Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991
In vigore dal 1-1-1992
Testo aggiornato al 26-2-2014
Articolo 1
1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione e’ esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attivita’ commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e’ superato.
3. comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.
AGGIORNAMENTI
La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 comma 31, ha disposto che: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.”
La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) che “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.”
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l’art. 90, comma 2) che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.”
Articolo 2
1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi’, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attivita’ commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalita’ di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche’ dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 e’ determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita’ di compilazione.
Articolo 3
1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.
Articolo 4
1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.113 del 17-5-1999 – Suppl. Ordinario n. 96
In vigore dal 18-5-1999
Testo aggiornato al 26-2-2014
Art. 25
Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa’ e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e’ a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e’ a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;
b) nell’articolo 2:
1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;
2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.
5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. (*)
(*) AGGIORNAMENTO
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l’art. 37, comma 4) che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2000 e che “restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473”.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25-11-2000 – Suppl. Ordinario n. 194
In vigore dal 10-12-2000
Testo aggiornato al 26-2-2014
Art. 37.
Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e’ sostituita dalla seguente:
“i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa’ sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
b) all’articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita’ sociale, dopo la lettera c-septies) e’ aggiunta la seguente:
“c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle societa’ sportive dilettantistiche”;
c) all’articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e’ sostituita dalla seguente:
“m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”;
d) all’articolo 83, concernente premi, vincite e indennita’, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Le indennita’, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi’, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”;
e) all’articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)”.
2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa’ e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e’ a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e’ a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;
b) nell’articolo 2:
1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;
2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.
5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”;
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attivita’ sportive dilettantistiche, e’ abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31/12/2002 – Suppl. Ordinario n. 240
In vigore dal 01/01/2003
Testo aggiornato al 26/02/2014
Art. 90
Disposizioni per l’attivita’ sportiva dilettantistica
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa’ sportive dilettantistiche costituite in societa’ di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 81, comma 1, lettera m), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche.”;
b) all’articolo 83, comma 2, le parole: “a lire 10.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “a 7.500 euro”.
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, nonche’ delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attivita’ sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
7. All’articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: “organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS)” sono inserite le seguenti: “e le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche”.
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa’, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche’ di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita’ nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita’, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita’ del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e’ sostituita dalla seguente: “i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
b) all’articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e’ abrogata.
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “delle indennita’ e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi” sono soppresse.
11. All’articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed alle associazioni sportive dilettantistiche”.
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita’, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e’ da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalita’ rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato. (*)
12. Presso l’Istituto per il credito sportivo e’ istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di societa’ o associazioni sportive nonche’ di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita’ sportive.
13. Il Fondo e’ gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorita’ di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.
14. Il Fondo e’ gestito e amministrato a titolo gratuito dall’istituto per il credito sportivo.
15. comma abrogato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e’ costituita dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all’ articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita’ sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita’ giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita’ giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa’ sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita’ di lucro.
18. Le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attivita’ sportive dilettantistiche, compresa l’attivita’ didattica;
c) l’ attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini’ di lucro e la previsione che i proventi delle attivita’ non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettivita’ delle cariche sociali, fatte salve le societa’ sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa’ di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche’ le modalita’ di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita’ di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di’ scioglimento delle societa’ e delle associazioni.
18-bis. E’ fatto divieto agli amministratori delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa’ o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all’integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall’assemblea dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. comma abrogato dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.
21. comma abrogato dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.
22. comma abrogato dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita’, nell’ambito delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purche’ a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita’ e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e’ aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa’ e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e’ affidata in via preferenziale a societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita’ di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attivita’ didattica e delle attivita’ sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
(*) AGGIORNAMENTO
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l’art. 1, comma 128) che la disposizione di cui al comma 11-bis del presente articolo si interpreta nel senso che la pubblicita’, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e’ esente dall’imposta sulla pubblicita’ di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 28-5-2004
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 (in SO n.131, relativo alla G.U. 28/07/2004, n.175).
In vigore dal 29-5-2004
Testo aggiornato al 26-2-2014.
Art. 7
Disposizioni in materia di attivita’ sportiva dilettantistica
1. In relazione alla necessita’ di confermare che il CONI e’ unico organismo certificatore della effettiva attivita’ sportiva svolta dalle societa’ e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle societa’ ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicita’ dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
IL PRESIDENTE DI UNA SOCIETA'DI CALCIO DILETTANTISTICO PER PARTECIPARE AD UN TORNEO AMATORIALE DI CALCIO DEVE FIRMARE IL NULLA-OSTA PER SE STESSO OPURE E'TACITO
dipende cosa è riportato nel vostro regolamento. Nel dubbio comunque meglio mettere tutto per iscritto
Salve,
la mia è un'asd che si occupa di paracadutismo. Il problema che ci stiamo ponendo è il seguente: visto che l'agenzia delle entrate considera come attività SEMPRE commerciali una lista di attività tra cui c'è il trasporto di persone, allora ogni compenso che chiediamo per ogni lancio che facciamo è da considerarsi ricavo commerciale??
O c'è qualche specifica situazione che può rientrare nell'attività istituzionale?
Grazie
Immagino che tutti i vostri paracadutisti siano soci dell'Associazione. Immagino anche che il contributo che chiedete sia per un corso di paracadutismo o per la pratica dello sport in sè. Che qualcuno, fisco compreso, possa pensare che siate una azienda di trasporto... ce ne vuole! No, io starei tranquillo rispetto questo aspetto.
Spero di non essere O.T. per questa sezione 🙂
Buongiorno, siamo un gruppo di persone che ha fondato anni fa una A.s.d.e che, oltre ad essere soci FONDATORI elencati nell'atto costitutivo e nello statuto, sono stati membri del direttivo finchè, dopo l'ultima elezione del presidente e del direttivo, a sorpresa non ne facciamo più parte.
Il nuovo direttivo ed il presidente ci hanno chiesto di compilare una domanda di ammissione all'associazione allo stesso modo dei soci ORDINARI.
Secondo noi, per i soci FONDATORI non sarebbe necessario compilare tale DOMANDA di ammissione all'associazione in quanto, sia nello lo statuto, sia nell'atto costitutivo sono presenti i nostri nomi sotto la voce "SOCI FONDATORI".
Sempre secondo noi, è impossibile essere considerati NON SOCI in quanto, come fondatori, nessuno può cambiare lo stato di fatto delle cose avvenute (a meno che non intervengano gli uomini in nero): i fondatori sono >>>SOCI<<< come recita l'atto costitutivo e sono ben contraddistinti da nome, cognome e codice fiscale.
Comunque, per il quieto vevere, abbiamo provveduto a compilare egualmente la domanda di ammissione all'associazione ma ci è stata rifiutata con motivazioni (via raccomandata) con le quali ci accusavano di essere andati contro l'A.s.d.!
Tutto ciò è avvenuto circa un anno fa.
Le domande alle quali vorremmo che ci rispondeste sono:
1) I soci FONDATORI, in generale, possono essere esclusi dall'associazione?
2) Se la risposta è "sì", come possono fare per indire una riunione con i soci ORDINARI, più il direttivo attuale ed il presidente attuale per un confronto circa le motivazioni della raccomandata di rifiuto e per controbattere davanti a tutti alle accuse di essere andati "Contro l'A.s.d."?
3) Se la risposta è "no", come possono fare per riprendere a partecipare alle riunioni ordinarie e straordinarie da cui sono stati esclusi e per ricevere le comunicazioni sociali circa l'associazione che hanno fondato?
4) E' giusto presentare domanda di rinnovo all'associazione? Oppure i soci FONDATORI sono considerati tali (SOCI) sempre e comunque?
Grazie per il servizio che date a parità di condizioni per tutte le associazioni.
Prima di tutto credo che né voi né i nuovi dirigenti abbiate compreso il principio di non temporaneità del vincolo associativo per il quale non ha senso il concetto di "rinnovo della domanda" per nessuno (né socio fondatore né socio ordinario). Leggi questo post sull'argomento.
1. Si
2. Dovete vedere cosa dice il vostro Statuto in merito all'esclusione dei soci. Dovrebbe essere possibile ricorrere o all'Assemblea o al Collegio dei Garanti o al direttivo stesso. Potete anche rivolgervi direttamente al vostro EPS.
3. Dovete ricorrere contro il provvedimento di esclusione.
4. Vedi sopra.
Il commercialista dell’associazione si è dimenticato di optare per la 398
E io nel 2015 ho fatto attività commerciale
Posso optare per la 398 tardivamente? Perché la comunicazione alla siae va fatta anticipatamente…
Che sanzioni devo pagare? Come?
Presentatela con il primo modello Unico che farete
Salve, faccio parte di un'associazione senza scopo di lucro operante nel settore turistico. Abbiamo optato per il regime ex legge 398/91, stiamo per richiedere partita iva e iscriverci al REA.
Vorrei sapere se iscrivendosi nel registro delle imprese oltre che nel rea (al fine di poter partecipare ad un bando regionale) sia compatibile con il regime contabile e fiscale della legge in parola, fermo restando il protrarsi dell'assenza dello scopo di lucro.
Posto che l'opzione 398 si può esercitare solo DOPO aver aperto la partita iva, la risposta alla vostra domanda è SI-
Buon giorno, sono il Preseidente di una nuova ASD che pratica atttività podistica; vorrei fare le seguenti domande ringraziondovi in anticipo:
1) la quota sociale deve essere pagata dal socio solo al momento dell'accettazione della domanda da parte della ASD o anche in fase di compilazione della domanda?
2. la ricevuta rilasciata dall'ASD quale data deve indicare?
3) è possibile distinguere tra quota socio praticante e non praticante?
Questo perchè nella nostra ASD ci sono persone che non corrono alle quali vorremmo far pagare una quota simbolica
1. Per essere perfettamente in regola, solo dopo l'accettazione.
2. Quella del momento in cui avviene la transazione di denaro
3. Non per la quota sociale. Fate una quota base per tutti e chiedete un contributo a parte per i praticanti
Buongiorno, sono vice presidente di una asd scuola di ballo che aprirà un bar a uso esclusivo dei soci
1. volevo sapere se il bar rientra nell'attività commerciale o meno
2. come bisogna gestire le schede di adesione (come per chi frequenta corsi di danza)?
3. posso rilasciare una tessera diversa rispetto a quella dei corsi di danza?
4. che ricevute rilasciare quando i soci acquistano?
1. Si. Anche se per alcuni ispettori fiscali, invece, è commerciale in ogni caso. Ma la legge è chiara in merito.
2. Si, nello stesso modo
3. No
4. Consiglio l'uso di un registratore di cassa
siamo una asd che pratica sport amatoriale.
ho un dubbio circa la possibilità di far coicidere la sponsorizzazione con la pubblicita.
abbiamo uno sponsor unico (con contratto registrato con data certa) che ci corrisponde un importo per sponsor e pubblicità cioè per cartellonistica e abbigliamento ai soci.
Possono coesistere le 2 attivita trattandoli diversamente ai fini iva e imposte sul reddito (iva al 50% e al 90%).
Basta suddividere le voci e gli importi nel contratto e in fattura?
Purtroppo no. Il Fisco fa valere in questo caso il "principio di attrazione". Quando una ditta è vostra sponsor, non potete emettere lei fatture pubblicitarie: tutto deve essere considerato sponsorizzazione.
Salve, Volevo sapere se i prelevamenti in contanti effettuati dal c/c dell'ASD superiori a 516 euro fanno decadere i benefici fiscali della legge 398. grazie.
In taluni casi si ha avuto questo effetto. Ma per quale motivo deve fare prelievi superiori ai 516,46 euro?
Grazie mille! Preciso che l'associazione è stata creata (codice fiscale) nel novembre del 2012 e registrata poche settimane dopo. Confermate quindi nessuna multa, ritardi, ecc? Così procediamo nella compilazione del modulo.
Davvero grazie!
Guardi, non sono in grado di confermarglielo senza studiare tutte le carte. Ma si consoli: non potete fare altro al momento che presentare subito il modello semplificato.
Certo,lo facciamo! Ma bisogna pagare una multa? Grazie
Direi di no.
Noi a tempo debito ci siamo recati presso l'Agenzia delle Entrate per toglierci il dubbio! Ufff come possiamo fare ora???
Vi hanno rilasciato un parere scritto?
Non vi conviene fidarsi di noi e farlo comunque? Potete farlo gratuitamente... cosa avete da perdere?
CNVGBG15
Siamo asd dal 2012. vorremmo una precisazione sul modello EAS:
-voi dite che è obbligatorio compilarlo
-l'agenzia delle entrate di torino a cui ci siamo rivolti ha detto di NO, citando la CIRCOLARE 45/e DEL 29/10/2009 dell'agenzia delle entrate
1.2. Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell’articolo 30: ulteriori chiarimenti
Come precisato con circolare n. 12 del 2009, paragrafo
1.2.1, sono esonerati dalla presentazione del modello EAS per espressa previsione dello stesso articolo 30 del DL n. 185 i seguenti soggetti:
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;ecc...
Noi non l'abbiamo mai compilato.Chi ha ragione? ci sono norme che ci sfuggono?
Grazie
Tutto dipende da che soldi incassate e per quali motivi. Se incassate le sole quote sociali siete esonerati, ma se incassate, ad esempio, contributi dai soci per partecipare a corsi sportivi, queste sono incassi commerciali che diventano de-commercializzati e parificati agli istituzionali SOLO SE avete, tra le altre cose, presentato il modello EAS semplificato.
Buongiorno,
siamo 15 ASD operanti sul territorio nazionale, ci occupiamo di una specialità di tiro al bersaglio con carabine ad aria compressa che si svolge con modalità molto simili a quelle del “tiro da campagna” praticato con l'arco, siamo affiliati XXXXXXXXXX ed a tutti i soci di tutte le ASD è stata rilasciata tessera XXXXXXXXXX e tutte le ASD sono a Registro CONI e per questo sport in Italia non c'è nessuna Federazione di riferimento.
Organizziamo un “Campionato Italiano” cui partecipano i Soci di tutte le 15 ASD, e per farlo abbiamo fondato una sedicesima ASD, con un numero minimo di Soci tesserati XXXXXXXXXX (tessera doppia, in quanto soci anche delle altre 15 ASD, i membri del CD nelle altre ASD sono semplici Soci) al fine di poter risultare a registro CONI, e rilasciamo a tutti i Soci (che sono anch'essi Soci delle altre 15 ASD, quindi già titolari di tessera XXXXXXXXXX) una tessera interna (la quota annuale di iscrizione alla 16a ASD è di € 5) per poter partecipare tutti insieme al suddetto “Campionato Italiano”.
Questa impostazione serve anche per avere un unico soggetto che rappresenti a livello internazionale tutti i praticanti italiani di questo sport presso la Federazione Internazionale che riconosce un solo ente per ogni nazione.
Non abbiamo praticato la strada di costituire una sola ASD su tutto il territorio nazionale perchè in questo caso il Presidente sarebbe stato gravato di troppe responsabilità dovute soprattutto alle attività locali sulle quali non potrebbe avere un controllo diretto.
Prima di fare tutto questo ci siamo informati presso XXXXXXXXXX sulla correttezza di tale procedura e ci fu risposto che a loro non interessava ciò che facevamo al nostro interno.
Gradiremmo avere anche un Vostro parere.
Grazie
Trova che la procedura escogitata sia perfetta e non ho nulla da rilevare. Bravi!