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D.L. n° 383/2000 – La disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale APS

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Gestione dell'associazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 27-12-2000

 In vigore dal 11-1-2001

Testo aggiornato al 28-2-2014

Art. 1.

Finalita’ e oggetto della legge

 

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attivita’ come espressione di partecipazione, solidarieta’ e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalita’ di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche’ i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresi’, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realta’ associative e di consolidare e rafforzare quelle gia’ esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

 

Art. 2.

Associazioni di promozione sociale

 

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivita’ di utilita’ sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita’ di lucro e nel pieno rispetto della liberta’ e dignita’ degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalita’ la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresi’ associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita’ di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

 Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita’ non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attivita’ istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettivita’ delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarieta’ sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, puo’ consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche’ le modalita’ di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalita’ di scioglimento dell’associazione;

l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita’ sociale.

Art. 4.

Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attivita’ da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredita’, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita’ economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalita’ sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonche’, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.

Art. 5.

Donazioni ed eredita’

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalita’ giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalita’ previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.

Rappresentanza

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, e’ conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO

Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali

Art. 7.

Registri

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali e’ istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attivita’ in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attivita’, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8.

Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali

1. Il Ministro per la solidarieta’ sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attivita’ in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonche’ la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresi’ annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.

4. L’iscrizione nei registri e’ condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9.

Atti soggetti ad iscrizione nei registri

1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attivita’.

2. Nei registri devono essere iscritti altresi’ le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10.

Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e’ ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarieta’ sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.

2. comma abrogato dal D.Lgs. 2 LUGLIO 2010, n. 104.

Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO

Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo

Art. 11.

Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta’ sociale, e’ istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato “Osservatorio”, presieduto dal Ministro per la solidarieta’ sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per piu’ di due mandati.

5. Per il funzionamento dell’Osservatorio e’ autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta’ sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalita’ di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attivita’ di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12.

Funzionamento e attribuzioni

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede

presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita’ associative nonche’ di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilita’ sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

Fondo per l’associazionismo

1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo e’ autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

Osservatori regionali

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalita’ di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, e’ autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

Collaborazione dell’ISTAT

1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e’ tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato

1. L’Osservatorio svolge la sua attivita’ in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarieta’ sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17.

Partecipazione alla composizione del CNEL

1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e’ sostituito dal seguente: “Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e’ composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:”.

3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), e’ inserito il seguente:

“I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;”.

4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

“2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri”.

5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I
Prestazioni degli associati

Art. 18.

Prestazioni degli associati

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita’ prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessita’, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.

Flessibilita’ nell’orario di lavoro

1. Per poter espletare le attivita’ istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita’ dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

Art. 20.

Prestazioni in favore dei familiari degli associati

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21.

Imposta sugli intrattenimenti

1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22.

Erogazioni liberali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) e’ aggiunta la seguente: “i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)”;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di societa’ semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa’ medesima, le parole: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)”;

b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita’ sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) e’ aggiunta la seguente: “c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge”;

c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;

d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da societa’ ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;

e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”.

2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23.

Tributi locali

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

Accesso al credito agevolato e privilegi

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o piu’ progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalita’ istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

Messaggi di utilita’ sociale

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla societa’ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilita’ sociale ricevuti dall’Osservatorio.

2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: “alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,” sono inserite le seguenti: “alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,”.

Art. 26.

Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle associazioni di promozione sociale e’ riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

Tutela degli interessi sociali e collettivi

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalita’ generali perseguite dall’associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalita’ di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresi’ ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

Accesso al Fondo sociale europeo

1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonche’, in collaborazione con la Commissione delle Comunita’ europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attivita’ previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita’ le attivita’ stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita’ nonche’ le modalita’ di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attivita’ mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attivita’ contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attivita’ stessa, nonche’ per la responsabilita’ civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 e’ elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco puo’ concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attivita’ turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attivita’ le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

Strutture per lo svolgimento delle attivita’ sociali

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta’, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attivita’ istituzionali.

2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), e’ inserita la seguente:

“b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;”.

3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: “senza fini di lucro,” sono inserite le seguenti: “nonche’ ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,”. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attivita’ sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalita’ di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20 risposte a “D.L. n° 383/2000 – La disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale APS”

  1. Marco

    Buongiorno, la nostra aps ha intrapreso attività di ricerca di alcune aziende partner per poter offrire ai propri associati dei servizi ausiliari e corollari (in linea con i temi trattati dall'associazione) a prezzi scontati.
    Lo abbiamo fatto per far percepire la nostra associazione come una realtà ben inserita e con diverse aziende che hanno deciso di credere nel progetto che porta avanti. Abbiamo inserito una lista delle aziende con cui collaboriamo e con cui abbiamo delle convenzioni sul nostro sito perchè siano visibili ai soci e non.

    1. Abbiamo commesso qualche irregolarità?
    2. Questo gesto potrebbe essere mal interpretato e considerato pubblicità a favore delle aziende partner?

    • TeamArtist

      1. No
      2. Certo. Siamo nel campo dell'opinione e basta entrare in un bar per sapere che ognuno pensa un po' quel che gli pare.

  2. Flora

    Buongiorno,
    Vorrei sapere se un'Associazione di promozione sociale non riconosciuta puó ricevere delle liberalitá da privati e/o da aziende e se questi possono poi dedurle fiscalmente e in che misura.

    Grazie anticipatamente.

    • TeamArtist
      • Flora

        Grazie mille per il link al vostro post. Questo è valido sia per le APS riconosciute che per quelle non riconosciute?

        • TeamArtist

          Solo per quelle all'interno di un registro pubblico delle APS.

  3. Lucrezia

    sono il presidente di una aps che si occupa di donne operate di tumore al seno. Una socia ordinari, psicologa, ha proposto di stipulare una convenzione tra la APS e lei che ha privatamente (al di là dell'associazione che presiedo) in cura alcune nostre socie. Stipulando la convenzione farebbe pagare alle socie una cifra irrisoria per le sue prestazioni professionali
    1 -Si può fare?
    2 - è reperibile nel vostro blog un fac simile che possa fornirmi un minimo di informazione su questo campo?
    Grazie!

    • TeamArtist

      1. Si
      2. Provi ad adattare questo.

  4. Stefano

    Salve.
    Siamo un gruppo di persone ed abbiamo da poco fondato una O.d.V. che, fra i propri scopi, ha il trasporto di ammalati e feriti in ambulanza.
    Non abbiamo ancora iniziato alcuna attività e quindi il nostro patrimonio sociale è della sola quota messa dai soci fondatori.
    Ci siamo accorti che la forma migliore per le attività che andremo a svolgere è la A.P.S.
    Cosa ci conviene fare? Chiudere la O.d.V. e fondare la A.P.S. oppure fare una modifica statutaria con trasformazione in A.P.S.?

  5. Giovanna

    Salve, siamo un APS che opera da due anni ma che solo da un mese si è dotata di atto costitutivo e statuto (con registrazione presso l'AdE) e ci siamo affiliati (sempre da un mese) alla FITel, iscritta nell'albo delle APS nazionali. Data la situazione, vorrei porre alcune domande:
    dai vostri post leggo, a più riprese, che essere iscritti ad APS nazionali non permette agli affiliati di avere automaticamente i benefici fiscali previsti (erogazioni liberali detraibili/deducibili, ecc.). Leggendo però il comma 3 art.7 L383/2000 (che recita "L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4") sembra che l'automatismo ci sia:

    1- forse le APS nazionali devono chiedere al registro nazionale di iscrivere anche la nostra APS come loro affiliata?
    2-data la nostra situazione, di quali benefici fiscali possiamo godere?
    2b- La domanda è relativa soprattutto alle erogazioni liberali: chi le offre le può detrarre dal reddito?
    2c- Cosa cambia se chi le fa è un associato o meno?
    2d- Cosa cambia se è persona fisica o giuridica?
    3- se non godiamo delle agevolazioni fiscali, soprattutto per permettere la detrazione a chi ci eroga denaro, cosa occorre fare per averle?
    4-data la nostra situazione, possiamo chiedere i benefici per il 5 per mille chiedendo l'iscrizione delle liste dei soggetti beneficiari all'AdE?
    5- Se no, cosa occorre fare?

    • TeamArtist

      Posto che queste domande sarebbe giusto le poneste all'Ente cui vi siete affiliati (pagate l'affiliazione: usatela!).
      1. No, non è possibile.
      2.
      2b. Legga questa guida da pag. 14.
      2c. Nulla
      2d. veda 2b
      3. veda 2b
      4. No, dovreste diventare una Onlus
      5. vedi 4.

  6. rino

    vi seguo sempre su facebook con molto entusiasmo. faccio parte di una aps e vorrebbero farmi fare il presidente. quali sono le responsabilità del presidente? in quanto questa aps è una associazione subacquea.
    prima di accettare vorrei il vostro importante parere.
    grazie e buon lavoro.

  7. claudia

    salve, sono presidente di un'associazione di promozione sociale fondata a maggio; la vice presidente ha presentato pochi giorni fa dimissioni scritte che sono state accettate e siamo in attesa di rieleggere il consiglio direttivo ( presidente - vicepresidente - segretario - aggiungendo 2 consiglieri). Un socio, poco collaborativo e molto ostruzionista sta creando non pochi problemi perchè sostiene che con queste dimissioni il consiglio direttivo è sciolto, che sono decadute tutte le cariche, che io non sono piu' il presidente e che i due soci accettati dopo la data delle dimissioni della vicepresidente non possono essere accettati. io so che il consiglio direttivo, dimissionari compresi , resta in carica fino a nuove elezioni - ma non trovo nulla di scritto---. Nello statuto in pratica non se ne fa menziona, solo rinvio alla legge 7dicembre2000. 383. Nemmeno qui sono riuscita a trovare pero'. Come posso fare per convincerlo e procedere in un clima di serenità? ( premetto che la persona in questione mi ha aggredito verbalmente in 2 diverse assemblee e per tutto il tempo, levando di fatto la parola a chiunque altro e senza verso di bloccarla). spero in un vs aiuto, grazie

    • TeamArtist

      Si dovrebbe studiare lo Statuto per poter rispondere in modo preciso. Posso dirle due cose con certezza però:
      1. Lei rimane comunque Presidente fino alla elezione di un sostituto (anche se si dimettesse!!!): legalmente l'Associazione non può rimanere senza responsabile legale (salvo decesso).
      2. Se il direttivo è in dubbio di legittimità non avrei proceduto ad accettare nuovi soci.

  8. Martino

    Vorrei creare un'APS i cui obiettivi sono quelli di insegnare la cultura digitale ai bambini. Quest'anno ho tenuto degli incontri gratuiti di circa tre ore (una volta al mese) per vedere se interessavano e sono stati seguiti da una ventina di ragazzi.
    Adesso vorrei creare l'APS per poter beneficiare di alcuni fondi ed acquistare materiale elettronico, pero' non vorrei coinvolgere da subito i genitori dei ragazzi in spese non necessarie.
    La domanda e': posso costituire l'APS "pescando" inizialmente in famiglia (numero minimo di persone e compiti per un'APS !?!?) e solo dopo suggerire di partecipare come soci (ad un costo di iscrizione estremamente basso, tipo 10 euro l'anno) ?

    Grazie mille!

    • TeamArtist

      Si, ma non mi pare una grande idea. Non le conviene appoggiarsi su di una APS già esistente sul suo territorio?

  9. aldo fedele

    Buonasera, non sono pratico di blog. Ho inviato oggi pomeriggio un quesito da questo format ma non so dove andare per vedere l'eventuale risposta.
    Scusatemi