Nel fondare un Comitato è innanzitutto necessario determinare l’ambito in cui si intenderà operare, e dunque il tipo di attività che vi verrà promossa.
Il primo passo pratico sarà quindi redigere l’Atto Costitutivo del Comitato. In esso dovranno essere indicati una serie di dati che vanno a toccare sia i requisiti legali, sia una serie di informazioni base riguardanti il Comitato.
Dal punto di vista legale bisognerà prima di tutto indicare il rispetto degli articoli dal 14 al 32 del Codice Civile; nello specifico:
Art. 14 – Atto Costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Art. 15 – Revoca dell’atto costitutivo della fondazione
L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 – Atto Costitutivo e Statuto. Modificazioni
L’Atto Costitutivo e lo Statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L’Atto Costitutivo e lo Statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Art. 18 – Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
Art. 19 – Limitazioni del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
Art. 20 – Convocazione dell’assemblea delle Associazioni
L’assemblea delle Associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.
Art. 21 – Deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto Costitutivo o lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 22 – Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle Associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Art. 23 – Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’Atto Costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che l’ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa.
Art. 24 – Recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 25 – Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni
L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione o della legge.
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26 – Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L’autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più Fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Art. 28 – Trasformazione delle Fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
Art. 29 – Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’Associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’Associazione medesima.
Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
Art. 30 – Liquidazione
Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’Associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
Art. 31 – Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’Atto Costitutivo o dello Statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di Associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Art. 32 – Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
Bisognerà dunque considerare tutti i requisiti riguardanti gli articoli 143 e 148 della legge fiscale TUIR (Testo Unico Imposte Dirette):
Art. 143 – Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli Enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitali, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi Enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del Codice Civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’Ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti Enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituto dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli Enti stessi.
Art. 148 – Enti di tipo associativo
1. Non e’ considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri Enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne’ per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le Associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o Statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le Associazioni il cui Atto Costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle Associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Per quanto riguarda i dati più specifici del Comitato, bisognerà indicare:
luogo e data di fondazione del Comitato;
i nomi dei Soci, coi relativi dati personali;
denominazione del Comitato;
chi sono i primi componenti degli organi di controllo del Comitato;
lo Statuto del Comitato, da allegare all’Atto Costitutivo. Si tratta del documento che regola la vita e il funzionamento del Comitato; pertanto vi si dovranno stabilire (secondo la Legge 383/2000, articolo 3, comma 1):
– denominazione e sede;
– scopo e attività;
– durata (anche qualora sia illimitata);
– coordinate per la domanda di ammissione di soci e iscritti;
– soci e diritti e doveri dei soci;
– causalità per la decadenza dei soci;
– organi sociali (tra i quali saranno indispensabili l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo);
– coordinate dell’assemblea generale e straordinaria;
– diritti di partecipazione;
– validità assembleare;
– caratteristiche del Consiglio Direttivo;
– procedura per le eventuali dimissioni;
– modalità di convocazione del Consiglio Direttivo;
– compiti del Consiglio Direttivo;
– compiti del Presidente;
– mezzi finanziari e bilancio
– coordinate per eventuali modifiche allo Statuto
– direttive per l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
– norma di rinvio per ciò che non viene espressamente delineato nello Statuto.
Una volta stesi questi due fondamentali documenti (Atto Costitutivo e Statuto) si potrà dunque procedere con la registrazione del Comitato, al fine di poter ottenere i benefici fiscali previsti: la maniera più semplice sarà recandosi all’Agenzia delle Entrate. Prima di tutto si dovrà richiedere il Codice Fiscale dell’Associazione, attraverso il Modulo A-5 (reperibile sul sito dell’Agenzia o direttamente in loco). Dopodiché, si dovranno presentare l’Atto Costitutivo e lo Statuto in duplice copia e provvisti di marche da bollo di 14,62 euro; anche la copia che rimarrà all’Associazione dovrà essere bollata e presentata all’Agenzia affinché sia vidimata. Insieme a questi documenti bisognerà presentare il Modulo di Registrazione del Comitato (reperibile sul sito dell’Agenzia o direttamente in loco), che dovrà essere firmato dal Presidente del Comitato. A completamento, bisognerà pagare la tassa di registrazione, dell’ammontare di 168,00 euro.
A questo punto il Comitato sarà ufficialmente costituito e pronto ad operare nel perseguimento dei propri scopi.
Vorrei fondare un comitato genitori per la scuola primaria frequentata da mio vicino. il comitato dovrà avere un c/c bancario per raccogliere le donazioni, e quindi necessita di codice fiscale. In tutti gli istituti vicini al nostro paese, i fondatori del comitato si sono limitati a:
- redigere statuto
- presenntare copia statuto al dirigente scolastico e copia al Comune
- richiedere codice fiscale all'AdE
Nessuna registrazione, nessun atto costitutivo. L'ufficio dell'AdE del mio paese dice che è sufficiente questo, ma da quello che leggo qui da voi non basta