ATTENZIONE: Si consiglia la lettura del nostro articolo sulle Locandine delle Associazioni nelle vetrine dei negozi per districarsi nella babele di questo Decreto Legge.
GU n. 288 del 9-12-1993 – Suppl. Ordinario n.108
note:
Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993
1 – Errata corrige in G.U. 31/12/1993 n. 306 (relativo agli artt. 3, 45, 47, 48, 55, 56, 62, 72 e 77).
2 – Il D.Lgs 28 dicembre 1993, n. 566 (in G.U. 31/12/1993 n. 306) ha modificato (con l’art. 1) gli artt. 38 comma 4, 42, 45, 46, 47 e 56.
3 – La L. 22 febbraio 1994, n. 146 (in S.O. n. 39 relativo alla G.U. 4/3/1994 n. 52) ha modificato (con l’art. 39) gli artt. 58 comma 1, 61 commi 1 e 3, 77 comma 1 e 79 comma 1 ed ha abrogato l’art. 60.
4 – Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (in S.O. n. 122 alla G.U. 29/8/1994 n. 201), nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 596, (in G.U. 28/10/1994 n. 253), ha disposto (con l’art. 3-bis) la modifica degli artt. 9, 50 e 56.
5 – Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U. 31/1/1995 n. 25), nel testo introdotto dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995 n. 77), ha disposto (con l’art. 10) la modifica degli artt. 45 e 50.
6 – Il d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (in G.U. 1/4/1995 n. 77) nel testo introdotto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 (in G.U. 31/5/1995, n. 125) ha modificato (con l’art. 3) l’art. 38, comma 5.
7 – Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (in G.U. 29/6/1995 n. 150), nel testo introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, (in G.U. 23/8/1995, n. 196), ha disposto (con l’art. 1) la modifica degli artt. 25, 27, 33, 36, 50, 56, 58 e 72.
8 – Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 (in G.U. 8/10/1995 n. 253), nel testo introdotto dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, (in G.U. 27/12/1995 n. 300), ha disposto la modifica dell’art. 79.
9 – La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. n. 153 relativo alla G.U. 29/12/1995 n. 302) ha disposto (con l’art. 3) la modifica degli artt. 42, 44, 45, 47, 61, 62, 63, 65, 66 e 77.
10 – Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 (in G.U. 25/11/1996 n. 276), nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5, (in G.U. 25/1/1997 n. 20), ha disposto la modifica degli artt. 66, 72, 73 e 79.
11 – La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L relativo alla G.U. 17/5/1997 n. 113) ha modificato (con l’art. 17) l’art. 53.
12 – Il D.L. 29 settembre 1997, n. 328 (in G.U. 30/9/1997 n. 228), nel testo introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 1997, n. 410, (in G.U. 29/11/1997 n. 279), ha disposto la modifica degli artt. 47, comma 2-bis e 44, comma 2.
13 – Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (in S.O. n. 252/L relativo alla G.U. 23/12/1997 n. 298) ha (con l’art. 51) disposto che ” dal 1 gennaio 1999 e’ abolita la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del presentedecreto”.
14 – La L. 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. n. 255/L relativo alla G.U. 30/12/1997 n. 302) ha modificato (con l’articolo 49) gli artt. 8, 50 e 61.
15 – Il D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473 (in S.O. n. 4/L relativo alla G.U. 08/01/1998 n. 5) ha modificato (con l’articolo 12) gli artt. 23, 24, comma 1, 53 e 76.
16 – La L. 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U. 14/5/1998 n. 110) ha modificato (con l’art. 33) l’art. 79, comma 2.
17 – Il D.Lgs 5 giygno 1998, n. 203 (in G.U. 1/7/1998 n. 151) ha disposto (con l’art. 4) la modifica degli artt. 24 e 76.
18 – La L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. n. 210/L relativo alla G.U. 28/12/1998 n. 302) ha modificato (con l’art. 31) gli artt. 61 e 72.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente decreto legislativo: Capo I IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo I
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 1. Ambito di applicazione
1. La pubblicita’ esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: – La legge n. 421/1992 reca: “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita’, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”. Si trascrive il testo del relativo art. 4: “Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). – 1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o piu’ decreti legislativi, diretti: a) all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale immobiliare (ICI), con l’osservanza dei seguenti princi’pi e criteri direttivi: 1) applicazione dell’ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarita’ dell’imposta al comune ove sono ubicati gli immobili; 2) assoggettamento all’imposta, per anni solari, del proprietario dell’immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l’imposta e’ dovuta proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell’anno; 3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari; 4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del catasto; 5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l’utilizzazione agro-silvo- pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10), demandando al comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell’ICI se inferiore all’indennita’ di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e’ costituita dal valore dell’area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla data in cui il fabbricato e’ assoggettato all’ICI; 6) determinazione di un’aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione dell’aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facolta’ di aumentare l’aliquota massima fino all’uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio; 7) esenzione dall’imposta per: 7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita’ montane, i consorzi fra detti enti, le unita’ sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche’ le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L’esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell’ente; 7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche’ delle attivita’ di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; 7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purche’ compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 7.4) i fabbricati di proprieta’ della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali e’ prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 7.8) i fabbricati in corso d’opera non utilizzati; 7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle attivita’ assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita’ predette; 7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 8) riduzione dell’imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 9) detrazione dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione si applica anche per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta’ indivisa; 10) i terreni agricoli di proprieta’ di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita’ a titolo principale, purche’ dai medesimi condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l’imposta e’ dovuta per scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure: 10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni; 10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 milioni; 10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 milioni; 11) accertamento e riscossione dell’imposta a cura del comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all’anagrafe tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilita’ di gestione dell’imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei comuni; 12) rimborso dell’imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di inedificabilita’ perduri per almeno tre anni; il rimborso e’ limitato all’imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni; 13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie; 14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell’imposta non versata o tardivamente versata, graduandone l’entita’ in relazione alla gravita’ dell’infrazione e prevedendo la inapplicabilita’ della soprattassa per omesso o tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso; 15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere formale; 16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall’ambito di applicazione dell’imposta locale sui redditi (ILOR), nonche’ detrazione, per l’abitazione principale, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unita’ immobiliari delle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; 17) soppressione dal 1 gennaio 1993, dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sara’ prevista l’applicazione, con le aliquote massime e l’acquisizione del gettito all’erario dello Stato per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore fi- nale quello al 31 dicembre 1992; 18) in caso di espropriazione per pubblica utilita’, oltre alla indennita’ determinata secondo i criteri vigenti, e’ dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l’importo dell’ICI corrisposta dall’espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi cinque anni e l’importo dell’ICI che sarebbe stato corrisposto sulla base dell’indennita’, oltre gli interessi legali sulla stessa differenza; 19) non deducibilita’ dell’ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi; b) all’attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della facolta’, connessa alla politica degli investimenti, di istituire un’addizionale all’IRPEF in misura non eccedente l’uno per cento dell’imposta relativa all’anno 1993, il 2 per cento di quella relativa all’anno 1994, il 3 per cento di quella relativa all’anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni dell’addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici obiettivi di carattere sociale. L’addizionale e’ riscossa, mediante distinto versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalita’ previsti per il versamento a saldo dell’IRPEF. Il provento dell’addizionale e’ devoluto dallo Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la disciplina dell’addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; l’addizionale non e’ deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno, altresi’, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa attivita’, l’attivita’ di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; c) all’attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni a statuto ordinario – gia’ titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell’art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes- sive modificazioni – dell’intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonche’ della soprattassa annuale di cui all’art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all’art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l’osservanza dei seguenti princi’pi e criteri direttivi: 1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle scadenze previste nell’art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell’anno precedente; 2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle concernenti le sanzioni e la loro entita’, e sono riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita’ ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli analoghi tributi erariali, il quale versera’ i tributi regionali riscossi nelle casse della regione di competenza ed avra’ diritto allo stesso aggio fissato per i detti tributi erariali; 3) la rinnovazione dell’immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da’ luogo all’applicazione di una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il quale il tributo dovuto e’ stato riscosso dalla regione di provenienza; 4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) all’istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto ordinario di un’imposta sull’erogazione del gas e dell’energia elettrica per usi domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e di un’analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti princi’pi e criteri direttivi: 1) l’imposta puo’ essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al crescere dei consumi; 2) l’imposta regionale e’ determinata da ciascuna regione, con propria legge, in misura complessivamente non eccedente il 6 per cento; 3) l’imposta provinciale e’ deliberata da ciascuna provincia in misura complessivamente non eccedente l’uno per cento; 4) l’imposta regionale e l’imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli utenti; 5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi regionali e provinciali saranno determinati le modalita’ di articolazione delle aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalita’ di accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonche’ le sanzioni, le indennita’ di mora e gli interessi per il mancato o ritardato versamento; e) all’istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o piu’ imposte sull’esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1 dell’art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) all’applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti correnti che, nell’ambito dell’art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti princi’pi e criteri direttivi: 1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i princi’pi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall’art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle rispettive quantificazioni; 2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all’erario da parte dei comuni del gettito dell’ICI calcolato con l’aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle comunita’ montane per il 1993 di fondi ordinari pari a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo pari al gettito dovuto per l’anno 1993 dell’ICI calcolato sulla base dell’aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla soppressione dell’INVIM; gli accertamenti dell’ICI dovuta per l’anno 1993, in deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono effettuati dall’Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai comuni; le somme riscosse dall’Amministrazione finanziaria per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza dell’aliquota obbligatoria; 3) conservazione a ciascun ente locale di contributi erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all’art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all’ente locale stesso; 4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dello stesso anno della perequazione degli squilibri della fiscalita’ locale, con particolare considerazione: 4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito; 4.4) dei comuni capoluogo di provincia; 4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza; 5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunita’ montane, con quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana; 6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie; 7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo nell’erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori; g) all’autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle comunita’ montane ad assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto sulla base di progetti ‘chiavi in mano’ ed a prezzo chiuso. Il piano finanziario previsto dall’art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell’elenco che sara’ approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera che superano l’importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a cura di societa’ specializzata all’uopo autorizzata dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, con riparto dei costi relativi tra l’ente mutuatario e l’istituto di credito mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico- finanziario dell’investimento e della connessa gestione. 2. Il Governo della Repubblica e’ delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi diretti al riordino dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunita’ montane, con l’osservanza dei seguenti princi’pi e criteri direttivi: a) armonizzazione con i princi’pi della contabilita’ generale dello Stato, per la parte applicativa dei princi’pi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell’informatizzazione; b) applicazione dei princi’pi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, con l’introduzione in forma graduale e progressiva della contabilita’ economica a decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facolta’ di applicazione anticipata; c) definizione, nell’ambito del sistema di contabilita’ economica, dei princi’pi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali; d) inclusione nell’ordinamento finanziario e contabile della possibilita’ di ricorso all’istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia. 3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Governo della Repubblica e’, altresi’, delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti princi’pi e criteri direttivi: a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affisioni: 1) tassazione della pubblicita’ esterna avente finalita’ commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell’imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione; 2) attribuzione della soggettivita’ passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilita’ tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita’; 3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i comuni in non piu’ di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l’anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso; 4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell’imposta sulla pubblicita’ nonche’ del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) in materia di tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province: 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu’ adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche’ in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu’ di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all’art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi; 3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unita’ immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili; 4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli previsti per l’imposta comunale sulla pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affissioni; c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un piu’ diretto collegamento tra fruibilita’ del servizio e applicabilita’ della tassa nonche’ attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo sulla base della potenzialita’ di produzione di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi; 2) definizione di precise modalita’ di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle attivita’ produttive; d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita’ e di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; 2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a finalita’ di carattere sociale e di economicita’ di gestione; e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il regolare funzionamento dei servizi. 5. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in lire 29.423 miliardi per l’anno 1993 e lire 24.510 miliardi per l’anno 1994, si provvede: a) quanto a lire 1.650 miliardi per l’anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l’anno 1994, mediante utilizzo delle entrate indicate all’art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall’art. 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; b) quanto a lire 8.290 miliardi per l’anno 1993, con le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2); c) quanto a lire 15.933 miliardi per l’anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l’anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento ‘Disposizioni finanziarie per le prov- ince, per i comuni e le comunita’ montane’ iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992; d) quanto a lire 3.550 miliardi per l’anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l’anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto al cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all’uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 6. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Al fine dell’espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in attuazione dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti di cui al presente articolo, nel rispetto dei princi’pi e criteri direttivi determinati dall’articolo stesso e previo parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con uno o piu’ decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993”. Note alle premesse: – L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con determinazione di princi’pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. – L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. – Per il testo dell’art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) e e) della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.
Art. 2. Classificazione dei comuni
1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi: Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti; Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti; Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti; Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti. 2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.
Art. 3. Regolamento e tariffe 1. Il comune e’ tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicita’ e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita’ di effettuazione della pubblicita’ e puo’ stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. 3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita’ degli impianti pubblicitari, le modalita’ per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonche’ i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi’ stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche’ la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette. 4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e’ divenuta esecutiva a norma di legge. 5. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazine e’ divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo. 6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita’, puo’ applicare, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita’ di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e dell’articolo 15, nonche’, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all’articolo 19.
Art. 4. Categoria delle localita’
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere le localita’ del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale. 2. Il regolamento comunale deve specificare le localita’ comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo’ superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potra’ essere superiore alla meta’ di quella complessiva.
Nota all’art. 4: – Si trascrive il testo dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada): “Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). – 1. Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede, con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 e’ pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.”.
Art. 5. Presupposto dell’imposta
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e’ soggetta all’imposta sulla pubblicita’ prevista nel presente decreto. 2. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attivita’ economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 6. Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicita’, tenuto al pagamento in via principale, e’ colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita’.
Art. 7. Modalita’ di applicazione dell’imposta
1. L’imposta sulla pubblicita’ si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta e’ calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita’. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta e’ calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo’ essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonche’ i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 7. Qualora la pubblicita’ di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e’ maggiorata del 100 per cento.
Art. 8. Dichiarazione 1. Il soggetto passivo di cui all’art. 6 e’ tenuto, prima di iniziare la pubblicita’, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita’ e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita’, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita’ effettuata, con conseguente nuova imposizione; e’ fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicita’ annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche’ non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicita’ si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita’ di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si pre- sume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui e’ stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e’ stato effettuato l’accertamento.
Art. 9. Pagamento dell’imposta 1. L’imposta e’ dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e’ quello specificato nelle rela- tive disposizioni. 2. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e’ superiore a lire cinquecento o per eccesso se e’ superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono deter- minate le caratteristiche del modello di versamento. 3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo’ consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. 4. Per la pubblicita’ relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita’ annuale l’imposta puo’ essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni. 5. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica e’ stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l’art. 2752, comma 4, del codice civile. 6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e’ stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e’ stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo’ chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune e’ tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. 7. Qualora la pubblicita’ sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicita’ non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche’ il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
Art. 10. Rettifica ed accertamento d’ufficio
1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e’ stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. 2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonche’ il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l’organizzazione e la gestione dell’imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
Art. 11. Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attivita’ organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il comune e’ tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
Art. 12. Pubblicita’ ordinaria
1. Per la pubblicita’ effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e’ la seguente:
comuni di classe I L. 32.000 comuni di classe II ” 28.000 comuni di classe III ” 24.000 comuni di classe IV ” 20.000 comuni di classe V ” 16.000 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicita’ effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita’ previste dal comma 1. 4. Per la pubblicita’ di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta e’ maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e’ del 100 per cento.
Art. 13. Pubblicita’ effettuata con veicoli
1. Per la pubblicita’ visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e’ dovuta l’imposta sulla pubblicita’ in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita’ previste dall’art. 12, comma 1; per la pubblicita’ effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta e’ dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta e’ dovuta nella misura della meta’ a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta e’ dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicita’ effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta’ dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta e’ dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000; b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg ” 96.000; c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie ” 48.000. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e’ raddoppiata. 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e’ dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purche’ sia apposta non piu’ di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 5. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
Art. 14. Pubblicita’ effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
1. Per la pubblicita’ effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita’ del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 128.000 comuni di classe II ” 112.000 comuni di classe III ” 96.000 comuni di classe IV ” 80.000 comuni di classe V ” 64.000 2. Per la pubblicita’ di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicita’ prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla meta’ delle rispettive tariffe. 4. Per la pubblicita’ realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000 comuni di classe II ” 7.000 comuni di classe III ” 6.000 comuni di classe IV ” 5.000 comuni di classe V ” 4.000 5. Qualora la pubblicita’ di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta’ di quella ivi prevista.
Art. 15. Pubblicita’ varia
1. Per la pubblicita’ effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e’ pari a quella prevista dall’art. 12, comma 1. 2. Per la pubblicita’ effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e’ dovuta l’imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicita’ stessa viene eseguita, nella seguente misura:
comuni di classe I L. 192.000 comuni di classe II ” 168.000 comuni di classe III ” 144.000 comuni di classe IV ” 120.000 comuni di classe V ” 96.000 3. Per la pubblicita’ eseguita con palloni frenati e simili, si applica l’imposta in base alla tariffa pari alla meta’ di quella prevista dal comma 2. 4. Per la pubblicita’ effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e’ dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita’ di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000 comuni di classe II ” 7.000 comuni di classe III ” 6.000 comuni di classe IV ” 5.000 comuni di classe V ” 4.000 5. Per la pubblicita’ effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita’ e per ciascun giorno o frazione e’ la seguente:
comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.000 comuni di classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 21.000 comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 18.000 comuni di classe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 15.000 comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 12.000
Art. 16. Riduzioni dell’imposta
1. La tariffa dell’imposta e’ ridotta alla meta’: a) per la pubblicita’ effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicita’ relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicita’ relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Art. 17. Esenzioni dall’imposta
1. Sono esenti dall’imposta: a) la pubblicita’ realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attivita’ negli stessi esercitata, nonche’ i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche’ siano attinenti all’attivita’ in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attivita’ svolta, nonche’ quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilita’, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicita’ comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicita’, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi ove si effettua la vendita; e) la pubblicita’ esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attivita’ esercitata dall’impresa di trasporto, nonche’ le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita’ di effettuazione del servizio; f) la pubblicita’ esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13; g) la pubblicita’ comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Art. 18. Servizio delle pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni e’ inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a cio’ destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita’ istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attivita’ economiche. 2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio e’ facoltativo. 3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
Art. 19. Diritto sulle pubbliche affissioni
1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni e’ dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso e’ richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicita’, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati e’ la seguente:
Per ogni periodo per i primi successivo 10 giorni di 5 giorni o frazione – – comuni di classe I L. 2.800 L. 840 comuni di classe II ” 2.600 ” 780 comuni di classe III ” 2.400 ” 720 comuni di classe IV ” 2.200 ” 660 comuni di classe V ” 2.000 ” 600 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e’ maggiorato del 50 per cento. 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e’ maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu’ di dodici fogli e’ maggiorato del 100 per cento. 5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e’ dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto. 6. Le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicita’ si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. 7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita’ di cui all’art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.
Art. 20. Riduzioni del diritto
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e’ ridotta alla meta’: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e’ prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attivita’ politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.
Art. 21. Esenzioni dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attivita’ istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorita’ militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorita’ di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 22. Modalita’ per le pubbliche affissioni
1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalita’ per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti. 2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. 3. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui e’ stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi. 4. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente puo’ annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e’ tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 7. Il committente ha facolta’ di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la meta’ del diritto dovuto. 8. Il comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e’ stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e’ dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo’ con apposita previsione del capitolato d’oneri di cui all’articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio. 10. Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
Art. 23. Sanzioni tributarie ed interessi 1. Per l’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 8, si applica, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta o del diritto evasi. 2. Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate di essa o del diritto e’ dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell’imposta o del diritto il cui pagamento e’ stato omesso o ritardato. 3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e’ prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta’ se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. 4. Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicita’, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.
Art. 24. Sanzioni amministrative 1. Il comune e’ tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicita’. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche’ di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi’ la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai resposabili le spese sostenute. 3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo’ effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita’ abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abu- sive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita’ previste dall’art. 10. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche’ dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonche’ alla redazione ed all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all’art. 3.
Note all’art. 24:
Art. 25. Gestione del servizio 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicita’ e delle pubbliche affissioni e’ effettuata in forma diretta dal comune. 2. Il comune, qualora lo ritenga piu’ conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo’ affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell’albo previsto dall’art. 32. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e’ tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e’ fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
– La legge n. 689/1981 reca: “Modifiche al sistema penale”. Le sezioni I e II del capo I disciplinano i principi generali e l’applicazione delle sanzioni amministrative. Note all’art. 25: – La legge 142/1990 regola l’ordinamento della autonomie locali. Si trascrive il testo del relativo art. 22: “Art. 22 (Servizi pubblici locali). – 1. I comuni e le province, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita’ rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita’ locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita’ sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu’ servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa’ per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.”.
Art. 26. Corrispettivo del servizio
1. Per la gestione del servizio il concessionario e’ compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all’ultima classe il servizio puo’ essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune. 2. L’aggio va rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta’ di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell’aggio per ciascun anno della concessione. 3. L’ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell’aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l’importo del versamento non puo’ essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. 4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennita’ di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che puo’ essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l’aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.
Note all’art. 26: – Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 27. Durata della concessione 1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. 2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si puo’ procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purche’ le condizioni contrattuali proposte siano piu’ favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.
Art. 28. Conferimento della concessione
1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 32 viene effettuato in conformita’ all’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d’oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell’art. 2- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 32 che abbiano capacita’ tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall’art. 33. L’oggetto della licitazione e’ costituito dalla misura percentuale dell’aggio e, se richiesto, dall’ammontare del minimo garantito, ovvero dall’importo del canone fisso. 3. L’iscrizione nell’albo e’ comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara. 4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della societa’ che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre societa’ partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullita’ della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell’art. 30, comma 1, lettera d). 5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione puo’ essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non puo’ essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilita’ di rinnovo. 6. Nell’ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l’aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.
Note all’art. 28: – Si trascrive il testo dell’art. 56 della legge 142/1990: “Art. 56 (Deliberazioni a contrarre e relative proce- dure). – 1. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita’ di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunita’ economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”. – Il testo dell’art. 89 del regio decreto n. 827/1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato) e’ il seguente: “Art. 89. – Si procede alla licitazione privata: a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l’oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte; b) mediante l’invio, alle persone che si presumono idonee per l’oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l’oggetto dell’appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l’appalto o con l’indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall’amministrazione. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev’essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l’autorita’ delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella piu’ vantaggiosa presentata, aggiudica l’impresa, seduta stante al migliore offerente. Nel secondo caso, l’autorita’ che deve aggiudicare l’appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all’apertura delle obbligazioni ricevute e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l’esito della licitazione. Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie. Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83. Se la licitazione privata e’ fatta col metodo delle offerte segrete di cui all’articolo 73, lettera b), cio’ deve essere dichiarato nell’invito. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.”. – Si trascrive il testo della legge n. 14/1973 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche madiante licitazione privata): “Art. 1. – Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonche’ di opere che si eseguono da cooper- ative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, si puo’ procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi: a) con il metodo di cui all’articolo 73 lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso; b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 2; c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, ai sensi del successivo articolato 3; d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 4; e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo articolo 5. Art. 2. – Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all’articolo 1, lettera b), l’ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. L’autorita’ che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste in gara. L’aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l’offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu’ si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso di equidistanza, l’aggiudicazione viene effettuata a favore dell’offerta che piu’ si avvicina alla media per eccesso. Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l’aggiudicazionee’ effettuata a favore dell’unico concorrente. Art. 3. – Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all’articolo 1, lettera c), l’ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. L’autorita’ che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti, effettua la media delle offerte rimaste in gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di massimo ribasso. L’aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l’offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu’ si avvicina per difetto a tale ultima media. Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l’aggiudicazionee’ effettuata a favore dell’unico concorrente. Art. 4. – Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all’articolo 1, lettera d), l’autorita’ che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse, ne forma la graduatoria. Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato all’unita’ superiore, se in numero complessivo dispari. L’aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l’offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu’ si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del precedente comma. Qualora siano state ammesse due offerte, l’aggiudicazione e’ effettuata a favore del concorrente che ha proposto l’offerta piu’ vantaggiosa; se viene ammesse l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione e’ effettuata a favore di questo. Art. 5. – Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all’articolo 1, lettera e), l’ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d’invito, l’elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a piu’ colonne denominato: “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”. Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall’ente appaltante, quest’ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura: a) nella prima colonna, l’indicazione delle voci rela- tive alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all’elenco descrittivo; b) nella seconda colonna, l’unita’ di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all’ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che e’ rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo e’ sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non puo’ presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. L’autorita’ che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte. Successivamente la stessa autorita’ procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo piu’ vantaggioso per l’Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo. Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l’offerta verificata resti la piu’ vantaggiosa, l’autorita’ che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato. Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all’offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo piu’ vantaggioso e’ stato proposto da altro concorrente, la aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo. L’ente appaltante puo’ prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare. I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali. Qualora l’offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell’importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sara’ previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantita’ di lavori riportati nell’offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantita’ eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all’eventuale annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara. Qualora l’offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l’ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie. Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano ritenuti adeguati, l’ente appaltante annulla, con atto motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara. Nel caso in cui quest’ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l’ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalita’, una somma pari all’ammontare gia’ stabilito per la cauzione provvisoria, che verra’ riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 6. – Per i procedimenti relativi alle licitazioni private che si tengono nei modi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II, capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc- cessive modifiche, in quanto compatibili. Art. 7. – Quando si procede, all’appalto delle opere di cui al precedente art. 1 mediante licitazione privata, l’ente appaltante da’ preventivo avviso della gara. L’avviso e’ pubblicato sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l’importo dei lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonche’ in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante. La pubblicazione e’ sempre fatta sul foglio delle inserzioni della Gazzetta ufficiale, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell’amministrazione dello Stato, dell’Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale. La pubblicazione, quando l’importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 100 milioni di lire, viene effettuata nell’albo pretorio del comune ove l’ente ha sede. Qualora sussistano comprovati motivi di necessita’ e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100 milioni puo’ essere effettuata in appositi albi dell’ente appaltante o, in mancanza, nell’albo pretorio del comune ove l’ente ha sede. Non si fa’ luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalita’ per le quali i lavori si debbano eseguire. L’avviso di gara, di cui la primo comma, contiene: a) l’indicazione dell’ente che intende appaltare i lavori e dell’ufficio al quale debbono essere indirizzare le domande di cui alla successiva lettera d); b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonche’ dell’importo a base di appalto – anche approssimato – quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell’offerta: c) la indicazione della procedura adottata per l’aggiudicazione dei lavori; d) la indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. La richiesta di invito non vincola l’Amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Scaduto tale termine, l’ente e’ tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”. – Il testo dell’art. 2- bis del decreto-legge n. 65/1989 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1985) recante disposizioni in materia di finanza pubblica e’ il seguente: “Art. 2- bis – 1. Al fine della regolarita’ delle proce- dure relative all’affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo’ escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessita’ di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e’ fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. 3. La facolta’ di esclusione di cui al comma 2, nonche’ il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facolta’ non e’ esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici. 4. E’ abrogato il comma 2 dell’art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67”. – Si trascrive il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 recante “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.”. “Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’). – L’atto di notorieta’ concernente fatti, stati o qualita’ personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato e’ sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita’ di cui all’art. 20.”. “Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). – La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo’ essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e’ stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identita’ della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita’ di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche’ apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Per l’autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e’ sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.”. “Art. 26 (Sanzioni penali). – Le dichiarazioni mendaci, la falsita’ negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l’esibizione di un atto contenente dati non piu’ rispondenti a verita’ equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell’art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu’ gravi, puo’ applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l’atto sulla responsabilita’ penale cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu’ rispondenti a verita’. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.”.
Art. 29. Incompatibilita’
1. Non possono essere iscritti nell’albo di cui all’art. 32 ne’ essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di societa’ concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i pubblici impiegati; c) i ministri dei culti; d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finche’ non abbiano pagato per intero i loro debiti; e) i condannati per delitti contro la personalita’ dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni; f) i condannati all’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata. 2. Non puo’ essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicita’ e diritto sulle publiche affissioni: a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all’ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione; c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione; d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione.
Art. 30. D e c a d e n z a
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi: a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31; b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze; c) per continuate irregolarita’ o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio; d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell’art. 28; e) per l’inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell’attivita’ di concessionario e di commercializzazione della pubblicita’ previsto dal comma 4 dell’art. 33; f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi; g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilita’ previste dall’art. 29. 2. La decadenza e’ richiesta dal comune interessato o d’ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze, ed e’ pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto. 3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed e’ privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all’acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
Art. 31. Disciplina del servizio in concessione
1. Nell’espletamento del servizio, il concessionario puo’ agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilita’ previsti nell’art. 29; di cio’ dovra’ essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito dell’atto di conferimento della procura. 2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. 3. E’ vietata l’attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E’ nulla la cessione del contratto a terzi. 4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche’ degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio e’ tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell’anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto. 5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune puo’ procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Note all’art. 31: – Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 si veda nelle note all’art. 28. – Il testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 348/182 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e’ il seguente: “Art. 1. – In tutti i casi in cui e’ prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo’ essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilita’ previsto dagli art. 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell’ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo e’ ridotto a lire quattro miliardi per le societa’ che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato curera’ la redazione annuale dell’elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilita’ ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell’elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilita’. Art. 2. – Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempiezza del debitore principale ed incameramento della cauzione.”. – Per il R.D. 639/1910 si veda la nota all’art. 26.
Art. 32. Albo dei concessionari
1. Presso la direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze e’ istituito l’albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali. 2. Per l’esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, e’ costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta: a) dal direttore centrale per la fiscalita’ locale, con funzione di presidente; b) da un dirigente del Ministero dell’interno, in servizio presso la direzione generale dell’amministrazione civile; c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell’imposta sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni; d) da un rappresentante dei comuni, designato dall’Associazione nazionale dei comuni d’Italia; e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali; f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalita’ locale, con profilo professionale appartenente almeno all’ottavo livello funzionale, che puo’ essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell’albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell’art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l’iscrizione.
Nota all’art. 32: – Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e’ il seguente: “3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Govenro. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.”.
Art. 33. Iscrizione nell’albo 1. Nell’albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e societa’ di capitale aventi capitale interamente versato, costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche. 2. L’iscrizione nell’albo e’ subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della societa’, di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilita’ di cui al comma 1 dell’art. 29, nonche’ della capacita’ tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita’ finanziaria degli iscritti nell’albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all’entita’ delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore e’ comunque indispensabile la capacita’ tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi. 4. E’ fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell’attivita’ di concessionario e di commercializzazione di pubblicita’; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello statuto della societa’. 5. La direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze puo’ disporre d’ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione. 6. Le determinazioni in ordine all’iscrizione o alla cancellazione dall’albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all’art. 32.
Nota all’art. 33: – Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n. 15/1968 si veda nelle note all’art. 28.
Art. 34. Cancellazione dall’albo
1. La cancellazione dall’albo puo’ essere chiesta dall’iscritto in qualunque momento. 2. Si procede alla cancellazione d’ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilita’ di cui al comma 2 dell’art. 29, nonche’ nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze l’attestazione dell’eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all’anno in corso.
Art. 35. V i g i l a n z a
1. E’ attribuita alla direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell’imposta sulla pubblicita’ e del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e’ tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d’oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione. 3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d’oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita’. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’imposta sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni. 5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta’ di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio. 6. Il concessionario del servizio e’ tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarita’ della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d’ufficio dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri. 7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo’ disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicita’ e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita’ per la loro programmazione ed esecuzione, nonche’ per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall’art. 32 l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 36. Norme transitorie 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli. 2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all’art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell’imposta relativa alla pubblicita’ annuale e’ differito al 31 marzo 1994. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell’albo di cui all’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell’albo di cui all’art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti. 4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purche’, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32. 5. In deroga alle disposizioni dell’art. 31, comma 3, e’ ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalita’ locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine e’ altresi’ consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell’albo. 6. La commissione prevista dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all’art. 32 del presente decreto. 7. Le concessioni di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell’anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio. 8. Il comune non da’ corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano gia’ stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne’ puo’ autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3. 9. Gli accertamenti e le rettifiche da effetuare a norma dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto. 10. La pubblicita’ annuale iniziata nel corso dell’anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, e’ prorogata per l’anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell’imposta secondo le disposizioni del presente capo. 11. Le modalita’ della gestione, l’aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonche’ le prescrizioni del capitolato d’oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.
Note all’art. 36: – Si trascrive il testo dell’art. 40 del D.P.R. n. 639/1972 (Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affissioni): “Art. 40 (Albo). – Il servizio puo’ essere dato in concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino iscritte nell’apposito albo istituito presso il Ministero delle finanze. L’iscrizione nell’albo e’ subordinata al riconoscimento dei requisiti morali e dell’idoneita’ tecnico-finanziaria a ben condurre la gestione del servizio ed alla mancanza delle cause di incompatibilita’ di cui ai numeri 1), 4), 5), 8), 9) e 10) del successivo art. 42. L’iscrizione all’albo e’ soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalle disposizioni di legge in materia. Per l’esame delle domande d’iscrizione, per la revisione periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione degli iscritti, e’ costituita con decreto del Ministro per le finanze una commissione composta: 1) del direttore generale per la finanza locale, presidente; 2) di un funzionario del Ministero dell’interno, in servizio presso la Direzione generale della amministrazione civile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione; 3) di un funzionario del Ministero delle finanze, addetto ai servizi dell’imposta comunale sulla pubblicita’, con qualifica non inferiore a direttore di sezione; 4) di un rappresentante dei comuni, designato dall’Associazione nazionale comuni d’Italia; 5) di un rappresentante dei concessionari del servizio, scelto fra i designati dalla Federazione italiana della pubblicita’ in rappresentanza di ognuna delle associazioni di categoria. Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale per la finanza lo- cale, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, che puo’ essere sostituito in caso di assenza o di impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per la formazione e tenuta dell’albo e per il funzionamento della commissione e la durata in carica dei componenti.”. – Il testo dell’art. 38 del D.P.R. n. 639/1972 e’ il seguente: “Art. 38 (Forme di gestione). – Il servizio per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicta’ e dei diritti sulle pubbliche affissioni e’ gestito, ove possibile, dal comune. A tal fine i comuni possono riunirsi in consorzio secondo le norme della legge comunale e provinciale. Il servizio puo’ anche essere affidato in concessione ad aggio, quando il comune ritenga che tale tipo di gestione sia piu’ conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo. Per i comuni delle ultime due classi il servizio puo’ essere affidato anche a canone fisso. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente decreto ed e’ tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese, comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario puo’ avvalersi anche del procedimento esecutivo previsto dal precedente art. 25, emettendo i relativi atti ingiuntivi. Nell’espletamento del servizio il concessionario puo’ farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilita’ di cui al successivo art. 42. E’ vietato il sub-appalto del servizio.”. – Si trascrive il testo dell’art. 23 del D.P.R. n. 639/1972: “Art. 23 (Rettifica ed accertamento d’ufficio). – Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e’ stata o doveva essere presentata il comune puo’ procedere a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando apposito avviso al contribuente. Nell’avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicita’, nonche’ l’importo dell’imposta e delle soprattasse dovute. Il comune ha facolta’ di procedere al controllo del materiale pubblicitario.”.
Art. 37. Norme finali e abrogazioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita’ e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l’emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as- sume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l’entita’ delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati. 2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo. 3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell’art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
Note all’art. 37: – Il D.P.R. n. 639/1972 disciplina l'”Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affissioni”. – Il testo della legge n. 132/1959 (Norme per la pubblicita’ sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato) e’ il seguente: “Articolo unico. – E’ riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita’ sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicita’ stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonche’ sui veicoli di proprieta’ privata circolanti sulle linee. La pubblicita’ di cui al comma precedente e’ esercitata dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione. Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicita’ impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonche’ le disposizioni che regolano la pubblicita’ nell’interesse dei monumenti e del paesaggio.”. – Si trascrive il testo dell’art. 10 della legge n. 856/1986 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l’armamento privato): “Art. 10. – 1. Le scritte sui containers indicanti il nome del proprietario o dell’utilizzatore non costituiscono oggetto per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.”.
Capo II TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 38. Oggetto della tassa 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche’ le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. La tassa si applica, altresi’, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu’ di pubblico passaggio. 4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da parte dei comuni medesimi. 5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.
Art. 39. Soggetti attivi e passivi
1. La tassa e’ dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.
Art. 40. Regolamento e tariffe
1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonche’ le modalita’ per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. 3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione e’ divenuta esecutiva a norma di legge. 4. L’omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l’applicazione delle tariffe gia’ in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l’adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.
Art. 41. Revoca di concessioni o autorizzazioni
1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico da’ diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
Art. 42. Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. 2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche’ uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 3. La tassa e’ graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell’art. 38, sono classificate in categorie. L’elenco di classificazione e’ deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed e’ pubblicato per quindici giorni nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici. 4. La tassa e’ commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di piu’ occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell’art. 46, effettuate nell’ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. 5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. 6. La tassa e’ determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima ovvero unica categoria. Qualora il comune individui nel regolamento piu’ categorie, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la misura corrispondente all’ultima categoria non puo’ essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.
Art. 43. Classificazione dei comuni
1. Agli effetti dell’applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi: Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti; Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti; Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti; Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti. 2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.
Art. 44. Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie 1. Per le occupazioni permanenti la tassa e’ dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Essa e’ commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa: a) occupazioni del suolo comunale: Classi di comuni Minima per mq. Massima per mq. – – lire lire Classe I 85.000 127.000 Classe II 68.000 102.000 Classe III 54.000 81.000 Classe IV 43.000 64.000 Classe V 34.000 51.000 b) occupazioni del suolo provinciale: minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq. c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), puo’ essere ridotta fino ad un terzo. 2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e’ ridotta al 30 per cento. 3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 e’ ridotta al 50 per cento. 4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprieta’ privata. 5. La tassa e’ commisurata alla superficie occupata risultante dall’apertura dell’accesso per la profondita’ del marciapiede o del manufatto. 6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L’eventuale superficie eccedente detto limite e’ calcolata in ragione del 10 per cento. 7. La tassa non e’ dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico. 8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita’, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita’, non puo’ comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne’ l’esercizio di particolari attivita’ da parte del proprietario dell’accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. 9. La tariffa e’ parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita’ o da qualsiasi altro rapporto. 10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa puo’ essere ridotta fino al 30 per cento. 11. La tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili puo’ essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita’ del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell’assetto stradale e’ effettuata a spese del richiedente. 12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio’ destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
Art. 45. Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe 1. Per le occupazioni temporanee la tassa e’ commisurata alla superficie occupata ed e’ graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia ed indicati nel regolamento. 2. La tassa si applica, a giorno, in base alle seguenti misure di tariffa: a) occupazioni di suolo comunale; Classi di comuni Minima per mq. Massima per mq. – – lire lire Classe I 6.000 12.000 Classe II 5.000 10.000 Classe III 4.000 8.000 Classe IV 3.000 6.000 Classe V 2.000 4.000 b) occupazioni di suolo provinciale: minima lire 2.000 mq. massima lire 4.000 mq. c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) puo’ essere ridotta fino ad un terzo. 3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e’ ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia’ occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, la tariffa puo’ essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento. 5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell’80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 46. 6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio’ destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che puo’ essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento. 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali si applica la tariffa ridotta nella medesima misura percentuale di cui al comma 6. 8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, e’ in facolta’ del comune o della provincia disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento.
Art. 46. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47. 2. Il comune o la provincia ha sempre facolta’ di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero’ il trasferimento viene disposto per l’immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e’ a carico degli utenti.
Art. 47. Criteri di determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all’articolo precedente, e’ determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitu’ di pubblico passaggio. 2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione; b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione. 3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e’ dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. e’ dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000. 4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo’ superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall’art. 45, e’ determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime: a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva: Classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000; Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000; b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva minima lire 10.000 massima lire 30.000. La tassa di cui alle lettere a) e b) e’ aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle letere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento; 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento; 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.
Art. 48. Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa 1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e’ dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi: Classi Localita’ dove sono Minimo Massimo di comuni situati gli impianti lire lire – – – – | a) centro abitato 100.000 150.000 | b) zona limitrofa 70.000 105.000 Classe I | c) sobborghi e zone periferiche 40.000 60.000 | d) frazioni 20.000 30.000 | a) centro abitato 90.000 135.000 | b) zona limitrofa 50.000 90.000 Classe II | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 | d) frazioni 15.000 22.000 | a) centro abitato 84.000 132.000 | b) zona limitrofa 54.000 81.000 Classe III| c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 | d) frazioni 15.000 22.000 | a) centro abitato 76.000 114.000 | b) zona limitrofa 46.000 69.000 Classe IV | c) sobborghi e zone periferiche 20.000 30.000 | d) frazioni 10.000 15.000 | a) centro abitato 60.000 90.000 | b) zona limitrofa 50.000 75.000 Classe V | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 | d) frazioni 10.000 15.000 2. Per l’occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000. 3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita’ non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e’ di maggiore capacita’, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita’. 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu’ serbatoi sotterranei di differente capacita’, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita’ maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu’ serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 6. La tassa di cui al presente articolo e’ dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche’ per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 7. Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e’ dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi: Classi Localita’ dove sono Minimo Massimo di comuni situati gli impianti lire lire – – – – | a) centro abitato 30.000 45.000 | b) zona limitrofa 20.000 30.000 I, II e | c) frazioni, sobborghi e III | zone periferiche 15.000 22.000 | a) centro abitato 20.000 30.000 | b) zona limitrofa 15.000 22.000 IV e V | c) frazioni, sobborghi e | zone periferiche 10.000 15.000 8. Per l’occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale e’ fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.
Art. 49. Esenzioni
1. Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, prov- ince, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita’ specifiche di assistenza, previdenza, sanita’, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche’ le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche’ non contengano indicazioni di pubblicita’, gli orologi funzionanti per pubblica utilita’, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche’ di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di hand- icap.
Nota all’art. 49: – Il comma 1, lettera c), dell’art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 e’ il seguente: “1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche: (Omissis); c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali; d) le societa’ e gli enti ogni tipo, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.”.
Art. 50. Denuncia e versamento della tassa 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all’art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione. L’attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. 2. L’obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche’ non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l’apposito modulo di cui al comma 4. 3. Per le occupazioni di cui all’art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo. 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e’ superiore a cinquecento lire o per eccesso se e’ superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento. 5. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia e’ assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’amministrazione, il pagamento della tassa puo’ essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
Art. 51. Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L’eventuale integrazione della somma gia’ versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, e’ effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalita’ di cui all’art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 2. Il comune o la provincia provvede all’accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedelta’, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonche’ le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e’ stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. 4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per piu’ anni, l’avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno. 5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita’ previste dall’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un’unica soluzione. Si applica l’art. 2752 del codice civile. 6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e’ stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell’eseguito pagamento.
Note all’art. 51: – Il testo dell’art. 68 del D.P.R. 26 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e’ il seguente: “Art. 68 (Riscossione coattiva dei tributi locali). – 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonche’ delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva e’ effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell’ente interessato. 2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 e’ effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell’art. 67, comma 2. 3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall’art. 63, comma 5”. – Per il testo dell’art. 2752 del codice civile si veda la nota all’art. 9.
Art. 52. Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio
1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga piu’ conveniente sotto il profilo economico o funzionale, puo’ essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all’albo nazionale di cui all’art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicita’ e diritto sulle pubbliche affissioni.
Nota all’art. 52: – Per il testo dell’art. 22 della legge n. 142/1990 si veda la nota all’art. 25.
Art. 53. S a n z i o n i 1. Per l’omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell’ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 2. Per l’omesso, tardivo o parziale versamento e’ dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell’ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell’art. 50, comma 1, del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento. 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessati moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
Art. 54. Funzionario responsabile
1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attivita’ organizzativa e gestionale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
Art. 55. Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresi’, abrogati le disposizioni di cui all’art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l’articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l’articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l’art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonche’ le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell’interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposzione di legge incompatibile con le norme del presente capo.
Art. 56. Disposizioni transitorie e finali 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo. 2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento gia’ adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l’anno 1994, con esclusione di quelli gia’ iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all’art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell’eventuale differenza tra gli importi gia’ iscritti a ruolo e quelli risultanti dall’applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti. 4. Per le occupazioni di cui all’art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l’anno 1994 e’ pari all’importo dovuto per l’anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000. 5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita’ precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sotto effettuati con le modalita’ e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardera’ la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita’ fino al 1994. 6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purche’, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32, secondo le modalita’ previste in materia di imposta di pubblicita’ e diritto sulle pubbliche affissioni. 7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell’anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreche’ il comune non intenda gestire direttamente il servizio. 8. Le modalita’ della gestione, l’aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonche’ le prescrizioni del capitolato d’oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo. 9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalita’ dell’appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l’occupazione temporanea di suolo pubblico. 10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d’appalto per la riscossione della tassa per l’occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l’affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l’occupazione permanente. 11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l’emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as- sume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l’entita’ delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.
Art. 57. Vigilanza. Rinvio
1. E’ attribuita alla direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall’art. 35 in materia di imposta sulla pubblicita’ e diritto sulle pubbliche affissioni.
Capo III TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Art. 58. Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell’art. 60, svolto in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.
Art. 59. Attivazione del servizio
1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell’eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalita’ di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonche’ delle relative capacita’ minime da assicurare in relazione all’entita’ e tipologia dei rifiuti da smaltire. 2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali e’ obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non e’ effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e’ dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 3. Tenuto conto del disposto dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insedimanenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori. 4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non e’ svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attivita’ dell’utente o e’ effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacita’ dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo e’ dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2. 5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo e’ dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2. 6. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorita’ sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente puo’ provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.
Note all’art. 59: – L’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 cosi’ dispone: “Art. 8. (Competenze dei comuni). – I comuni esplicano le attivita’ di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell’art. 6, lettera d). Per la disciplina dei servizi urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono in particolare, stabilire: a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali e’ istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell’art. 2 e delle modalita’ della raccolta stessa, nonche’ per la determinazione del perimetro entro il quale e’ istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell’art. 2; b) le norme per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a); c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario. Ciascun comune e’ tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.”. – L’art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e’ cosi’ formulato: “Art. 3. (Obblighi dello smaltimento dei rifiuti). – Le attivita’ inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui al successivo art. 8. Compete, altresi’, ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all’art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell’art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonche’ i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dallo inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all’anno precedente”. – L’art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 stabilisce: “Art. 9. (Divieto di abbandono dei rifiuti). – E’ vietato l’abbandono lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. In caso di inadempienza il sindaco, allorche’ sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e’ fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private”.
Art. 60. Rifiuti equiparati 1. Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attivita’ artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell’ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazone della tassa, con il regolamento comunale di cui all’art. 59, comma 1, tenuto conto della qualita’ e quantita’ degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell’art. 4, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i limiti di quantita’ o non rientrino nelle tipologie di qualita’ indi- cate nel regolamento ai fini dell’assimilazione ai rifiuti solidi urbani, ovvero nei casi in cui tali qualita’ non vengano indicate nel regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell’art. 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del decreto sopra indicato e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi del successivo art. 62, comma 3.
Art. 61 Gettito e costo del servizio 1. Il gettito complessivo della tassa non puo’ superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all’art. 58, ne’ puo’ essere inferiore, per gli enti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo’ essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell’osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita’. 2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell’art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l’esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio. 3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell’art. 67, comma 2.
Art. 62. Presupposto della tassa ed esclusioni 1. La tassa e’ dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e’ istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall’art. 59, comma 4. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e’ dovuta anche quando nella zona in cui e’ attivata la raccolta dei rifiuti e’ situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato. 2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche’ risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita’ nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo’ individuare nel regolamento categorie di attivita’ produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attivita’ viene svolta. 4. Nelle unita’ immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attivita’ economica e professionale, puo’ essere stabilito dal regolamento che la tassa e’ dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita’ ed e’ commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
Art. 63. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo 1. La tassa e’ dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 con vincolo di solidarieta’ tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Per le parti comuni del condominio di cui all’articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 62, il comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all’art. 70, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. 3. Nel caso di locali in multiproprieta’ e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e’ responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 4. E’ fatto obbligo all’amminitratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
Note all’art. 63: – L’art. 1117 del codice civile cosi’ dispone: “CAPO II Art. 1117 (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprieta’ comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale i portoni d’ingresso i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; 2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere per la lavanderia per il riscaldamento centrale per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprieta’ esclusiva dei singoli condomini”.
Art. 64. Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione
1. La tassa e’ corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Nel caso di multiproprieta’ la tassa e’ dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita’ esclusiva ed e’ versata dall’amministratore con le modalita’ di cui all’art. 63, comma 3. 3. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, da’ diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e’ stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non e’ dovuto per le annualita’ successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
Art. 65. Commisurazione e tariffe 1. La tassa e’ commisurata alle quantita’ e qualita’ medie ordinarie per unita’ di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonche’ al costo dello smaltimento. 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono de- terminate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unita’ di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o piu’ coefficienti di produttivita’ quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Art. 66. Tariffe per particolari condizioni di uso 1. Sono computate per la meta’ le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2. 2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. 3. La tariffa unitaria puo’ essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad -4o stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attivita’. 4. La tariffa unitaria puo’ essere ridotta: a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell’utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, in localita’ fuori del territorio nazionale; b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. 5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo. 6. Il contribuente e’ obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione dall’art. 76.
Art. 67. Agevolazioni
1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni. 2. Il regolamento puo’ prevedere riduzioni nel caso di attivita’ produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantita’ di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all’articolo 61, comma 3. 3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e’ assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.
Art. 68. Regolamenti
1. Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita’ di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; b) le modalita’ di applicazione dei parametri di cui all’art. 65; c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all’art. 66, commi 3 e 4; d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle rela- tive condizioni e modalita’ di richiesta documentata e delle cause di decadenza. 2. L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e’ effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivita’ o di utilizzazione: a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attivita’ di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari; b) complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, nonche’ aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati; c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita’ e convivenze, esercizi alberghieri; d) locali adibiti ad attivita’ terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi; e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l’intassabilita’ delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l’intassabilita’ delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani. 3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimita’ entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non e’ obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
Art. 69. Deliberazioni di tariffa
1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unita’ di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso. 2. Ai fini del controllo di legittimita’, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche’ i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3. 3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell’art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimita’ o in ottemperanza a decisione definitiva, e’ confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1. 4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimita’ nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell’art. 68.
Note all’art. 69: – L’art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e’ riportato nelle note dell’art. 61. – L’art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993 n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilita’ pubblica) e’ il seguente: “Art. 21 (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati). – 1. La deliberazione di dissesto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell’ente locale ogni qualvolta non puo’ essere garantito l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all’articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalita’ previste all’articolo 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L’omissione integra l’ipotesi di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l’applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non e’ revocabile e puo’ essere adottata solo se non e’ stato deliberato il bilancio per l’esercizio relativo. La deliberazione e’ pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregressi e l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con piu’ di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell’ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell’ente locale, nonche’ di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale e di emanare direttive burocratiche. 3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all’accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l’istruttoria del pi- ano, proponendone l’approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell’interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono piu’ interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell’importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l’attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attivita’ non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All’attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo – da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell’ente locale – il cui ammontare non puo’ comunque superare l’importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell’ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo – finanziato con il fondo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) – e’ determinato nell’importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all’acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall’approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell’interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che e’ sottoposto all’esame del comitato regionale di controllo. Dopo l’approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell’interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L’organo di revisione dell’ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione. 4. Il consiglio dell’ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l’adozione dei provvedimenti prescritti dall’articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma e’ formata dall’ente lo- cale tenendo conto dell’anzianita’ di servizio presso l’ente, a parita’ di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parita’ dell’anzianita’ anagrafica. La graduatoria e’ trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilita’ di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All’assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell’interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire. 5. L’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e’ istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed e’ approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell’interno. 6. L’inosservanza del termine per la formulazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non puo’ superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l’ipotesi di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990. 7. Le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ per l’applicazione del presente articolo. 8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l’autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell’indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell’indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti gia’ avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorita’, le graduatorie del personale in mobilita’ gia’ compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate. 9. (Soppresso dalla legge di conversione). 9- bis. E’ fatta salva la facolta’ per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell’ambito della medesima regione o provincia autonoma.”.
Art. 70. D e n u n c e
1. I soggetti di cui all’art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e’ redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita’ siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente e’ tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazionie del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, societa’ ed altre organizzazioni nonche’ della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonche’ della data di inizio dell’occupazione o detenzione. 4. La dichiarazione e’ sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 5. L’ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l’obbligo di denuncia di cui al comma 1.
Art. 71. Accertamento
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all’art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l’organizzazione e la gestione del tributo di cui all’art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonche’ la motivazione dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l’indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalita’. 3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresi’ l’indicazione dell’organo presso cui puo’ essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. 4. Ai fini del potenziamento dell’azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo’ stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l’individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l’indicazione dei criteri e delle modalita’ di rilevazione della materia imponibile nonche’ dei requisiti di capacita’ ed affidabilita’ del personale impiegato dal contraente.
Art. 72. Riscossione 1. L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art. 71, comma 1, e’ iscritto a cura del funzionario resposnabile di cui all’articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze suc- cessive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all’intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e’ superiore a cinquecento lire o per eccesso se e’ superiore. 2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonche’ quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali. 3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell’intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco puo’ concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare iscritto nei ruoli e’ riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e’ differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre. 4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l’ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 6. Si applica l’articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Art. 73. Poteri dei comuni 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 71, comma 4, l’ufficio comunale puo’ rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; puo’ utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell’articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunita’ o di segreto militare, in cui l’accesso e’ sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento puo’ essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile.
Note all’art. 73: – L’art. 2729 del codice civile stabilisce: “Art. 2729 (Presunzioni semplici). – Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.
Art. 74. Funzionario responsabile
1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attivita’ organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il comune e’ tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
Art. 75. R i m b o r s i
1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l’ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni. 2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell’articolo 64, commi 3 e 4, e’ disposto dall’ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e’ iscritto il tributo. 3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e’ disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento. 4. Sulle somme da rimborsare e’ corrisposto l’interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’eseguito pagamento.
Art. 76. S a n z i o n i 1. Per l’omessa o l’incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell’ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l’infrazione accertata. La soprattassa per l’omessa denuncia e’ ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell’accertamento. 2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia. 3. Per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell’elenco di cui all’articolo 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravita’ della violazione. 4. Pe le violazioni che comportano l’obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l’avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione. 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all’intendente di finanza dei ruoli nei quali e’ effettuata l’iscrizione delle somme predette. 6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l’adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all’accertamento originario o riformato dall’ufficio ai sensi dell’art. 75.
Art. 77. Tassa giornaliera di smaltimento 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitu’ di pubblico passaggio, i comuni devono istituire, con il regolamento di cui all’articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E’ temporaneo l’uso inferiore a sei mesi e non ricorrente. 2. La misura tariffaria e’ determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento. 3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all’art. 68 e’ applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 4. l’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo e’ assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla cassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione con il modulo di versamento di cui all’articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo. 5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, e’ recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 6. Per l’accertamento in rettifica o d’ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. 7. il comune puo’ prevedere esenzioni o riduzioni con l’osservanza dei criteri di cui all’articolo 67.
Art. 78. Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo
1. E’ attribuita alla direzione centrale per la fiscalita’ locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 35, fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69.
Art. 79. Disposizioni finali e transitorie 1. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all’articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attivita’ artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita’ o qualita’, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell’ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l’inserimento delle predette attivita’ produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell’attivita’ produttiva stessa, sempreche’ il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell’attivita’ suddetta. La deliberazione di cui all’articolo 60 e’ adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1 gennaio 1994. 2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall’articolo 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l’applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996. 3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995. 4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazionie, entro il 28 febbraio 1994. E’ esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all’articolo 61, commi 1 e 2, per l’anno 1994 e’ dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L’eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e’ computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno 1995. 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all’art. 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle gia’ prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonche’ l’elenco di cui al comma 4 dell’articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall’anno 1995. 7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell’articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
Art. 80. Abrogazioni
1. Sono abrogati, salva l’applicazione in via transitoria prevista dall’articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.
Note all’art. 80: – Gli articoli 268, 269, 270 e 271 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall’art. 8 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono di seguito riportati:
Sezione II TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
“Art. 268 (Tassa). – Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle vari fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza gicenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non puo’ superare il costo dei servizi stessi”. Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia. Art. 269. (Contribuenti). – La tassa e’ dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita all’aperto nonche’ a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza. La cessazione, nel corso dell’anno, dall’occupazione o conduzione dei locali ed aree sopra indicati, purche’ debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, ha diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata. Art. 270 (Tariffa). – La tassa e’ commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all’uso cui i medesimi vengono destinati. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali oltre alla esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale. I comuni hanno facolta’ di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell’ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attivita’ svolta. “Per l’abitazione colonica la tassa e’ dovuta anche quando nell’area in cui e’ attivata la raccolta dei rifiuti e’ situata soltanto la strada d’accesso all’abitazione stessa. La tassa e’ comunque dovuta; nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell’area di raccolta”. I regolamenti, dopo l’approvazione dell’organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell’interno. Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall’organo regionale di controllo ad essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell’art. 273. Art. 271 (Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni). – La riscossione della tassa e’ fatta mediante ruoli nominativi. Per l’applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al successivo capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per le quali si applicano l’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l’art. 288″.
Art. 81. Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 novembre 1993.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del consiglio dei ministri GALLO, Ministro delle finanze MANCINO, Ministro dell’interno BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
Salve, è invece possibile lasciare liberamente dei volantini che pubblicizzino un'attività o evento dell'associazione, ad esempio accanto alla casse, sugli scaffali o anche in questo caso occorre avere l'autorizzazione? Grazie
Legga questo nostro post
Salve, ho un dubbio nonostante quanto ho trovato sotto: "Una ASD può esporre uno striscione sul quale è scritto SOLO il nome della propria Associazione durante un evento pubblico (nella fattispecie, presso il campo di pallavolo all'interno di una Fiera) ed essere esentata dalle eventuali tasse di affissione?
Riporto quanto ho trovato online:
3) le associazioni e le società sportive dilettantistiche non solo sono esenti dall’imposta sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni (quello che si paga per l’affissione di manifesti ed in cui è compresa l’imposta sulla pubblicità), ai sensi del combinato disposto del comma 2°-bis dell’art. 6 e deIl’art. 20 del decreto legislativo n. 507 del 1993, ma, secondo quanto previsto dal comma 11°-bis dell’art. 90 della legge 289/2002 introdotto dal comma 470° dell’art. 1 della legge n. 311 del 2005 (la legge finanziaria per l’anno 2006), sono esenti da tale imposta e da questo diritto anche per “la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza (di spettatori) inferiore a tremila posti”. È ovvio che questa esenzione è possibile solo se l’impianto sportivo ed i relativi spazi pubblicitari sono gestiti dall’associazione sportiva dilettantistica, anche solo in parte o pro-tempore.
A mio parere, no.