato nell’anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già esercitano attività;
• la verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in 360 milioni di lire per le opzioni in corso Il superamento di detto limite comporta l’applicazione del regime ordinario a decorrere dal mese successivo e deve essere segnalato dalla SIAE ai competenti uffici come precisato nella circolare n. 71/E del 21 aprile 1997;
• la verifica di assenza di finalità lucrative.
d) Enti non commerciali di tipo associativo.
Si evidenziano alcuni controlli di competenza della SIAE relativamente alle attività degli enti non commerciali.
Quote sociali
La SIAE verifica che le quote sociali non vengano riscosse dalla associazione in occasione di singoli intrattenimenti o spettacoli; in tal caso esse, assumendo natura di corrispettivi specifici, sarebbero soggette ad IVA.
Corrispettivi dei soci
La SIAE verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 4, quarto comma del D.P.R. n. 633/72, per il non assoggettamento ad IVA dei corrispettivi versati dai soci a fronte delle prestazioni di spettacolo ed intrattenimento (per le associazioni di promozione sociale, anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande) effettuate in loro favore dall’ente associativo di appartenenza. La SIAE inoltre segnala l’eventuale insussistenza delle clausole indicate al settimo comma del citato articolo 4.6. Processo verbale di constatazione.
6.1. Rilevanza giuridica.
Dispone il sesto comma dell’art. 52 che di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite. A sua volta l’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, stabilisce che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie (e quindi anche tributarie) sono constatate mediante processo verbale.
Mediante il processo verbale viene, quindi, effettuata la constatazione delle violazioni che, in definitiva, finisce con il comprendere i rilievi oggettivi di chi redige il verbale stesso.
Sulla base di tali rilievi, successivamente, gli uffici finanziari valuteranno la fondatezza dell’addebito per l’eventuale emissione dell’avviso di accertamento o di irrogazione di sanzioni.
Il processo verbale di constatazione assume, quindi, il carattere di atto istruttorio in quanto la sua funzione è quella di portare a conoscenza dell’ufficio finanziario che il contribuente sottoposto a controllo o a verifica si è reso responsabile di violazioni delle norme tributarie e di fornire gli elementi necessari per l’emissione degli atti impositivi.
Proprio perché atto istruttorio, lo stesso non è impugnabile autonomamente davanti alle commissioni tributarie ed, infatti, non è compreso nell’elencazione tassativa di atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Poiché il processo verbale di constatazione è redatto da pubblici ufficiali, lo stesso ha natura di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, ex art. 2700 del codice civile, per quanto riguarda le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Viceversa il verbale non fa piena prova per le valutazioni e le considerazioni in esso espresse, che sono considerate, invece, prove semplici le quali possono essere smentite con successive prove della medesima natura, senza fare ricorso alla querela di falso.
Va evidenziato, inoltre, che mentre in passato il contribuente poteva definire in via breve l’aspetto sanzionatorio pagando entro 30 giorni dalla sottoscrizione del processo verbale di constatazione, una somma pari ad 1/6 del massimo della pena pecuniaria, a seguito della riforma del sistema sanzionatorio non penale, non è più prevista tale possibilità.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, il processo verbale di constatazione riveste una funzione importante a tutela del credito dell’amministrazione finanziaria. Ed invero, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione, l’ufficio finanziario, quando ha fondato sospetto di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei loro beni.
Il processo verbale di constatazione va distinto dal processo verbale di verifica. Infatti, mentre il primo viene redatto a conclusione della verifica per evidenziare le eventuali violazioni alle norme tributarie commesse dal contribuente, il secondo viene compilato quando la verifica si protrae per più giorni e serve per descrivere in modo sintetico ma completo le operazioni quotidianamente svolte.

6.2. Contenuto del processo verbale – Individuazione del trasgressore.
Per poter assolvere alla sua funzione, il processo verbale di constatazione deve ovviamente indicare le generalità complete dell’autore di ogni violazione, nonché gli elementi probatori che hanno permesso la sua identificazione. L’atto, in altre parole, deve contenere l’esposizione della situazione di fatto esistente al momento della constatazione della violazione, evidenziando in maniera dettagliata tutti gli elementi oggettivi che possono, poi, risultare utili agli uffici finanziari allo scopo di appurare l’imputabilità e la colpevolezza dell’autore della violazione e di evitare eventuali tentativi elusivi della responsabilità da parte dello stesso.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’autore della violazione, occorre tener presente che l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce l’applicabilità delle sanzioni alle persone fisiche che hanno commesso o concorso a commettere la violazione, persone che possono essere diverse dal contribuente il quale, comunque, risponde in via solidale del pagamento delle violazioni.
Ai suddetti fini bisogna tener presente che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 472, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero ha compiuto gli atti illegittimi. Tuttavia, qualora nello svolgimento delle operazioni di verifica emergano elementi informativi idonei all’individuazione dell’effettivo responsabile, quest’ultimo sarà ovviamente considerato tale.
Più difficoltosa appare l’identificazione dell’eventuale autore mediato della violazione, ossia di quel soggetto che determina la commissione di una violazione, usando violenza o minaccia su altri o inducendo altri in errore incolpevole, ovvero avvalendosi di persona incapace di intendere o di volere. In tali ipotesi l’autore mediato è tenuto al pagamento delle sanzioni al posto dell’autore materiale della violazione, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997. L’individuazione, dell’autore mediato non potrà che avvenire su indicazione dell’autore materiale o del contribuente, interessati a dimostrare la propria buona fede e, per
converso, la colpa di altri. In una evenienza del genere, peraltro, le dichiarazioni degli interessati dovranno essere suffragate da ulteriori riscontri.
E’ importante, comunque, sottolineare che il processo verbale di constatazione deve essere redatto nei confronti del contribuente sottoposto a controllo o verifica, indipendentemente dalle persone fisiche cui vengono attribuite le eventuali violazioni constatate. Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante legale o da chi lo sostituisce, senza che sia necessario procedere alla sua consegna nei confronti dei soggetti individuati quali autori materiali o mediati delle violazioni.
Tuttavia, è bene ripeterlo, il processo verbale di constatazione, anche se intestato al contribuente, deve contenere tutti gli elementi identificativi delle persone fisiche responsabili alle quali gli uffici finanziari dovranno notificare l’atto di contestazione delle sanzioni.
6.3. Motivazione del processo verbale.
I rilievi evidenziati nel processo verbale devono essere adeguatamente motivati, per garantire, in prospettiva, l’emanazione di un atto impositivo immune da vizi, facilmente eccepibili in sede contenziosa.
Il verbale deve, quindi, contenere gli elementi che consentano di individuare il percorso argomentativi seguito dai verbalizzanti, ossia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sui quali si fondano i singoli rilievi.
Con il termine “presupposti di fatto” si fa riferimento a ciò che è realmente accaduto e che quindi deve essere valutato oggettivamente, senza possibilità di diverse interpretazioni.
Le “ragioni giuridiche” sono invece le argomentazioni giuridiche (soggettive) sulle quali si fondano i rilievi. E’ evidente che, ai fini di una adeguata motivazione, non sempre può bastare un mero rinvio alle norme violate: in riferimento alle stesse, infatti, deve anche individuare la portata e la corretta interpretazione al caso considerato. Le argomentazioni possono quindi essere supportate da richiami giurisprudenziali e dottrinali.
6.4. Dichiarazioni e sottoscrizione del verbale.
Come già detto, sia il processo verbale di constatazione che quello di verifica possono contenere eventuali dichiarazioni del contribuente. In tal modo al contribuente è riconosciuta la possibilità di rappresentare e di segnalare situazioni particolari, nonché di chiarire circostanze, facendo valere il cosiddetto diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, e realizzando quindi in pieno il principio del contraddittorio.
A tal fine bisogna precisare che le dichiarazioni rese dal contribuente nel caso di accessi, ispezioni e verifiche e riportate nel processo verbale di constatazione, assumono il valore di ammissione e non quello di confessione. Mentre la confessione, infatti, fa stato fino a quando non si dimostri che è stata emessa per errore, violenza o dolo, l’ammissione possiede un valore probatorio semplice e può essere smentita da qualsiasi prova successiva.
Tuttavia, l’amministrazione finanziaria a fronte di un’ammissione non necessita di ulteriori prove per supportare la fondatezza dei propri rilievi.
Il processo verbale di constatazione deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.
La sottoscrizione del contribuente ha natura giuridica di presa d’atto, dimostrando che lo stesso ha preso visione del verbale. La stessa non ha valore sanante di eventuali vizi dell’atto e non sostiene la fondatezza dei rilievi. Resta, pertanto, impregiudicata la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento o di irrogazione di sanzioni fondato sui rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione.
Qualora il contribuente rifiuti di sottoscrivere il processo verbale, nello stesso deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione; inoltre la parte ha, comunque, diritto di averne un esemplare e, nell’ipotesi in cui si rifiuti la copia a lui destinata, la stessa sarà conservata agli atti dell’ufficio e potrà essere richiesta dallo stesso anche successivamente.
In ogni caso, sono validi gli effetti giuridici che il verbale è chiamato a produrre.
6.5. Trasmissione del verbale agli uffici finanziari.
Il processo verbale di constatazione, una volta redatto e sottoscritto, va trasmesso agli uffici finanziari ai quali è demandata in via esclusiva la potestà impositiva.
E’ ovvio che l’invio deve avvenire tempestivamente, onde consentire agli uffici di valutarne criticamente il contenuto e procedere, quindi, ove ne vengano condivisi i rilievi, alla notifica dei consequenziali atti di accertamento e di irrogazione sanzioni entro i termini (di decadenza) previsti dalla legge.
E’ altrettanto evidente che l’invio deve essere effettuato nei confronti dell’ufficio competente. Al riguardo, si precisa che i verbali relativi alla constatazione di violazioni in materia di IVA sugli spettacoli (art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972) e di IVA sugli intrattenimenti applicata nei modi normali a seguito di opzione (art. 74, sesto comma) devono essere trasmessi agli Uffici delle Entrate (o, se non ancora istituiti, agli Uffici IVA) territorialmente competenti in relazione al luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale, anche quando la persona fisica cui riferire la violazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 abbia un domicilio fiscale diverso da quello del contribuente. Tanto si desume dall’art. 16, comma 1, del citato d.lgs. n. 472.
Qualche problema in ordine all’individuazione dell’ufficio cui trasmettere il verbale di constatazione poteva sorgere quando lo stesso contenga rilievi tanto in materia di imposta sugli intrattenimenti (per i quali era rilevante il luogo di commissione della violazione) che in materia di IVA sugli intrattenimenti ordinaria (per i quali rileva il domicilio fiscale del contribuente). Per superare la questione è stata introdotta opportuna modifica legislativa che individua la competenza, in ogni caso, in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
7. Acquisizione dati relativi agli esercenti.
Ai sensi dell’art. 74-quater, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, gli organizzatori di attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché i soggetti che hanno optato per il regime della L. 398/91, debbono fornire i relativi dati alla SIAE, con modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.
Al riguardo, l’art. 10 del DM 13/7/2000 – recante per le attività in argomento, le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate per la certificazione dei corrispettivi – stabilisce che gli organizzatori che utilizzano gli apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate non connesse con il sistema centrale gestito dal Ministero delle Finanze debbono trasmettere i dati relativi agli incassi, al numero ed alla tipologia dei biglietti e degli abbonamenti rilasciati ed ogni altro dato contenuto nei documenti riepilogativi giornalieri e mensili emessi dal sistema. La SIAE può autorizzare la trasmissione dei dati mediante supporto magnetico o cartaceo.
La SIAE mette a disposizione dell’Anagrafe Tributaria e del Ministero per i beni e le attività culturali i dati acquisiti.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 60/1999, le modalità di trasmissione dei dati suddetti devono essere definite con apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, e che comunque l’invio dei dati presuppone l’installazione dei misuratori fiscali, non ancora avvenuta, si ritiene che attualmente non sussista alcun obbligo del genere a carico degli esercenti e che, di conseguenza, l’attività di raccolta dei dati da parte della SIAE non possa per il momento essere svolta.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo Romano
 ________________________________

22 risposte a “SIAE, spettacoli e intrattenimenti”

  1. Federica

    Buongiorno, faccio parte di un'Associazione culturale il cui scopo sociale è la promozione della cultura cinematografica dell'Europa Centro-Orientale. Abbiamo optato per il regime agevolato ex Legge 398/1991. Organizziamo una rassegna cinematografica/Festival e a tal fine riceviamo dei contributi pubblici.
    Vorrei sapere se la Siae ha il diritto di "tassare", oltre ovviamente ai biglietti d'ingresso venduti, anche i sopracitati contributi pubblici (ci applica una tassazione del 2%).
    Grazie mille se riuscite a fare chiarezza in questo ambito così nebuloso!
    Federica

    • TeamArtist

      Questa è nuova. A che titolo ve lo chiedono?

  2. Massimo

    Buonasera Stefano...le espongo il mio problema. In un circolo privato ,quindi per soli soci ,si e'. Presentata un esponente della siae dicendo che: Anche se abbiamo solo un televisore senza alcuna appendice esterna ad esso dobbiamo pagare una cifra pari a circa 70 euro per i diritti siae.. A me pare una truffa bella e buona. Visto che noi non facciamo alcun tipo di attività che possa riguardare la siae.
    La ringrazio anticipatamente per una sua eventuale risposta.

    • TeamArtist

      Usate la TV per ascoltare musica? Pagate il canone Rai.

  3. LUISA

    Ns. associazione organizza manifestazione con somministrazione di alimenti e bevande su parte di un'area comunale (senza musica)
    nello stesso giorno e in un'altra parte della stessa area comunale il corpo bandistico organizza un concerto
    come ci si deve comportare con la Siae?
    grazie

    • TeamArtist

      Se non la suonate voi, non avete nulla da fare

  4. Paola G. c/to ADS con Legge 398

    Buongiorno, l'agente Siae sul ns. territorio mi dice che la ns ASD è obbligata a trasmettergli via mail ogni anno copia delle fatture emesse di natura commerciale ed il relativo registro Iva con le liquidazioni dell'imposta. Noi ne emettiamo una all'anno, e non sempre. La ASD è obbligata a fare questa comunicazione alla Siae? L'agente mi dice che non c'è un termine temporale (letteralmente: quando la emettete me ne mandate una copia): ma è possibile? potete darmi notizia della norma che lo prevede?
    Già ci siamo beccati una verifica fiscale sugli ultimi 3 anni solo per aver telefonato all'agente per avere una informazione, ma in attesa dell'esito da parte della AdE sulle sue (poche per fortuna) contestazioni, non vorremmo certo farci l'abbonamento!
    grazie e saluti.
    PG

  5. Fabio Nocchi

    Buongiorno,

    siamo una a.s.d. di ginnastica artistica e ritmica. Avrei bisogno di sapere se, pur pagando l'abbonamento SIA per la musica che utilizziamo durante i corsi annuali in palestra, è dovuto anche il pagamento a SCF Consorzio Fonografici che ci è stato richiesto alcuni giorni fa a mezzo mail.

    Grazie e un grande saluto.

    Fabio Nocchi
    Associazione sportiva Dilettantistica
    ARTISTICA GROSSETO

    • TeamArtist

      Dipende dal tipo di musica che divulgate! attenti a non farvi imbrogliare.

  6. cristina c.

    Buongiorno,
    la mia Associazione vuole organizzare una serata di intrattenimento con giochi da tavola all'interno di un pub o di una sala meeting di un'hotel. L'evento sarebbe rivolto ai soli soci ai quali sarebbe richiesto il versamento di una quota contributiva. Le mie domande sono
    1.Per un evento del genere serve che l'associazione richieda qualche permesso o paghi qualcosa?
    2.Dobbiamo assicurarci che il locale in cui ci riuniremo abbia qualche particolare permesso o farci dare da loro qualche documento?
    3.Se nella stessa serata volessimo ingaggiare anche un animatore e un musicista che suoni live che dovremmo fare per essere in regola?

    Grazie

    • TeamArtist

      1) no, se ci sono gli accordi con l'hotel ospitante basta quello.
      2) no, dovrebbero esserci già tutti quelli riguardanti la sicurezza.
      3) dipende dall'attività di questo artista, eventualmente va pagata la SIAE.

  7. graziuccia

    Salve, su di un sito ho trovato quanto segue:
    - Sono soggetti a "imposta sugli intrattenimenti" i giochi e le altre attività indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ovvero:
    • esecuzioni musicali di qualsiasi genere (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio -
    • ecc...

    1.E' veritiero quanto riportato sopra?
    2.Se sì, chi organizza un evento saggio rivolto ai soli soci e non aperto al pubblico all’interno della propria sede sociale (quindi né discoteca né sala da ballo, ma semplicemente una palestra scolastica), utilizzando solo ed esclusivamente cd, è tenuto o meno al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti?
    P.S. ( Si sono già pagati i diritti siae annuali per i corsi di ballo ivi svoltisi)
    Confidando nella vostra professionalità, attendo cortese risposta.

    • TeamArtist

      1. Si, è vero
      2. Se avete già pagato, direi di no

  8. Mariateresa

    Buongiorno! Cortesemente, volevo chiedere se si è obbligati al versamento SIAE, in occasione di un saggio di fine anno (ballo), per il quale si usufruisce di musica priva di diritti d'autore. Grazie mille...

    • TeamArtist

      A mio parere, si.

      • Mariateresa

        Mi scusi, potrebbe essere più esaustivo in merito, visto che non vedo i motivi per cui dover pagare ulteriormente una tassa SIAE sui diritti se, in occasione di un saggio circoscritto alla propria sede sociale, si utilizzerà musica che ne è priva? Lo chiedo a voi perché molto probabilmente i loro dipendendenti, a mio parere, direbbero sempre e cmq che il versamento è obbligatorio. Attendo una vostra risposta, grazie.

  9. Francesco

    Salve!
    sono il direttore artistico di un'associazione teatrale. Abbiamo organizzato una rassegna di tre spettacoli effettuata nella nostra sede sociale. Dal momento che la rassegna era rivolta esclusivamente ai soci, svolta nella nostra sede in locale non aperto al pubblico, i tre titoli sono stati scritti, diretti e interpretati da soci - quindi opere non tutelate, non abbiamo utilizzato musica durante le rappresentazioni, la mia domanda è la seguente:
    1) AVEVAMO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA SIAE?
    2) SE LA RISPOSTA FOSSE NEGATIVA, COME DIFENDERSI DALLA PRETESA DELL'ISPETTORE DI ZONA
    A PRETENDERE DI REGOLARIZZARE EX POST??

    • TeamArtist

      1. A mio parere, no
      2. Si faccia dare i riferimenti di legge per cui sareste obbligati a dargli un euro in un caso del genere!!!!

  10. Barbara

    Sono Presidente di una ASD costituitasi il 1°luglio 2014. Come Associazione siamo gestori di un impianto sportivo presso il quale gravitano altre associazioni e ci riconoscono una quota di affitto per gli spazi impegnati.
    A. Rilasciamo ricevuta del corrispettivo introitato, come da tariffario pubblicato dal Comune di Appartenenza.
    1. Mi chiedo: questi introiti devono essere inseriti nel modello 1026 Siae?
    2. sono da indicare nella riga "da altro" nella colonna proventi netti?
    B. Queste entrate andranno poi girate al Comune in un secondo momento, quando ci quantificherà tutto il costo dell'affitto della struttura, cumulativo per affittanze e nostro utilizzo... Non so se devo indicarle o meno... in effetti la nostra Associazione fa solo le veci del Comune...
    3. Altra domanda: sempre nel modello 1026 Siae, devo indicare le quote associative incassate dai miei 14 consiglieri al momento della fondazione dell'associazione?
    4. nel caso riga "da quote corrisposte dai soci"?
    5. Proventi netti?
    6. Fanno poi cumulo per la dichiarazione?

    • TeamArtist

      A. Perchè rilasciate una ricevuta? In teoria essendo una attività commerciale dovreste avere una partita iva ed emettere fattura!
      1. Direi proprio di no! Perchè ha questo dubbio? Il modello 1026 è per gli esercenti con musica dal vivo...
      2. vedi 1.
      B. Questo non torna assolutamente! Se state facendo le veci del Comune deve essere il comune ad emettere le pezze giustificative per i soldi riscossi. Avete firmato una convezione?
      3. vedi 1.
      4. vedi 1.
      5. vedi 1.
      6. Quale dichiarazione?