Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 13-9-2012
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10-11-2012, n. 263).
In vigore dal 14-09-2012
Testo aggiornato al 28-2-2014
Art. 7
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attivita’ sportiva non agonistica
(…)
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’ linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di societa’ sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
AGGIORNAMENTO
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l’art. 42-bis, comma 1) che:
“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e’ soppresso l’obbligo di certificazione sanitaria per l’attivita’ ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l’attivita’ sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma.“.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 20-7-2013
Art. 1
Ambito della disciplina
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’ linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle societa’ sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Art. 2
Definizione dell’attivita’ amatoriale. Certificazione
1. Ai fini del presente decreto e’ definita amatoriale l’attivita’ ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attivita’ che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
2. Coloro che praticano attivita’ ludico – motoria in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneita’ all’attivita’ ludico-motoria secondo quanto previsto nell’allegato A.
3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, e’ rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito (allegato B).
4. All’atto dell’iscrizione o avvio delle attivita’ il certificato e’ esibito all’incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l’attivita’ ludico – motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validita’ o fino alla cessazione dell’attivita’ stessa.
5. Non sono tenuti all’obbligo della certificazione:
a) coloro che effettuano l’attivita’ ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attivita’ motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attivita’ ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attivita’ assimilabili nonche’ i praticanti di attivita’ prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita’ assimilabili.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all’obbligo di certificazione, e’ comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attivita’ ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarieta’ alla pratica di tali attivita’ o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensita’. Nell’ambito delle campagne di comunicazione di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni.
Art. 3
Definizione di attivita’ sportiva non agonistica. Certificazione
1. Si definiscono attivita’ sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attivita’ fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attivita’ parascolastiche;
b) coloro che svolgono attivita’ organizzate dal CONI, da societa’ sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attivita’ sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneita’ a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneita’ fisica alla pratica di attivita’ sportiva di tipo non agonistico e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
3. E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. 4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate e’ raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Art. 4
Attivita’ di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva
1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attivita’ cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterra’ necessario per i singoli casi. Il certificato e’ rilasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D).
Art. 5
Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita
1. Ai fini del presente decreto, si intendono societa’ sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono societa’ sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le societa’ di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalita’ indicate dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa’ dilettantistiche che svolgono attivita’ sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
4. Le societa’ professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
5. Le societa’ dilettantistiche attuano la diposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
6. L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione e’ a carico della societa’. Le societa’ che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le societa’ singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilita’ in ordine all’uso e alla gestione.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalita’ di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”, le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le modalita’ di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle societa’ sportive professionistiche e dilettantistiche.. Il CONI, nell’ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.
Art. 6
Educazione allo sport in sicurezza
1. Il Ministero della salute concorda annualmente con il Ministro delegato allo sport e con il CONI i contenuti di una campagna di comunicazione dedicata allo svolgimento dello “sport in sicurezza”. Alla campagna di informazione possono anche collaborare le Societa’ scientifiche di settore. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si attuano con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 “Norme per la tutela sanitaria dell’attivita’ sportiva non agonistica” e’ abrogato.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2013 Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 10, foglio n. 309
Allegati
Allegato A: Controlli medici per l’attestazione dell’idoneita’ all’attivita’ ludico-motoria
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B: Certificato di idoneita’ alla pratica di attivita’ ludico-motoria
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C: Certificato di idoneita’ alla pratica di attivita’ sportiva di tipo non agonistico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D: Certificato di idoneita’ alla pratica di attivita’ sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell’art. 4
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E: LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L’UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA
Scopo: Le presenti linee guida hanno lo scopo di disciplinare la dotazione e l’impiego da parte di societa’ sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici esterni.
1. Introduzione
L’Arresto Cardiocircolatorio (ACC) e’ una situazione nella quale il cuore cessa le proprie funzioni, di solito in modo improvviso, causando la morte del soggetto che ne e’ colpito. Ogni anno, in Italia, circa 60.000 persone muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco, spesso improvviso e senza essere preceduto da alcun sintomo o segno premonitore. La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che in caso di arresto cardiaco improvviso un intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce, in modo statisticamente significativo, a salvare fino al 30 per cento in piu’ delle persone colpite. In particolare, e’ dimostrato che la maggiore determinante per la sopravvivenza e’ rappresentata dalle compressioni toraciche esterne (massaggio cardiaco) applicate il prima possibile anche da parte di personale non sanitario. Senza queste tempestive manovre, che possono essere apprese in corsi di formazione di poche ore, il soccorso successivo ha poche o nulle probabilita’ di successo. A questo primo e fondamentale trattamento deve seguire, in tempi stretti, la disponibilita’ di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)che consente anche a personale non sanitario di erogare una scarica elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di far riprendere un’attivita’ cardiaca spontanea.
L’intervento di soccorso avanzato del sistema di emergenza 118 completa la catena della sopravvivenza.
Nonostante la disponibilita’ di mezzi di soccorso territoriali del sistema di emergenza sanitaria, che intervengono nei tempi indicati dalle norme vigenti, esistono situazioni e localita’ per le quali l’intervento di defibrillazione, efficace se erogato nei primi cinque (5′) minuti puo’ essere ancora piu’ precoce qualora sia presente sul posto personale non sanitario addestrato (“first responder”),che interviene prima dell’ arrivo dell’ equipaggio dell’ emergenza sanitaria.
Per queste ragioni occorre che le tecniche di primo soccorso diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa, che sia tempestivamente disponibile un DAE e che sia presente personale non sanitario certificato all’utilizzo.
I Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) attualmente disponibili sul mercato permettono a personale non sanitario specificamente addestrato di effettuare con sicurezza le procedure di defibrillazione, esonerandolo dal compito della diagnosi che viene effettuata dall’ apparecchiatura stessa.
E’ altresi’ prevedibile che nuovi dispositivi salvavita possano entrare nell’uso, come evoluzione tecnologica degli attuali defibrillatori semiautomatici o di altri dispositivi salvavita.
La legge del 3 aprile 2001, n. 120 prevede l’utilizzo del DAE anche da parte di personale non sanitario.
2. La Catena della Sopravvivenza
Il DAE deve essere integrato e coordinato con il sistema di allarme sanitario 118; in questo modo e’ consentito il rispetto dei principi della “Catena della Sopravvivenza”, secondo i quali puo’ essere migliorata la sopravvivenza dopo arresto cardiaco, purche’ siano rispettate le seguenti azioni consecutive (anelli):
1. il riconoscimento e attivazione precoce del sistema di soccorso
2. la rianimazione cardiopolmonare precoce, eseguita dai presenti
3. la defibrillazione precoce, eseguita dai presenti
4. l’intervento dell’equipe di rianimazione avanzata.
In ambiente extraospedaliero i primi tre anelli della Catena della Sopravvivenza sono ampiamente dipendenti dai presenti all’evento, dalla loro capacita’ di eseguire correttamente alcune semplici manovre e dalla pronta disponibilita’ di un DAE.
3. Contesto sportivo: considerazioni generali
E’ un dato consolidato che l’attivita’ fisica regolare e’ in grado di ridurre l’incidenza di eventi correlati alla malattia cardiaca coronarica e di molte altre patologie. Tuttavia l’attivita’ fisica costituisce di per se’ un possibile rischio di Arresto Cardiocircolatorio (ACC) per cause cardiache e non cardiache.
Sembra ragionevole affermare, quindi, che i contesti dove si pratica attivita’ fisica e sportiva, agonistica e non agonistica, possono essere scenario di arresto cardiaco piu’ frequentemente di altre sedi. La defibrillazione precoce rappresenta in tal caso il sistema piu’ efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza.
Se si considera che la pratica sportiva e’ espressione di promozione, recupero o esercizio di salute, sembra indispensabile prevedere una particolare tutela per chi la pratica, attraverso raccomandazioni efficaci e attuabili secondo le evidenze scientifiche disponibili.
Un primo livello di miglioramento e’ strettamente correlato alla diffusione di una maggiore specifica cultura, che non sia solo patrimonio delle professioni sanitarie ma raggiunga la maggior parte della popolazione.
Non meno importante e’ l’estensione della tutela sanitaria non soltanto dei professionisti dello sport agonistico ma anche e soprattutto di quanti praticano attivita’ sportiva amatoriale e ludico motoria.
Fermo restando l’obbligo della dotazione di DAE da parte di societa’ sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia l’opportunita’ di dotare, sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attivita’ in grado di interessare l’attivita’ cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 marzo 2011, punto B.1 dell’allegato. Alcune Regioni (es. Veneto, Emilia Romagna, Marche) hanno gia’ previsto nel loro piano di diffusione delle attivita’ di defibrillazione di dotare di DAE anche alcune tipologie di impianti sportivi pubblici come palestre scolastiche, piscine comunali. Si contribuisce in tal modo allo svolgimento in sicurezza dell’attivita’ sportiva “creando anche una cultura cardiologica di base”.
4. Indicazioni per le Societa’ sportive circa la dotazione e l’impiego di DEA
Le seguenti indicazioni specificano quanto gia’ stabilito a carattere generale e dal D.M. 18 marzo 2011.
4.1 Modalita’ Organizzative
In ambito sportivo per garantire il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza le societa’ sportive si devono dotare di defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalita’ indicate dalle presenti linee guida. E’ stato dimostrato che nei contesti dove il rischio di AC e’ piu’ alto per la particolare attivita’ che vi si svolge o semplicemente per l’alta frequentazione, la pianificazione di una risposta all’ACC aumenta notevolmente la sopravvivenza.
L’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione e’ a carico della societa’. Le societa’ che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente allegato.
Le societa’ singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilita’ in ordine all’uso e alla gestione dei defibrillatori.
Le societa’ che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
E’ possibile, in tal modo, assimilare l’impianto sportivo “cardioprotetto” ad un punto della rete PAD (Public Access Defibrillation) e pianificare una serie di interventi atti a prevenire che l’ACC esiti in morte, quali:
In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE – posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in un tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento – con il relativo personale addestrato all’utilizzo.
I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D.lgs n. 46/97).I DAE devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.
Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. Cio’ al fine di rendere piu’ efficace ed efficiente il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive.
4.2 Formazione
Ai fini della formazione del personale e’ opportuno individuare i soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilita’, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine appaiono piu’ idonei a svolgere il compito di first responder.
La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.
Il numero di soggetti da formare e’ strettamente dipendente dal luogo in cui e’ posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone.
I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD(Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario.
I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformita’ alle Linee guida nazionali del 2003 cosi’ come integrate dal D.M. 18 marzo 2011.
Per il personale formato deve essere prevista l’attivita’ di retraining ogni due anni.
4.3 Manutenzione e segnaletica
I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operativita’; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.
Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operativita’.
Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinche’ gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.
Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico e’ raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.
Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi “Defibrillatore disponibile” e “AED available”, deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso.
4.4 Informazioni sulla presenza del defibrillatore
Le societa’ sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalita’ ritengano utile (video, incontri, riunioni).
4.5 Responsabilita’
L’attivita’ di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che e’ previsto soltanto per il personale sanitario.
La societa’ e’ responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
Definizioni:
Arresto Cardiocircolatorio (ACC): interruzione della funzione di pompa cardiaca.
Morte Cardiaca Improvvisa (Sudden Cardiac Death, SCD): morte inattesa di origine cardiaca (diagnosi post mortem). Si definisce testimoniata, se avviene entro 1 ora dall’inizio dei sintomi, o non testimoniata, se entro 24 ore dall’ultima osservazione in vita senza sintomi.
Rianimazione cardiopolmonare: sequenza di manovre per il riconoscimento e il trattamento dell’ACC: comprende le compressioni toraciche (massaggio cardiaco esterno), le ventilazioni di soccorso e la defibrillazione esterna.
Buongiorno,
sono una dirigente di una asd che si occupa di danza orientale (danza del ventre). Non abbiamo una sede ed affittiamo sale/palestre pubbliche e/o di scuole di danza. Abbiamo una decina di corsi suddivisi tra differenti istruttori durante la settimana, in sedi diverse, alcuni in sovrapposizione (es il lunedì ci sono corsi diversi, in luoghi e con istruttori diverse, ma nelle stesse fasce orarie). I nostri istruttori hanno fatto il corso di primo soccorso ed utilizzo del defibrillatore. A breve acquisteremo il defibrillatore, anche se la spesa è davvero onerosa per noi. Resta il problema di come fare...perchè non riusciamo a passarci il defibrillatore da una all'altra e nemmeno possiamo acquistarne più di uno! I luoghi pubblici (ma anche alcune scuole di danza) fanno finta di nulla o dicono che non sono tenuti a dotarsi di questo strumento...cosa facciamo?
Secondo noi dovrebbero essere i proprietari degli impianti a dotarsene
Aspettate Novembre e vediamo cosa deciderà il Ministero della Salute.
Buon giorno. Sono il Presidente di una ASD di Ginnastica Artistica e vorrei una risposta ad un nostro problema.
Noi ci alleniamo nelle due palestre di una Scuola Media e di un IPC . Negli anni passati abbiamo incontrato molte difficoltà per organizzare il nostro lavoro in quanto le ore che l’Ufficio Sport ci assegnava erano poche e mal distribuite. Per questo motivo abbiamo partecipato al bando che assegnava la gestione delle due palestre, ne siamo diventati gestori e con ciò ci siamo abbastanza sistemate. Infatti la gestione assicura il 60% delle ore per fascia oraria e così con due palestre riusciamo ad allenare le nostre atlete dalle 17 alle 20 di tutti i giorni lavorativi. Rimane il problema di montare e smontare tutti i giorni le nostre attrezzature pesanti e costose con grave disagio per tecnici e usura delle attrezzature stesse. Questo credo che sia un disagio comune a molte società a cui si aggiungono però anche problemi amministrativi ( non mi sento mai regola !) ed economici in quanto dobbiamo provvedere con i nostri tecnici alla pulizia ed alla sorveglianza delle palestre quando poi le società che usufruiscono delle palestre pagano saltuariamente. Le quote sono fissate dall’Ufficio Sport e l’utile sarebbe già poco se pagassero.
A luglio abbiamo poi il problema dei defibrillatori.
La regione Toscana con la l.r. 68/2015 delega l’acquisto, la formazione e la presenza di esecutori BLS-D e anche la manutenzione dei defibrillatori al gestore dell’impianto. Ma la legge menzionata dice
Art. 3
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli impianti presenti sul territorio regionale e rispondenti alla classificazione stabilita dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 8.
2. La presente legge non si applica:
a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline:
1) bocce, escluse quelle in volo;
2) biliardo
3) sport di tiro;
4) golf;
5) giochi da tavolo e sport assimilabili come specificati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 8.
b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva;
c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato;
d) agli impianti di proprietà statale
Ma allora le due palestre che sono la prima comunale e la seconda statale non sono impianti obbligati ad avere il defibrillatore? In tal caso la nostra società provvederebbe all’acquisto di un defibrillatore, magari portatile, per nostro uso per assicurare alle nostre atlete tutta la migliore assistenza. Eviteremmo però di comprarne due!!
Rivolgo a voi la domanda perché mi sono rivolta da più parti ma nessuno mi ha dato una risposta .
Vi prego di rispondermi quanto prima in modo che possa organizzarmi per settembre alla riapertura dei corsi. Vi ringrazio per il vostro aiuto Emma.
Premesso che siamo anche noi in attesa di una risposta da parte del CONI su un aspetto particolarmente delicato, a nostro modo di vedere l'acquisto/manutenzione ecc... del defibrillatore dovrebbe essere a carico del PROPRIETARIO dell'impianto, proprio per evitare spese gravose sulle ASD.
Detto ciò, ci si deve rifare alla normativa delle varie regioni. A quanto sembra, la sua supposizione è esatta, ma chiedete loro per conferma
Salve.
Abbiamo una ASD che ogni settimana gioca a calcio una partita non agonistica (nel senso che non è un campionato ma di fatto la classica partita settimanale tra amici).
Contiamo 20 soci tutti iscritti, assicurati e muniti di certificato medico.
Ogni tanto ci vediamo costretti a ricorrere agli "esterni" cercando di trovare sempre persone munite di certificato.
La domanda è: siamo tenuti a richiedere il certificato ai non soci e non iscritti allo CSEN e alla ns ASD?
Grazie.
Si, ma la domanda è un'altra: perchè fate usufruire i vostri spazi a chi non è socio della ASD?
Mi spiego.
Noi siamo 20 iscritti ma purtroppo ogni tanto capita che non raggiungiamo il numero minimo (16) per giocare: i soliti motivi di lavoro, famiglia, infortuni...
In quel caso ci vediamo costretti a chiamare esterni.
Ecco perché facciamo usufruire gli spazi a non soci.
Quindi tutti quelli che giocano, soci o non soci, tesserati e non, devono avere il certificato.
Giusto?
Si
Buonasera, la nostra associazione si occupa di calcio, pallavolo e atletica e siamo affiliati a figc, csi e fidal. Vorremmo organizzare un corso di pilates all'interno della palestra che abbiamo in gestione con un istruttore qualificato (tra l'altro nostro tesserato...)
1. Per fare questo corso dobbiamo affiliarci a qualche altra federazione e/o eps?
2. Per quanto riguarda la tutela sanitaria dobbiamo chiedere il certificato medico oppure rientra nelle cosiddette attività ludico motorie?
3. I partecipanti devono per forza essere nostri tesserati?
1. Cavoli, direi proprio di no! Bastano e avanzano quelle che hai
2. Formalmente dipende dal fatto che tu li tesseri o meno. Ma dal punto di vista del buon senso, serve eccome.
3. Non è obbligatorio, purchè siano assicurati comunque.
Salve e grazie dell'attenzione che ci dedicate
Sono il Presidente di una piccola ASD che lavora in orario extracurriculare in una palestra scolastica.
la nostra attività è rivolta solo ai soci, peraltro tutti alunni della medesima scuola.
Vorremmo come da legge acquisire il defibrillatore, ma temo che in orario successivo al nostro, vengano inserite altre associazioni del territorio, note per la sciattezza e superficialità nella gestione degli impianti.
Fermo restando che potremmo lasciare il DEA a disposizione della scuola per l'orario mattutino, potremmo eventualmente solo per un discorso di mancanza di fiducia e quindi di responsabilità ( hanno già combinato molti danni nella struttura ), chiudere il DEA in luogo sicuro al termine delle nostre attività, consegnando però la chiave alla scuola, che potrebbe quindi riposizionarlo la mattina ?
Noi ci assumeremmo anche l'onere della spesa, ma non vogliamo essere responsabili della negligenza degli altri su un argomento così importante.
Grazie mille
Sergio
Vi consiglio di acquistarne una portatile da tenere con voi.
Salve e complimenti per le vostre attività
volevo porre un quesito in merito all'obbligo dell'acquisizione dei defibrillatori.
siamo una piccola asd solo con Cf, offriamo attività solo ai soci iscritti, operiamo in una palestra scolastica in orario extracurriculare ( pallavolo, pallacanestro )per elementari, medie e qualche adulto per ginnastica posturale, non partecipiamo a nessun torneo agonistico federale.
Gli unici tornei sono interni o con qualche altra asd come noi.
Dai vostri interessanti blog e dalla lettura della legge, si evince che anche noi dovremmo dotarci di defibrillatore semiautomatico.
Alcune associazioni come noi, invece dicono che non siamo obbligati, di contro noi riteniamo di si .
visto l'approssimarsi della scadenza dei termini di legge e che moltissime piccole associazioni operano come noi,
potreste gentilmente ribadire ancora gli obblighi ?
Grazie a nome di tutte noi piccole associazioni.
Siete obbligati, in quanto ASD affiliata ad un EPS o FSN nazionale e quindi presenti nel registro del CONI.
In virtù di questa vostra natura, chi fa attività sportiva con voi è un atleta. Per essi DOVETE avere un defibrillatore con tutto quello che ne consegue.
In merito " SULLA DOTAZIONE E L’UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA" della norma in questione - tralascio la mia opinione sullo stravolgimento della legge Balduzzi -, ancora manca il Decreto attuativo della stessa: ovvero, qual'è la eventuale sanzione a carico delle Società che non hanno il Defibrillatore? E se un socio non ha presentato il certificato medico di idoneità?
Grazie.
Non è una questione di sanzioni ma di responsabilità. Il Presidente dell'Associazione che, a causa della sua negligenza, ha provocato danni ai suoi atleti per mancanza di defibrillatore o di controllo sui certificati finisce... nel penale!
Salve ,sono la dirigente di una a.s.d. che pratica minibasket e basket ogni anno mandiamo tutti i ragazzi dagli 11 anni in poi al centro di medicina dello sport per la visita medica ed il rilascio del certificato medico agonistico. Sempre piu' spesso mi capita che i genitori tornino dalla visita medica agonistica con un certificato medico che abilita alla sola pratica sportiva NON AGONISTICA alla mia osservazione che non è sufficiente la risposta è che il medico ha detto che il ragazzo con quel certificato puo' svolgere gli allenamenti ma non le partite . Mi chiedo se questo sia corretto , considerando che l' allenamento raggiunge picchi di intensità anche piu' alti della gara ed è una preparazione alla gare; secondo me non va assolutamente bene . Inoltre la f.i.p. richiede espressamente per i propri tesserati dal compimento dell' undicesimo anno di età tale certificato agonistico. Se ho ragione mi sapete indicare una legislazione in merito in modo da potermi rivolgere a questi medici con in mano una normativa precisa ? Grazie
Sono le Federazioni a determinare ciò, in base a questa norma: https://dl.dropboxusercontent.com/u/46178864/DM_18feb1982.pdf
Sono da poco il presidente di una società sportiva dilettantistica, senza partita IVA e appena costituita. Più leggo e più mi viene voglia di ... scappare, anche perché non abbiamo i soldi nemmeno per comprare le magliette. Il quesito del momento é:
1. Se un'impresa dona alla società un Kit di magliette, deve la società sportiva rilasciare fattura?
2. L'impresa può scaricarsi il costo delle magliette e l'IVA?
3. La Società sportiva a quali adempimenti è soggetta al riguardo?
1. Dipende: se le magliette riportano il logo dell'Azienda (o in cambio fornite una qualsiasi prestazioni di reclamizzazione), si.
2. Dipende dalla loro contabilità: di norma si.
3. Dipende dalla risposta alla prima domanda.