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D.L. n° 504/1992 Imposta municipale sugli immobili (IMU) e Associazioni

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Gestione dell'associazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 30-12-1992 – Suppl. Ordinario n. 137
In vigore dal 1-1-1993
Testo aggiornato al 25-2-2014

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Capo I
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 7

Esenzioni

 

1. Sono esenti dall’imposta:

(…)

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita’ non commerciali di attivita’ assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche’ delle attivita’ di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

 

 

 

 ________________________________

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23-3-2011

In vigore dal 07/04/2011

Testo aggiornato al 25-2-2014

 

Art. 8

Imposta municipale propria

 

1. L’imposta municipale propria e’ istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.

3. Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147

4. Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147

5. Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147

6. Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147

7. Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147

AGGIORNAMENTO

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l’art. 1, comma 718) che “Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”.

 

 

 

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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n. 18

 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71

In vigore dal 24/01/2012

Testo aggiornato al 25/02/2014

Art. 91-bis

Norme sull’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali

 

1. Al comma 1, lettera i), dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: “allo svolgimento” sono inserite le seguenti: “con modalita’ non commerciali”.

2. Qualora l’unita’ immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita’ nella quale si svolge l’attivita’ di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita’. Alla restante parte dell’unita’ immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonche’ i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita’ di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita’ non commerciali.

4. E’ abrogato il comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 AGGIORNAMENTO

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l’art. 9, comma 6-ter) che “Le disposizioni di attuazione del comma 3 dell’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200”.

 

 

 

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DECRETO 19 novembre 2012 , n. 200

Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 23-11-2012

In vigore dal 08-12-2012
Testo aggiornato al 25-2-2014

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) IMU: l’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) TUIR: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’ di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale;

d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; per oggetto principale si intende l’attivita’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto; in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente stesso e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;

e) immobili: tutti i terreni e i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali;

f) attivita’ assistenziali: attivita’ riconducibili a quelle di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta’ che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche’ quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

g) attivita’ previdenziali: attivita’ strettamente funzionali e inerenti all’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie;

h) attivita’ sanitarie: attivita’ dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

i) attivita’ didattiche: attivita’ dirette all’istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

j) attivita’ ricettive: attivita’ che prevedono l’accessibilita’ limitata ai destinatari propri delle attivita’ istituzionali e la discontinuita’ nell’apertura nonche’, relativamente alla ricettivita’ sociale, quelle dirette a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attivita’ svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

k) attivita’ culturali: attivita’ rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;

l) attivita’ ricreative: attivita’ dirette all’animazione del tempo libero;

m) attivita’ sportive: attivita’ rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

n) attivita’ di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222: attivita’ dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana;

o) attivita’ istituzionali: le attivita’ di cui alle lettere da f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione di fini di utilita’ sociale;

p) modalita’ non commerciali: modalita’ di svolgimento delle attivita’ istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarieta’ e sussidiarieta’;

q) utilizzazione mista: l’utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attivita’ individuate dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita’ non commerciali, unitamente ad attivita’ di cui alla stessa lettera i) svolte con modalita’ commerciali, ovvero ad attivita’ diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.

 

Art. 2

Oggetto

 

1. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a stabilire, ai sensi dell’articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le modalita’ e le procedure per l’applicazione proporzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell’esenzione dall’IMU per le unita’ immobiliari destinate ad un’utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi del comma 2 del citato articolo 91-bis, all’individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attivita’ istituzionali con modalita’ non commerciali.

 

Art. 3

Requisiti generali per lo svolgimento con modalita’ non commerciali delle attivita’ istituzionali

 

1. Le attivita’ istituzionali sono svolte con modalita’ non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevedono:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attivita’ ovvero altre attivita’ istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita’ funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta’ sociale;

c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attivita’ istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 4

Ulteriori requisiti

 

1. Fatti salvi i requisiti enunciati all’articolo 3, le attivita’ istituzionali di seguito indicate si intendono svolte con modalita’ non commerciali solo ove, in relazione alla loro natura, presentino gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti.

2. Lo svolgimento di attivita’ assistenziali e attivita’ sanitarie si ritiene effettuato con modalita’ non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta’ dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita’ svolte con modalita’ concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

3. Lo svolgimento di attivita’ didattiche si ritiene effettuato con modalita’ non commerciali se:

a) l’attivita’ e’ paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;

b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicita’ del bilancio;

c) l’attivita’ e’ svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.

4. Lo svolgimento di attivita’ ricettive si ritiene effettuato con modalita’ non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla meta’ dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita’ svolte con modalita’ concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

5. Lo svolgimento di attivita’ culturali e attivita’ ricreative si ritiene effettuato con modalita’ non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta’ dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita’ svolte con modalita’ concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

6. Lo svolgimento di attivita’ sportive si ritiene effettuato con modalita’ non commerciali se le medesime attivita’ sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla meta’ dei corrispettivi medi previsti per analoghe attivita’ svolte con modalita’ concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Art. 5

Individuazione del rapporto proporzionale

 

1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell’articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, e’ determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attivita’ con modalita’ commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti.

2. Per le unita’ immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 e’ prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attivita’ diverse da quelle previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attivita’ di cui alla citata lettera i), svolte con modalita’ commerciali, rapportata alla superficie totale dell’immobile.

3. Per le unita’ immobiliari che sono indistintamente oggetto di un’utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 e’ determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attivita’ sono svolte con modalita’ commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali e’ svolta l’attivita’.

4. Nel caso in cui l’utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 3, e’ effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione di cui al comma 1 e’ determinata in base ai giorni durante i quali l’immobile e’ utilizzato per lo svolgimento delle attivita’ diverse da quelle previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attivita’ di cui alla citata lettera i) svolte con modalita’ commerciali.

5. Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione di cui al successivo articolo 6, si applicano alla rendita catastale dell’immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta.

Art. 6

Dichiarazione

 

1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali e’ dovuta l’IMU, anche a seguito dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonche’ gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non e’ presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

 

Art. 7

Disposizioni finali

 

1. Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

2. Gli enti non commerciali tengono a disposizione dei comuni la documentazione utile al fine dello svolgimento dell’attivita’ di accertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementi rilevanti ai fini della individuazione dei rapporti percentuali che derivano dall’applicazione del presente regolamento.

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