Il regime fiscale agevolato ex L. 398/91, introdotto inizialmente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è stata poi esteso alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro dal Decreto-Legge n. 417/1991, art. 9 bis. La successiva Legge n. 350/2003, all’art. 2 comma 31, ha inoltre stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.
Per poter accedere a tale regime fiscale sono necessari alcuni particolari presupposti:
le Associazioni con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad es. 1° luglio – 30 giugno) devono aver conseguito proventi commerciali non superiori a 250.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
in caso si tratti di Associazione di nuova costituzione, per una previsione del patrimonio queste devono rapportare il limite di 250.000 euro dei proventi commerciali al periodo intercorrente fra la data di costituzione ed il termine dell’esercizio, a seconda dei giorni.
Il limite dei 250.000 euro è da calcolarsi al netto dell’IVA e della eventuale imposta sugli intrattenimenti; essendo tale limite riferito ai proventi commerciali, bisogna escludere le entrate istituzionali e decommercializzate (le quote associative, le erogazioni liberali, i corrispettivi specifici dei soci/tesserati per l’attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ecc.- art.148 TUIR).
Bisogna inoltre escludere:
le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR);
i proventi esenti da imposta, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es. interessi dei c/c) e quelli soggetti ad imposta sostitutiva (es. proventi dei fondi d’investimento) (articolo 143 TUIR);
i proventi derivanti da raccolte fondi pubbliche e occasionali, per un numero complessivo non superiore a 2 eventi all’anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69 (articolo 143 TUIR);
i contributi pubblici corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (articolo 143 TUIR).
Bisogna invece includere:
le sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 TUIR, relative ad attività commerciali;
i contributi delle pubbliche amministrazioni per l’esercizio di attività commerciale.
L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale (che potete trovare qui), prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime forfetario, utilizzando il modulo scaricabile qui.
Successivamente occorre comunicare all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, presentando il quadro VO della dichiarazione IVA. A tal fine nel frontespizio del modello UNICO è stata prevista un’apposita casella VO da barrare nel caso venga allegato il citato modello.
L’opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:
nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite), si applicherà il regime agevolato;
nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla fine del periodo d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il reddito che per l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili.
Le agevolazioni previste per le associazioni che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono:
l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;
l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità); è opportuno sottolineare che l’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto, bensì una facoltà poiché il rilascio della fattura rappresenta l’unico veicolo per la controparte atto a dedurre l’IVA addebitata;
l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
l’esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;
la determinazione forfettaria dell’IVA: le Associazioni che hanno deciso di avvalersi del regime fiscale agevolato potranno calcolare l’IVA da versare nella modalità che segue:
50% dell’IVA incassata per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali generiche (ad es. pubblicità, sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, biglietti per spettacoli);
2/3 dell’IVA incassata per la cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici.
la determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività (attualmente fissato nella misura del 3%) all’ammontare dei proventi commerciali (al netto d’IVA) conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Sussiste invece l’obbligo di:
conservare le fatture d’acquisto e le fatture emesse, che devono inoltre essere numerate in ordine progressivo per anno solare (leggi il nostro post Le fatture emesse dalle Associazioni: in quali casi e come predisporle);
annotare anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente (leggi il nostro post Registro IVA Minori per le Associazioni con contabilità 398/1991);
effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento attraverso il Modello F24;
redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (leggi il nostro post Redazione del Rendiconto Economico annuale di una Associazione);
per ogni raccolta fondi, redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative alla raccolta fondi organizzata (leggi il nostro post Alcune modalità di raccolta fondi per le Associazioni: tombole, lotterie e pesche di beneficenza);
tenere il libro soci e il libro verbali assemblee (leggi i nostri post Il Libro Soci: a cosa serve e come si fa e Libro dei verbali di Assemblea di un’associazione: come farlo e come conservarlo);
presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali) e il Modello 770, nei casi in cui è previsto (leggi i nostri post Dichiarazione dei redditi. Il Modello Unico: quando, perché e come va presentato dalle Associazioni e Il modello 770: quando, perchè e come va presentato dalle Associazioni).
L’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha inoltre fissato per le ASD un limite pari a Euro 516,46 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell’Associazione o versamento da essa effettuato dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.
Non riesco a capire se la domanda è stata trasmessa correttamente..
In una Asd vorremmo, in ottemperanza Del fine associativo (benessere psicofisico) fare dei trattamenti (es Shiatsu ed Osteopatici).
Il nostro dubbio è se questi possano essere svolti in una associazione ed in che modo:
- ASSOCIAZIONE CON SOLO CODICE FISCALE IN QUANTO:
L’articolo 143, comma 1, del TUIR, trattando del reddito complessivo degli Enti non commerciali residenti, recita testualmente:
“ (per gli enti residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione”.
- ASSOCIAZIONE CON PARTITA IVA (398) IN QUANTO:
sono da considerarsi comunque attività commerciali in quanto verosimilmente alcune persone potrebbero recarsi in associazione solamente per ricevere questo tipo di trattamenti e non per sposare e seguire la filosofia dell'associazione stessa.
- NON SI POSSONO PROPRIO EFFETTUARE IN UN CONTESTO ASSOCIATIVO, in questo caso perchè.
Grazie mille
Si può fare tranquillamente in un contesto associativo.
La presenza della partita Iva dipende dal tipo di attività che andrete a fare... se rivolta ai soli soci, non serve.
Perchè non viene al nostro corso così da capire bene come gestire un'associazione? http://www.teamartist.com/corsi/
Grazie come sempre
Ho già partecipato al vostro corso sul marketing (che mi è stato VERAMENTE UTILE E CHE CONSIGLIO) ora stó cercando di organizzarmi per questo che state proponendo..
Se si considerano commerciali le attività svolte nei confronti dei propri soci non rientranti nelle finalità statutarie e le Attività rivolte a terzi anche se rientranti nelle fonalità statutarie....in 398 una associazione allora puó fare praticamente tutto quello che fa un ente commerciale? Sia come rami di attività sia verso tutti?
Quali sono i limiti oltre che gli importi?
Non esattamente...
Ad esempio non può vendere beni, altrimenti si rischia di essere parificati a un negozio, e le attività devono comunque essere sempre inerenti le finalità statutarie.
Una Associazione proloco, ad esempio, non può svolgere anche attività sportiva (perchè sicuramente non la avrà a statuto)
Si può fare tranquillamente in un contesto associativo.
La presenza della partita Iva dipende dal tipo di attività che andrete a fare... se rivolta ai soli soci, non serve.
Perchè non viene al nostro corso così da capire bene come gestire un'associazione? http://www.teamartist.com/corsi/
Stiamo costituendo un’associazione il cui scopo è pubblicare e distribuire un giornale periodico su tematiche locali. Il giornale è distribuito gratuitamente in tutta la città (edicole, negozi, ecc.), quindi l’attività è prestata prevalentemente in favore dei terzi. Ci sono ingenti costi di stampa, che vengono finanziati tramite la pubblicità dei negozi locali sul giornale. Alcune domande:
1)È vero che il giornale è gratuito ma è distribuito soprattutto a non associati, quindi solo per questo è comunque attività commerciale, inoltre ci sono proventi commerciali (pubblicità) e quindi va richiesta la partiva IVA, giusto?
2) data la situazione, è conveniente optare per il regime agevolato 398/91?
3) se sì, come funziona l’IVA? Il tipografo ci rilascia fatture per la stampa con l’aliquota agevolata del 4%, mentre l’associazione emette fatture per la pubblicità con aliquota del 22%?
3) oltre l’IVA, bisognerà pagare sia l’IRES che l’IRAP?
4) come si esercita l’opzione? È sufficiente presentare domanda alla SIAE e poi indicarlo nella prima dichiarazione IVA?
Grazie
1. Esatto
2. Si
3. Si
4. Si
5. Presentando il modulo alla Siae. All'Agenzia delle Entrate, barrando un apposito quadro nella presentazione del modello Unico ENC
Buonasera, una ONLUS (ordinaria o di diritto) può accedere all'opzione 398/91?
Si
Stiamo facendo una asd e non ci e' chiaro la fiscalita' delle entrate.Siamo una squadra di calcio di rifugiati e andiamo avanti cn libere donazioni.Dobbiamo fare fattura per queste donazioni che ci fanno?Grazie 1000
Se sono semplici donazioni no, se si tratta di sponsorizzazioni allora sì.
Salve la nostra piccolissima ASD aderisce alla 398 e ha uno scopo, cercare di stare in piedi esclusivamente con le sponsorizzazioni e le liberalita´ dei volontari. Per questo motivo, nel ns bilancio potrebbe verificarsi che le entrate per sponsorizzazioni siano piu´ alte dei contributi associativi. Ma il fine non e´ ovviamente commerciale bensi´ quello che i nostri atleti spendano il meno possibile. In tal caso ritenete si possa perdere agevolazione oppure e´ giustificato il fine. Noi non abbiamo altri ingressi commerciali se non sponsor. Grazie 1000.
Samuele
Non è previsto un limite fisso all'ammontare delle entrate commerciali, ma se sono sponsorizzazioni non credo ci siano probolemi
Buongiorno,
io sono volontaria in una associazione di volontariato che qualche anno fa ha rivisto il proprio statuto in base alla legge 266/91 e alla l. r. 15/94, quindi ha assunto anche la qualifica di Onlus.
Recentemente ho fatto richiesta per diventare socio ma è stata respinta!
Da statuto potrei appellarmi all'assemblea dei soci...ma parlando con un socio di vecchia data, che non esercita il suo status, ho saputo che l'assemblea dei soci coincide con il direttivo!!!
Il vicepresidente è anche tesoriere e quasi presidente...decide tutto lui.
In pratica l'associazione è composta da 3 persone!
In più, ogni volta che c'è da svolgere qualche lavoro, questa persona, invia fatture all'associazione e quindi si autopaga...essendo anche tesoriere, gestisce entrate e uscite.
Lo statuto recita: "la qualità di socio è incompatibile con qualunque forma di lavoro subordinato o autonomo e con qualunque tipo di rapporto patrimoniale con l'associazione".
1. Per questi lavori, quindi, non dovrebbero rivolgersi a persone esterne?
2. Come devo comportarmi?
Grazie
1. Se lo statuto lo dice, allora Si
2. Purtroppo finchè non è socio, non può fare granchè