Le Organizzazioni di Volontariato hanno una storia complessa con tante modifiche avvenute nel tempo e per chi non se ne occupa a tempo pieno è difficile conoscere tutti i dettagli di questo Ente del Terzo Settore.
Ecco perché in questo articolo proveremo a condividere con te tutti i dettagli necessari per costituire un ODV.
Le Organizzazioni di volontariato nascono nel 1991 con la legge n°266, vengono modificate nel 1997 col decreto legislativo n°460 per poi essere, oggi, completamente riformate col Codice del Terzo Settore nel 2017 (col decreto legislativo n°117/2017).
Le OdV quindi, oggi, hanno nuove regole che solo in parte, sono simili e si accompagnano a quelle del passato.
A chi volesse approcciarle il consiglio è di studiare unicamente l’ultimo provvedimento (appunto la Riforma del Terzo Settore del 2017, decreto legislativo n°117/2017) perché le norme precedenti si possono considerare ormai abrogate.
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Partiamo dalla prima questione fondamentale, che approfondiamo nel prossimo paragrafo.
Tecnicamente è un Ente del Terzo Settore (ETS) “(…) costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.“ secondo l’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo n°117/2017.
La domanda più frequente in merito all’organizzazione di volontariato è se sia un ente riconosciuto o non riconosciuto.
A questo proposito è importante sapere che l’ODV è iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Il RUNTS è un registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.
L’ODV è un ente che deve soddisfare 4 requisiti principali:
Ma questo non basta.
Queste regole sono infatti quelle per TUTTI gli ETS – Enti del Terzo Settore di cui gli OdV costituiscono uno dei possibili sottoinsiemi (gli altri più noti sono le APS – Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni, le Cooperative Sociali, le Imprese sociali, gli altri Enti del Terzo Settore, gli Enti filantropici eccetera).
Vi sono infatti dei requisiti specifici da rispettare che vediamo nel prossimo paragrafo.
In questo paragrafo ti riportiamo i requisiti aggiuntivi per costituire un ODV.
Quest’ultimi sono ben spiegati agli articoli ai commi 1 e 3 del decreto legislativo n°117/2017.
Vediamoli insieme.
“Art. 32. Organizzazioni di volontariato
(…)
Come puoi vedere le OdV devono soddisfare altri 3 requisiti principali:
Per ogni ODV, inoltre, è sempre previsto uno Statuto che deve essere redatto secondo le regole.
Anche questo aspetto delle organizzazioni di volontariato è definito dal decreto legislativo n°117/2017 e in particolare dall’articolo 33 che prevede:
“1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Ora che ti è chiaro quali sono le regole generiche per la costituzione di un ODV e quali sono i requisiti da rispettare per crearne una, è importante approfondire le regole in merito all’ordinamento e all’amministrazione di questi enti del terzo settore.
Approfondiamoli nel prossimo paragrafo.
L’ordinamento delle Organizzazioni di Volontariato è definito dal decreto legislativo n°117/2017 all’articolo 34 che prevede:
“1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
È importante sapere anche che gli enti associativi sono tenuti a riconoscere chi sono i loro soci al fine di determinare il conseguimento dei quorum necessari per le assemblee e l’attribuzione dei diritti inerenti la qualità di socio.
Sebbene la legge non imponga specifici metodi per questo processo, come l’obbligo di vidimazione o di apposizione di timbri sul libro dei soci, gli enti di solito gestiscono un registro in cui vengono annotati i dettagli fondamentali per l’identificazione dei soci, come la data di adesione e i versamenti delle quote associative, insieme ad altre informazioni rilevanti.
A questo proposito infatti vi è un Registro dei volontari e libro dei soci che adempie a questo scopo.
In buona sostanza le OdV sono per lo Stato italiano la forma più “pura” e “nobile” di organizzazione senza scopo di lucro, potremmo dire nel solco delle organizzazioni religiose medievali dei frati poveri. Le attività devono essere svolte da volontari, quindi da persone aderenti agli enti associati, possibilmente rimettendoci.
In cambio lo Stato consente a questa forma associativa il massimo delle agevolazioni fiscali e crea per loro bandi di finanziamento a fondo perduto dedicati.
Oggi questa tipologia associativa con finalità di natura ideale, è molto diffusa nell’ambito delle associazioni di primo soccorso (le ambulanze del 118 per intendersi) ma è sempre più rara in tutti gli altri ambiti – nonostante le agevolazioni fiscali adibite – proprio perché richiede forme estreme di generosità dai propri partecipanti, creando anche una situazione di discriminazione basata sul reddito (un volontario povero, paradossalmente, potrà dedicare meno ore alla propria OdV rispetto a un volontario abbiente).
Da una nostra ricerca statistica risulta infatti che su 10 nuovi Enti del Terzo Settore soltanto 1 scelga questa formula associativa e questo anche perché in merito alla sicurezza delle ODV ci sono molti adempimenti obbligatori a cui un’organizzazione di volontariato deve adempiere. Un aspetto quest’ultimo da non dare per scontato.
Altri ambiti in cui sono diffuse sono le Associazioni che si occupano di raccogliere fondi per la ricerca medica, di assistenza ai malati di determinate patologie oppure per portare aiuti nel terzo mondo.
Per tutti questi motivi, vista la complessità insita nella creazione e poi nella conseguente gestione di ogni formula associativa (ivi compresa appunto questa delle OdV) le scelte sulla trasformazione della propria Associazione (pensiamo alle ONLUS che oggi sono obbligate per legge a trasformarsi o a chiudere cedendo il proprio patrimonio o alle Associazioni no profit generiche che vorrebbero diventare Enti del Terzo Settore) o sulla creazione di una nuova non dovrebbero avvenire in autonomia ma guidati da un Associazionista competente.
Gestire un ODV può divenire complesso, per questo è necessario affidarsi a dei professionisti che ti possano aiutare a ogni passaggio. In molti, per esempio, quando costituiscono un ODV non sono a conoscenza dei metodi di finanziamento di questo ente, perdendosi così importanti opportunità.
TeamArtist a questo scopo ha creato due servizi: “Rivedo ETS” per le Associazioni che devono trasformarsi in Enti del Terzo Settore e “Procreo ETS” per chi vuole costituire una nuova Associazione che sia un Ente del Terzo Settore.
Entrambi questi servizi includono, oltre agli aspetti formali della preparazione dei documenti necessari e la loro presentazione presso gli uffici pubblici preposti, anche tutta la consulenza dedicata e necessaria a operare la scelta migliore sin dalla definizione della tipologia associativa per capire se divenire ODV, APS, Altro ente del terzo settore.
Se hai trovato questo articolo utile o se hai altre domande, ricordati di lasciare un commento e ti risponderemo al più presto!
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Aggiornato al 10 novembre 2023
Salve,
per chiudere un'associazione OdV, occorre seguire quest'ordine?
1. fare l'assemblea generale dei soci;
2. chiudere l'iban e devolvere gli eventuali avanzi di gestione ad associazioni simili;
3. chiudere l'assicurazione soci;
4. consegnare all'Agenzia delle Entrate il modulo AA5/6;
5. informare la Regione o Provincia o Città metropolitana della chiusura, chiedendo loro quale documento occorre consegnare;
6. chiedere la cancellazione del registro delle associazioni "Onlus di diritto".
Mi conferma l'ordine? Se no, me lo può indicare con i numeri sopra riportati? C'è altro?
Grazie
Buone feste
Leggi questo nostro post: http://www.teamartist.com/blog/2013/01/28/come-si-chiude-una-associazione/
Gent.le consulente,
se un'associazione odv vuole organizzare un evento natalizio ovviamente nel rispetto dei fini istituzionali, ha l'obbligo di associare i partecipanti o può farli partecipare lo stesso anche se non sono volontari? è un evento che ha la finalità di far conoscere l'associazione e quindi rivolta ai non soci, gestita dai soci.
Cordiali saluti
Perchè non lo trattate come un evento di raccolta fondi?
http://www.teamartist.com/blog/2015/06/11/le-due-raccolte-fondi-annuali-che-possono-fare-tutte-le-associazioni/
Gent.le consulente,
se un'associazione odv vuole organizzare un evento natalizio, ovviamente nel rispetto dei fini istituzionali, ha l'obbligo di associare i partecipanti o può farli partecipare lo stesso anche se non sono volontari? è un evento che ha la finalità di far conoscere l'associazione e quindi rivolta ai non soci, gestita dai soci
Ringrazio anticipatamente per la sua risposta.
Cordiali saluti
Gentile consulente, poichè le OdV hanno attività "concentrate esclusivamente sull’erogazione di servizi di solidarietà sociale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci (per l’appunto, i volontari)" sono "rivolte a favore di soggetti terzi socialmente o fisicamente svantaggiati":
1. come può l'associazione recuperare le spese necessarie (ovviamente esclusa la manodopera che é gratuita) per poter svolgere questi servizi e le spese associative (internet, elettricità, acqua, riscaldamento, etc) se ci si rivolge a terzi ma tutte le entrate derivanti dai non soci, sono commercializzate (fonte presa dal vs blog: tipologie di entrate- attività commercializzate- 1° punto)?
2. E' possibile chiedere un "contributo a terzi per l'attività" con un minimo prestabilito, per ogni servizio offerto?
3. Sarebbe anch'esso commercializzato?
Notavo che ad esempio, alcune associazioni nazionali quando fanno le raccolte fondi e vendono le classiche uova di Pasqua/ piante/frutta, chiedono una donazione a prezzo fisso, altre con un minimo stabilito per poter recuperare il costo dell'uovo/pianta/frutto, rilasciando una pezza giustificativa.
4. Questo è possibile solo per le raccolte fondi oppure anche per le attività offerte a terzi?
1. Non capisco. Pur essendo entrate commercializzate, perchè non dovreste usarle per pagare le spese e la manodopera? O_o
2. Certamente
3. Si
4. Solo per le raccolte fondi-
Si potrebbe poi aprire un intero altro capitolo rispetto al fatto che questa APS opti per il regime delle Onlus o scelga di avvalersi del regime della 266...