Attendi...

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe

Per il nuovo GDPR Regolamento UE 2016/679 questa è una newsletter commerciale. Scopri di più.

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe
Rimani sempre aggiornato, Diventa Fan di TeamArtist su Facebook!

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe

Per il nuovo GDPR Regolamento UE 2016/679 questa è una newsletter commerciale. Scopri di più.

Rimborso spese, indennità di trasferta, premi e compensi.

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Gestione dell'associazione

Segue una raccolta dei principali riferimenti di legge che disciplinano:

  • Indennità di trasferta,
  • rimborsi forfettari di spesa,
  • premi e compensi erogati a sportivi dilettanti e a collaboratori amministrativi

ARTICOLO 67 TUIR, COMMA 1, LETTERA M

 

Aggiornato al 27-2-2014

 

Art. 67

Redditi diversi

 

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualita’ di lavoratore dipendente:

m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita’ dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche.

AGGIORNAMENTO

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l’art. 35, comma 5) che “Nelle parole “esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attivita’ sportiva dilettantistica”.

 

 ________________________________

 

 

ARTICOLO 69 TUIR, COMMA 2

 

Aggiornato al 27-2-2014

 

Art. 69

Premi, vincite e indennita’

 

 

 

2. Le indennita’, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresi’, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

 ________________________________

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.113 del 17-5-1999 – Suppl. Ordinario n. 96

In vigore dal 18-5-1999

Testo aggiornato al 26-2-2014

 

Art. 25

Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

 

1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa’ e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e’ a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (euro 20.658,28) ed e’ a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco.

 ________________________________

RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE n. 106/E dell’11 dicembre 2012

 

OGGETTO: Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Società Sportiva Dilettantistica.
Aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF – Articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133
QUESITO
ALFA è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affiliata alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), iscritta al Registro delle società e associazioni sportive e riconosciuta dal CONI.
Con l’istanza di interpello in esame, si chiede quale sia l’aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF, da applicare ai compensi, di importo superiore a euro 7.500, corrisposti per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
La società istante fa presente che la richiesta di chiarimenti si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 28 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell’emendare l’articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, ha aumentato l’aliquota di base dell’addizionale regionale senza Direzione Centrale Normativa nulla disporre in relazione all’aliquota dell’addizionale di compartecipazione all’IRPEF.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che la ritenuta prevista dall’art. 25 della legge n. 133 del 1999 debba essere applicata sulla parte di compenso eccedente l’importo di euro 7.500 con l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF dello 0,9 per cento, stabilita dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
La società ritiene, invece, che non debba applicare alcuna ritenuta a titolo di addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF, dal momento che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 360 del 1998 rinvia, per la determinazione dell’aliquota di compartecipazione della suddetta addizionale, all’emanazione di uno o più decreti adottati dal Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.
Non essendo stati emanati i suddetti decreti ministeriali, il riferimento contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, alle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si fa presente che «…le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto…» costituiscono redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), del TUIR.
A tali emolumenti, l’articolo 69, comma 2, del TUIR, riconosce un particolare regime di favore, disponendo che essi «… non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500,00 euro…». Inoltre, l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, «… le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11.. .» del TUIR «… maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle per sone fisiche. La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (euro 20.658,28) ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo…».
Conseguentemente, sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7.500 euro, deve essere applicata l’aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente per il periodo di imposta 2012), l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF.
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, interpellato in merito, ha osservato che l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133 “… se individua in maniera puntuale l’aliquota da applicare ai fini Irpef, diversamente, opera un generico rinvio alle addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere a quella concretamente determinata dall’ente titolare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio per l’applicazione del tributo regionale.”.
Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantisti che, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società interpellante, il medesimo dicastero, in relazione all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF), precisa che “… la mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dal comma 2, dell’articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l’aliquota di compartecipazione dell’ADDIRPEF non impedisce in alcun modo l’applicazione del tributo in questione.
Il successivo comma 3 dell’art. 1, del D. Lgs. n. 3 60 del 1998, infatti, dispone che « I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di com partecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»”.
Lo stesso Dipartimento delle Finanze fa presente che “L’art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2001, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, inoltre stabilisce che i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. A ciò va aggiunto che gli enti locali possono introdurre una soglia di esenzione, a norma del comma 3-bis, dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Il citato art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 2011, poi, ha precisato che tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo non è dovuto e che, nel caso di superamento del suddetto limite, l’ADDIRPEF si applica al reddito complessivo.”.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

21 risposte a “Rimborso spese, indennità di trasferta, premi e compensi.”

  1. GRAZIELLA

    molto utile

  2. Giuseppe

    Buongiorno,
    1. Cosa si intende in generale per Collaboratori Tecnici?
    2. Potrebbero rientrare nella categoria le persone che prestano i seguenti servizi?
    a. docenza
    b. conferenze - attività seminariale
    c. tecnici audio/luci
    d. tecnici di registrazione audio
    e. registi

    Grazie mille!

    • TeamArtist

      1. Gli allenatori nelle ASD
      2. No

      • Giuseppe

        Chiedo scusa per aver posto la domanda in maniera incompleta. Mi riferivo a una associazione che è un coro e che quindi rientra nell'art 67 TUIR, comma 1 lettera m. Alla luce di ciò, potreste darmi una nuova risposta?

        • TeamArtist

          Nessuno lo sa. O meglio... non è mai stato specificato. Io di solito includo in quella categoria chi si occupa di audio e luci durante gli spettacoli. Ma è sicuramente opinabile.

  3. Paolo Musetti

    Ciao Damiano, buongiorno... si sono proprio quel Paolo che pensi di conoscere... Ti seguo sempre con molto interesse e trovo molto utili i temi che quotidianamente (e soprattutto gratuitamente!) tratti per aiutare associazioni ed enti che spesso, con la sola "colpa di avere voglia di condividere la propria passione", si trovano di fronte a molte difficoltà nel muoversi tra la burocrazia.

    Non sono sicuro che questo sia il posto giusto per porre una domanda la cui risposta potrebbe essere utile anche ad altri in merito a pagamenti a vario titolo per prestazioni fornite da un socio ad una associazione, ma non ho trovato nel blog risposte al mio quesito ed altro luogo in cui postare quanto sto per chiederti.

    Come associazione di vela (con solo codice fiscale) abbiamo un socio che ha una barca propria che saltuariamente potrebbe mettere a disposizione per svolgere attività sportive di vario genere.
    1. Poiché reputiamo corretto riconoscergli una quota per aiutarlo a coprire parzialmente le spese di gestione della barca, a tuo avviso, è possibile farlo?
    2. A che titolo?
    3. Possiamo fargli un rimborso spese forfettario?
    4. Dobbiamo fare una locazione tra privati?
    5. o che altro ?

    Ti ringrazio per la risposta che eventualmente mi darai e ti auguro di continuare ad avere successo nelle tue imprese se seguo sempre con interesse!
    Cari saluti
    Paolo

    • TeamArtist

      Ciao Paolo! Che bello leggerti! Mi auguro che la vita ti vada splendidamente!
      Veniamo alle domande
      1. Certamente
      2. Noleggio.
      3. Rischioso perchè, di fatto, non stai rimborsando il tuo socio ma stai pagando l'uso di un bene.
      4. 5. Se la barca è intestata al tuo socio come persona fisica potete pagarlo molto semplicemente fino a 5mila euro l'anno nei redditi diversi.
      Se invece è intestata ad una Società, potranno farvi una fattura di noleggio.

  4. ALFREDO NOSCHESE

    Ho un'associazione sportiva di pesca ho erogato durante il 2014 mensilmente a dei collaboratori per aver fatto dei corsi circa 450 euro in contanti per 9 mesi circa facendomi firmare regolarmente la ricevuta mensile ed ho pagato l'addetta alla segreteria nello stesso modo. Vorrei sapere se la prassi va bene e se devo fare il modello 770?

    • TeamArtist

      Sì, e deve fare anche il 770 per tutti i collaboratori che ricevono dei soldi dalla ASD.

  5. emilio

    1. Il rapporto di collaboratore amministrativo-gestionale prestato da un socio di una ASD, disciplinato con un contratto specifico di collaborazione coordinata e continuativa deve essere previsto da specifico contratto registrato, o basta una lettera di incarico?
    2. Il reddito diverso derivante da questo rapporto - inferiore a 7.500 annuo, non ha alcuna rilevanza fiscale per il Club ed il soggetto?
    3. e può essere rinnovato anno per anno?

    • TeamArtist

      1. Beh... la risposta è nella domanda che ha formulato. Parla di un rapporto "disciplinato con un contratto specifico di collaborazione coordinata e continuativa" e poi chiede se deve essere previsto uno specifico contratto o una lettera di incarico. Con questa formulazione è ovvio che ci debba essere un contratto. Se invece volesse avvalersi dei redditi entro i 7500 per gli sportivi dilettanti, non si tratta assolutamente di una collaborazione coordinata e continuativa e basta solo una lettera di incarico.
      2. Se è all'interno dei redditi per gli sportivi dilettanti entro i 7500, si, non ha alcuna rilevanza fiscale (nel senso che è completamente detassato).
      3. Si

  6. Gaetano

    1. ricevere contributo, o donazione, o sponsorizzazione da un medico è possibile?
    2. e fino a che cifra visto che hanno partita iva!
    3. potrebbero arrivare alla soglia di deducibilità dei 200.000 euro??
    grazie

    • TeamArtist

      1. Una Associazione noprofit può ricevere erogazioni liberali da chiunque. Legga questo nostro post al riguardo. Le Sponsorizzazioni sono una cosa diversa... e per riceverle bisogna avere partita iva ed emettere fattura.
      2. L'unico limite è la generosità
      3. Non so cosa intenda.

  7. Vittorio

    Come pensionato , vorrei insegnare balli country in un circolo , come posso avere compensi dagli iscritti al corso ritenendomi in regola ,come devo inquadrarmi come figura ASD o cosa . considerando che sicuramente non arrivero neanche lontanamente ai 5000 E. annui!
    non sono legato a nessuna societa ,per me è un hobby , so che dovro pagare la siae , pagare la sala , e tutte le altre spese ,trasporto , volantini , Grazie per una risposta !

    • TeamArtist

      Le conviene farsi pagare dal circolo e lasciare a loro l'incombenza di raccogliere le quote dagli iscritti.

  8. Paola

    Innanzitutto grazie per condividere tante informazioni utilissime.
    Ho un contratto di collaborazione coordinata continuativa presso a tempo indeterminato una ASD per attività di segreteria e attività ausiliaria di istruttrice di nuoto con programmazione dell’attività. La gestione delle prestazioni avviene senza alcun vincolo di subordinazione.
    1. Dal momento che l’associazione ha avuto una riduzione dell’attività ed essendo nel frattempo di recente entrata a far parte del nuovo consiglio direttivo come segretario-tesoriere chiedo se in una situazione di dover limitare le uscite dell’Associazione sia possibile sciogliere il contratto anticipatamente e passare subito nella stessa stagione al compensi sportivi dilettantistici come collaboratore amministrativo e tecnico (istruttore/allenatore) con una lettera d’incarico per un paio di mesi fino a fine stagione (31 agosto). Inoltre specifico che comunque questa sarebbe la mia unica fonte di reddito essendo nel frattempo mio marito rimasto senza lavoro ed avendo 2 figli a carico.
    2. In alternativa mantenendo il contratto attuale e per aiutare l’Associazione a far fronte ad alcune difficoltà finanziarie, posso prestare la mia opera a titolo gratuito e non percepire nulla a fronte di un eguale impegno?
    3. Deve essere deliberato dal consiglio direttivo o devo fare personalmente una dichiarazione? (– questo per non incorrere in sanzioni in caso di controlli: sarebbe difficile convincere qualcuno che veramente non sono pagata-)

    • TeamArtist

      1. No, non sarebbe una dilettante in quelle condizioni
      2. No.
      3. vedi 2.

      • stefania

        Buongiorno, nel 2015 ho ricevuto compensi e rimborsi sportivi fino a 7500e. E' stata però l'unica fonte di compenso in tutto l'anno (eccetto per un compenso di 250e con contratto a tempo determinato di 1 giorno di lavoro per altro datore di lavoro).
        Si dice da più parti che se i compensi sportivi sono l'unica entrata non sono più da ritenersi come compensi dilettantistici...(peraltro sono una 40 single non a carico di nessuno, anzi ho una bimba)
        1)ma io che devo fare? preoccuparmi? Ho almeno trovato questa fonte di sostentamento..
        2) dovrò presentare nel 2016 come redditi diversi questi compensi? anche se è l'unico compenso? (Ho sempre fatto dichiarazione dei redditi (negli anni passati con lavoro a ritenuta,saltuari, mai superati gli 8000euro di reddito anno)
        3) ho dei rischi?
        Grazie mille, Stefania

        • TeamArtist

          1. In realtà il problema non è suo ma del suo datore di lavoro.
          2. Se è tenuta per altri motivi alla presentazione del modello unico, si.
          3. vedi 1.

  9. mario

    vorrei sapere gentilmente se i compensi erogati art 67 redd diversi i famosi 7500 sono soggetti ad enpals

    • TeamArtist

      L'enpals non esiste più...