Fino al 31/12/99 il sistema tributario italiano prevedeva l’assoggettamento ad imposta sugli spettacoli degli introiti derivanti dalle attività di spettacolo precisate nella tariffa annessa al dpr n. 640 del 26/10/1972.
Con decorrenza 1/1/2000, il dlgs n. 60 del 26 febbraio 1999 ha abrogato l’imposta sugli spettacoli ed ha istituito, per determinate attività classificate come “intrattenimenti”, l’imposta sugli intrattenimenti apportando modifiche al dpr n. 640 del 1972.
Il dlgs cit. ha altresì disciplinato, introducendo l’art. 74 quater nel dpr n. 633 del 26/10/1972, il nuovo regime per le attività di “spettacolo”, enucleate nella tabella C del decreto medesimo.
La modifica del precedente regime tributario in materia di spettacoli, in vigore fino al 31/12/99, dà attuazione ai principi fissati dalla legge-delega, che possono cosìsintetizzarsi:
• abolizione dell’imposta sugli spettacoli ed istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, limitatamente a talune attività classificate come “intrattenimenti;
• conferma, per gli “intrattenimenti”, del regime IVA “forfettario”, ferma restando la possibilità di optare per i modi normali;
• assoggettamento di tutte le altre attività, classificate come “spettacoli”, alla sola IVA secondo il regime ordinario;
• riduzione, semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili ed adeguamento degli stessi a quelli osservati dalle altre categorie di contribuenti;
• previsione di un regime forfettario di determinazione dell’imponibile oltreché per gli spettacoli viaggianti anche per talune particolari tipologie di attività caratterizzate da esiguo volume di affari annuo (non superiore a 50 milioni);
• riconferma delle agevolazioni già stabilite in favore di alcuni enti, quali associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, associazioni senza fine di lucro;
• precisazione dei poteri di controllo della SIAE, nell’ambito della riforma del sistema di tassazione delle attività spettacolistiche;
• riconoscimento agli esercenti di sale cinematografiche di un credito d’imposta correlato alla tipologia delle programmazioni e delle sale medesime, che sostituisce il precedente regime degli abbuoni dell’imposta sugli spettacoli.
• circolare del Ministero delle Finanze n. 247/E del 29/12/99, esplicativa di alcuni provvedimenti normativi in materia tributaria, tra cui quelli che disciplinano il nuovo regime delle attività di spettacolo e di intrattenimento;
• circolare n. 165/E del 7/9/2000 sulla nuova disciplina fiscale, alla luce del regolamento attuativo ex dpr 544/99;
• circolare n. 224/E del 5/12/2000, che delinea l’ambito operativo della SIAE ai fini dell’espletamento dei compiti ad essa affidati dalla convenzione erariale:
• circolare n. 21/E del 22/4/2003 sull’attività sportiva dilettantistica;
• circolare n. 12/E del 9/4/2009 sulle associazioni;
• circolare n. 45/E del 29/10/2009 sul modello per la comunicazione dei dati da parte delle associazioni (mod. EAS);
• circolare n. 51/E dell’1/12/2009 sul modello EAS.
Titolo I
Imposta sugli intrattenimenti
Art. 1.
Presupposto dell’imposta
1. L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Presupposto dell’imposta). – 1. Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.”.
Art. 2.
Soggetti d’imposta
1. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Soggetti d’imposta). – 1. E’ soggetto d’imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l’esercizio di case da gioco e’ riservato per legge ad un ente pubblico, questi e’ soggetto d’imposta anche se ne delega ad altri la gestione.”.
Art. 3.
Base imponibile
1. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Base imponibile). – 1. La base imponibile e’ costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attivita’ elencati nella tariffa, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono altresi’ base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche’ il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attivita’.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita’ di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa’ o associazioni per i propri soci, l’imposta si applica:
a) sull’intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l’ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attivita’;
b) sulla parte dell’ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all’attivita’ soggetta all’imposta, qualora l’ente svolga anche altre attivita’;
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Per le case da gioco la base imponibile e’ costituita giornalmente dalla differenza attivita’ fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell’ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell’imposta sugli intrattenimenti e di quanto e’ dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e’ riservato per legge l’esercizio delle case da gioco.”.
Art. 4.
A l i q u o t e
1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Aliquote). – 1. Le aliquote dell’imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell’intrattenimento.”.
Art. 5.
Finalita’ di beneficenza
1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Finalita’ di beneficenza). – 1. In caso di intrattenimenti ed altre attivita’ i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e’ ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e’ riconosciuta purche’ gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell’anno dodici giornate di attivita’.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all’ente beneficiario.
3. L’agevolazione spetta a condizione che l’organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all’ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l’imposta non e’ dovuta, purche’ siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.”.
Art. 6.
Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita’ soggette ad imposta
1. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita’ soggette ad imposta). – 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d’imposta hanno l’obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all’atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia’ in servizio, purche’ conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell’intrattenimento puo’ autorizzare l’uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo’ essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita’ per l’applicazione dell’imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche’ per i relativi controlli.”.
Art. 7.
Abbonamenti
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:
“Art. 6-bis (Abbonamenti). – 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile e’ pari all’importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attivita’ cui l’abbonamento stesso da’ diritto e il tributo e’ liquidato su ciascuna rendicontazione d’incasso.
2. Sono ammessi abbonamenti anche per attivita’ organizzate da piu’ soggetti in diversi locali.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.”.
Art. 8.
Imponibili medi
1. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Imponibili medi). – 1. L’imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attivita’ di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attivita’ di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e’ determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita’ di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e’ costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche’ i ricavi dell’anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. E’ data facolta’ di optare per la determinazione dell’imponibile in via ordinaria.”.
Art. 9.
Apparecchi da divertimento e intrattenimento
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l’articolo 14 e’ inserito il seguente:
“Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). – 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l’imposta e’ assolta attraverso l’acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.
2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell’esercente o gestore e distribuite dall’ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalita’ di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e’ stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.”.
Art. 10.
Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). – 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d’imposta di cui all’articolo 2, nonche’ per le modalita’ ed i termini di pagamento dell’imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.
Art. 11.
Concessione del servizio
1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la parola: “decreto” sono inserite le seguenti: “di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;
b) nel comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile”.
2. La convenzione con il concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Societa’ italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attivita’ di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall’imposta sugli intrattenimenti.
Art. 12.
V i g i l a n z a
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituita dalla seguente:
” c) al personale del concessionario di cui all’articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.”.
Art. 13.
Dichiarazione di effettuazione di attivita’
1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attivita’). – 1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attivita’ soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui e’ obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell’imposta presumibilmente dovuta.”.
Art. 14.
Titoli di ingresso a riduzione
1. Nell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il primo comma, e’ aggiunto in fine il seguente: “Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall’organizzatore, l’imposta e’ commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.”.
Art. 15.
Titoli di accesso gratuiti
1. L’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). – 1. Per le attivita’ previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all’imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.
2. Per le attivita’ a carattere non periodico, non sono soggetti all’imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attivita’, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.
4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l’imposta e’ dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorita’ investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.”.
Art. 16.
Termini di decadenza – Rimborsi
1. L’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 40 (Termini di decadenza – Rimborsi) . – 1. L’accertamento del tributo e delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e’ stata commessa la violazione.
2. Entro cinque anni dal giorno in cui e’ stato effettuato il pagamento, il contribuente puo’ chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.”.
Titolo II
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 17.
Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi
1. Il sesto comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:
“Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed e’ riscossa con le stesse modalita’ stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 e’ forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attivita’ incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita’ di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalita’ ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita’ incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi’ esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.”.
Art. 18
Regime I.V.A. per le attivita’ spettacolistiche
1. Dopo l’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ inserito il seguente:
“Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita’ spettacolistiche) . – 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta e’ dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell’attivita’ spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita’ di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita’ per l’emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita’ di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche’ quelli che svolgono le altre attivita’ di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita’ dell’imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E’ data facolta’ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita’ indicate nella tabella C, nonche’ per le attivita’ svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all’articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell’articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita’ di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d’ingresso, nonche’ delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta’ di cui all’articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all’articolo 63, commi secondo e terzo.
Le facolta’ di cui all’articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita’ per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l’anagrafe tributaria. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.”.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.
2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalita’ semplificate di certificazione dei corrispettivi per le societa’ sportive dilettantistiche.
Art. 19.
Disposizioni di coordinamento
1. Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:
“123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita’ circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;”.
2. Per l’anno 1999 la detrazione forfettizzata dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad applicarsi nella misura di due terzi dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1 gennaio 1999 con l’applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, e’ inserito il seguente: “Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita’ elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita’ di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita’;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.”.
4. All’articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “di cui all’articolo 74, ultimo comma”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 74, sesto comma”; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per quelle di cui al comma 5 dell’articolo 74-quater”.
Art. 20.
Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche
1. Agli esercenti sale cinematografiche e’ riconosciuto un credito d’imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell’imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo’ essere compensato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita’ culturali, sono determinati l’ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonche’ le modalita’ dei controlli.
3. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera hbis) e’ aggiunta, in fine, la seguente:
“h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.”.
Art. 21.
Norma di copertura a norma dell’articolo 1 comma 1, lettera o), della legge di delega
1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio e’ riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e’ determinata nella misura del 23 per cento.
2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l’aliquota dell’imposta unica prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e’ fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.
3. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e’ abrogato.
Art. 22.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall’articolo 11, comma 2, si applicano dal 1 gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e’ sostituita da quella di cui all’allegato A al presente decreto.
3. I richiami all’imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all’imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO A
Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti
Punto | Genere di attivita' | Aliquota
Tariffa | |
| |
1 | Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad | 16 per cento
| esclusione dei concerti e strumentali, e |
| trattenimenti danzanti anche in discoteche e |
| sale da ballo quando l'esecuzione di musica |
| dal vivo di durata inferiore al cinquanta |
| per cento dell'orario complessivo di apertura|
| al pubblico dell'esercizio. |
| |
2 | Ulilizzazione dei bigliardi, degli elettro- | 8 per cento
| grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi |
| tipo di apparecchio e congegno a gettone, a |
| moneta o scheda, da divertimento o tratteni- |
| ento, anche se automatico o luoghi pubblici |
| o aperti al sia in circoli o associazioni di |
| qualunque specie; utilizzazione ludica di |
| strumenti multimediali: gioco del bowling; |
| noleggio go-kart. |
| |
3 | Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi | 60 per cento
| specificatamente riservati all'esercizio |
| delle scommesse. |
| |
4 | Escrcizio del gioco nelle case da gioco e | 10 per cento
| negli altri luoghi a cio' destinati. |
| |
NOTE:
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all’imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita’ soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu’ attivita’ soggette a tassazione con differenti aliquote, l’imponibile sara’ determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l’utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 14-bis, comma 1, l’aliquota e’ fissata al 6 per cento.
ALLEGATO B
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA’
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a getttoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari:
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita’ circensi e dello spettalcolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
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DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 2000
Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle Finanze e la Società Italiana degli Autori ed Editori
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 195 del 22/08/2000
Art. 1.
1. E’ approvata l’allegata convenzione stipulata, in data 24 marzo 2000, tra il Ministero delle finanze e la Societa’ italiana degli autori ed editori, con la quale, per il periodo di un decennio, e’ affidata alla societa’ stessa lo svolgimento delle seguenti attivita’:
a) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attivita’ di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attivita’ di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attivita’;
c) cooperazione con gli uffici delle entrate per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
d) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
e) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attivita’;
f) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni;
g) attivita’ amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti finalizzata all’assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla SIAE;
h) cooperazione e controlli circa la verifica dei presupposti relativi al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche di cui all’art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
i) raccolta dei dati relativi alle attivita’ di cui al primo periodo del comma sesto, dell’art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborazione e fornitura dei medesimi al Ministero delle finanze e al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, come da decreto del Ministero delle finanze attuativo di quanto previsto al comma 6, dell’art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.
2. Per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000 viene confermata alla SIAE la riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti, dell’IVA connessa, degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte, relativamente a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000.
3. Viene conferito alla SIAE, altresi’, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall’art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1o gennaio 1997, nonche’ dell’imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell’IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore alla entrata in vigore della convenzione, unitamente all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte.
4. Al relativo onere valutato in lire 58,5 miliardi per l’anno 2000, si provvede mediante utilizzo e entro i limiti dello stanziamento del capitolo 3448, iscritto nell’unita’ previsionale di base 4.1.1.0 – funzionamento – dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno finanziario 2000 e corrispondenti unita’ per gli esercizi finanziari successivi.
5. La convenzione, stipulata in data 24 marzo 2000, fa parte integrante del presente decreto.
6. Il presente decreto verra’ registrato alla Corte dei conti.
Allegato
CONVENZIONE tra IL MINISTERO DELLE FINANZE e LA SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Il Ministero delle finanze (di seguito indicato come “Ministero”) con sede in Roma, viale Europa, n. 242 – codice fiscale 80207790587 – legalmente rappresentato dal dott. Attilio Befera, nato a Roma il 29 giugno 1946, nella sua qualita’ di direttore centrale per la riscossione delegato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, dott. Massimo Romano, con proprio decreto 17 dicembre 1999, n. 208239, la cui copia conforme e’ allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e La Societa’ italiana degli autori ed editori (di seguito indicata come “SIAE”) con sede in Roma, via della Letteratura, 30 – codice fiscale 01336610587 – legalmente rappresentata dal prof. Mauro Masi, nato a Civitavecchia (Roma) il 26 agosto 1952, nella sua qualita’ di commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, e successiva proroga, con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e n. 292 del 14 dicembre 1999.
- Art. 1.
- Durata della convenzione
1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2009.
-
- Art. 2.
- Oggetto della convenzione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lettere p), q) e r) della legge 3 agosto 1998, n. 288, dell’art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dell’art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Societa’ italiana degli autori ed editori, si impegna a svolgere delle seguenti attivita’:
a) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attivita’ di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attivita’ di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attivita’;
c) cooperazione con gli uffici delle entrate per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
d) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
e) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo non prevalente attivita’ di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attivita’;
f) cooperazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni;
g) attivita’ amministrativa di sportello e di informazione ai contribuenti, finalizzata all’assolvimento anche a distanza in via telematica degli adempimenti previsti dal regolamento attuativo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativamente alle competenze attribuite alla SIAE;
h) cooperazione e controlli circa la verifica dei presupposti relativi al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti di sale cinematografiche di cui all’art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
i) raccolta dei dati relativi alle attivita’ di cui al primo periodo del comma sesto dell’art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborazione e fornitura dei medesimi al Ministero e al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, come da decreto del Ministero delle finanze, attuativo di quanto previsto al comma 6 dell’art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
2. Negli adempimenti previsti dalla presente convenzione, fino al 31 dicembre 2000, e’ confermata alla SIAE la riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti, dell’IVA connessa, degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte, relativi a tutti gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi comprese le residue operazioni di pagamento successive al 31 dicembre 2000.
3. E’ altresi’ conferito alla SIAE, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti demaniali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall’art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, i cui presupposti sono maturati in data anteriore al 1o gennaio 1997, nonche’ dell’imposta sugli spettacoli, della connessa imposta sul valore aggiunto e dell’IVA corrisposta dai soggetti che operano nel regime di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, i cui presupposti sono maturati in data anteriore alla vigenza della convenzione, unitamente all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione degli eventuali relativi interessi di mora e sanzioni pecuniarie ridotte.
- Art. 3.
- Ambito territoriale e fonti normative regolativi della convenzione
1. La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, fatta salva la stipula dello specifico accordo con la regione siciliana per le riscossioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3, effettuate nel suo territorio.
2. Le attivita’ di cui alla presente convenzione sono effettuate secondo le disposizioni contenute nelle leggi e decreti che regolano le singole materie e in conformita’ alle istruzioni del Ministero.
- Art. 4.
- Compiti della SIAE in materia di controlli
1. La SIAE, nell’ambito degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, assicura:
a) le attivita’ tecnico-amministrative inerenti all’attivazione ed al funzionamento dei sistemi di biglietteria automatizzata e dei misuratori fiscali di cui al regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
b) il controllo della conformita’ nonche’ del corretto utilizzo degli apparati e delle procedure di cui al regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
c) il controllo della corretta contabilizzazione giornaliera e mensile dei proventi derivanti dagli ingressi, dai servizi accessori prestati e di tutti gli altri proventi conseguiti in relazione alle attivita’ di spettacolo e di intrattenimento da chiunque svolte;
d) la vigilanza sulle operazioni di vendita e prevendita dei biglietti di ingresso e di rilascio dei titoli e dei documenti fiscali, verificando la regolarita’, la corretta emissione e consegna degli stessi, nonche’ la vigilanza sugli accessi agli spettacoli;
e) la vigilanza sulla corretta contabilizzazione dei proventi afferenti ai soggetti operanti nel regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In relazione alle attivita’, di cui al comma 1, la SIAE procede alla constatazione delle violazioni riscontrate attraverso la redazione di specifici processi verbali da trasmettere al Ministero ai sensi del comma 1 dell’art. 6.
3. Al fine di documentare l’attivita’ di vigilanza svolta e di dare corso alle eventuali operazioni di verifica fiscale, il personale incaricato della SIAE redige apposito atto, anche nei casi in cui la rilevazione si e’ resa possibile attraverso sistemi telematici.
- Art. 5.
- Incaricati della vigilanza e controllo
1. Gli operatori della SIAE, incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente convenzione, siano essi dipendenti ovvero collaboratori professionali, sono previamente individuati in base al possesso di adeguata qualificazione professionale, derivante dalla partecipazione a corsi di formazione con programmi approvati dal Ministero, nonche’ al possesso del titolo di studio di scuola media superiore, e inseriti in apposito elenco comunicato con frequenza semestrale al Ministero.
2. Il personale, di cui al comma 1, opera in base a rapporto esclusivo. Il Ministero autorizza, in casi del tutto eccezionali e numericamente limitati, su motivate richieste della SIAE, qualora ricorrano circostanze di comprovata necessita’ di copertura del servizio sul territorio, e per motivi economici non sia possibile affidare il servizio a personale con rapporto esclusivo, l’utilizzo di personale che eserciti anche altre attivita’, purche’ in settori omogenei e compatibili con quelli attinenti al rapporto con la SIAE.
3. La valutazione, di cui al comma 2, e’ anche effettuata tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni delle attivita’ di spettacolo delle zone territoriali, del carico di lavoro derivante dall’espletamento del mandato erariale per gli agenti della SIAE, del livello di redditivita’ delle medesime zone territoriali, della situazione locale dei collegamenti e dei mezzi di trasporto, nonche’ di eventuali particolari situazioni ambientali.
4. Il personale con rapporto non esclusivo e’ inserito in un apposito elenco da comunicare al Ministero con cadenza semestrale, specificando per ciascun incaricato la competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, al fine dell’autorizzazione prevista dal comma 2.
- Art. 6.
- Trasmissione dei processi verbali al Ministero
1. Nei casi di violazioni tributarie e amministrative non costituenti reato, la SIAE, per il tramite delle proprie sedi, trasmette al Ministero il verbale di constatazione, entro il mese successivo a quello di notifica al contribuente.
2. La SIAE e’ responsabile verso lo Stato dei tributi per i quali effettua l’attivita’ di riscossione, di cui all’art. 2, commi 2 e 3, in caso di mancato pagamento da parte dei contribuenti nei termini previsti, qualora non abbia provveduto a trasmettere all’ufficio finanziario competente il verbale di constatazione delle violazioni.
3. La SIAE, entro il 31 marzo di ciascun anno, invia al Ministero una rendicontazione dei processi verbali di cui al comma 1, al fine della liquidazione degli specifici compensi.
- Art. 7.
- Modalita’ per il collegamento SIAE Ministero delle finanze
1. Il collegamento in via telematica della SIAE con il Ministero e’ effettuato, secondo le specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento ministeriale.
- Art. 8.
- Gestione dei dati
1. La SIAE, gestisce, elabora e conserva i dati acquisiti nell’ambito delle attivita’ svolte e previste dalla presente convenzione e attraverso il collegamento di cui all’art. 7 li fornisce ai Ministero secondo le modalita’ che saranno definite con apposito provvedimento ministeriale.
2. La SIAE conserva i dati relativi ai processi verbali che essa redige ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e li fornisce al Ministero su richiesta della stessa, anche su supporto informatico o per via telematica.
- Art. 9.
- Comunicazioni
1. La SIAE trasmette al Ministero, tramite il servizio di controllo ministeriale istituito presso la SIAE, un elenco completo dei comuni in cui ha un proprio rappresentante, con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo, e comunica ogni semestre al Ministero le variazioni verificatesi nell’elenco stesso.
- Art. 10.
- Conservazione di documenti relativi all’attivita’ di accertamento
1. La SIAE, al fine di consentire al servizio di controllo del Ministero la verifica sulle attivita’ di accertamento svolte, mantiene a disposizione del predetto servizio, anche con modalita’ informatiche idonee alla trasmissione telematica, tutta la documentazione relativa ai servizi previsti dalla presente convenzione, comprese le quietanze originali di tesoreria relative ai versamenti effettuati, fino a che non siano state espletate le attivita’ di verifica da parte del servizio di controllo e degli uffici ispettivi di cui all’art. 11, salvi comunque i termini di conservazione come per legge e per la resa dei conti giudiziali ed amministrativi.
2. La SIAE garantisce, inoltre, al predetto servizio di controllo, l’accesso ai sistemi di gestione informatizzati relativi alla documentazione di cui al comma 1 e mette a disposizione dello stesso, in conformita’ a quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, locali, arredi ed attrezzature tecniche necessari per il regolare svolgimento dei controlli e per la trasmissione telematica di tutta la documentazione di interesse tributario relativa ai servizi concessi.
- Art. 11.
- Verifiche ispettive del Ministero
1. Il personale degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione finanziaria, incaricato della vigilanza e del controllo, e’ autorizzato ad accedere presso gli uffici periferici della SIAE per accertare l’osservanza delle disposizioni che regolano i servizi tributari affidati alla societa’.
2. Il dirigente del servizio di controllo di cui all’art. 9, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare periodicamente notizia alla direzione generale della SIAE dell’esito delle verifiche medesime.
- Art. 12.
- Versamenti
1. La SIAE, a fronte delle riscossioni che effettua in ciascun mese per conto dello Stato a norma dell’art. 2, commi 2 e 3, della presente convenzione, si impegna a versare al Ministero, per il tramite della tesoreria provinciale dello Stato di Roma, entro il mese successivo a quello di pagamento, per ciascuno dei capitoli di bilancio indicati per ogni esercizio dal Ministero, tutte le somme riscosse nell’interesse dell’erario, con arrotondamento alle diecimila lire superiori, al netto dei compensi riconosciuti alla medesima ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettere c) e d).
2. In caso di ritardo nei versamenti, la SIAE e’ tenuta a corrispondere all’erario gli interessi di mora nella misura del tasso legale per anno.
3. Qualora il termine finale di versamento scada di sabato o di giorno festivo, il versamento e’ tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
- Art. 13.
- Versamenti erronei
1. Per il caso in cui si verifichino erronei versamenti con necessita’ di rettifica e successivi conguagli, le somme a credito della SIAE saranno recuperate, previa verifica e nulla osta del Ministero, tramite il servizio di controllo presso la SIAE, con provvedimento di rimborso, storno o trattenuta sul riscosso, da operare distintamente per ciascun capitolo all’atto dei versamenti successivi. Il Ministero, per il tramite del predetto servizio di controllo, provvede ad autorizzare la SIAE, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, a trattenere le somme oggetto del rimborso all’atto del versamento in tesoreria delle riscossioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3.
2. Qualora tra la data della richiesta e l’effettivo rimborso intercorrano piu’ di trenta giorni, per il periodo dal trentunesimo giorno a quello di erogazione del rimborso stesso, il Ministero corrisponde gli interessi di mora nella misura del tasso legale per anno.
3. Ai sensi dell’art. 14, i termini e le modalita’ del rimborso previsto dal presente articolo si applicano anche nel caso di pagamento effettuato con assegno, successivamente risultato impagato.
- Art. 14.
- Pagamento con assegno
1. Allorche’ il contribuente abbia effettuato, ai sensi dell’art.
2, commi 2 e 3, pagamenti alla SIAE con assegno, e detto pagamento non vada a buon fine dando luogo ad una situazione di insolvenza, si applica il disposto dell’art. 24, comma 39, della legge 29 dicembre 1997, n. 449.
2. In tal caso se a fronte del pagamento non andato a buon fine la SIAE ha riversato in tesoreria il corrispondente importo, essa, previa verifica del servizio di controllo del Ministero delle finanze, potra’ procedere al recupero dell’eccedenza mediante conguaglio da operare all’atto dei versamenti successivi.
3. Al solo fine della verifica di cui al comma precedente la SIAE trasmette al servizio di controllo copia della quietanza di pagamento rilasciata al contribuente e copia della quietanza del versamento in tesoreria.
- Art. 15.
- Riepilogo mensile e annuale delle riscossioni
1. Entro il quinto giorno non festivo successivo alla data del versamento in tesoreria la SIAE trasmette al Ministero, tramite il servizio ispettivo centrale presso la SIAE, un prospetto riepilogativo mensile in triplice esemplare, indicante:
a) l’ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nel mese precedente, distinguendo le riscossioni di cui all’art. 2, comma 2, da quelle di cui all’art. 2, comma 3;
b) l’ammontare dei compensi liquidati, distinguendo i compensi di cui all’art. 16, comma 1, lettera c), da quelli di cui all’art. 16, comma 1, lettera d);
c) il numero delle quietanze emesse a fronte delle riscossioni effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 2, al fine della rendicontazione dei relativi compensi;
d) l’importo delle somme versate in tesoreria, distinguendo le somme versate a fronte delle riscossioni, di cui all’art. 2, comma 2, da quelle versate a fronte delle riscossioni, di cui all’art. 2, comma 3.
2. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, ai fini della resa del conto amministrativo per il riepilogo mensile e annuale della riscossione, la SIAE trasmette al Ministero, anche agli effetti dell’art. 1713 del codice civile, tramite il coesistente servizio di controllo, un prospetto riepilogativo annuale in triplice esemplare, indicante l’ammontare annuale di dati di cui al comma 1.
3. A richiesta la SIAE produce altri prospetti contabili con le modalita’ concordate con il Ministero.
- Art. 16.
- Remunerazione dei servizi
1. Per l’espletamento delle funzioni, di cui alla presente convenzione, la SIAE ha diritto ad un compenso da calcolare come segue:
a) una percentuale riferita al volume d’affari complessivo relativo all’attivita’ soggette all’imposta sugli intrattenimenti e alle attivita’ di spettacolo elencate nella tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
a.1) Tenuto anche conto delle esigenze connesse alla riorganizzazione della SIAE in relazione all’espletamento dei nuovi compiti previsti dalla presente convenzione ed alla necessita’ per la stessa di nuovi investimenti e di aggiornamento professionale delle risorse umane, le modalita’ di calcolo del suddetto compenso sono definite come segue, per il triennio 2000/2002.
Anno 2000:
si da’ luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione sui compensi, calcolata rapportando la percentuale dell’uno per cento al totale dei corrispettivi accertati dalla SIAE, nell’anno 1998, per le attivita’ soggette all’imposta sugli spettacoli, quantificati in L. 5.850.000.000.000.
Il compenso conseguente, pari a L. 58.500.000.000, (euro 30.212.728,597) sara’ corrisposto in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2000.
Il conguaglio dei compensi sara’ effettuato sulla base dell’ammontare complessivo del volume di affari dell’anno 2000 che la SIAE quantifichera’ e comunichera’, previa verifica del servizio di controllo, di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attivita’ soggette all’imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
Anno 2001:
si da’ luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione dei compensi, calcolata rapportando la percentuale dell’uno per cento al totale dei corrispettivi quantificati dalla SIAE, nell’anno 1999, per le attivita’ soggette ad imposta sugli spettacoli.
La corresponsione di tale anticipazione avverra’ in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2001.
Il conguaglio dei compensi sara’ effettuato sulla base del volume d’affari dell’anno 2001 che la SIAE quantifichera’ e comunichera’, previa verifica del servizio di controllo di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attivita’ soggette ad imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Anno 2002:
si da’ luogo alla corresponsione alla SIAE di una anticipazione dei compensi, calcolata rapportando la percentuale dell’uno per cento al totale dei corrispettivi accertati dalla SIAE, nell’anno 1999, per le attivita’ soggette ad imposta sugli spettacoli, maggiorate della percentuale di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, intervenuta tra i mesi di dicembre 2000 e dicembre 1999.
La corresponsione di tale anticipazione avverra’ in quattro quote uguali trimestrali, entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 2002.
Il conguaglio dei compensi sara’ effettuato sulla base del volume d’affari dell’anno 2002 che la SIAE quantifichera’ e comunichera’, previa verifica del servizio di controllo, di cui al precedente art. 9, al Ministero per le attivita’ soggette ad imposta sugli intrattenimenti e per quelle di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La regolazione dei conguagli per ciascun anno avviene entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della SIAE dell’ammontare dei corrispettivi annuali.
a.2) Per il periodo dal 1o gennaio 2003, in poi la percentuale di compenso e le modalita’ di corresponsione saranno rideterminate dalle parti, fermo restando il riferimento al volume d’affari delle attivita’ soggette ad imposta sugli intrattenimenti ed alle attivita’ di cui alla tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 ottobre 2002.
In sede di rideterminazione della percentuale di compenso e delle modalita’ di corresponsione, le parti si atterranno a criteri che da un lato rendono il compenso oggettivamente determinabile e dall’altro tengano conto dell’efficienza del servizio reso.
In proposito si conviene che la corresponsione avra’ luogo mediante versamento di anticipazioni commisurate ai volumi d’affari dell’ultimo anno per il quale il Ministero disponga di dati statistici definitivi, salvo effettuazione di conguagli riferiti agli effettivi volumi d’affari di ciascun anno.
b) L. 195.000 (euro 100,709) per ciascun verbale di constatazione delle violazioni elevato dagli incaricati SIAE, in applicazione di quanto previsto all’art. 4, comma 2.
c) L. 6.675 (euro 3,448) per ciascuna reversale di pagamento emessa a fronte delle riscossioni di cui all’art. 2, comma 2.
Tale compenso e’ determinato nella meta’ del compenso complessivo attualmente riconosciuto alle banche dalla vigente convenzione tra il Ministero e l’associazione bancaria italiana per le operazioni relative al servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, tenendo conto che per la prosecuzione dell’attivita’ di incasso, gia’ svolte con le medesime caratteristiche, la SIAE e’ gia’ dotata di idonei programmi informatici e che quindi non deve sostenere nuovi oneri di investimenti per i software applicativi.
d) Aggio del 12,48%, con esclusione di qualunque procedura di adeguamento, sulle riscossioni di cui all’art. 2, comma 3, al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ed al netto, per quanto concerne l’IVA, della detrazione forfetaria prevista.
2. Fermo restando il termine di versamento all’erario delle somme riscosse, di cui all’art. 12, comma 1, la SIAE e’ tenuta a corrispondere interessi di mora nella misura del tasso legale per anno, per il periodo dal primo giorno successivo al mese cui si riferisce la riscossione, al giorno effettivo di versamento.
3. La SIAE e’ autorizzata a trattenere i compensi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, all’atto di ciascun versamento in tesoreria.
4. I compensi di cui al comma 3 si intendono indistintamente remunerativi di tutte le spese, comunque occasionate, per l’esecuzione della presente convenzione.
5. Il Ministero, sulla base della rendicontazione di cui all’art. 6, comma 3, liquida e corrisponde, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto, il compenso di cui al comma 1, lett. b).
- Art. 17.
- Programmazione dell’attivita’ di cooperazione
1. Il Ministero e la SIAE concordano annualmente gli indirizzi programmatici sull’attivita’ di cooperazione affidata alla SIAE ai sensi della presente convenzione.
- Art. 18.
- Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all’art. 5, concernenti il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, non si applicano ai soggetti gia’ in rapporto di collaborazione con la SIAE alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
2. Il Ministero, a partire dal 1o luglio 2000, effettuera’ le verifiche relative all’esistenza del rapporto professionale esclusivo dei mandatari della SIAE.
3. Le tessere di riconoscimento attualmente in uso, il cui rilascio al personale SIAE e’ previsto dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, saranno valide fino alla sostituzione con tessere di nuovo tipo rispondenti alle funzioni assegnate alla SIAE con la presente convenzione.
- Art. 19.
- Penalita’
1. Il ritardato versamento delle somme riscosse oltre i termini di cui all’art. 12, comma 1, della presente convenzione, ferma restando la corresponsione degli interessi previsti al precedente art. 16, comma 2, e’ soggetto a penalita’, con applicazione di una sanzione pecuniaria.
2. La sanzione di cui al comma precedente e’ prevista nella misura del 10% dei compensi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 16 della presente convenzione. La sanzione e’ applicata all’atto dell’erogazione dei predetti compensi spettanti alla SIAE.
3. La sanzione non si applica nei primi tre mesi di vigenza della presente convenzione.
- Art. 20.
- Decorrenza e oneri fiscali
1. La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, mentre vincola la SIAE dal momento della sottoscrizione, diventera’ impegnativa per lo Stato, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione, del quale costituira’ parte integrante.
2. La presente convenzione e’ soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
- Art. 21.
- Clausola arbitrale
1. Le controversie relative all’applicazione della presente convenzione sono devolute ad un collegio arbitrale che decide ai sensi dell’art. 808 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Il predetto collegio arbitrale e’ composto da tre membri, nominati, uno dal Ministero delle finanze, uno dalla SIAE ed il terzo in accordo tra le parti.
3. Nel caso uno dei membri, di cui al comma 2, non sia nominato dalla parte o in accordo tra le parti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 810, codice di procedura civile.
4. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha la facolta’ di declinare la competenza degli arbitri nel termine di giorni sessanta dalla notifica della domanda di arbitrato.
Roma, 24 marzo 2000
- Il direttore centrale per la riscossione Befera
- Il commissario straordinario della SIAE Masi
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CIRCOLARE N. 224/E MINISTERO DELLE FINANZE del 5 dicembre 2000
Imposta sugli intrattenimenti e IVA sugli spettacoli. Compiti e poteri della SIAE.
- 1. Premessa.
- Com’è noto, il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, ha dato attuazione alla legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l’imposta sugli spettacoli. In particolare, con decorrenza 1° gennaio 2000, il citato decreto:
- 1) stabilisce l’assoggettamento di talune attività, classificate come “intrattenimenti” ed elencate in apposita tariffa, alla nuova imposta sugli intrattenimenti di cui al modificato D.P.R. n. 640/1972 e all’IVA forfetaria prevista dall’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, salvo per quest’ultima l’opzione per il regime ordinario;
2) prevede l’assoggettamento di tutte le altre attività, qualificate come “spettacoli” ed elencate in apposita tabella, alla sola IVA secondo il regime ordinario o forfetario per i contribuenti minori, ai sensi del nuovo art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972, abolendo così per tali attività la previgente duplice imposizione (imposta sugli spettacoli e IVA);
3) demanda ad apposito regolamento (poi adottato con D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544) l’introduzione di specifiche disposizioni per la riduzione, la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti dei contribuenti del settore, mediante l’adeguamento agli obblighi prescritti in materia di imposta sul valore aggiunto;
4) individua una nuova figura di concessionario SIAE, con l’attribuzione allo stesso di compiti e poteri parzialmente diversi da quelli precedentemente stabiliti, modificando l’art. 18, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 640/1972, introducendo l’art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972 e confermando, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 640/1972, la facoltà del Ministro delle finanze di affidare alla SIAE il servizio di acquisizione e reperimento di elementi utili all’accertamento dei tributi in questione e alla repressione delle violazioni in materia (facoltà esercitata con la convenzione stipulata in data 24 marzo 2000 e approvata con decreto direttoriale 7 giugno 2000).
Tanto premesso, con la presente circolare vengono fornite istruzioni e chiarimenti in ordine all’ambito di attività in cui si esplica la collaborazione tra SIAE e Amministrazione finanziaria e alle facoltà e poteri spettanti alla società concessionaria per l’esercizio delle proprie funzioni e lo svolgimento dei propri compiti relativi al settore tributario.
- 2. Ambito di attività.
L’ambito in cui si esplica la collaborazione tra la SIAE e l’Amministrazione finanziaria è stabilito dall’art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dall’art. 18 del d.lgs. n. 60/1999) che, al riguardo, individua :
a) le attività spettacolistiche indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, comprese quelle organizzate in modo saltuario od occasionale da esercenti attività di impresa, svolte da soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari superiore a 50 milioni. Dette attività sono soggette all’IVA secondo il regime ordinario, ai sensi dell’art. 74-quater, commi da 1 a 4, del D.P.R. n. 633/1972;
b) le attività dello spettacolo viaggiante nonchè le altre attività indicate nella tabella C, svolte da soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50 milioni (c.d. contribuenti minori). Tali attività sono soggette all’IVA forfetaria di cui all’art. 74-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, salva l’opzione per il regime ordinario;
c) le attività di intrattenimento elencate nell’apposita tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 e successive modificazioni, soggette alla nuova imposta sugli intrattenimenti di cui al citato decreto n. 640/1972 e alla connessa IVA forfetaria di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
d) le attività, anche se non aventi natura di spettacolo e/o intrattenimento, svolte da associazioni sportive dilettantistiche, associazioni–pro loco e associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Dette attività sono soggette, a seconda dei casi, a doppia imposizione (imposta sugli intrattenimenti e connessa IVA forfetaria) oppure soltanto all’IVA forfetaria di cui
all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972. La competenza ad esperire controlli da parte della SIAE nei confronti delle predette associazioni permane anche quando si rende applicabile l’IVA secondo il regime ordinario, per il mancato esercizio dell’opzione o per il venir meno dei presupposti che legittimano il regime forfetario, così pure nei casi in cui per l’iva sugli intrattenimenti venga esercitata l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, purchè nelle suddette ipotesi si tratti comunque di esercizio di attività spettacolistiche o di intrattenimento.
- 3. Poteri del personale SIAE.
La cooperazione della SIAE con il Dipartimento delle Entrate, volta all’acquisizione e al reperimento di elementi utili per l’accertamento delle citate imposte e per la repressione delle violazioni nelle stesse materie, si estrinseca essenzialmente nell’esercizio dei seguenti poteri:
a) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
b) ispezione documentale secondo le norme e con le facoltà previste dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972;
c) redazione dei processi verbali relativi all’attività di controllo, che possono evidenziare violazioni o contenere la semplice descrizione delle operazioni svolte.
d) acquisizione, elaborazione e fornitura all’Anagrafe Tributaria e al Ministero per i beni e le attività culturali dei dati relativi alle attività spettacolistiche che gli organizzatori del settore devono comunicare alla SIAE, secondo modalità da definire con decreto ministeriale.
La legittimazione ad eseguire tanto i controlli contestuali quanto quelli documentali spetta al personale SIAE con rapporto professionale esclusivo, inserito in apposito elenco da comunicare al Dipartimento delle Entrate con cadenza semestrale, come previsto dall’art. 5 della richiamata convenzione del 24 marzo 2000.
Prima di esaminare in dettaglio le diverse tipologie di controllo esperibili dalla SIAE, è opportuno evidenziare che tra le facoltà alla stessa attribuite dalla legge non figurano quelle previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle verifiche.
Pertanto, la SIAE non può:
• invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
• inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento;
• invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;
• richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell’accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
• richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
• richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
• richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc..
Le predette limitazioni implicano che i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti. Ne consegue che gli elementi fiscalmente rilevanti evidenziati nei processi verbali con esito positivo, redatti dalla SIAE, costituiscono di norma la base per l’utilizzo, da parte degli uffici finanziari, dello strumento dell’accertamento parziale di cui all’art. 54, quinto
comma, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero per l’irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Resta ovviamente salva la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento generale, nelle ipotesi in cui l’Ufficio ritenga opportuno lo svolgimento di una ulteriore, autonoma, attività istruttoria.
- 4. Controlli contestuali.
4.1. Generalità.
L’attività di controllo contestuale svolta dalla SIAE ha lo scopo di acquisire ogni notizia relativa ai proventi affluiti agli organizzatori dai partecipanti in relazione alla manifestazione, nonché di rilevare, per quanto concerne soprattutto i proventi erogati da soggetti terzi (ad es. da sponsor), quegli elementi indicativi – natura messaggi pubblicitari, ecc. – che consentono di effettuare un successivo eventuale controllo documentale.
Nell’espletamento di tale attività, quindi, la SIAE mira ad acquisire l’effettivo ammontare dei corrispettivi incassati a vario titolo dal soggetto organizzatore, anche in
relazione a giornate precedenti.
Le attività di controllo contestuale comportano ovviamente la presenza degli incaricati nei luoghi e nelle fasce orarie in cui si svolgono le manifestazioni di spettacolo e le attività di vendita dei titoli di accesso, al fine di riscontrare la regolare esecuzione delle operazioni aventi rilevanza fiscale che gli organizzatori devono porre in essere durante le fasi di vendita dei titoli e di accesso alle manifestazioni. Se la normale attività del soggetto
verificato si protrae o si svolge in ore serali o notturne (cinema, teatro, night club, ecc) l’accesso sarà lecito anche in tale arco temporale. In ogni caso, lo stesso deve essere svolto con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente.
In occasione dell’accesso, i verificatori devono:
− esibire la propria tessera di riconoscimento, invitando il contribuente o chi per esso a prendere nota dei propri nomi;
− esibire al contribuente o a chi lo sostituisce la lettera d’incarico dell’ufficio che ha disposto la verifica, nella quale – in ossequio al principio della chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa – sono specificate le ragioni che hanno originato l’intervento e il tipo di controllo (contestuale e/o documentale) da effettuare. La lettera d’incarico non è necessaria quando il controllo è eseguito dallo stesso titolare dell’ufficio, cioè dal soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione; anche in tali casi, comunque, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell’oggetto che la riguarda;
− invitare il contribuente ad assistere alla verifica o a farsi rappresentare o assistere nel corso della stessa, previo rilascio di delega scritta, purchè ciò non comporti ritardo alle operazioni di controllo.
- 4.2. Controlli di cassa.
Nel corso della manifestazione, i controlli contestuali effettuati dalla SIAE hanno in primo luogo lo scopo di accertare le effettive caratteristiche della manifestazione medesima. La rilevazione di tali elementi consente di valutare la veridicità della dichiarazione di effettuazione di attività di intrattenimento ex art. 19 del D.P.R. n. 640/1972 o della comunicazione di svolgimento dello spettacolo ex art. 74 quater, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 nei casi in cui tale adempimento viene richiesto, nonché di valutare la classificazione della manifestazione ai fini dei criteri impositivi che verranno applicati dal contribuente per liquidare le imposte.
Per dare maggiore efficacia ai controlli, gli incaricati possono operare l’accesso presentandosi direttamente alla cassa del locale per richiedere la stampa del documento riepilogativo giornaliero, recante la situazione dei titoli di ingresso esitati fino a quel momento. Contestualmente si effettuano le verifiche sugli effettivi prezzi praticati al pubblico in rapporto a quelli dichiarati e si controlla che il numero degli intervenuti all’attività di spettacolo e/o di intrattenimento corrisponda al numero dei titoli esitati.
I verificatori accertano, poi, che i titoli fiscali e i documenti riepilogativi giornalieri emessi dai misuratori fiscali o dalle biglietterie automatizzate presentino tutte le indicazioni previste dal D.M. 13 luglio 2000 e norme collegate. Particolare importanza assume la verifica del titolo del film che viene registrato sul biglietto emesso dal misuratore fiscale.
La SIAE verifica altresì il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in ordine alla certificazione (scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, ecc.) dei corrispettivi derivanti da ogni genere di prestazione connessa fornita dai soggetti che svolgono in modo prevalente attività di spettacolo e/o intrattenimento. Per i soggetti che svolgono invece tale attività in modo non prevalente, la verifica è limitata ai soli proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di attività di spettacolo e/o intrattenimento.
Inoltre, in relazione al contenuto del citato decreto 13 luglio 2000, può costituire oggetto di controllo il corretto funzionamento delle apparecchiature di rilascio dei titoli di accesso e la loro rispondenza alle norme di legge. In caso di cattivo funzionamento delle apparecchiature, segnalato dagli organizzatori, il controllo si estende ovviamente alle procedure alternative attuate dai contribuenti per verificare se le stesse corrispondano a quelle previste dalla legge.
Al momento del controllo, gli incaricati verificano anche che la procedura messa in opera per i biglietti eventualmente annullati sia quella prevista dall’art. 7 del decreto 13 luglio 2000.
Per quanto riguarda gli abbonamenti, la SIAE verifica che le caratteristiche del titolo e delle registrazioni sui documenti riepilogativi emessi dal misuratore corrispondono a quanto stabilito dalla norma.
Fino all’entrata in funzione dei misuratori fiscali, i controlli svolti dalla SIAE, pur conservando le caratteristiche generali già descritte, vengono adeguati alle specifiche caratteristiche connesse al sistema di biglietteria, agli abbonamenti e alle distinte e/o dichiarazioni d’incasso. A fronte di tale sistema, la verifica contestuale può iniziare rilevando alle casse del locale la situazione dei biglietti, ossia il primo titolo esitato all’inizio dello spettacolo e l’ultimo biglietto rilasciato al momento del controllo. Viene altresì verificata la corretta indicazione delle notizie richieste nella parte programmatica delle distinte d’incasso, con particolare riferimento al titolo del film.
Con procedure analoghe a quelle già evidenziate si svolgono i controlli relativi all’attività di vendita e prevendita presso luoghi diversi da quello di spettacolo. In dette ipotesi, pertanto, gli incaricati accedono anche presso i punti che effettuano tali attività.
I dati relativi all’attività di controllo sono riportati nel documento denominato processo verbale di vigilanza e controllo che assume, nel caso in cui gli incaricati abbiano riscontrato inadempienze da parte dell’organizzatore, la veste di processo verbale di constatazione di violazioni. Gli incaricati del controllo rilasciano copia del processo verbale al contribuente.
Altro aspetto del controllo contestuale può essere quello di assistere alle operazioni di vendita e di accesso, da verificare che gli intervenuti siano muniti di regolare titolo di accesso. Anche in tale circostanza al termine del controllo viene compilato il processo verbale di vigilanza e controllo e ne viene consegnata copia al contribuente. Nel corso dei controlli in sala, gli incaricati della SIAE possono richiedere allo spettatore di esibire il titolo di accesso per verificare se le sue caratteristiche corrispondono a quelle stabilite dal decreto 13 luglio 2000, controllando anche la validità del sigillo fiscale di cui all’art. 5 di tale decreto. Analoga richiesta può essere effettuata allo spettatore anche all’uscita, nelle immediate vicinanze del locale, al termine dello spettacolo o dell’intrattenimento. In ogni caso detti controlli vanno eseguiti in modo da non creare intralcio durante le operazioni di entrata e di uscita degli spettatori o ingiustificato allarmismo tra gli stessi.
I dati acquisiti nel processo verbale di vigilanza e controllo possono eventualmente essere utilizzati per verificare, in un secondo momento, la corretta e completa annotazione dei dati medesimi sui registri contabili.
- 4.3. Fattispecie particolari.
Si evidenziano ora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, talune modalità tipiche di controllo contestuale relative a fattispecie particolari legate alle caratteristiche della manifestazione.
a) Musica dal vivo.
In una discoteca, in una sala ballo o in un locale dove viene eseguita musica è importante verificare se l’esecuzione musicale sia qualificabile come attività di spettacolo o di intrattenimento.
Se la “musica dal vivo” risulta pari o superiore al 50% della durata complessiva dell’esecuzione musicale, l’attività deve essere considerata di “spettacolo” (ex punto 3 della tabella C del DPR n. 633 del 1972) ed è soggetta alla sola IVA secondo il regime ordinario.
Se invece la “ musica dal vivo” risulta inferiore al 50% della durata complessiva dell’esecuzione musicale – con prevalenza quindi di musica con strumento meccanico -, l’attività è classificabile come “intrattenimento” (punto 1 della tariffa annessa al DPR n. 640 del 1972) ed è soggetta all’imposta sugli intrattenimenti ed all’IVA, da liquidare quest’ultima in modo forfetario secondo i criteri fissati dall’art.
74, comma 6, DPR 633/72, salvo opzione per i modi normali.
Il requisito della durata va commisurato esclusivamente ai periodi di apertura del locale nei quali si svolgono le attività di spettacolo e/o di intrattenimento, considerando l’orario di apertura al pubblico dell’esercizio in funzione dell’attività di intrattenimento o spettacolo, secondo le precisazioni fornite con la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, paragrafo 1.1.1.
La verifica della natura della manifestazione rispetto a quella dichiarata dall’organizzatore può essere effettuata, oltrechè con la presenza in sala dell’incaricato, anche con l’ausilio di elementi diversi quali, ad esempio, le locandine pubblicitarie della manifestazione.
- b) Modalità di ingresso e somministrazione di alimenti e bevande.
Il verificatore accerta la modalità d’ingresso praticata dagli organizzatori qualora sia prevista anche la somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, deve essere rilevato se tale prestazione abbia natura obbligatoria o facoltativa; se il corrispettivo sia ricompresso in quello dovuto per l’ingresso; se, in caso di corrispettivo specifico, il prezzo praticato risulti maggiorato rispetto a quello praticato quando non si
svolgono esecuzioni musicali, confrontando ad esempio i listini stabiliti per le due differenti circostanze.
- c) Apparecchi da divertimento.
Il verificatore accerta che le installazioni degli apparecchi siano state dichiarate e riscontra la correttezza dell’imponibile forfetario. Richiede, a tal fine, l’esibizione delle quietanze di pagamento per verificare l’esattezza delle notizie registrate sul documento relativamente al locale di installazione ed al tipo di apparecchio. Viene controllata altresì la corrispondenza degli importi delle giocate e degli altri parametri di determinazione dell’imponibile con quelli indicati sulle quietanze di incasso.
Quando il sistema della liquidazione delle imposte con imponibili medi forfetari sarà sostituito con quello delle schede magnetiche a deconto (o strumenti similari), previsto dall’art. 14-bis del D.P.R. 640/72, la SIAE verificherà che tutti gli apparecchi interessati siano dotati di tali strumenti e che funzionino regolarmente.
- d) Utilizzazione ludica di strumenti multimediali.
L’attività – che si risolve soprattutto nell’utilizzazione, tramite computer, di videogiochi – viene espressamente qualificata come intrattenimento al punto della tariffa annessa al DPR 640/72 e quindi i relativi proventi sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti, mentre il regime naturale IVA è quello forfetario ex art 74 comma 6, DPR 633/72.
Poiché l’uso degli strumenti multimediali può non avere carattere esclusivamente ludico, la base imponibile soggetta ad imposta sugli intrattenimenti deve essere determinata applicando il criterio previsto nella nota in calce alla tariffa sopra citata.
Il contribuente deve pertanto stabilire la quota dell’incasso complessivo ascrivibile proporzionalmente all’attività di intrattenimento in base alla durata dell’utilizzazione ludica rispetto a quella non ludica.
La SIAE pertanto verifica, in sede di controllo, innanzitutto se vi sia un’utilizzazione ludica ed eventualmente la sua durata per poi valutare la congruità di quanto verrà dichiarato dal contribuente in sede di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti.
La non correttezza delle valutazioni del contribuente suggerirà alla SIAE la cadenza dei futuri controlli e la durata della permanenza del verificatore nel locale, al fine di individuare in modo il più possibile preciso l’imponibile in questione.
- e) Attrazioni dello spettacolo viaggiante.
L’art. 2, comma 1, lett. tt), del DPR 696/96, prevede l’obbligo di certificare i corrispettivi per i titolari di “piccole” e “medie” attrazioni che agiscono in modo itinerante, per i teatri viaggianti e per i teatrini di burattini e marionette; se però tali attrazioni sono installate in parchi da divertimento permanenti, la norma concede ai titolari l’esonero dalla certificazione purchè le attrazioni realizzino un volume d’affari annuale non superiore a L. 50 milioni.
Qualora non vengano rilasciati titoli fiscali, la SIAE valuta la sussistenza dei requisiti richiesti verificando le effettive caratteristiche delle attrazioni, precisate nell’elenco di cui all’ art. 4, della legge n. 337 del 1968 e successive integrazioni. La SIAE procede inoltre alla quantificazione degli incassi realizzati durante il controllo.
- f) Diffusione televisiva in locali aperti al pubblico.
Tale attività è classificata come “spettacolo” dal punto 6, primo periodo, della tabella C del DPR 633/72. La previsione normativa individua il rapporto tra la gestione di un locale e la clientela. Tale fenomeno riguarda soprattutto gli eventi – al momento, in modo pressoché esclusivo, le gare di calcio – trasmessi con i sistemi codificati “paytv” e “pay-per-view”.
Ne deriva che la SIAE verifica se l’accesso nel locale avvenga a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico (modalità che richiede il rilascio di un regolare titolo di accesso) ovvero se il partecipante, entrato gratuitamente, sia obbligato a richiedere una consumazione.
- g) Diffusione televisiva a domicilio.
Il punto 6, secondo periodo, della tabella C del DPR 633/72 considera “spettacolo” anche la diffusione radiotelevisiva che avviene – mediante decoder – nella abitazioni private. Il punto individua il rapporto tra l’emittente e gli abbonati. Come già precisato nella circolare n. 247/E del 29/12/99, punto 6.5.1, la certificazione dei corrispettivi deve avvenire mediante rilascio della ricevuta fiscale ex L. 249/76. Il controllo di tale adempimento e di quelli conseguenti rientra nelle competenze della SIAE.
- h) Organizzazione di intrattenimenti in concomitanza di attività di beneficenza.
La SIAE – alla quale l’organizzatore è tenuto a dare preventiva comunicazione allo svolgimento della manifestazione – verifica, per le attività di beneficenza svolte mediante organizzazione di intrattenimenti, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del DPR 640/72, per fruire della riduzione della base imponibile del 50%.
- i) Organizzazione di intrattenimenti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Poiché, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs n. 60/99, le agevolazioni in materia di imposta sugli spettacoli sono applicabili all’imposta sugli intrattenimenti, l’esenzione d’imposta di cui all’ art. 23 del d.lgs n. 460/97 è adesso applicabile alle attività di intrattenimento organizzate dalle Onlus e dagli Enti associativi previsti dall’art. 111, comma 3, del TUIR, purchè sussistano le condizioni oggettive della occasionalità e della concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Pertanto, la SIAE – alla quale l’organismo organizzatore è tenuto a dare preventiva comunicazione dello svolgimento della manifestazione – verifica che l’attività sia resa, in modo occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- l) Credito d’imposta cinema.
Nell’ambito dei compiti assegnati alla SIAE, l’art. 2, comma 1, lettera h), del D.M. 7 giugno 2000 di approvazione della Convenzione stipulata tra detta società e il Ministero delle Finanze indica espressamente l’attività di controllo dei presupposti relativi all’erogazione del credito d’imposta agli esercenti sale cinematografiche, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 60/99.
Al riguardo, in armonia con quanto dispone il citato articolo 20, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 settembre 2000, n. 310, che definisce le condizioni e i criteri per la concessione di tale credito, nonché le modalità di controllo da parte degli organi preposti.
Considerato che il credito d’imposta è riconosciuto principalmente sulla base delle tipologie dei film proiettati e delle sale, sarà essenziale che la SIAE proceda, oltre ai controlli comuni alle altre attività di intrattenimento e/o spettacolo, anche alla verifica dell’effettività delle programmazioni dichiarate, tramite accesso nelle sale ed a successivi riscontri sui titoli emessi dal misuratore fiscale. Ai sensi dell’art. 3, lett. e), DM 13/7/2000, infatti, il titolo fiscale deve presentare, tra le varie indicazioni, anche il titolo dello spettacolo. La SIAE verifica altresì che vengano rispettati i casi in cui il credito non è cumulabile con gli altri ed anche che, per ciascun trimestre o semestre solare, gli esercenti effettuino le giornate di programmazione richieste di film di produzione nazionale o dell’Unione europea, nonché di interesse per la cultura nazionale.
- m) Case da gioco.
I controlli sulle attività delle case da gioco riguardano sia gli ingressi che l’attività di gioco.
Gli ingressi sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le altre attività di intrattenimento e di spettacolo e quindi si fa rinvio a quanto già descritto sull’argomento.
Relativamente ai controlli sui proventi del gioco, si evidenziano alcune tipologie di controllo.
* Controllo tavoli (black –jack, chemin de fer, ecc.)
Si quantificano le somme introitate per i giochi e le vincite pagate ai partecipanti dal croupier. Ciò per verificare la regolarità delle annotazioni effettuate a fine giornata sui documenti contabili e quindi la differenza attiva costituente base imponibile per l’imposta sugli intrattenimenti. La SIAE procede poi al controllo delle distinte d’incasso e le allegate note relative a ciascun tavolo per verificare l’esatta registrazione dei dati. Vengono prese in considerazione anche le vincite non riscosse (“orfanelle”).
* Controllo apparecchi (slot- machine)
Si controlla periodicamente il carico dei gettoni e quindi la giacenza dei medesimi ponendo a raffronto il quantitativo di quelli dichiarati e quelli esistenti. Si sottopone a controllo periodico anche la rispondenza di quanto risulta dal numeratore con l’effettiva situazione della gettoniera.
- n) Manifestazioni non effettuate.
Il controllo della SIAE può essere mirato anche a verificare l’effettivo svolgimento di manifestazioni preannunciate dagli organizzatori.5. Ispezione documentale.
5.1. Generalità.
L’ispezione documentale, secondo quanto dispone l’art. 52, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, ha per oggetto tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali destinati all’esercizio dell’attività, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatori.
Peraltro, poichè l’attività di verifica da parte del personale SIAE non è diretta alla ricostruzione complessiva della gestione del soggetto controllato, l’esame va limitato a quei registri e documenti (obbligatori) strettamente necessari allo svolgimento dei controlli da eseguire di volta in volta. Nella fase transitoria durante la quale l’organizzatore utilizza la documentazione prevista dalla precedente disciplina dell’imposta sugli spettacoli, l’esame documentale è esteso anche alle distinte e dichiarazioni d’incasso.
Anche per procedere all’ispezione documentale i verificatori devono, ovviamente, poter accedere nei locali destinati all’esercizio dell’attività o in quelli in cui viene tenuta la contabilità. Al riguardo si rimanda ai chiarimenti in tema di accesso forniti in via generale al precedente punto 4.1 della presente circolare.
- In particolare, per eseguire l’ispezione contabile, i verificatori invitano il contribuente o chi lo sostituisce ad esibire tutta la documentazione ritenuta necessaria allo scopo, avvertendolo che:
- a) i registri e i documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione in suo favore ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa;
b) tale rifiuto, oltre all’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. 9, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997, legittima l’accertamento induttivo in materia di IVA da parte degli uffici finanziari, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972;
c) costituisce rifiuto di esibizione anche la dichiarazione di non possedere i registri o i documenti o la sottrazione di essi all’ispezione.
Qualora il contribuente, a seguito dell’invito, dichiari che la documentazione richiesta si trovi presso altri soggetti (commercialista, notaio, centro elettrocontabile, ecc.) deve esibire ai verificatori un’attestazione sottoscritta dai soggetti depositari, recante la specificazione dei documenti detenuti. A seguito di tale esibizione, ed in mancanza di opposizione del soggetto depositario, è consentito l’intervento nel luogo di detenzione al fine di acquisire la documentazione occorrente alla verifica. La mancata esibizione dell’attestazione o il rifiuto di esibizione o l’opposizione all’accesso da parte del depositario espongono il contribuente alla conseguenze negative già dette.
Perché possa configurarsi il rifiuto di esibizione non basta che l’eventuale risposta negativa alla richiesta provenga da commessi, segretari o impiegati senza poteri di rappresentanza. Occorre, invece, che tale rifiuto sia manifestato o dal titolare o dal rappresentante legale del soggetto verificato o, quantomeno, dal direttore del locale.
Inoltre, non va attribuita rilevanza alla tardiva esibizione della documentazione, dovuta alla temporanea indisponibilità della stessa per causa di forza maggiore o anche per colpa del contribuente o del depositario cui si è prontamente posto rimedio. Al riguardo va, infatti, evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza 25 febbraio 2000, n. 45, resa a sezioni unite, ha statuito che, ai fini della configurazione del rifiuto, è necessario un comportamento doloso da parte del contribuente, costituito dalla volontà di impedire che, nel corso della verifica, sia esaminato il documento.
In ogni caso, qualora la documentazione chiesta non venga esibita, in quanto dichiarata smarrita, distrutta o rubata, il soggetto sottoposto a verifica dovrà comprovare l’effettività della circostanza impeditiva, esibendo la relativa denuncia di smarrimento, distruzione o furto. Il tutto dovrà ovviamente essere verbalizzato.
Qualora la documentazione richiesta sia in parte conservata sotto forma di registrazione su supporti di immagini, secondo quanto previsto dall’art. 2220 c.c., come modificato dall’art. 7-bis della legge 8 agosto 1994, n. 489, la stessa dovrà essere immediatamente resa leggibile da parte del soggetto verificato, il quale, inoltre, ove richiesto in tal senso dai verificatori, dovrà porre a disposizione i documenti originali per riscontrarne la corrispondenza di contenuti rispetto alle registrazioni virtuali.
E’ da tener presente, poi, che ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che assiste o rappresenta il verificato. Inoltre, come previsto dal successivo comma 5 dello stesso articolo, la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine.
Ancora, va ricordato che i documenti e le scritture possono, nel corso della verifica essere sequestrati solo se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono invece essere sequestrati; i verificatori possono eseguirne o farne eseguire copia o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo dell’ufficio e possono adottate le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri (art. 52, settimo comma, D.P.R. n. 633/1972). Peraltro, se il contribuente si avvale di sistemi meccanografici, elettronici e simili, i verificatori hanno la facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi, qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale (art. 52, nono comma, stesso decreto).
- 5.2. Controllo formale della contabilità.
Il controllo formale della contabilità consiste essenzialmente nel :
1) controllo della bollatura iniziale e della numerazione dei registri, nella contestuale verifica della completezza e della progressività delle pagine, nonché della corrispondenza del numero complessivo dei fogli rispetto a quello indicato nell’ultima pagina dall’ufficio o dal notaio che ha eseguito la bollatura. Eseguito lo sfoglio, eventualmente a scandaglio, dovranno essere rilevati eventuali fogli mancanti, non numerati ovvero irregolari dal punto di vista della progressione numerica;
2) controllare che le annotazioni siano state eseguite successivamente alla bollatura iniziale. Il contribuente commette la violazione di mancata istituzione dei registri IVA e di omessa annotazione delle operazioni, qualora il termine di registrazione di queste sia scaduto antecedentemente al giorno in cui il registro è stato bollato.
In altri termini, la bollatura può essere posta in essere anche dopo l’effettuazione dell’operazione, ma entro il termine previsto per la registrazione della stessa (Cass. Sez. Un.Pen 13 luglio 1998, n. 13);
3) controllare che le annotazioni siano state eseguite in maniera ordinata. Al riguardo, va ricordato che esiste il divieto di spazi in bianco, di interlinee, di trasporti in margine ed abrasioni e che, per altro verso, esiste l’obbligo di eseguire eventuali cancellature in modo che le parole cancellate siano leggibili;
4) controllare che le scritture contabili obbligatorie e la documentazione relativa siano conservate ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.5.3. Controlli sostanziali.
L’esame dei registri contabili si estende ovviamente all’aspetto sostanziale.
Al riguardo, per quanto concerne le imprese esercenti attività spettacolistiche, particolare rilievo assumono i registri prescritti dall’art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, ossia il registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 e il registro degli acquisti di cui al successivo art. 25. Entrambi detti registri sono soggetti a bollatura iniziale ma non scontano né imposta di bollo né tassa sulle concessioni governative.
- 5.3.1. Registro dei corrispettivi.
Per quanto concerne il registro dei corrispettivi va ricordato che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate con un’unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri.
In armonia con tale disposizione gli apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate (conformi ad apposito decreto ministeriale) previsti per gli esercenti attività di spettacolo devono essere idonei all’emissione, oltre che del titolo di accesso, di un documento riepilogativo degli incassi giornalieri e di uno riepilogativo degli incassi mensili. Il documento riepilogativo giornaliero è emesso al termine della giornata di attività e cioè entro le ore ventiquattro o, nel caso di attività che si protraggono oltre tale limite, è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento; quello mensile viene emesso alla fine di ciascun mese, ai fini dell’annotazione dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo.
In sede di verifica si deve, anzitutto, eseguire il riscontro tra i documenti riepilogativi giornalieri e quelli mensili. Successivamente il documento riepilogativo mensile va raffrontato con l’annotazione materialmente eseguita, con riguardo principalmente ai termini di annotazione, agli importi dell’imponibile e dell’imposta. In particolare, nelle annotazioni devono risultare distintamente gli ammontari dei corrispettivi in ordine ai quali l’imposta risulta già assolta, quelli incassati a titolo di prevendita e quelli relativi a prestazioni accessorie o comunque connesse.
L’IVA può risultare già assolta, nel caso in cui –ad esempio- una società sportiva rilascia al proprio sponsor, come obbligazione nell’ambito del contratto di sponsorizzazione, alcuni biglietti, che poi lo sponsor potrebbe distribuire gratuitamente. In tale circostanza, l’IVA relativa ai biglietti – da considerare ab origine a pagamento e non gratuiti – viene quindi assolta in relazione al corrispettivo della sponsorizzazione.
Il controllo della puntuale e corretta annotazione dei corrispettivi può essere totale, ove le dimensioni del contribuente lo consentano in relazione ai tempi di verifica, oppure “a scandaglio”, con riguardo agli eventuali diversi tipi di spettacolo e a vari mesi dell’anno.
Le scelte effettuate per il controllo a scandaglio devono essere motivate nel verbale di verifica.
Ovviamente saranno verbalizzate le omesse annotazioni riscontrate o le annotazioni per importi inferiori a quelli reali.
Sul registro dei corrispettivi vanno anche annotate le fatture che le imprese spettacolistiche sono tenute ad emettere per le prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione, nonché per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Il controllo di questo adempimento va svolto raffrontando l’originale del documento conservato dal contribuente con l’annotazione materialmente eseguita nel registro, con riguardo principalmente, ai termini di annotazione (in base alla data indicata in fattura), agli importi dell’imponile e dell’imposta e all’indicazione del cessionario del bene o del committente del servizio.
Ancora va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, primo comma, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, in un’apposita sezione del registro dei corrispettivi il contribuente deve indicare gli elementi necessari per la liquidazione dell’imposta da versare periodicamente. Più esattamente entro il 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nel registro dei corrispettivi e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nel registro degli acquisti, sulla base dei documenti di
acquisto di cui è in possesso.
L’indicazione di tali dati in apposita sezione del registro dei corrispettivi era stata sostituita dal 1° gennaio 1999 da analoga indicazione da effettuare con le dichiarazioni periodiche, ma con il D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, è stato ripristinato l’obbligo di eseguire la liquidazione nel registro dei corrispettivi.
Pertanto, oltre che alle omesse o inesatte annotazioni, il controllo sul registro dei corrispettivi deve tendere anche a verificare che il contribuente, nell’eseguire i calcoli per la liquidazione periodica (mensile o trimestrale) dell’imposta, abbia tenuto conto di tutti i corrispettivi annotati o che avrebbero dovuto essere annotati nel registro.
Anche questo tipo di controllo può essere eseguito eventualmente “a scandaglio”, ponendo peraltro particolare attenzione alle liquidazioni chiuse a credito d’imposta.
- 5.3.2. Registro degli acquisti.
Il controllo degli acquisti ha ovviamente lo scopo di accertare la puntuale applicazione del diritto alla detrazione dell’imposta afferente gli acquisti di beni e servizi.
Al riguardo va, innanzitutto, ricordato che le operazioni di acquisto rilevanti agli effetti dell’IVA, cioè le operazioni per le quali viene addebitata l’imposta all’impresa spettacolistica devono essere tutte documentate da fatture.
Le fatture devono essere annotate nel registro degli acquisti e conservate.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 489, è sufficiente, per le operazioni effettuate nell’esercizio corrente, che le stesse siano state rilevate mediante sistemi meccanografici, semprechè il soggetto sia in grado di provvedere alla stampa del tabulato su richiesta e in presenza dei verificatori. Si evidenzia inoltre che l’art. 3, comma 4, del collegato alla finanziaria 2000 estende la possibilità di eseguire la stampa tardiva del tabulato anche ai dati relativi alle operazioni effettuate nell’esercizio precedente a quello in cui viene eseguito il controllo, purché ciò avvenga prima che siano scaduti i termini per la presentazione della relativa dichiarazione annuale.
La detrazione deve essere effettuata nell’anno di competenza che corrisponde a quello in cui la fattura viene registrata. Com’è noto, il diritto alla detrazione “sorge” nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. L’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 – come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 – stabilisce che il contribuente deve registrare le fatture d’acquisto, anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Le detrazioni non possono essere operate con riferimento ad anni diversi da quelli di “competenza”.
I verificatori devono dapprima porre a raffronto l’eventuale documentazione elementare concernente gli acquisti (ad esempio, ordini di acquisto, buoni di consegna, documenti di trasporto, assegni emessi) e le fatture passive in possesso del contribuente, allo scopo di appurare che tutti gli acquisti siano stati regolarmente fatturati.
Nel caso in cui, date le dimensioni dell’impresa, la mole della documentazione elementare sia eccessiva, tale da non consentire il riscontro “a tappeto”, il controllo sarà effettuato “a scandaglio”.
Ultimato il riscontro tra operazioni risultanti da documenti elementari o extra-contabili e le fatture effettivamente pervenute, i verificatori dovranno controllare che le fatture di acquisto non siano registrate più volte oppure oltre il termine ultimo previsto.
Il controllo più importante in materia di acquisti è quello che attiene alla corretta applicazione del diritto alla detrazione. Al riguardo va ricordato che il sistema di detrazione è stato profondamente modificato dal 1° gennaio 1998 con il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
In ogni caso, il diritto di detrazione è precluso quando:
1) l’acquisto non è documentato (ad esempio, mancanza di fatture),
2) il contribuente non ha conservato le relative fatture;
3) l’acquisto non è inerente all’attività del contribuente;
4) l’acquisto concerne un bene o servizio per il quale la detrazione è oggettivamente vietata (art. 19, secondo comma).
In particolare, per quanto riguarda l’inerenza degli acquisti all’attività esercitata, qualche difficoltà applicativa può sorgere allorché un medesimo soggetto svolga nel contempo attività di intrattenimento e attività di spettacolo, entrambe rilevanti agli effetti dell’IVA.
In un’evenienza del genere, il contribuente, ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633 del 1972, deve procedere alla distinta liquidazione dell’IVA e deve, quindi, determinare separatamente l’ IVA detraibile nei modi ordinari (art. 19, DPR 633/72) per distinguerla dall’IVA detraibile in maniera forfetaria. Per fare ciò, secondo la circolare ministeriale n. 18/331568 del 22 maggio 1981, il soggetto deve tenere registri distinti (nel caso di specie,
quello degli acquisti) ed eseguire una distinta numerazione alle fatture di acquisto.
Il vero problema, comunque, è quello riguardante gli acquisti di beni e servizi utilizzabili promiscuamente. In tal caso, ai sensi del quinto comma del citato art. 36, la detrazione ordinaria compete nei limiti della parte di utilizzazione imputabile all’attività spettacolistica. Tuttavia il contribuente potrebbe essere indotto a far risultare per l’attività spettacolistica una utilizzazione superiore a quella effettiva per beneficiare almeno in parte
di una doppia detrazione.
Per scongiurare tali pericoli, in sede di verifica, si deve controllare che, a parte i beni e servizi la cui imputazione specifica può essere oggettivamente provata, l’imputazione dell’utilizzazione degli stessi a ciascuna attività separata sia stata eseguita con riferimento ai rispettivi volumi d’affari.
La fattispecie descritta si verifica, ad esempio quando un medesimo soggetto organizza sia trattenimenti danzanti con musica dal vivo (attività di spettacolo: regime IVA ordinario) che con strumento meccanico (attività di intrattenimento: regime IVA forfetario), nell’ambito dei quali somministra consumazioni ai partecipanti.
- 5.5. Aspetti specifici relativi ai controlli documentali.
a) Volume d’affari.
Per i soggetti che svolgono attività spettacolistica è necessario appurare se il volume d’affari realizzato nell’anno precedente (a quello cui si riferisce la verifica) non abbia superato i cinquanta milioni di lire, per stabilire se, in mancanza di opzione per il regime IVA ordinario, competano i benefici del regime semplificato previsto dall’art. 74-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 544/1999 (determinazione forfetizzata dell’IVA, esonero dagli obblighi del misuratore fiscale, dell’annotazione dei corrispettivi delle dichiarazioni e dei versamenti infrannuali).
Nei casi di esercizio di più attività rilevanti agli effetti dell’IVA, ai sensi dell’art. 36, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, il volume d’affari da prendere in considerazione ai fini suddetti è, ovviamente, solo quello riguardante l’attività di spettacolo.
Gli appuramenti suddetti implicano, com’è ovvio, la verifica da parte degli incaricati SIAE della dichiarazione annuale IVA.
E’ importante ricordare che, in caso di avvenuta rettifica della dichiarazione annuale, l’eventuale superamento, fino al cinquanta per cento, del suddetto limite di cinquanta milioni non comporta decadenza dal regime agevolato, ma soltanto l’applicazione della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni prevista dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997.
Analogamente, per i soggetti che svolgono attività di minima importanza o attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, è necessario verificare, attraverso l’esame documentale, se il volume d’affari dell’anno precedente non abbia superato i cinquanta milioni di lire e, inoltre, se sia stata data preventivamente comunicazione, sottoscritta dall’organizzatore, del possesso dei requisiti per fruire della determinazione forfettaria dell’imponibile, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 640/1972.b) Percentuale d’esenzione biglietti in omaggio.
La SIAE verifica la correttezza delle percentuali di esenzione applicate dal contribuente, tenendo conto anche della documentazione tecnica recante la capienza degli impianti fornita dall’organizzatore.
- c) Regime di cui alla Legge n. 398 del 1991.
Questo regime comporta per la SIAE ulteriori peculiari compiti, quali :
• la verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11.2.1997;
• la verifica del volume d’affari realizzato nell’anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già esercitano attività;
• la verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in 360 milioni di lire per le opzioni in corso Il superamento di detto limite comporta l’applicazione del regime ordinario a decorrere dal mese successivo e deve essere segnalato dalla SIAE ai competenti uffici come precisato nella circolare n. 71/E del 21 aprile 1997;
• la verifica di assenza di finalità lucrative.
- d) Enti non commerciali di tipo associativo.
Si evidenziano alcuni controlli di competenza della SIAE relativamente alle attività degli enti non commerciali.
Quote sociali
La SIAE verifica che le quote sociali non vengano riscosse dalla associazione in occasione di singoli intrattenimenti o spettacoli; in tal caso esse, assumendo natura di corrispettivi specifici, sarebbero soggette ad IVA.
Corrispettivi dei soci
La SIAE verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 4, quarto comma del D.P.R. n. 633/72, per il non assoggettamento ad IVA dei corrispettivi versati dai soci a fronte delle prestazioni di spettacolo ed intrattenimento (per le associazioni di promozione sociale, anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande) effettuate in loro favore dall’ente associativo di appartenenza. La SIAE inoltre segnala l’eventuale insussistenza delle clausole indicate al settimo comma del citato articolo 4.6. Processo verbale di constatazione.
6.1. Rilevanza giuridica.
Dispone il sesto comma dell’art. 52 che di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite. A sua volta l’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, stabilisce che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie (e quindi anche tributarie) sono constatate mediante processo verbale.
Mediante il processo verbale viene, quindi, effettuata la constatazione delle violazioni che, in definitiva, finisce con il comprendere i rilievi oggettivi di chi redige il verbale stesso.
Sulla base di tali rilievi, successivamente, gli uffici finanziari valuteranno la fondatezza dell’addebito per l’eventuale emissione dell’avviso di accertamento o di irrogazione di sanzioni.
Il processo verbale di constatazione assume, quindi, il carattere di atto istruttorio in quanto la sua funzione è quella di portare a conoscenza dell’ufficio finanziario che il contribuente sottoposto a controllo o a verifica si è reso responsabile di violazioni delle norme tributarie e di fornire gli elementi necessari per l’emissione degli atti impositivi.
Proprio perché atto istruttorio, lo stesso non è impugnabile autonomamente davanti alle commissioni tributarie ed, infatti, non è compreso nell’elencazione tassativa di atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Poiché il processo verbale di constatazione è redatto da pubblici ufficiali, lo stesso ha natura di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, ex art. 2700 del codice civile, per quanto riguarda le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Viceversa il verbale non fa piena prova per le valutazioni e le considerazioni in esso espresse, che sono considerate, invece, prove semplici le quali possono essere smentite con successive prove della medesima natura, senza fare ricorso alla querela di falso.
Va evidenziato, inoltre, che mentre in passato il contribuente poteva definire in via breve l’aspetto sanzionatorio pagando entro 30 giorni dalla sottoscrizione del processo verbale di constatazione, una somma pari ad 1/6 del massimo della pena pecuniaria, a seguito della riforma del sistema sanzionatorio non penale, non è più prevista tale possibilità.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, il processo verbale di constatazione riveste una funzione importante a tutela del credito dell’amministrazione finanziaria. Ed invero, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione, l’ufficio finanziario, quando ha fondato sospetto di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei loro beni.
Il processo verbale di constatazione va distinto dal processo verbale di verifica. Infatti, mentre il primo viene redatto a conclusione della verifica per evidenziare le eventuali violazioni alle norme tributarie commesse dal contribuente, il secondo viene compilato quando la verifica si protrae per più giorni e serve per descrivere in modo sintetico ma completo le operazioni quotidianamente svolte.
- 6.2. Contenuto del processo verbale – Individuazione del trasgressore.
Per poter assolvere alla sua funzione, il processo verbale di constatazione deve ovviamente indicare le generalità complete dell’autore di ogni violazione, nonché gli elementi probatori che hanno permesso la sua identificazione. L’atto, in altre parole, deve contenere l’esposizione della situazione di fatto esistente al momento della constatazione della violazione, evidenziando in maniera dettagliata tutti gli elementi oggettivi che possono, poi, risultare utili agli uffici finanziari allo scopo di appurare l’imputabilità e la colpevolezza dell’autore della violazione e di evitare eventuali tentativi elusivi della responsabilità da parte dello stesso.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’autore della violazione, occorre tener presente che l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce l’applicabilità delle sanzioni alle persone fisiche che hanno commesso o concorso a commettere la violazione, persone che possono essere diverse dal contribuente il quale, comunque, risponde in via solidale del pagamento delle violazioni.
Ai suddetti fini bisogna tener presente che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 472, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero ha compiuto gli atti illegittimi. Tuttavia, qualora nello svolgimento delle operazioni di verifica emergano elementi informativi idonei all’individuazione dell’effettivo responsabile, quest’ultimo sarà ovviamente considerato tale.
Più difficoltosa appare l’identificazione dell’eventuale autore mediato della violazione, ossia di quel soggetto che determina la commissione di una violazione, usando violenza o minaccia su altri o inducendo altri in errore incolpevole, ovvero avvalendosi di persona incapace di intendere o di volere. In tali ipotesi l’autore mediato è tenuto al pagamento delle sanzioni al posto dell’autore materiale della violazione, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997. L’individuazione, dell’autore mediato non potrà che avvenire su indicazione dell’autore materiale o del contribuente, interessati a dimostrare la propria buona fede e, per
converso, la colpa di altri. In una evenienza del genere, peraltro, le dichiarazioni degli interessati dovranno essere suffragate da ulteriori riscontri.
E’ importante, comunque, sottolineare che il processo verbale di constatazione deve essere redatto nei confronti del contribuente sottoposto a controllo o verifica, indipendentemente dalle persone fisiche cui vengono attribuite le eventuali violazioni constatate. Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante legale o da chi lo sostituisce, senza che sia necessario procedere alla sua consegna nei confronti dei soggetti individuati quali autori materiali o mediati delle violazioni.
Tuttavia, è bene ripeterlo, il processo verbale di constatazione, anche se intestato al contribuente, deve contenere tutti gli elementi identificativi delle persone fisiche responsabili alle quali gli uffici finanziari dovranno notificare l’atto di contestazione delle sanzioni.
- 6.3. Motivazione del processo verbale.
I rilievi evidenziati nel processo verbale devono essere adeguatamente motivati, per garantire, in prospettiva, l’emanazione di un atto impositivo immune da vizi, facilmente eccepibili in sede contenziosa.
Il verbale deve, quindi, contenere gli elementi che consentano di individuare il percorso argomentativi seguito dai verbalizzanti, ossia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sui quali si fondano i singoli rilievi.
Con il termine “presupposti di fatto” si fa riferimento a ciò che è realmente accaduto e che quindi deve essere valutato oggettivamente, senza possibilità di diverse interpretazioni.
Le “ragioni giuridiche” sono invece le argomentazioni giuridiche (soggettive) sulle quali si fondano i rilievi. E’ evidente che, ai fini di una adeguata motivazione, non sempre può bastare un mero rinvio alle norme violate: in riferimento alle stesse, infatti, deve anche individuare la portata e la corretta interpretazione al caso considerato. Le argomentazioni possono quindi essere supportate da richiami giurisprudenziali e dottrinali.
- 6.4. Dichiarazioni e sottoscrizione del verbale.
Come già detto, sia il processo verbale di constatazione che quello di verifica possono contenere eventuali dichiarazioni del contribuente. In tal modo al contribuente è riconosciuta la possibilità di rappresentare e di segnalare situazioni particolari, nonché di chiarire circostanze, facendo valere il cosiddetto diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, e realizzando quindi in pieno il principio del contraddittorio.
A tal fine bisogna precisare che le dichiarazioni rese dal contribuente nel caso di accessi, ispezioni e verifiche e riportate nel processo verbale di constatazione, assumono il valore di ammissione e non quello di confessione. Mentre la confessione, infatti, fa stato fino a quando non si dimostri che è stata emessa per errore, violenza o dolo, l’ammissione possiede un valore probatorio semplice e può essere smentita da qualsiasi prova successiva.
Tuttavia, l’amministrazione finanziaria a fronte di un’ammissione non necessita di ulteriori prove per supportare la fondatezza dei propri rilievi.
Il processo verbale di constatazione deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.
La sottoscrizione del contribuente ha natura giuridica di presa d’atto, dimostrando che lo stesso ha preso visione del verbale. La stessa non ha valore sanante di eventuali vizi dell’atto e non sostiene la fondatezza dei rilievi. Resta, pertanto, impregiudicata la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento o di irrogazione di sanzioni fondato sui rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione.
Qualora il contribuente rifiuti di sottoscrivere il processo verbale, nello stesso deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione; inoltre la parte ha, comunque, diritto di averne un esemplare e, nell’ipotesi in cui si rifiuti la copia a lui destinata, la stessa sarà conservata agli atti dell’ufficio e potrà essere richiesta dallo stesso anche successivamente.
In ogni caso, sono validi gli effetti giuridici che il verbale è chiamato a produrre.
- 6.5. Trasmissione del verbale agli uffici finanziari.
Il processo verbale di constatazione, una volta redatto e sottoscritto, va trasmesso agli uffici finanziari ai quali è demandata in via esclusiva la potestà impositiva.
E’ ovvio che l’invio deve avvenire tempestivamente, onde consentire agli uffici di valutarne criticamente il contenuto e procedere, quindi, ove ne vengano condivisi i rilievi, alla notifica dei consequenziali atti di accertamento e di irrogazione sanzioni entro i termini (di decadenza) previsti dalla legge.
E’ altrettanto evidente che l’invio deve essere effettuato nei confronti dell’ufficio competente. Al riguardo, si precisa che i verbali relativi alla constatazione di violazioni in materia di IVA sugli spettacoli (art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972) e di IVA sugli intrattenimenti applicata nei modi normali a seguito di opzione (art. 74, sesto comma) devono essere trasmessi agli Uffici delle Entrate (o, se non ancora istituiti, agli Uffici IVA) territorialmente competenti in relazione al luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale, anche quando la persona fisica cui riferire la violazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 abbia un domicilio fiscale diverso da quello del contribuente. Tanto si desume dall’art. 16, comma 1, del citato d.lgs. n. 472.
Qualche problema in ordine all’individuazione dell’ufficio cui trasmettere il verbale di constatazione poteva sorgere quando lo stesso contenga rilievi tanto in materia di imposta sugli intrattenimenti (per i quali era rilevante il luogo di commissione della violazione) che in materia di IVA sugli intrattenimenti ordinaria (per i quali rileva il domicilio fiscale del contribuente). Per superare la questione è stata introdotta opportuna modifica legislativa che individua la competenza, in ogni caso, in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
- 7. Acquisizione dati relativi agli esercenti.
Ai sensi dell’art. 74-quater, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, gli organizzatori di attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché i soggetti che hanno optato per il regime della L. 398/91, debbono fornire i relativi dati alla SIAE, con modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.
Al riguardo, l’art. 10 del DM 13/7/2000 – recante per le attività in argomento, le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate per la certificazione dei corrispettivi – stabilisce che gli organizzatori che utilizzano gli apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate non connesse con il sistema centrale gestito dal Ministero delle Finanze debbono trasmettere i dati relativi agli incassi, al numero ed alla tipologia dei biglietti e degli abbonamenti rilasciati ed ogni altro dato contenuto nei documenti riepilogativi giornalieri e mensili emessi dal sistema. La SIAE può autorizzare la trasmissione dei dati mediante supporto magnetico o cartaceo.
La SIAE mette a disposizione dell’Anagrafe Tributaria e del Ministero per i beni e le attività culturali i dati acquisiti.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 60/1999, le modalità di trasmissione dei dati suddetti devono essere definite con apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, e che comunque l’invio dei dati presuppone l’installazione dei misuratori fiscali, non ancora avvenuta, si ritiene che attualmente non sussista alcun obbligo del genere a carico degli esercenti e che, di conseguenza, l’attività di raccolta dei dati da parte della SIAE non possa per il momento essere svolta.
- IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo Romano
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Buongiorno, faccio parte di un'Associazione culturale il cui scopo sociale è la promozione della cultura cinematografica dell'Europa Centro-Orientale. Abbiamo optato per il regime agevolato ex Legge 398/1991. Organizziamo una rassegna cinematografica/Festival e a tal fine riceviamo dei contributi pubblici.
Vorrei sapere se la Siae ha il diritto di "tassare", oltre ovviamente ai biglietti d'ingresso venduti, anche i sopracitati contributi pubblici (ci applica una tassazione del 2%).
Grazie mille se riuscite a fare chiarezza in questo ambito così nebuloso!
Federica
Questa è nuova. A che titolo ve lo chiedono?
Buonasera Stefano...le espongo il mio problema. In un circolo privato ,quindi per soli soci ,si e'. Presentata un esponente della siae dicendo che: Anche se abbiamo solo un televisore senza alcuna appendice esterna ad esso dobbiamo pagare una cifra pari a circa 70 euro per i diritti siae.. A me pare una truffa bella e buona. Visto che noi non facciamo alcun tipo di attività che possa riguardare la siae.
La ringrazio anticipatamente per una sua eventuale risposta.
Usate la TV per ascoltare musica? Pagate il canone Rai.
Ns. associazione organizza manifestazione con somministrazione di alimenti e bevande su parte di un'area comunale (senza musica)
nello stesso giorno e in un'altra parte della stessa area comunale il corpo bandistico organizza un concerto
come ci si deve comportare con la Siae?
grazie
Se non la suonate voi, non avete nulla da fare
Buongiorno, l'agente Siae sul ns. territorio mi dice che la ns ASD è obbligata a trasmettergli via mail ogni anno copia delle fatture emesse di natura commerciale ed il relativo registro Iva con le liquidazioni dell'imposta. Noi ne emettiamo una all'anno, e non sempre. La ASD è obbligata a fare questa comunicazione alla Siae? L'agente mi dice che non c'è un termine temporale (letteralmente: quando la emettete me ne mandate una copia): ma è possibile? potete darmi notizia della norma che lo prevede?
Già ci siamo beccati una verifica fiscale sugli ultimi 3 anni solo per aver telefonato all'agente per avere una informazione, ma in attesa dell'esito da parte della AdE sulle sue (poche per fortuna) contestazioni, non vorremmo certo farci l'abbonamento!
grazie e saluti.
PG
Ne abbiamo parlato in questo post...
Buongiorno,
siamo una a.s.d. di ginnastica artistica e ritmica. Avrei bisogno di sapere se, pur pagando l'abbonamento SIA per la musica che utilizziamo durante i corsi annuali in palestra, è dovuto anche il pagamento a SCF Consorzio Fonografici che ci è stato richiesto alcuni giorni fa a mezzo mail.
Grazie e un grande saluto.
Fabio Nocchi
Associazione sportiva Dilettantistica
ARTISTICA GROSSETO
Dipende dal tipo di musica che divulgate! attenti a non farvi imbrogliare.
Buongiorno,
la mia Associazione vuole organizzare una serata di intrattenimento con giochi da tavola all'interno di un pub o di una sala meeting di un'hotel. L'evento sarebbe rivolto ai soli soci ai quali sarebbe richiesto il versamento di una quota contributiva. Le mie domande sono
1.Per un evento del genere serve che l'associazione richieda qualche permesso o paghi qualcosa?
2.Dobbiamo assicurarci che il locale in cui ci riuniremo abbia qualche particolare permesso o farci dare da loro qualche documento?
3.Se nella stessa serata volessimo ingaggiare anche un animatore e un musicista che suoni live che dovremmo fare per essere in regola?
Grazie
1) no, se ci sono gli accordi con l'hotel ospitante basta quello.
2) no, dovrebbero esserci già tutti quelli riguardanti la sicurezza.
3) dipende dall'attività di questo artista, eventualmente va pagata la SIAE.
Salve, su di un sito ho trovato quanto segue:
- Sono soggetti a "imposta sugli intrattenimenti" i giochi e le altre attività indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ovvero:
• esecuzioni musicali di qualsiasi genere (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio -
• ecc...
1.E' veritiero quanto riportato sopra?
2.Se sì, chi organizza un evento saggio rivolto ai soli soci e non aperto al pubblico all’interno della propria sede sociale (quindi né discoteca né sala da ballo, ma semplicemente una palestra scolastica), utilizzando solo ed esclusivamente cd, è tenuto o meno al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti?
P.S. ( Si sono già pagati i diritti siae annuali per i corsi di ballo ivi svoltisi)
Confidando nella vostra professionalità, attendo cortese risposta.
1. Si, è vero
2. Se avete già pagato, direi di no
Buongiorno! Cortesemente, volevo chiedere se si è obbligati al versamento SIAE, in occasione di un saggio di fine anno (ballo), per il quale si usufruisce di musica priva di diritti d'autore. Grazie mille...
A mio parere, si.
Mi scusi, potrebbe essere più esaustivo in merito, visto che non vedo i motivi per cui dover pagare ulteriormente una tassa SIAE sui diritti se, in occasione di un saggio circoscritto alla propria sede sociale, si utilizzerà musica che ne è priva? Lo chiedo a voi perché molto probabilmente i loro dipendendenti, a mio parere, direbbero sempre e cmq che il versamento è obbligatorio. Attendo una vostra risposta, grazie.
"Imposta sugli intrattenimenti". Ma legga il nostro post di ieri.
Salve!
sono il direttore artistico di un'associazione teatrale. Abbiamo organizzato una rassegna di tre spettacoli effettuata nella nostra sede sociale. Dal momento che la rassegna era rivolta esclusivamente ai soci, svolta nella nostra sede in locale non aperto al pubblico, i tre titoli sono stati scritti, diretti e interpretati da soci - quindi opere non tutelate, non abbiamo utilizzato musica durante le rappresentazioni, la mia domanda è la seguente:
1) AVEVAMO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA SIAE?
2) SE LA RISPOSTA FOSSE NEGATIVA, COME DIFENDERSI DALLA PRETESA DELL'ISPETTORE DI ZONA
A PRETENDERE DI REGOLARIZZARE EX POST??
1. A mio parere, no
2. Si faccia dare i riferimenti di legge per cui sareste obbligati a dargli un euro in un caso del genere!!!!
Sono Presidente di una ASD costituitasi il 1°luglio 2014. Come Associazione siamo gestori di un impianto sportivo presso il quale gravitano altre associazioni e ci riconoscono una quota di affitto per gli spazi impegnati.
A. Rilasciamo ricevuta del corrispettivo introitato, come da tariffario pubblicato dal Comune di Appartenenza.
1. Mi chiedo: questi introiti devono essere inseriti nel modello 1026 Siae?
2. sono da indicare nella riga "da altro" nella colonna proventi netti?
B. Queste entrate andranno poi girate al Comune in un secondo momento, quando ci quantificherà tutto il costo dell'affitto della struttura, cumulativo per affittanze e nostro utilizzo... Non so se devo indicarle o meno... in effetti la nostra Associazione fa solo le veci del Comune...
3. Altra domanda: sempre nel modello 1026 Siae, devo indicare le quote associative incassate dai miei 14 consiglieri al momento della fondazione dell'associazione?
4. nel caso riga "da quote corrisposte dai soci"?
5. Proventi netti?
6. Fanno poi cumulo per la dichiarazione?
A. Perchè rilasciate una ricevuta? In teoria essendo una attività commerciale dovreste avere una partita iva ed emettere fattura!
1. Direi proprio di no! Perchè ha questo dubbio? Il modello 1026 è per gli esercenti con musica dal vivo...
2. vedi 1.
B. Questo non torna assolutamente! Se state facendo le veci del Comune deve essere il comune ad emettere le pezze giustificative per i soldi riscossi. Avete firmato una convezione?
3. vedi 1.
4. vedi 1.
5. vedi 1.
6. Quale dichiarazione?