Come specificato dall’art. 5 della L. 266/1991, le Organizzazioni di Volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti; leggi il nostro post Come deve essere fatta la pezza giustificativa ad un socio per il pagamento della quota sociale o di una attività?
b) contributi di privati; leggi il nostro post Le Erogazioni Liberali ad enti ed associazioni: come funzionano
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; leggi il nostro post Associazioni e corsi per le Scuole. Sono esenti IVA?
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali individuate dal Decreto Ministeriale 25 maggio 1995.
Aggiungiamo a questo elenco altre importanti forme di finanziamento:
5×1000: per diventare un’Associazione con accesso al 5×1000 bisogna presentare la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate (in genere entro il 7 maggio), esclusivamente per via telematica ed utilizzando modello e software specifici. Quindi, entro un termine prestabilito (in genere entro il 30 giugno), occorre inviare la dichiarazione sostitutiva di atto notarile che attesti la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. Qualora venga erogato il contributo, l’Associazione dovrà redigere, entro un anno dalla ricezione dell’importo, uno specifico rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l’utilizzo delle somme ricevute. Il rendiconto e la relativa relazione illustrativa devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’Amministrazione che ha provveduto alla erogazione delle somme e che potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro sono obbligati alla redazione e conservazione per dieci anni del rendiconto, ma non sono tenuti ad inviarlo.
Leggi i nostri post 5 x mille 2014 come chiederlo, Modalità di iscrizione nell’elenco del 5 per mille delle Associazioni di Volontariato
raccolte fondi, da organizzare solo ed esclusivamente per raccogliere denaro volto a finanziare le attività dell’Associazione. I fondi così raccolti, oltre ad essere escluse dal regime IVA, non concorrono alla formazione del reddito e sono esenti da ogni altro tributo (es: imposta sugli intrattenimenti). Queste agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono pubbliche, svolte in modo occasionale e concomitanti con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. La normativa di riferimento (art. 2, Decreto Legislativo 460/1997) non specifica però quando le raccolte pubbliche possano essere considerate “occasionali” e quindi fruire delle suddette agevolazioni fiscali. Per mettersi al riparo da eventuali contestazioni fiscali, è bene rispettare le condizioni esposte nell’art. 25, comma 2, della Legge 133/1999 (articolo che contiene disposizioni tributarie relative alle ASD in regime 398/1991): il numero di eventi durante il periodo d’imposta non deve essere superiore a 2 e l’importo dei fondi raccolti nel periodo d’imposta non deve superare il limite massimo di 51.645,69 euro. Si ritiene che l’occasionalità si mantenga anche se la manifestazione si ripetetutti gli anni e anche se dura più giornate consecutive.
Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 460/1997, è inoltre obbligatorio redigere (indipendentemente dalla stesura del REFA), entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.