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D.L. n° 242/1999 – Riordino del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Gestione dell'associazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.176 del 29-7-1999

In vigore dal 13-8-1999
Testo aggiornato al 25-2-2014, con le modifiche e le integrazioni apportate dal DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 15

DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Art. 1

Comitato olimpico nazionale italiano

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed é posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2

Statuto

1. Il CONI é la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L’ente cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, anche d’intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell’articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

2. Lo statuto é adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed é approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. L’organizzazione periferica del CONI é disciplinata dallo statuto dell’ente.

4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l’elezione del presidente e della giunta nazionale.

 

Art. 3

Organi

1. Sono organi del CONI:

a) il consiglio nazionale;

b) la giunta nazionale;

c) il presidente;

d) il segretario generale;

e) lettera soppressa dal D.Lgs. 8 GENNAIO 2004, n. 15;

f) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell’articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. é consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2-bis. Il compenso spettante agli organi é determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.

 

Art. 4

Consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale é composto da:

a) il presidente del CONI, che lo presiede;

b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

c) i membri italiani del CIO;

d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva conseguente all’utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;

f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;

h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.

2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d)

del comma 1, individuati nell’ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.

3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l’equa rappresentanza di atlete e atleti.

4. Nell’ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

 

Art. 5

Compiti del consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell’idea olimpica e disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l’azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.

1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all’articolo 6.

2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive;

c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell’eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;

d) stabilisce, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

e) stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;

e-bis) stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;

e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

f) approva gli indirizzi generali sull’attività dell’ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;

g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;

h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

 

Art. 6

Giunta nazionale

1. La giunta nazionale é composta da:

a) il presidente del CONI, che la presiede;

b) i membri italiani del CIO;

c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;

c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;

c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.

1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;

b) componenti in carica o ex componenti dell’organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.

2. comma soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.

4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

5comma soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

6. comma soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

 

Art. 7

Compiti della giunta nazionale

1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell’attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:

  • a) formula la proposta di statuto dell’ente;
  • a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all’articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera é trasmessa al Ministero vigilante per l’approvazione;
  • b) delibera sull’ordinamento e sull’organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
  • c) esercita i poteri di controllo sull’organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell’ente;
  • d)delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
  • e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
  • f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
  • g) nomina il segretario generale;
  • h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
  • h-bis) individua, con delibera sottoposta all’approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell’attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;

3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

 

Art. 8

Presidente del CONI

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, anche nell’ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall’ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

2. Il presidente é eletto dal Consiglio nazionale.

3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, é nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

3-bis. La carica di presidente é incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.

3-ter. Il presidente é eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;

b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;

c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d’oro al merito sportivo.

 

Art. 9

Articolo soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

Art. 10

Articolo soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

 

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

 

1. Il collegio dei revisori dei conti é nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed é composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri designati dall’Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

 

Art. 12

Segretario generale

1. Il segretario generale é nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.

2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla gestione amministrativa dell’ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l’organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell’ente;

b) predispone il bilancio dell’ente;

c) espleta i compiti ad esso affidati dall’ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

3. La carica di segretario generale é incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.

 

Art. 12-bis

Promozione dello sport dei disabili

1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, affinché:

a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell’ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;

b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;

c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni;

c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.

 

Art. 13

Vigilanza

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell’esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell’ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell’ente.

2. Nei casi di cui al comma 1 é nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell’ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all’attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall’articolo 2 del presente decreto legislativo e dall’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

 

Art. 14

Articolo soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

 

Art. 15

Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate.

1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall’organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l’assemblea delle società e associazioni per deliberare sull’approvazione del bilancio.

4. L’assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell’organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.

6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate é concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.

 

Art. 16

Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. 

1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Gli statuti prevedono le procedure per l’elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non é immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. é consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato é confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.

5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

 

Art. 16-bis

Enti di promozione sportiva. 

1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all’utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l’assegnazione relativa agli esercizi successivi.

2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.

 

Art. 17

Articolo soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

 

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto é approvato lo statuto del CONI, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all’approvazione degli statuti di cui all’articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’approvazione dello statuto del CONI.

4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni successivi.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell’articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.

6. Nulla é innovato quanto alla natura giuridica dell’Aeroclub d’Italia, dell’Automobile club d’Italia e dell’Unione italiana tiro a segno.

7. Sino all’approvazione dello statuto dell’ente a norma dell’articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

 

Art. 19

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l’articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

 

 

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Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva

Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1427 del 17/12/2010

TITOLO I
Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva

Articolo 1
Definizione

1. Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività motorie – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO. Il loro statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive.

Articolo 2
Attività

1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:

a) Motorio – Sportive
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità e regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN o DSA.

b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

TITOLO II
Riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva

Articolo 3
Requisiti per il riconoscimento

1. Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 27 dello Statuto del CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Ente di Promozione Sportiva è necessario:

a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli art.12 e seguenti del Cod. Civ.;

b) essere dotati di uno Statuto conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI e che stabilisca l’assenza di fini di lucro, garantendo l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità;

c) 1)
per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, affiliate non inferiore a 1.000 (mille) con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000 (centomila).
La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione/società.

c) 2)
per gli EPS riconosciuti su base regionale, avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, affiliate non inferiore a 3 (tre) per ognuna delle province presenti in regione e comunque non inferiore a:
– 150 (centocinquanta) per regioni con numero province uguali o superiori a 9;
– 100 (cento) per regioni con numero province uguali o superiori a 5;
– 50 (cinquanta) per regioni con numero province inferiori a 5 e con un numero di iscritti tesserati non inferiore a:

(100.000 x popolazione regionale)
——————————————-
popolazione nazionale

La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione/società.
In nessuna regione, qualunque sia il numero delle sue province, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il numero delle società potrà comunque essere inferiore a 50 (cinquanta) ed il numero degli iscritti inferiore a 1.000 (mille).

d) 1)
per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere una presenza organizzata in almeno 15 (quindici) regioni e 70 (settanta) province.
Viene considerata “presenza organizzata” se:
a) nella regione e/o nella provincia l’Ente è operante con un proprio Comitato democraticamente eletto e dotato di una sede;
b) nella provincia risultano affiliate almeno 4 (quattro) associazioni o società sportive dilettantistiche praticanti almeno 2 (due) discipline sportive e nella regione sono costituiti almeno la metà dei Comitati Provinciali, arrotondata per eccesso.

d) 2)
Per gli EPS riconosciuti su base regionale, avere una presenza organizzata in tutte le province.
Viene considerata “presenza organizzata” se in ogni provincia e nella regione è operante un proprio Comitato democraticamente eletto dotato di una sede.

e) aver svolto attività del tipo motorio e sportiva e/o formativa di cui al precedente art. 2, da almeno quattro anni.
Tale attività deve intendersi svolta a livello nazionale dagli EPS riconosciuti a livello nazionale e svolta a livello regionale dagli EPS riconosciuti su base regionale.
Lo svolgimento delle attività deve essere congruo, di carattere ampiamente pluridisciplinare, comprovato da idonea documentazione e la titolarità dell’organizzazione appartenere esclusivamente all’ organismo che richiede il riconoscimento.

 

2. Ai fini del contenuto della lettera c) del presente articolo:

a) almeno il 60% delle associazioni o società sportive dilettantistiche devono essere affiliate da almeno 2 anni solo ed esclusivamente all’organismo che richiede il riconoscimento fatta eccezione per gli eventuali rapporti
associativi in essere con FSN o DSA.

b) sono considerati iscritti – utili ai fini del riconoscimento – i soggetti impegnati nell’attività sportiva, vale a dire i praticanti, i dirigenti, i tecnici, nonché altre figure similari di operatori sportivi, che abbiano con l’associazione o società sportiva dilettantistica affiliata, o direttamente con l’Ente, un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lg. 460/1997.

c) ai fini del conteggio degli iscritti tesserati, nel caso un soggetto lo sia in più ruoli, verrà conteggiato una sola volta.

d) le associazioni o società sportive devono avere le caratteristiche di cui all’art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni e, pertanto, in possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

 

Articolo 4
Presentazione della domanda

1. La domanda di riconoscimento, in qualità di EPS, deve essere presentata dal legale rappresentante dell’organismo e inviata al competente Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS presso la sede nazionale del CONI, per il livello nazionale e al Comitato Regionale CONI territorialmente competente, in caso di EPS a livello regionale, corredata dai seguenti documenti:

a) Atto Costitutivo e Statuto vigente in originale o copia conforme autenticata.

b) Documentazione attestante la vigenza della carica ricoperta dal legale rappresentante unitamente alla copia del documento d’identità.

c) Regolamenti richiamati nello Statuto.

d) Bilanci consuntivi degli ultimi quattro anni e il Bilancio di previsione relativo all’esercizio in cui viene richiesto il riconoscimento unitamente ai provvedimenti di approvazione assunti dall’Organo statutariamente competente e dall’organismo di controllo. I Bilanci dovranno essere integrati con la gestione amministrativa delle strutture territoriali dell’organismo; qualora lo Statuto preveda la gestione separata, l’organismo dovrà presentare entrambe le gestioni; nei Bilanci dovranno essere evidenziate le voci di conto in entrata relativa alle quote di affiliazione e tesseramento praticate.

e) Verbali, in originale o in copia conforme, di svolgimento delle Assemblee che hanno eletto i Comitati Provinciali e Regionali corredati dalla rispettiva lettera di convocazione e dall’elenco degli aventi diritto a voto.

f) Elenchi suddivisi per provincia/regione delle associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: denominazione, forma giuridica, legale rappresentante, indirizzo sede, codice di affiliazione, e corredati, per ciascuna associazione / società sportiva dilettantistica, dall’elenco di tutti gli iscritti tesserati completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: cognome, nome, data di nascita, numero e tipologia di tessera sportiva (praticante, dirigente, tecnico etc.) disciplina praticata. Questa documentazione dovrà essere presentata su supporto informatico secondo tracciati predefiniti dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.

g) Elenchi suddivisi per provincia/regione con indicazione delle eventuali ed ulteriori basi associative sportive che, pur carenti dei requisiti di cui all’art. 90  della L. 289/2002 e successive modificazioni, risultino comunque inseriti nei ruoli dell’Ente, con i relativi tesserati.
Anche questa documentazione dovrà essere presentata su supporto informatico secondo tracciati predefiniti dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.

h) Relazione dettagliata del Legale Rappresentante dell’organismo sulle attività di cui all’art. 2, organizzate nei quattro anni precedenti la domanda di riconoscimento e su quelle programmate nell’anno in cui viene presentata l’istanza di riconoscimento, corredata da idonea documentazione probante riferita a tutte le attività e le discipline sportive dichiarate e organizzate. A titolo esemplificativo non esaustivo dovranno essere presentati per ogni anno i calendari ufficiali delle gare e delle manifestazioni organizzate, e di tutte le altre attività, da cui dovrà risultare inequivocabilmente l’esclusiva e diretta titolarità dell’organizzazione delle attività dichiarate.

i) Provvedimento del competente organo statutario dell’organismo richiedente di approvazione della istanza di riconoscimento e di tutta la documentazione allegata, assunto in data non superiore a 6 mesi antecedenti l’invio dell’istanza stessa.

2. La presentazione dell’istanza incompleta nella documentazione oppure con formalità difformi da quelle previste nel presente articolo determinerà la sua irrecivibilità che comunque sarà oggetto di specifica comunicazione.

 

Articolo 5
Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento
in qualità di EPS a livello nazionale

1. La Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS, delegata all’istruttoria, provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3, con le seguenti modalità:

a) Requisito numero società sportive:

1) le associazioni/società sportive comprese negli elenchi trasmessi dall’organismo richiedente saranno autorizzate all’uso del programma informatico di gestione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI per un periodo massimo di 90 giorni.

2) La procedura informatica, seppure regolarmente conclusa, non darà luogo al riconoscimento ai fini sportivi CONI. Tali associazioni/società dunque non compariranno nel Registro Pubblico sul sito del CONI e non potranno stampare alcuna certificazione di iscrizione.

b) Requisito numero tesserati:

1) sulla base dei tabulati trasmessi verranno individuate a campione un numero di società pari al 33% (1/3) del totale, cui lo stesso organismo richiedente provvederà ad inviare una specifica modulistica fornita dal CONI che ciascun Presidente delle società prescelte dovrà sottoscrivere a titolo di autocertificazione.

2) i moduli compilati, sottoscritti dai Presidenti con allegata copia del documento di riconoscimento dovranno pervenire al CONI ovvero presso i suoi Comitati provinciali non oltre 90 gg. dalla consegna della modulistica all’organismo richiedente;

3) i Comitati provinciali del CONI avranno cura di raccogliere le autocertificazioni, stendere un rapporto riepilogativo e trasmetterlo alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS in tempo utile affinché la fase istruttoria si concluda in complessivi 120 gg.

c) Requisito Strutture territoriali. Esame atti costitutivi dei Comitati Provinciali e Regionali.

d) Statuto. Lo Statuto sarà acquisito dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS ed esaminato dagli Uffici del CONI che lo sottoporranno all’approvazione della Giunta Nazionale.

Articolo 6
Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento
in qualità di EPS a livello regionale

1. Il Comitato Regionale territorialmente competente delegato all’istruttoria, provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3, applicando, ove compatibili, le modalità descritte al precedente art. 5.

2. Al termine dell’istruttoria il Comitato Regionale territorialmente competente, dispone, con provvedimento adottato dal Consiglio Regionale, la trasmissione della documentazione all’Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi per gli ulteriori adempimenti nei casi di accertato possesso dei requisiti ovvero il rigetto dell’istanza nei casi negativi.

3. Il Comitato Regionale trasmette all’Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi il provvedimento adottato dal Consiglio Regionale unitamente a copia dell’istanza e della documentazione allegata per gli ulteriori adempimenti, entro 90 giorni a far data dal ricevimento dell’istanza.

 

Articolo 7
Deliberazioni

1. La Giunta Nazionale provvede entro 210 giorni, a far data dal ricevimento della istanza di riconoscimento presso l’Ufficio competente ovvero Comitato Regionale delegato all’istruttoria, salva l’ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, a deliberare in merito.

2. In caso di rigetto della domanda la richiesta di riconoscimento non potrà essere ripresentata prima di 24 mesi dal provvedimento di diniego.

 

Articolo 8
Effetti del Riconoscimento

1. L’ EPS riconosciuto ai fini sportivi dal CONI, acquisisce il diritto di riportare la dicitura, riferita al riconoscimento in qualità di Ente di Promozione Sportiva ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del CONI, e l’utilizzo del logo CONI
esclusivamente secondo le direttive previste nel Manuale per la gestione integrata dell’immagine del logo CONI.
Tale diritto non è cedibile a terzi né ai propri affiliati e tesserati.

2. L’EPS, a partire dall’anno successivo a quello del riconoscimento, potrà godere della contribuzione economica da parte del CONI secondo quanto disposto nei successivi articoli del Titolo III.

3. Le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno utilizzato il programma di gestione delle iscrizioni al Registro potranno beneficiare dell’iscrizione al Registro a far data dal primo giorno del mese successivo a
quello del provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi dell’EPS di appartenenza.

4. Gli EPS sono tenuti al rispetto delle norme di legge di riferimento nonché al rispetto delle deliberazioni del CONI e sono altresì tenuti a vigilare su quanto sopra anche nei confronti dei loro affiliati e tesserati.

5. Nel caso di utilizzo improprio del logo, da parte dell’Ente o dei propri affiliati e tesserati l’EPS sarà passibile di sanzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 23 dopo opportuno richiamo.

 

Articolo 9
Verifiche annuali per il mantenimento della qualifica di EPS

1. Negli anni successivi al riconoscimento, entro il termine inderogabile del 31 gennaio, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi di cui al precedente art. 3, gli EPS dovranno inviare al CONI – Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS:

a) elenco suddiviso per regioni/province con l’indicazione del numero delle associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 della
legge 289/2002 e successive modificazioni. Resta confermata l’ulteriore specifica del 60 % di cui al precedente articolo 3 comma 2 lettera a) riferita al requisito numerico minimo per il riconoscimento ed applicata alle affiliate per l’anno sportivo concluso. Gli affiliati a due o più EPS devono indicare, dopo l’iscrizione telematica al Registro e dopo il rinnovo annuale dell’affiliazione, quale sia il primo Ente di riferimento. La dichiarazione di scelta sottoscritta dal Presidente della associazione o società sportiva dilettantistica, è inoltrata ai Comitati Provinciali del CONI competenti per territorio, anche a cura dell’Ente affiliante, entro il 30 giugno dell’anno di rinnovo dell’affiliazione. La medesima è presentata una sola volta e reiterata solo in caso di modifica della scelta. Il mancato inoltro della dichiarazione di scelta, entro i termini previsti, rende l’associazione o società sportiva dilettantistica insussistente ai soli fini del conteggio di appartenenza ai diversi Enti.

b) elenco suddiviso per province del numero degli iscritti tesserati per l’anno sportivo di riferimento.

c) elenco dei comitati provinciali e regionali, in cui dovrà essere indicato, oltre all’indirizzo, il nominativo del Presidente; per ogni carica dovranno essere indicate le date di elezione e di scadenza del mandato.

d) elenco degli eventuali delegati provinciali e regionali: per ogni carica dovranno essere indicate le date di nomina e di scadenza del mandato.

e) elenco suddiviso per province con l’indicazione del numero delle restanti basi associative sportive affiliate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, che non possiedono i requisiti di cui all’art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni, comunque inserite nei ruoli degli Enti, con i relativi tesserati.

f) elenco delle discipline sportive per le quali l’EPS intende organizzare attività nell’anno in corso a favore dei propri affiliati/tesserati.

g) tutta la documentazione dovrà essere sottoposta all’attenzione del competente Organo statutario dell’EPS e il relativo provvedimento di approvazione dovrà essere presentato contestualmente alla documentazione.

2. I dati e la documentazione di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi mediante il modello di schema approvato
dalla Giunta Nazionale di cui al successivo art. 17 comma 7.

3. Il presente articolo si applica anche agli EPS su base regionale la cui verifica sarà condotta dal Comitato Regionale territorialmente competente.

 

Articolo 10
Revoca

1. All’esito della verifica di cui al precedente art. 9, in caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti da parte dell’EPS riconosciuto a livello nazionale e da parte dell’EPS riconosciuto su base regionale, rispettivamente la Giunta Nazionale e la Giunta Regionale competente potrà:
a) nel caso in cui sia accertata la carenza di uno dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, potrà offrire all’EPS l’opportunità di conseguire nuovamente il requisito mancante concedendo un tempo massimo per il ripristino della regolarità;
b) nel caso in cui sia accertata la carenza di due o più dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, proporrà all’organo competente la revoca del riconoscimento ai fini sportivi;
c) nel caso in cui l’EPS non abbia colmato la carenza in ordine al requisito mancante entro il tempo limite stabilito, proporrà all’organo competente la revoca del riconoscimento.

 

2. La revoca del riconoscimento ai fini sportivi comporterà la conseguente decadenza di tutte le prerogative conseguenti allo status di Ente di Promozione Sportiva ricadenti anche sui rispettivi affiliati.

 

Articolo 11
CUSI

1. Le disposizioni di cui ai presenti articoli 3, 4, 5 e 7 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue specifiche finalità di sviluppo dello sport universitario.

 

Articolo 12
Alta Corte di Giustizia Sportiva e
Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport

1. Eventuali controversie che contrappongano un Ente di Promozione Sportiva a soggetti affiliati o tesserati sono di competenza dell’ Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport istituiti presso il CONI secondo quanto sancito all’art.12 dello Statuto del CONI, a condizione che tale norma sia recepita nello Statuto dell’EPS.

 

Articolo 13
Codice di comportamento sportivo

1. I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all’osservanza del Codice di comportamento sportivo secondo quanto sancito all’art. 13 bis dello Statuto del CONI presso cui è istituito il Garante.

 

Articolo 13 bis
Normativa antidoping

1. La somministrazione e/o l’uso di sostanze o metodi dopanti sono vietati. Le procedure e le modalità per l’effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci di Enti di Promozione Sportiva sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO a cui si fa rinvio.

 

Articolo 14
Obblighi di denuncia

1. L’Organo statutario dell’EPS che venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo a responsabilità debbono farne tempestiva denuncia alla competente Procura presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

2. Di tale denuncia devono essere tempestivamente informati il Collegio dei Revisori dei Conti dell’EPS medesimo e:
a) il Presidente Nazionale del CONI quando trattasi di EPS riconosciuti a livello nazionale;
b) il Presidente del Comitato Regionale del CONI competente per territorio, quando trattasi di EPS riconosciuto su base regionale.

3. Resta salva la piena facoltà di ogni singolo EPS di adottare ogni misura ritenuta conveniente per la propria tutela e salvaguardia.

4. Quanto sancito dal presente articolo deve trovare applicazione anche in quanto disposto nell’articolato dei successivi Titolo III e Titolo IV.

 

TITOLO III
Determinazione e concessione dei contributi

Articolo 15
Risorse finanziarie

1. Il CONI eroga annualmente contributi agli EPS con riferimento alla consistenza organizzativa e all’attività svolta.

2. Tali contributi sono complementari e non esclusivi delle entrate proprie degli Enti.

3. Per il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) si rimanda al successivo art. 17, comma 2.

 

Articolo 16
Criteri per la determinazione del contributo

1. L’entità del contributo annuale da erogare a ciascun EPS, con esclusione del CUSI, viene calcolata con riferimento a:

a) Consistenza organizzativa. La consistenza organizzativa viene valutata sui seguenti parametri, tenuto conto di quanto stabilito al Titolo II, art.3, del presente Regolamento.
1) presenza organizzata nelle regioni;
2) presenza organizzata nelle province;
3) numero delle società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni e iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI;
4) numero degli iscritti (praticanti, dirigenti, tecnici e altre figure similari di operatori sportivi);
5) numero delle basi associative sportive che non possiedono i requisiti di cui all’art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni, comunque inseriti nei ruoli dell’Ente, con i relativi tesserati.

b) Attività Svolta. Per attività svolta nel campo della promozione sportiva si intendono le attività di cui all’art. 2.

 

Articolo 17
Determinazione del contributo

1. Il CONI determina nel proprio budget la somma complessiva destinata agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti su base nazionale.

2. Da tale somma complessiva viene detratta la quota di contributo assegnata al CUSI.

3. La somma residua, depurata della entità riferita al CUSI, viene così assegnata agli altri EPS:

a) 30% da erogare in parte uguale a tutti gli EPS;
b) 40% sulla base della consistenza organizzativa;
c) 20% sulla base dell’attività svolta;
d) 10% sulla base della progettualità mirata ad obbiettivi di sviluppo della pratica motorio sportiva indicati annualmente dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 18.

4. Per quanto attiene alla quota contributiva del 40 % – comma 3 lettera b) – il CONI provvede come segue:

a) 60% sulla base del numero delle associazioni/società iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
b) 10% sulla base del numero delle basi associative sportive presenti nelle sezioni parallele del Registro CONI;
c) 25% sulla base del numero dei tesserati delle associazioni/società iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
d) 5% sulla base del numero dei tesserati delle basi associative sportive presenti nelle sezioni parallele del Registro CONI;

5. Per quanto attiene alla quota contributiva del 20% – comma 3 lettera c) – la valutazione dell’attività svolta sarà effettuata secondo due criteri:
a) Livello (provinciale, regionale, nazionale quest’ultimo comprensivo dell’attività internazionale realizzata sul territorio nazionale);
b) Durata (settimanale, fino a tre mesi, fino a sei mesi, annuale).

6. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% – comma 3 lettera d) – la valutazione del progetto realizzato da ciascun EPS sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 18.

7. La trasmissione delle informazioni riferite alla consistenza organizzativa, alle discipline sportive organizzate ed al volume delle attività proposte incluse quelle formative, dovrà essere attuata utilizzando esclusivamente la specifica modulistica approvata dalla Giunta Nazionale.
Le informazioni relative alle attività sportive e formative realizzate nell’anno in corso dovranno essere trasmesse entro il 30 ottobre, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 8 lettera c).

8. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% – comma 3 lettera d) – riferita alla progettualità:

a) entro il 30 settembre di ciascun anno il “Nucleo per la valutazione degli EPS” definisce le linee guida di n° 1 (uno) progetto finalizzato che gli EPS, dovranno realizzare nel corso dell’anno successivo.
b) entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo, gli EPS trasmettono alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS la documentazione completa del progetto che intendono realizzare nel corso dell’anno, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal CONI per la raccolta uniforme delle informazioni e per omogeneità di valutazione.
c) entro il 30 ottobre gli EPS trasmettono alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS la documentazione completa del progetto realizzato ai fini della valutazione per la determinazione del contributo.

 

Articolo 18
Nucleo di Valutazione degli EPS

1. Il “Nucleo di valutazione degli EPS” è l’organismo deputato a valutare l’attività sportiva e formativa realizzata dagli EPS ai fini della ripartizione delle quote di contributo di cui al precedente art. 17 comma 3 lettere c) e d).

2. Il Nucleo di Valutazione – alla cui nomina provvede la Giunta Nazionale entro luglio di ciascun anno – è composto da 7 (sette) componenti: un membro di Giunta Nazionale, tre membri del Consiglio Nazionale e tre rappresentanti degli EPS designati dal Coordinamento degli EPS.

3. Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno 2 (due) volte nel periodo di mandato:
a) per l’elaborazione del bando per la progettualità da realizzarsi nell’anno successivo;
b) per l’esame delle attività sportive e formative nonché della progettualità realizzate dagli EPS nell’anno in corso.

4. Le ripartizioni di contributo formulate dal “Nucleo di Valutazione degli EPS” sono sottoposte all’esame della Giunta Nazionale dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.

 

Articolo 19
Tempi e modalità di erogazione

1. L’erogazione del contributo, così come determinato per ciascun EPS, è subordinato alla regolarità della documentazione nonché al rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento ed avviene verosimilmente nel rispetto dei seguenti tempi e nei limiti delle erogazioni statali ricevute:

a) per quanto attiene la quota complessiva del 70% di cui al precedente art. 17 comma 3, lettere a) e b), in tre rate:

  • 30% entro il mese di marzo;
  • 20% entro il mese di giugno;
  • 20% entro il mese di settembre.

b) per quanto attiene la quota complessiva del 30% di cui al precedente art. 17 comma 3, lettere c) e d), in un’unica rata nel mese di dicembre.

2. Per quanto riguarda il CUSI il contributo così come determinato al precedente art. 17 comma 2, viene erogato in quattro rate di uguale importo verosimilmente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e nei limiti delle erogazioni statali ricevute.

3. Nel caso in cui vi sia ritardo nell’approvazione del budget del CONI da parte degli Organi Vigilanti, la corresponsione dei contributi avviene nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Il CONI provvede al versamento delle somme mediante accredito su conto corrente bancario intestato all’Ente di Promozione Sportiva, previa espressa indicazione delle coordinate bancarie sottoscritta dal Presidente dell’EPS e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 20
Bilancio di Previsione e domanda di contribuzione

1. Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno gli EPS presentano al CONI – Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS:

a) il Bilancio di Previsione dell’EPS nel suo insieme, in copia conforme all’originale unitamente alla copia, del provvedimento di approvazione deliberato dall’Organo statutariamente competente, completo dei previsti
allegati, come di seguito indicati:
1) la relazione del Presidente dell’EPS che illustri in dettaglio i programmi di attività che l’EPS ha previsto di svolgere nel corso dell’anno e che devono trovare riferimento nel Bilancio di Previsione stesso;
2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al bilancio di previsione deliberato;

b) prospetto sintetico del bilancio di previsione dell’EPS nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’EPS, di cui al successivo art. 24, da parte degli organi centrali.

c) la specifica modulistica di cui al precedente art. 17 comma 7 riferita alla sola consistenza organizzativa, i cui dati devono riferirsi al 31 dicembre dell’anno precedente.

d) la descrizione del progetto che l’EPS intende realizzare secondo le linee guida indicate dal Nucleo di Valutazione.
Eventuali modifiche all’iniziale programmazione del progetto dovranno essere comunicate anche in corso d’opera.

e) una dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante il rispetto dell’art. 7 della legge 195/1974.

f) una dichiarazione delle coordinate bancarie del conto corrente su cui vengono accreditati i contributi deliberati dal CONI, con indicazione dei poteri di firma, sottoscritta congiuntamente sia dal Presidente dell’Ente che dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Quanto indicato al precedente comma si applica anche al CUSI fatta eccezione per la lettera d).

 

Articolo 21
Bilancio consuntivo e utilizzo dei contributi CONI

1. Entro il termine del 15 maggio di ciascun anno gli EPS inviano al CONI – Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS:

a) il Bilancio Consuntivo dell’EPS nel suo insieme, in copia conforme all’originale unitamente alla copia del provvedimento di approvazione, deliberato dall’Organo statutariamente competente, completo dei previsti allegati, come di seguito indicati:
1) la relazione del Presidente dell’EPS che illustri in dettaglio i programmi di attività che l’EPS ha svolto nel corso dell’anno e che devono trovare riferimento nel Bilancio Consuntivo.
2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’EPS al Bilancio Consuntivo;

b) prospetto sintetico del bilancio consuntivo dell’EPS nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’EPS, di cui al successivo
art. 24, da parte degli organi centrali.

c) una relazione documentata del Presidente dell’EPS in ordine all’attività svolta e all’utilizzo dei contributi ricevuti dal CONI nell’anno precedente tenuto conto che essi sono finalizzati per il 60% a spese per attività sportive e formative e per il 40% a spese di funzionamento il cui importo complessivo, in ogni caso, non potrà superare il 60% del totale delle spese per Funzionamento e spese generali “attività centrale” riportato nel quadro riepilogativo dei bilanci di cui alla precedente lettera b).

2. Quanto indicato al precedente comma si applica anche al CUSI.

 

Articolo 22
Attività di vigilanza – Verifiche documentali –
Procedure di controllo

1. Fermo restando la responsabilità dell’Organo statutario competente e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’EPS, il CONI vigila sull’attività degli Enti, attraverso l’attività di monitoraggio, oppure a seguito della trasmissione da parte di Enti di atti e documenti relativi ad attività contrastanti l’ordinamento sportivo.

2. Nell’ambito dell’attività di controllo da svolgersi sulla documentazione amministrativo–contabile riferita ai contributi di natura pubblica erogati, in ordine all’attività svolta nell’anno precedente, il CONI – almeno una volta all’anno – esegue un controllo a campione sulla documentazione presentata dagli Enti.

3. Gli EPS sono tenuti ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligati per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI e gli Organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è lo  strumento utilizzato per la verifica diretta del numero delle affiliate di cui all’art. 90 della L. 289/2002 e succ. modificazioni ed indiretta per gli altri dati compatibili.

5. La veridicità delle informazioni riferite alle discipline sportive organizzate ed al volume delle attività proposte incluse quelle formative, contenute nel modello di schema di cui al precedente art. 17 comma 5 saranno accertate mediante il supporto dei Comitati Regionali del CONI.

 

Articolo 23
Sanzioni

1. In caso di violazioni accertate il CONI può, in ogni momento, irrogare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli Enti di Promozione Sportiva.

2. Qualora attraverso atti in suo possesso o accertamenti svolti, il CONI riscontri irregolarità di tipo normativo, regolamentare, amministrativo e relative all’utilizzazione dei contributi erogati, per attività o spese non attinenti alle loro finalità ed anche per omessa, scarsa vigilanza sui propri affiliati, la Giunta Nazionale adotterà le seguenti sanzioni:

a) sospensione dei contributi: nel caso in cui la Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS riscontri irregolarità gestionali ed amministrative.
b) riduzione dei contributi ovvero decadenza dei contributi: fatto salvo il recupero delle somme complessive non regolarmente rendicontate, nel caso in cui la Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS riscontri reiterati comportamenti contrastanti o elusivi della normativa CONI.
c) proposta della revoca del riconoscimento: nel caso in cui la Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS riscontri gravi, reiterate od estese irregolarità già sanzionate secondo quanto previsto al precedente art. 7.

 

TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24
Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli EPS

1. Ciascun EPS è tenuto ad adottare e trasmettere al CONI, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente atto normativo, un Regolamento di Amministrazione e Contabilità nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto del
CONI, ispirato ai principi e regole contenuti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CONI.

 

Articolo 25
Allegati

1. Gli allegati prospetti sintetici di bilancio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2. Le eventuali modifiche o integrazioni sono approvate dalla Giunta Nazionale.

 

Articolo 26
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per gli EPS già riconosciuti all’entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) sara verificato con riferimento al solo anno sportivo 2011 e quindi nel periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011.

3. Ai fini di quanto disposto al precedente articolo 17, fino all’attivazione delle sezioni parallele del Registro per le basi associative sportive, farà fede la dichiarazione dell’Ente sulla consistenza organizzativa presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

10 risposte a “D.L. n° 242/1999 – Riordino del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva”

  1. Giorgio

    Buongiorno e grazie per la condivisione di informazioni.
    Il quesito è il seguente: Se la mia ASD risulta per il 2015 nel registro coni con causale 1 "affiliazione scaduta" e l'ente FSN a cui siamo aggregati ha scritto al Coni per suggerire l'aggiornamento di stato e questo non risponde o comunque tarda a sistemare la cosa cosa rischiamo qualora dovesse esserci un'esplicita richiesta dei dati di affiliazione da parte di un ente di controllo? Abbiamo una lettera scritta dalla FSN al Coni di sollecito e nulla più
    Grazie anticipatamente
    P.S. nel 2014 risulta regolare ed il 2016 ancora stesso problema del 2015. Il Coni point dice che per inserire il 2016 devono sistemare il 2015...

    • TeamArtist

      Sono le federazioni a dover provvedere... se il CONI ha tempi biblici, non potete fare nulla, ma direi che voi non rischiate nulla

  2. GABRIELLA

    Buon giorno! sono presidente di una asd di equitazione in attesa, da TRE ANNI, da parte del comune di Trieste dei permessi per edificare le strutture, quindi non svolgiamo alcuna attività! quest'anno, se entro dicembre non abbiamo notizie positive dal comune, (ci hanno appena revocato l'unico permesso di accesso che ci hanno dato a maggio 2015) siamo costretti a vendere i cavalli e le relative attrezzature perchè siamo anni che paghiamo tutto solo il vice presidente ed io.
    1. Cosa succede se non rinnovo l'affiliazione all'ente di promozione sportivo prima di chiudere l'asd?
    Ricordo che non possiamo svolgere alcuna attività perchè ora i cavalli sono in slovenia a spese nostre, quindi l'unica "attività" sono le nostre quote associative più le quote della segretaria e di un consigliere, in totale 4.
    vi ringrazio per la risposta e complimenti per quello che fate! Gabriella

    • TeamArtist

      1. Direi che non rischiate praticamente nulla non svolgendo alcuna attività.

  3. fabio

    Salve, faccio parte di una asd che opera all interno di un palasport comunale da 5 anni,scrivo a nome mio e di altre 4 asd nella mia stessa situazione. Le 5 asd operano nello stesso palazzetto comunale chi da 10 anni chi da 5 e chi da 4. Abbiamo tutti un regolare rapporto di affitto con contratto stipulato con la società che gestiva il palasport x conto del comune. La società in questione ha rimesso il suo mandato ed il comune ha chiesto a noi associazioni di liberare tutti gli spazi da noi utilizzati x fare attività e lasciare il palasport vuoto e libero x il nuovo gestore che provvederò a suo piacimento a riempire gli spazi (anche con attività commerciali ci e' stato detto). Tutte le asd in questione fanno fare attività sportiva a circa 2000 persone tra bambini, anziani e ragazzi disabili, noi in particolare facciamo anche attività con le scuole del territorio (nel 2014 abbiamo ospitato 14 classi di diverse scuole). Ora il nostro dubbio é il seguente:
    1. può il comune sfrattarci?
    2. che diritti abbiamo noi asd ed i nostri soci?
    3. c'è un ente che a cui possiamo rivolgerci per essere tutelati in questo processo?

    • TeamArtist

      1. Il "regolare contratto di affitto" che avete stipulato con con la società che gestiva il palasport è scaduto?
      2. Dipende dalla risposta al punto 1.
      3. Noi!
      Vi consiglio di leggere questo post: http://www.teamartist.com/blog/2012/04/23/ottenere-contributo-economico-dal-comune-per-l-propria-associazione/

      • fabio

        Ol contratto che avevamo con la precedente cooperativa di gestione scadeva nel 2017 come il mandato della cooperativa stessa. la cooperativa è fallita e in maniera temporanea, in attesa di un nuovo bando , è stata affidata a una nuova cooperativa fino a settembre. Da un colloquio avuto con l'assessore comunale è emersa la volontà di lasciare la serie a di pallavolo e tirar fuori dal palazzetto le varie asd minori per far posto a negozi e ristoranti...

        • fabio

          il nosto contratto durava come il mandato della societa di gestione (verbalmente)cio ci e' stato contestato dal comune stesso, dicendoci che il controtto primo non era valido (x la scadenza contemporanea al mandato del gestore)secondo che il contratto era con la soc di gestione, chiudendo lei il nostro contratto decade automaticamente

          • fabio

            il nosto contratto durava come il mandato della societa di gestione fino 2017 ,(verbalmente)cio ci e' stato contestato dal comune stesso, dicendoci che il controtto primo non era valido (x la scadenza contemporanea al mandato del gestore)secondo che il contratto era con la soc di gestione, chiudendo lei il nostro contratto decade automaticamente. dal colloquio con la giunta comunale è emerso la volontà di lasciare la serie a di pallavolo e tirar fuori le varie asd "minori" per far posto a negozi e ristoranti... lo possono fare? il comune ci ha verbalmente detto che dal 1 di settembre dobbiamo lasciare lo spazio

          • TeamArtist

            A mio parere, si. Anche se fareste bene a far causa alla società di gestione...
            Dovete, a mio parere, fare una protesta popolare, portando i vostri atleti e le vostre famiglie con dei cartelli di proposta al prossimo consiglio comunale. La politica trema quando gli elettori si muovono in massa...