Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 218 del 19 Settembre 2003
In vigore dal 04/10/2003
Art. 1.
Anagrafe unica delle ONLUS
1. L’iscrizione all’anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall’articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.
Art. 2.
Comunicazione
1. Al fine di consentire il controllo di cui all’articolo 1, alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, e’ allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalita’ di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le attivita’ svolte e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo della dichiarazione, puo’ essere allegata copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, e’ spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e’ approvato il modello per la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce parte integrante del modello di comunicazione di cui al comma 1.
4. Nelle more della predisposizione del modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 da parte dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva e’ redatta su carta libera.
Art. 3.
Controllo formale
1. Senza pregiudizio per l’ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 2, procede all’iscrizione, previa verifica della:
a) regolarita’ della compilazione del modello di comunicazione;
b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all’articolo 2, comma 1.
2. All’esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’anagrafe unica delle ONLUS e gliene da’ notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali e’ formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all’ente interessato ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L’ufficio, nell’attivita’ di verifica di cui al comma 1, puo’ invitare l’ente interessato, anche tramite l’invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attivita’ ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalita’ di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
4. Qualora la direzione regionale non provveda all’invio delle comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l’interessato si intende iscritto all’anagrafe delle ONLUS.
Art. 4.
Effetti dell’iscrizione all’anagrafe
1. L’interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto dell’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS.
2. Gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1. Se la comunicazione e’ effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell’organizzazione.
Art. 5.
Cancellazione dall’anagrafe
1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all’avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all’articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con le modalita’ di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente interessato, ovvero, nell’ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l’ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per l’effettuazione dei controlli e l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche’ di quelle previste dalle singole leggi d’imposta.
2. Gli uffici dell’Amministrazione tributaria che, nell’ambito della propria attivita’ istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l’inosservanza, in concreto, di uno o piu’ requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione sulla necessita’ o meno di procedere, previo parere dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, alla cancellazione dall’anagrafe, con le modalita’ di cui al comma 1.
3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall’anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin dal momento dell’iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o piu’ requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno.
5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all’iscrizione, di uno o piu’ requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate chiede preventivamente il parere all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale al fine di provvedere alla cancellazione dall’anagrafe, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni.
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano tale comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 2, ovvero della copia dello statuto o dell’atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione e’ spedita in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale competente, che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione dell’iscrizione dall’anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalita’ di cui all’articolo 3.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di presentare la dichiarazione sostitutiva, la direzione regionale richiede ai medesimi l’adempimento del suddetto obbligo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato previo parere dell’Agenzia per le ONLUS ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
Salve, abbiamo fatti richiesta di iscrizione all'anagrafe onlus, ma c'è stata negata per alcuni scopi.
pertanto hanno mandato il recuperi delle somme.
Intanto il registro regionale del volontariato ci ha conferito il decreto di onlus.
possiamo quindi fare annullare il recuperare somme?
Grazie
mi spiace ma non riesco a capire bene la situazione, potrebbe rispiegarla in modo più chiaro?