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D.M. 11 febbraio 1997 – D.P.R. n° 544/1999 articolo 9 comma 3 – Registro IVA minori

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Commercialista Per Associazioni

D.P.R.n° 544/1999 articolo 9 comma 3

Art. 9.

Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

3. I soggetti di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (*), in luogo degli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalita’ e nei termini previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 (*), che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

(*) Articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999:

2. Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1997, n. 37

(*) Nota: La LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 116) l’abrogazione dei commi 165, 166, 167, 168, 169 e 170 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1997

Approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalità di annotazioni semplificate di cui all’art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (*)

Articolo 1

Approvazione del prospetto

é approvato, con le relative istruzioni, l’annesso prospetto (Allegato A ) di cui all’art. 3, comma 166, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale può tenere luogo dei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Articolo 2

Caratteristiche del prospetto

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

  • nel primo foglio – frontespizio – devono essere indicati i dati del contribuente;
  • nel secondo e nel terzo foglio – Quadro A – devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;
  • nel quarto foglio – Quadro B – suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto, il volume d’affari, i beni ammortizzabili ed il calcolo di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette per gli esercenti arti e professioni. L’ultima sezione é riservata alla apposita bollatura prevista dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3

Modalità di tenuta e conservazione

Il prospetto di cui al precedente art. 1 deve essere tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Allegato

Prospetto riepilogativo (*) ed Istruzioni

 (*) Il modello del prospetto riepilogativo è omesso.

 

ISTRUZIONI

Il prospetto, allegato A, può essere utilizzato in luogo dei registri previsti ai fini IVA dai soggetti persone fisiche esercenti imprese ovvero arti e professioni a condizione che nell’anno solare precedente:

a) abbiano realizzato un volume d’affari di cui all’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 – ragguagliato ad anno – non superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all’attività prevalentemente esercitata;

b) abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell’IVA non superiore a 35 milioni di lire se l’attività esercitata é la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;

c) abbiano utilizzato beni strumentali di proprietà o acquisiti in locazione finanziaria, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti al 31 dicembre dell’anno precedente, non superiore a 50 milioni di lire;

d) abbiano corrisposto a dipendenti o altri collaboratori stabili, con esclusione quindi dei collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d’affari realizzato nell’anno precedente, sempre, ovviamente, nel rispetto dei predetti limiti di 30 o 50 milioni di lire.

In presenza di tutte le condizioni sopra richiamate le persone fisiche, fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, possono procedere alle annotazioni relative alle operazioni effettuate e agli acquisti ed alle importazioni, anzichè nei registri previsti ai fini dell’IVA, nel prospetto allegato A, con le modalità che seguono.

Frontespizio

Il contribuente deve indicare il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A. nonchè il cognome ed il nome indicati senza alcun titolo. Le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Quadro A

Nella seconda e terza pagina del prospetto – quadro A – il contribuente deve procedere ad apporre l’indicazione dell’anno cui il prospetto si riferisce, nonchè ad annotare, in corrispondenza di ciascun mese:

a) nelle colonne 1, 2, 3 e 4, l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese con riferimento a tale mese, evidenziando l’importo imponibile e la relativa IVA entro il giorno 15 del mese successivo. Resta ferma la disciplina relativa alle operazioni intracomunitarie;

b) nella colonna 5, l’ammontare complessivo degli importi imponibili dei corrispettivi e della relativa imposta, indicati nelle colonne da 1 a 4;

c) nella colonna 6, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto a);

d) nella colonna 7, l’ammontare dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto a);

e) nella colonna 8, il totale delle colonne 5 (importo imponibile), 6 e 7;

f) nelle colonne 1, 2, 3 e 4, l’importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni evidenziando l’importo imponibile e l’IVA. L’annotazione va effettuata entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell’IVA;

g) nella colonna 5, l’importo complessivo imponibile degli acquisti e della relativa IVA, indicati nelle colonne da 1 a 4, nei termini di cui al precedente

punto f);

h) nella colonna 6, l’ammontare degli acquisti esenti o non imponibili, nei termini previsti nel precedente punto f);

i) nella colonna 7, l’ammontare degli acquisti non rilevanti ai fini IVA;

l) nella colonna 8, il totale degli acquisti e delle importazioni imponibili di cui alla colonna 5, nonchè gli importi di colonna 6 e 7.

Qualora vengano effettuate operazioni intracomunitarie, gli importi relativi ai corrispettivi, agli acquisti ed all’imposta devono essere separatamente indicati per ciascun mese e nel riepilogo totale nelle colonne da 1 a 6.

Per comodità del contribuente e anche ai fini della dichiarazione IVA e delle imposte sui redditi sono stati inseriti nel prospetto i righi relativi ai totali annuali, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 8.

Liquidazione IVA

In corrispondenza di ciascun mese é stata inserita – in colonna 9 – un’apposita sezione ai fini del calcolo della differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta relativa alle operazioni imponibili e l’ammontare complessivo dell’imposta detraibile, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, per le liquidazioni ed i versamenti mensili e trimestrali, di cui rispettivamente agli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione ed il versamento trimestrale le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell’1,50%. Detto importo dovrà essere annotato in corrispondenza delle liquidazioni IVA trimestrali (marzo, giugno, settembre) e nella parte riservata alla liquidazione annuale. Oltre ai dati relativi alle liquidazioni IVA il contribuente dovrà indicare gli estremi del versamento, nonchè il codice di concessione, il codice azienda e il codice C.A.B.

Quadro B

Nella quarta pagina del prospetto – allegato A – denominato quadro B, sono state inserite cinque sezioni che possono interessare il contribuente, a seconda dell’attività dallo stesso svolta.

Sezione I

In tale sezione va annotato, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle rimanenze a 1 gennaio e al 31 dicembre del periodo d’imposta cui il prospetto si riferisce.

Sezione II

In tale sezione il contribuente deve riportare l’ammontare dei corrispettivi, compensi e ricavi corrispondenti a ciascuna delle due tipologie di attività di cui al comma 165, lettera a) :

a) prestazioni di servizio;

b) altre attività.

In colonna 1 deve essere indicato – nel caso di esercizio di più attività nell’ambito della stessa tipologia (ad esempio, soggetto esercente arti e professioni che svolge le attività di avvocato e di dottore commercialista, entrambe rientranti nella tipologia di cui al punto a) – il codice di attività

prevalente ed in colonna 2 l’ammontare complessivo, per ciascuna tipologia, dei corrispettivi, compensi e ricavi realizzati nell’anno solare precedente.

In colonna 3 deve essere barrata con una “X” la casella corrispondente alla tipologia di attività prevalente considerata in base all’ammontare degli importi evidenziati in colonna 2.

Sezione III

A seguito della pubblicazione del Regolamento sulle semplificazioni di cui all’ art. 3, comma 147, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, é stata inserita un’apposita sezione riguardante i beni ammortizzabili. In tale sezione possono essere annotati:

  • per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo;
  • per i beni diversi da quelli indicati nel punto precedente le indicazioni possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Sezione IV

In tale sezione, da compilarsi esclusivamente a cura degli esercenti arti e professioni per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, vanno annotati:

  • in colonna 1, gli ammontari complessivi dei corrispettivi e degli acquisti di cui ai totali della colonna 8 del quadro A;
  • in colonna 2, il totale delle somme per le quali sia stata emessa fattura senza che il contribuente abbia percepito il relativo corrispettivo nel periodo d’imposta cui si riferisce il prospetto;
  • in colonna 3, il totale delle somme per le quali sia stata ricevuta ed annotata la fattura senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare il relativo pagamento nel periodo d’imposta cui si riferisce il prospetto;
  • in colonna 4, l’ammontare delle differenze fra il totale dei corrispettivi ed i mancati incassi (col. 1 – col. 2), nonchè fra il totale degli acquisti ed i mancati pagamenti (col. 1 – col. 3);
  • in colonna 5, il totale delle somme per le quali sia stata emessa fattura, nei periodi d’imposta anteriori rispetto a quello in corso, senza che il contribuente abbia percepito il relativo corrispettivo nel periodo d’imposta cui si riferisce il prospetto;
  • in colonna 6, il totale delle somme per le quali sia stata ricevuta ed annotata la fattura nei periodi d’imposta anteriori rispetto a quello in corso, senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare il relativo pagamento nel periodo d’imposta cui si riferisce il prospetto.

Sezione V

In tale ultima sezione deve essere apposta l’apposita bollatura secondo la normativa vigente.

 

4 risposte a “D.M. 11 febbraio 1997 – D.P.R. n° 544/1999 articolo 9 comma 3 – Registro IVA minori”

  1. ANTONIO MARINARO

    HO SCARICATO IL REGISTRO (FILE EXCEL) E NON RICORDO LA PASSWORD.
    come SI RECUPERA?

    • TeamArtist

      La password per l’apertura del file è: teamartist.com

  2. Roberto Bena

    Buongiorno,
    in caso di variazione statutaria è necessaria la registrazione presso l'ufficio del registro di verbale + statuto modificato o è sufficiente il verbale di assemblea straordinaria riportante gli articoli modificati con i relativi riferimenti? Grazie.

    • TeamArtist

      Dipende dagli uffici della Agenzia delle Entrate. Se posso darvi un suggerimento: registrate il solo nuovo Statuto aggiornato.