Il primo passo sarà redigere l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione. Cosa devono contenere questi due documenti?
L’Atto Costitutivo è il documento ufficiale, formale e sostanziale con il quale si sancisce la nascita dell’associazione; in esso occorre specificare la data e il luogo di costituzione, la denominazione e la sede legale dell’associazione, nonché i dati anagrafici dei soci fondatori firmatari dell’atto.
Lo Statuto è il documento che regola la vita e il funzionamento dell’Associazione; pertanto vi si dovranno stabilire:
Denominazione e sede;
Scopo e attività;
Durata (anche qualora sia illimitata);
Soci: coordinate per l’ammissione, diritti e doveri, causalità per la decadenza;
Organi sociali (tra i quali saranno indispensabili l’Assemblea dei Soci , il Consiglio Direttivo e il Presidente);
Assemblea dei Soci: diritti di partecipazione, coordinate dell’assemblea generale e straordinaria, validità assembleare;
Consiglio Direttivo: caratteristiche, compiti, modalità di convocazione, procedura per le eventuali dimissioni;
Presidente: compiti;
Patrimonio ed esercizio finanziario;
Coordinate per eventuali modifiche allo Statuto;
Direttive per l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
Norma di rinvio per ciò che non viene espressamente delineato nello Statuto.
L’art.148 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 (art. 148 TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi), dispone che, al fine di godere delle agevolazioni fiscali, tutti gli enti di tipo associativo devono inserire nei loro statuti (e ovviamente effettivamente rispettare) le seguenti clausole:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
L’art. 3, comma 3 della Legge 266/1991 individua, oltre a quanto disposto dal codice civile, specifici elementi da inserire nello statuto delle OdV:
obbligo di bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
Una volta redatti lo Statuto e l’Atto Costitutivo, al fine di poter ottenere i benefici fiscali previsti, è necessario registrare questi atti presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) entro 20 giorni dalla costituzione dell’Associazione; prima però occorre richiedere il codice fiscale. Andiamo quindi con ordine.
Come si richiede il codice fiscale?
Per avere il codice fiscale la procedura è piuttosto semplice: basta compilare in duplice copia l’apposito modello AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”) e presentarlo all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l’Associazione (qui potete trovare l’ufficio più vicino a voi). Questa operazione deve essere svolta dal Presidente della Associazione o da un suo delegato.
Il modello può anche essere inviato per posta (mediante raccomandata), allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante legale e copia dello Statuto con l’atto costitutivo. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito.
Leggi in nostro post E’ obbligatorio che una Associazione abbia un codice fiscale o la partita iva?
Come si registrano lo Statuto e l’Atto Costituivo?
Se Statuto e Atto Costituivo sono stati redatti da un notaio, sarà il notaio stesso ad occuparsi della registrazione degli atti entro 20 giorni dalla data di stipulazione. Altrimenti, ci si deve recare all’Ufficio Locale (competente per zona rispetto alla sede legale dell’Associazione) dell’Agenzia delle Entrate, con i seguenti documenti:
diverse marche da bollo da 16,00 euro (a seconda della lunghezza degli atti: 1 marca “ogni 100 righe”), se dovute.
Leggi il nostro post Quando e come si devono registrare Statuto e Atto Costitutivo.
Infine, per accedere alle agevolazioni fiscali, entro 60 giorni dalla costituzione dell’Associazione bisognerà inviare all’Agenzia delle Entrate (per via telematica) il Modello EAS, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti.
Leggi il nostro post Il modello EAS: chi, come, dove e quando lo deve fare.
Per acquisire la qualifica di OdV e beneficiare del regime speciale previsto dalla Legge quadro sul volontariato, le associazioni di volontariato devono essere iscritte nel Registro delle organizzazioni di volontariato, tenuto presso ogni Regione o Provincia autonoma.
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l’associazione.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
Per maggiori informazioni consultate le legislazioni regionali in merito.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. L. 185/2008, le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale sono qualificate come “ONLUS di diritto” solo se non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Decreto Ministeriale 25 maggio 1995.
Salve,vorrei sapere se la registrazione all'albo comunale delle associazioni serve per la registrazione regionale, grazie
No
Salve, vorrei costituire una Odv mirata principalmente ad iniziative e campagne di raccolta fondi a sostegno di attività di volontariato in Brasile, attività svolte da una Ong. L'organizzazione avrà sede legale a napoli e le iniziative saranno principalmente svolte in Italia. Io sapevo che per una Odv si è esenti da imposta di registro e imposte di bollo, non è così?
Si è vero
Salve,
vorrei registrare la mia associazione al registro del volontariato. I moduli forniti dal Csv della provincia riportano questa dicitura all'ultimo punto dell'istanza "che l'Organizzazione garantisce il rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di volontariato, nonché di avere assicurato regolarmente i soci volontari ai sensi delle disposizioni vigenti".
Questo significa che non possiamo presentare la richiesta senza aver prima stipulato un'assicurazione per i nostri volontari?
No
Un saluto al blog di Team Artist,
pongo un quesito relativo alla costituzione di una Odv locale, figlia di una OdV nazionale.
Noi Iscritti, risultiamo soci nella associazione madre,con sede legale a Roma ed abbiamo una filiale in città. Possiamo dotarci di un proprio statuto OdV (che aderisce al nazionale),con autonomia amministrativa e contabile e relativo codice fiscale e creare la sezione regionale. Nel redigere l'atto costitutivo come bisogna procedere? Bisogna convocare l'assemblea nazionale e deliberare lo scorporo dei soci (che passano dal registro soci della sede madre a Roma a quello locale). Oppure gli stessi iscritti "locali" firmano l'atto costitutivo? Grazie.
Ciao, dipende da come è stato scritto lo statuto nell'odv nazionale. Sena una letture attenta è impossibile aiutarti 🙁
Buongiorno, sottopongo due domande:
1- nel redarre l'atto costitutivo di una OdV i soci fondatori debbono essere, obbligatoriamente, residenti nella città dove viene fondata la OdV?
2- la regione emilia romagna obbliga le OdV che vogliono iscriversi al registro, che all'atto costitutivo siamo presenti il doppio + uno dei fondatori rispetto al numero dei componenti il consiglio direttivo.
1. Di norma, no. Perchè questo dubbio?
2. Qual è la domanda?
rispetto all'orientamento della regione (altre regioni non lo fanno) cui si può opporre?
Ci stiamo costituendo come OdV e alcuni soci fondatori non sono residenti, anche se vivono a in città in qualità di studenti.
Ottimo! Leggi questo nostro post.
Salve,
sono il vicepresidente di un associazione culturale regolarmente registrata all'agenzia delle entrate. Nel nostro statuto viene specificato che l'associazione si pone, tra l'altro, fini di volontariato e beneficenza.
Per convertire l'associazione in una OdV basta solamente seguire i passi sopra descritti?
Una volta ottenuta la nomina di OdV le spese della registrazione dell'associazione culturale presso l'agenzia delle entrate saranno rimborsate?
Grazie per la gentile disponibilità.
Daniel
Legga questo nostro post
Spett.le Team Artist,
1. ma è vero che in base alla legge 266/91 non si pagano le imposte di registro e di bollo?
2. inoltre, la domanda di iscrizione al registro del volontariato si presenta alla Regione o Alla Provincia?
3. La stessa, domanda, si presenta in carta libera?
1. Se si diventa una OdV iscritta in un registro pubblico DOVREBBE essere così. Dico DOVREBBE perchè molti uffici dell'Ade si rifiutano di applicare la norma.
2. Dipende... se la vostra provincia o regione hanno o meno tale Registro! Se vi sono entrambi, la scelta sta a voi
3. Di solito si. Ma anche qui... informativi prima presso l'ente cui volete registrarvi.
Ma anche una bambina può fondare un onlus?
grazie mille
Sì può fondare una ONLUS a nome di un minore, senza problemi. Il dilemma nasce dal momento che un minore non ha potere di rappresentanza legale, dunque non può sostanzialmente fare il presidente.
Gentile responsabile di team artist,
seguo sempre il vostro blog e grazie a questo ottengo sempre risposta ai miei dubbi.
In merito a questo, vorrei porle alcune domande a cui non ho trovato risposta.
1. Per presentare la domanda di Iscrizione al Registro regionale del Volontariato è necessario che l’Associazione abbia già stipulato un’assicurazione?
2. L'organizzazione è dotata di statuto approvato con modalità previste dalla legge che conferisce autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale". É necessario avere il riconoscimento giuridico, oppure è sufficiente, in questo caso, aver registrato l'atto costitutivo e lo statuto, presso l’Agenzia delle Entrate?
3. É necessario barrare la casella riguardante quella frase oppure no?
4. La domanda d’iscrizione al Registro Regionale di Volontariato deve essere approvata durante la regolare assemblea oppure può essere approvata direttamente dal Consiglio direttivo?
5. La richiesta di registrazione dell'atto e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate è facoltativa, quindi dev'essere autorizzata dal consiglio direttivo oppure è una azione obbligatoria, per cui non serve alcun documento che deleghi il presidente a far ciò?
La ringrazio per l'attenzione
Cordiali saluti
1. Direi di si. Ma deve sentire la Regione!
2. Se ho capito la domanda (non sono sicuro) serve il riconoscimento giuridico
3. Che casella?
4. Basta il direttivo
5. E' una azione obbligatoria.