Ai sensi dell’art. 10, comma 8 del Decreto Legislativo n. 460/1997, alle Organizzazioni di Volontariato viene riconosciuto il diritto di scegliere di avvalersi della normativa di “maggior favore”. Ciò significa che una OdV, ONLUS di diritto, può applicare la disciplina fiscale più conveniente scegliendo tra le agevolazioni contenute nella legge quadro (L. 266/1991) o quelle di cui al decreto istitutivo delle ONLUS (D. Lgs. 460/1997).
La Circolare Ministeriale n. 168 del 26/6/1998 al punto 5.2 ha precisato che la scelta tra le diverse previsioni agevolative, anche se non necessita di una comunicazione agli uffici, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’arco di un intero periodo d’imposta.
Quindi, ad esempio, le OdV che svolgono attività commerciali soggette ad IVA possono scegliere, per almeno un periodo d’imposta, di operare nel regime di esclusione da IVA ex art. 8 L. 266/91 oppure di aprire la partita IVA e optare fra i vari regimi contabili previsti dal sistema.
Vediamo ora le agevolazioni fiscali previste per le OdV dalla L. 266/1991:
Le donazioni e i lasciti testamentari sono esenti dalla relativa imposta (art. 8, comma 2).
Le OdV non sono invece esonerate dal pagamento dell’IVA sugli acquisti effettuati, in quanto assimilate a consumatori finali.
Per le erogazioni liberali sono applicabili tutte le agevolazioni previste per le ONLUS.