Gli articoli 143-150 del TUIR e il Decreto Legislativo n. 460/1997 – Sezione I normano la disciplina tributaria degli enti non commerciali, suddividendo le entrate di tali enti in 3 tipologie: istituzionali, decommercializzate e commerciali. Ricordiamo che, al fine di godere della speciale disciplina fiscale riservata agli enti di tipo associativo, è fondamentale che il vostro Statuto sia a norma di legge! Se avete bisogno, noi possiamo aiutarvi!
Le attività istituzionali non sono soggette ad IVA e non concorrono alla formazione del reddito dell’Associazione.
Rientrano in questa categoria:
♦ Quote di iscrizione alle associazioni (quote associative) e quote di rinnovo (art. 148, comma 1)
Si tratta delle somme chevengono versate in sede di prima iscrizione per acquisire lo status di socio, e delle somme che vengono versate gli anni successivi per il rinnovo della qualifica. Sono considerate entrate istituzionali anche le somme versate dai soci a titolo di contribuzione straordinaria.
♦ Contributi liberali erogati da Enti privati e da persone fisiche (soci e non soci), aziende, enti (art. 149, comma 2, lettera c, TUIR)
Si tratta di somme erogate per sostenere le finalità istituzionali dell’associazione. Per essere considerate erogazioni liberali non deve essere prevista alcuna controprestazione. Leggi il nostro post Le Erogazioni Liberali ad enti ed associazioni: come funzionano
Alcune delle entrate realizzate dagli enti non commerciali di tipo associativo, pur avendo natura di per sé commerciale in quanto presuppongono un rapporto di scambio tra il socio e l’associazione, sono state “decommercializzate”. Il regime fiscale di tali entrate viene per legge parificato a quello delle attività istituzionali “pure”: i corrispettivi percepiti non sono soggetti ad IVA (salvo eccezioni, v. organizzazione viaggi da parte di APS Nazionali) e non entrano a far parte del reddito imponibile ai fini IRES.
Si tratta di molteplici prestazioni di servizi/attività a pagamento svolte (esclusivamente o principalmente) a favore dei soci.
Rientrano in questa categoria, per tutti gli enti non commerciali:
♦ Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (art.143, comma 3, TUIR e art. 2 D. Lgs. 460/1997). Leggi il nostro post Associazioni e corsi per le Scuole. Sono esenti IVA?
♦ Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche eseguite occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art.143, comma 3, TUIR e art. 2 D. Lgs. 460/1997).
Tali proventi, oltre ad essere esclusi da IVA, non concorrono alla formazione del reddito imponibile solo se:
Ne consegue che costituiscono reddito imponibile:
la parte dei proventi eccedenti l’importo del limite massimo di 51.645,69 euro, se gli eventi non sono più di 2 (la parte eccedente è imponibile ai fini IRES e IRAP, ma non ai fini IVA);
i proventi conseguiti oltre l’ambito dei 2 eventi per periodo di imposta (i proventi dei primi 2 eventi non sono imponibili; i proventi ricavati dalle manifestazioni successive sono imponibili sia ai fini IRES e IRAP sia ai fini IVA, anche se i proventi dei primi 2 eventi non hanno superato i 51.645,69 euro).
Inoltre, per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 460/1997, è obbligatorio redigere (indipendentemente dalla stesura del REFA), entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Leggi il nostro post Le formule di raccolta fondi per le Associazioni: tombole, lotterie e pesche di beneficenza
Per le seguenti categorie di Associazioni:
– politiche
– sindacali e di categoria
– religiose
– assistenziali
– culturali
– sportive e dilettantistiche
– di promozione sociale (il fisco ne ha dato un’interpretazione in senso ampio comprensiva anche delle associazioni di volontariato)
– di formazione extra-scolastica (es: università degli adulti)
si considerano entrate decommercializzate:
♦ Corrispettivi specifici versati dai propri soci o partecipanti, dagli associati o partecipanti di altre associazioni (che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale) o dai tesserati alle rispettive organizzazioni nazionali, per partecipare ad attività organizzate dall’associazione nell’ambito delle finalità istituzionali (art.148, comma 3, TUIR): si tratta, ad esempio, delle quote di partecipazione a corsi/attività.
♦ Vendita di proprie pubblicazioni a soci e non soci, purchè la cessione avvenga prevalentemente agli associati (art.148, comma 3, TUIR): è il caso dell’associazione che stampi e diffonda un periodico sociale destinato prevalentemente, ma non esclusivamente, agli associati: in tal caso gli eventuali proventi legati a tali vendite rientrano tra le entrate istituzionali.
Per le sole APS Nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (es: ARCI) e per le Associazioni ad esse affiliate, si considerano entrate decommercializzate:
♦ Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, purchè questa attività sia (art.148, comma 5, TUIR):
Facciano notare che l’attività non deve comportare la mutazione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti: si possono ad esempio preparare panini, offrire eventualmente anche primi piatti precotti e riscaldati con un microonde.
♦ Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, purchè questa attività sia (art.148, comma 5, TUIR):
L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non è considerata commerciale anche per associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose riconosciute ai fini concordatari (art.148, comma 6, TUIR).
Occorre sottolineare che l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è decommercializzata ai fini delle imposte sui redditi (non concorre alla formazione della base imponibile ad IRES), ma è soggetta ad IVA, a meno che l’Associazione non sia titolare di partita IVA e la suddetta attività sia occasionale (vedi oltre) e pertanto non richieda l’apertura di partita IVA.
ATTENZIONE
E’ importante sottolineare che per poter usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 148 TUIR, gli atti costitutivi e gli statuti (redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata) devono essere a norma di legge! Leggi il nostro post Il tuo Statuto è aggiornato? Normativa di riferimento per le Associazioni
Se avete bisogno, noi possiamo aiutarvi!
Si configurano invece come di natura commerciale tutti gli introiti non qualificabili come derivanti da attività istituzionale o come attività decommercializzate.
Rientrano in ogni caso in questa categoria:
♦ Prestazioni di servizi a non soci e a non tesserati
Tutto ciò che l’associazione incassa da non soci/non tesserati per attività/servizi effettuati a loro favore, costituisce entrata commerciale. Fanno eccezione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati ad APS, in quanto sono equiparate ai fini fiscali a quelle rese agli associati (art. 20, L. 383/2000).
♦ Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento
L’organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento che prevedono l’apertura al pubblico costituisce attività commerciale; se invece l’ingresso è riservato ai soli soci, l’attività non è considerata commerciale. Leggi il nostro post Ho una ASD e voglio vendere i biglietti di ingresso alle partite/ tornei che organizzo, posso farlo?
♦ Pubblicità commerciale (art.148, comma 4, TUIR)
Rientrano sotto questa voce tutti i proventi che l’associazione consegue in base a contratti di natura pubblicitaria, ivi inclusi i contratti di sponsorizzazione. Il corrispettivo di un accordo promo-pubblicitario, oltre che in denaro, può anche essere erogato in natura senza che questo muti la natura del rapporto in esame. Leggi il nostro post Contratti di sponsorizzazione e pubblicità (dal punto di vista delle associazioni sportive!)
♦ Organizzazione di fiere, stand gastronomici, esposizioni a carattere commerciale (art.148, comma 4, TUIR)
L’organizzazione di tali attività, nelle quali sono previsti servizi o cessione di beni a pagamento, rientra fra le attività commerciali, a meno che non sia una attività decommercializzata in quanto riconducibile ad una occasionale raccolta pubblica di fondi (v. sopra).
♦ Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (art.148, comma 4, TUIR)
L’organizzazione di gite e viaggi costituisce sempre attività commerciale anche nel caso in cui vi partecipino esclusivamente i soci dell’associazione, a meno che non sia indetta da una APS nazionale o da una associazione affiliata ad una APS nazionale (v.sopra).
♦ Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari
Tale attività è considerata commerciale anche se rivolta esclusivamente ai propri associati, a meno che non sia svolta da una APS nazionale o da una associazione affiliata ad una APS nazionale (v.sopra).
♦ Somministrazione di pasti (ristorante) (art.148, comma 4, TUIR)
La somministrazione di pasti, intendendosi come tali cibi che con la cottura mutano le proprie caratteristiche organolettiche, risulta essere comunque di natura commerciale anche se rivolta esclusivamente ai soci.
♦ Cessione di prodotti nuovi acquistati per la rivendita (art.148, comma 4, TUIR)
Questa condizione si verifica tutte le volte che l’associazione acquista beni tenendoli in magazzino e li rivende agli associati che ne facciano richiesta.
Non sono invece ritenuti commerciali gli incassi relativi alla vendita di abbigliamento sportivo “in nome e per conto” degli associati e/o in forma di gruppo di acquisto.
Un’altra eccezione è rappresentata dai “gruppi di acquisto solidale” (art.1, comma 266 – 268, Legge 244/2007). Si tratta di associazioni no profit costituite al fine di svolgere attività di acquisto e distribuzione di beni tra i soci, senza applicazione di alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. Detta attività – rivolta ai soli aderenti – non è rilevante ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
♦ Gestione di spacci aziendali e di mense (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Telecomunicazioni e radiodiffusioni (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore (art.148, comma 4, TUIR)
♦ Ogni altra attività non riconducibile a quelle istituzionali.
ATTENZIONE
Per svolgere attività commerciale abituale occorre:
aprire la partita IVA: leggi il nostro post E’ obbligatorio che una Associazione abbia un codice fiscale o la partita iva?
iscriversi al REA: leggi il nostro post Le Associazioni e l’iscrizione al R.E.A.
Non è invece necessario aprire la partita IVA se si svolge solo attività istituzionale ed, eventualmente, attività commerciale occasionale. Purtroppo, la normativa non dà una definizione univoca di “occasionalità”, per cui esistono numerosi contenziosi. Nella risoluzione n. 155 del 13 ottobre 2000 del Ministero delle Finanze, viene precisato che un’attività commerciale, per poter essere considerata “occasionale”, deve essere “esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell’esercizio dell’attività stessa”. Le attività commerciali occasionali sono quindi quelle svolte in maniera episodica e non abituale, e senza una specifica organizzazione. Dal momento che il fisco non ha chiarito il numero massimo di eventi che si possono ritenere occasionali nell’arco di un periodo d’imposta, a scanso di possibili contestazioni consigliamo di non superare i limiti imposti dall’art. 25, comma 2, Legge 133/1999: al massimo 2 eventi all’anno e importo dei proventi non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69.
Nel caso di attività commerciali occasionali:
i proventi non sono soggetti ad IVA, ai sensi del DPR 633/1972, art. 1-5 (per questo motivo non è necessario aprire la partita IVA);
non c’è l’obbligo di emettere fatture; al posto della fattura si può emettere una “nota di debito” scrivendo in fondo al documento “estranea al regime IVA ai sensi dell’art. 4, comma 1, DPR 633/1972, in quanto prestazione occasionale”;
l’utile netto (ricavi meno costi) è tassabile ai fini IRES come “reddito diverso”, ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera i) del TUIR: se i ricavi sono superiori ai relativi costi, ci sarà l’obbligo di compilare la dichiarazione dei redditi UNICO ENC con conseguente pagamento delle imposte. Esistono delle eccezioni: l’utile non è tassato ai fini IRES:
– per le ONLUS, nel caso di attività “direttamente connesse” alle istituzionali definite dal D. Lgs. 460/1997, art. 10, comma 5;
– per le OdV, nel caso di attività “marginali” definite dal D.M. 25 maggio 1995.
Buon Giorno,
E' vero che i ricavi commerciali possono superare gli introiti istituzionali dell'asd, e che la modifica è stata effettuata nel 2014, inserendo anche le asd
Grazie
Buongiorno Maria, ti consiglio di leggere questo nostro articolo: https://www.teamartist.com/blog/2015/11/12/le-entrate-commerciali-della-mia-associazione-devono-essere-inferiori-a-quelle-istituzionali/
Buongiorno,
siamo possessori di un automezzo (pullmino fiat ducato 9 posti) per trasporto ragazzi. adesso vorremmo cederlo ad altra associazione (valore ca. 4/5.000 euro). Dobbiamo emettere fattura con IVA ? e se lo cediamo direttamente al presidente ?
Grazie per la risposta
e complimenti per le Vs. news
Salve, l'A.S.D. in questione è affiliata alla vostra stessa federazione o EPS?
Una cortesia, qualora da una scuola dove si fornisce servizi laboratoriali come associazione culturale arrivasse un contributo dai genitori che hanno raccolto liberamente soldi e questo contributo all'associazione sforasse i 1000 euro come fare? Ricevuta con marca da bollo con dicitura "contributo"?
A che titolo vi sono stati dati? Come donazione? O come contributo a fronte di una prestazione ricevuta in cambio?
Nel ringraziarvi per lo splendido lavoro che portate avanti, vi pongo il seguente quesito:
E' possibile per un'associazione ONLUS vendere gadget (es. spille, tazze con logo,..) durante le manifestazioni per finanziarsi al fine di raggiungere gli scopi sociali? In tal caso, si rientra nel discorso di attività "direttamente connesse" alle istituzionali, per cui non si ha necessita di partita iva e si emette la "nota di debito"?
Grazie mille.
Esatto
Buongiorno, abbiamo creato da poco un associazione APS per promuovere un nuovo metodo di relazione ANIMALI/BAMBINI PET TERAPY.....
ora abbiamo la richiesta da parte di ASL e di altre ASSOCIAZIONI di fare degli incontri...con un versamento di un contributo per ogni "seduta".
Premetto che l'oggetto sociale è riferito alla "promozione in tutti gli ambiti..delle relazioni animali/bambini ossia della PET TERAPY"
Quindi quello che dovremmo fare è esattamente L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE dell'associazione...
Ora la mia domanda....noi come associazione a fronte di queste ENTRATE....dobbiamo emettere una nota di debito/ricevuta per contributo per attività....
il tutto ESENTE ART. 10.....giusto...????
dipende: se associate chi partecipa a questi eventi sì, se no si tratta di attività commerciale rivolta a clienti per cui una ricevuta esente IVA non basta
Salve, sono socio di una associazione, con solo c.f., che ha l'intenzione di produrre una guida turistica per la promozione del territorio, su questo opuscolo saranno presenti vari spazi pubblicitari che naturalmente serviranno a coprire le spese di stampa e il restante a far entrare qualche soldo nelle casse dell'associazione, volevo chiedere inanzitutto se la cosa è possibile e poi l'iter da seguire, grazie.
Se fate pubblicità di questo tipo è necessario avere la partita Iva
La vendita di album e figurine dell'associazione ai propri associati e tesserati (nel caso in specie ai calciatori tesserati) è da considerarsi attività commerciale o istituzionale?
A mio parere è commerciale.