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D.P.R. n° 917/1986 – Articoli dal 143 al 150 del TUIR e disciplina tributaria

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Commercialista Per Associazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-1986 – Suppl. Ordinario

Testo aggiornato al 19-2-2014

 

Capo III
ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI

Art. 143

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita’ commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformita’ alle finalita’ istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni dell’articolo 8.

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita’ aventi finalita’ sociali esercitate in conformita’ ai fini istituzionali degli enti stessi.

Art. 144

Determinazione dei redditi

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e’ diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, e’ ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo.

2. Per l’attivita’ commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilita’ separata.

3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3-bis.

4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attivita’ commerciali e di altre attivita’, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e’ deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

5. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita’ commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita’ pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilita’ separata qualora siano osservate le modalita’ previste per la contabilita’ pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

Art. 145

Regime forfetario degli enti non commerciali

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita’ semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficientedi redditivita’ corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attivita’ di prestazioni di servizi:

1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;

2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attivita’:

1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;

2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita’ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita’ di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L’opzione e’ esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione e’ effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e’ presentata.

5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 146

Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso.

Art. 147

Detrazione d’imposta per oneri

1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell’articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato.

 

Art. 148

Enti di tipo associativo

1. Non e’ considerata commerciale l’attivita’ svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita’ alle finalita’ istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita’ o di occasionalita’.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne’ per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attivita’:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) pubblicita’ commerciale;

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche’ le predette attivita’ siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3

6. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e’ considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche’ da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche’ sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche’ l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Art. 149

Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita’ commerciale per un intero periodo d’imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita’ commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita’;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita’ commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’ istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita’ commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita’ e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attivita’ commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 150

Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa’ cooperative, non costituisce esercizio di attivita’ commerciale lo svolgimento delle attivita’ istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita’ di solidarieta’ sociale.

2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’ direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

 ________________________________

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 – Supplemento Ordinario n. 1

In vigore dal 1-1-1998

Testo aggiornato al 19-2-2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di
imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.

 

Art. 1.

Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o principale di attivita’.

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 87, il comma 4 e’ sostituito dai seguenti:

“4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attivita’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.”.

Art. 2.

Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attivita’

1. Nell’articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente:

“2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita’ aventi finalita’ sociali esercitate in conformita’ ai fini istituzionali degli enti stessi.”.

2. Le attivita’ indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinche’ l’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Art. 3.

Determinazione dei redditi e contabilita’ separata

1. All’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Per l’attivita’ commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilita’ separata.

3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis.

3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attivita’ commerciali e di altre attivita’, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e’ deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.”;

b) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:

“4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita’ pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilita’ separata qualora siano osservate le modalita’ previste per la contabilita’ pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.”.

Art. 4.

Regime forfetario di determinazione del reddito

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 109 e’ inserito il seguente:

“Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali). –

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita’ semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficientedi redditivita’ corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attivita’ di prestazioni di servizi:

1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;

2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attivita’:

1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;

2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita’ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita’ di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L’opzione e’ esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione e’ effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e’ presentata.

5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.”.

Art. 5.

Enti di tipo associativo

1. All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’attivita’ svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche’ le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti:

“4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche’ le predette attivita’ siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non e’ considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche’ da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche’ sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attivita’ commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche’ l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.

2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”; nello stesso comma, il terzo periodo e’ soppresso;

b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”;

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, infine, i seguenti:

“Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche’ tale attivita’ sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.”.

3. Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni gia’ costituite prima del 1 gennaio 1998 predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell’articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 e’ di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111, e’ inserito il seguente:

“Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita’ commerciale per un intero periodo d’imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attivita’ commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita’;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita’ commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita’ istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita’ commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita’ e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attivita’ commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.”.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, all’articolo 4, dopo l’ultimo comma, e’ aggiunto il seguente:

“Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”.

Art. 7.

Enti non commerciali non residenti

1. All’articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: “senza tenerne contabilita’ separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109”.

Art. 8.

Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attivita’ di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

Art. 9.

Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1999, non da’ luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente cessionario, ne’ e’ soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita’. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalita’ determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva e’ stabilita con l’aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo’, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprieta’ dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 11-11-1972 – Suppl. Ordinario

Testo aggiornato al 19-2-2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 4.

Esercizio di imprese

Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’ commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonche’ l’esercizio di attivita’, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile.

Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa’ per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa’ a responsabilita’ limitata, dalle societa’ cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa’ estere di cui all’art. 2507 del codice civile e dalle societa’ di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita’ giuridica e le societa’ semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali o agricole.

Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attivita’ commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attivita’ commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita’ alle finalita’ istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche’ dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche’ esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita’: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita’ commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita’ commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attivita’ di pubblica autorita’; le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualita’; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita’ istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita’ sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita’ commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) il possesso e la gestione di unita’ immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unita’ classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita’ da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unita’ da diporto, da parte di societa’ o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale ne’ accessorio ad altre attivita’ esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita’ finanziaria, ovvero attivita’ di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa’ partecipate.

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’ istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche’ tale attivita’ sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

20 risposte a “D.P.R. n° 917/1986 – Articoli dal 143 al 150 del TUIR e disciplina tributaria”

  1. Sara Santarnecchi

    Buongiorno,
    se un'associazione culturale generica (non ASD o ONLUS, ecc..) non riconosciuta, con partita Iva (regime ordinario) che si occupa di produzione di spettacoli e vendita degli stessi e rappresentazioni (con attività di biglietteria) inizia un attività di vendita continuativa (anche se marginale, essendo che la maggior parte degli introiti deriva dalla vendita di spettacoli, da finanziamenti pubblici) di gadget (magliette, libri, ecc...):
    Ha bisogno di una licenza per la vendita?
    A quale normativa deve fare riferimento?
    Perde lo staus di ente non commerciale?

    Grazie mille

    • TeamArtist

      1- no
      2- tutte quelle che riguardano gli enti no- profit
      3- no

  2. Marco

    Faccio parte di una piccola Associazione (25 amici), non riconosciuta e di tipo generico (no ASD, AC, onlus, ...). Abbiamo Atto costitutivo, Statuto registrato in Agenzia Entrate, Regolamento, conto corrente intestato per pagamento utenze e canone affitto sede sociale.
    Da sempre ci sosteniamo autotassandoci e versando una quota associativa (uguale per tutti, pari all'incirca a 300€/anno) il cui importo è determinato con budget preventivo sulla base dei costi del precedente esercizio, diviso per il numero di soci.
    Con questo metodo le entrate hanno sempre soddisfatto (o almeno credo) i requisiti di cui al TUIR per la detassazione delle stesse.
    Ora, a fronte della diminuzione del numero di soci (e conseguente aumento della quota associativa), per ridurre l'importo della stessa, vorremmo allargare la base soci. E per invogliare altre persone ad associarsi ipotizzavamo di adottare un criterio differente, ovvero: quota associativa simbolica uguale per tutti (es: 10€) + altro contributo da determinare con un criterio di "equità" in relazione alla fruizione della sede (principio per cui: "chi più usa, più contribuisce").
    Se ho bene inteso il TUIR per le associazioni generiche deve essere soddisfatto il criterio per cui l'importo richiesto per il "servizio istituzionale" (= sostegno alle spese di gestione della Sede, attività questa inserita tra l'altro a Statuto tra le finalità associative) non superi i costi di imputazione diretti.
    Le domande che ci sorgono sono:
    1)E' corretta questa interpretazione?
    2)Si può pensare, in Alternativa, di fare figurare queste ulteriori entrate: donazioni dei soci per la causa su esposta?
    3) Possono essere questi "contributi", differenzianti secondo l'utilizzo che i soci fanno della sede, ricevuti dall'associazione in qualche altra maniera senza divenire attività commerciale?

    Vi ringrazio fin d'ora per la cortese risposta e per il bellissimo blog.

    • TeamArtist

      1. Si, ma non è così stringente da non lasciare un margine di manovra. Se vi avanzano dei soldi in più, ben venga. Tanto li riutilizzerete per l'Associazione.
      2. Mi chiedi se puoi dichiarare una cosa per un'altra? O_o
      3. Si.

  3. Damiano

    Buongiorno,
    qualche hanno fa ho fondato insieme a degli amici una associazione no profit per gestire il campo di tennis comunale. Non abbiamo ritenuto opportuno affiliarci a qualche ente sportivo in quanto le uniche attività che svolgiamo sono:
    - dare la possibilità ai soci di utilizzare il campo (gestendo: prenotazioni, manutenzione, pulizia, spogliatoi/docce, ecc.)
    - organizzare d'estate qualche settimana di corsi puramente promozionali per i bambini.
    Chiedo gentilmente:
    1. Chiedere €2 per l'utilizzo del campo è reddito tassabile, entrata istituzionale o rientra nell'art.143 comma 1 del TUIR?
    2. Un rimborso spese forfetario riconosciuto a un socio istruttore per i corsi (€100-€150/a settimana) rappresenterebbe un compenso con ritenuta e adempimenti 770 e CU?
    Grazie in anticipo.

    • TeamArtist

      1. SE è riservato ai soli soci e seguite tutte le norme del no profit può essere una entrata istituzionale. Ad esempio, siete certi che il vostro Statuto sia a norma?
      2. Assolutamente SI.

  4. Massimo

    Siamo una ASD in 398 affiliata a Federazione Sportiva Nazionale e riconosciuta dal CONI ai fini sportivi. Le nostre squadre partecipano a tornei e campionati della nostra federazione e spesso siamo in trasferta. Gli associati si muovono in genere autonomamente (minori accompagnati da familiari), ma occasionalmente noleggiamo un autobus e per i tornei su più giorni ci può essere vitto e pernottamento.

    1. Se facciamo coprire in parte o in toto questi costi agli associati (che complessivamente vengono fatturati da un'agenzia Viaggi alla ASD), come si configurano queste quote?
    Sono corrispettivi specifici chiaramente connessi alla finalità istituzionale, tuttavia ai sensi dell'Art. 148 Comma 4 del TUIR, viaggi e prestazioni alberghiere sarebbero da considerare commerciali e quindi assoggettate a tassazione e IVA.

    2. E' corretta questa interpretazione o è difendibile il concetto che trattandosi oggettivamente di copertura di costi legati all'attività istituzionale, non sono da considerare introiti di natura commerciale?
    Fossero da considerare commerciali, essendo in 398, avremmo sì la detrazione del 50% sul versamento IVA, ma al contempo non potremmo scaricare l'IVA che abbiamo pagato all'agenzia viaggi.

    • TeamArtist

      1. Se passate attraverso una Agenzia di Viaggi il problema non sussiste. Quella norma infatti è stata pensata proprio per evitare la concorrenza sleale di sedicenti Associazioni nei confronti delle Agenzie di Viaggi. Inoltre, andando a solo copertura dei costi effettivamente sostenuti, il contributo dei soci è, a nostro parere, una entrata istituzionale.
      2. vedi sopra.

  5. PAOLO PIUNTI

    Se si perde uno dei requisiti di ente non commerciale (esempio nel nostro caso prevalenza proventi pubblicità e sponsor rispetto a quelli istituzionali) si perde anche l'agevolazione dettata dal regime 231?
    Mi spiego meglio con un esempio:
    entrate pubblicità e sponsor € 5000, istituzionali € 3000 (entrate di pubblicità e sponsor servono comunque per realizzare eventi culturali istituzionali)
    Allora posso usufruire della detrazione IVA del 50 e 10% per pubblicità e sponsor oppure no e pago l'IVA per intero?

    Grazie mille in anticipo

    • TeamArtist

      Credo che faccia confusione col regime 398. In tale regime il limite annuale di entrate commerciali è fisso a 250mila euro e non c'è più il concetto della prevalenza.

  6. jack

    Gentili Signori,
    1. mi confermate quindi che, a parere vostro, non sussistono problemi circa la perdita della qualifica di ente non commerciale per quest'associazione?
    Ribadisco le caratteristiche:
    - associaz. culturale non riconosciuta (formata per ora da 3 soci)
    - statuto rispetta clausole art. 148 comma 8
    - scopo sociale: sviluppo di iniziative socio-culturali e diffusione della cultura in generale e in un particolare ambito
    - attività principale per raggiungere lo scopo: organizzazione convegni e tavole rotonde e pubblicazione di libri relativi ai convegni
    - l'attività principale è svolta gratuitamente (senza corrispettivi) sia per gli associati sia per i terzi
    - unicamente per coprire le spese (compenso relatori, pubblicazioni, etc.) legate all'attività, l'associazione (con p.iva e iscritta al REA) emette fatture a sponsor che vedranno apposto il loro logo sulla pagina iniziale dei testi. Tali entrate da sponsor sono molto più elevate rispetto alle quote associative.
    2. l'associazione deve compilare il modello EAS?
    3. l'associazione, in quanto ente non commerciale, opterà per la legge 398/91 (PS: c'è una scadenza dal momento della costituzione entro la quale va comunicata l'opzione?)

    • TeamArtist

      1. Non vedo punti critici. Se rispetterete tutti i doveri di legge potrete operare tranquillamente.
      2. Si
      3. prima dell’inizio dell’anno solare in cui l’associazione vuole usufruire del regime

      • jack

        Tutto chiaro.
        Un'ultima dubbio: nel nostro caso, essendo l'associazione costituita durante l'anno, e volendo già usufruire per questo primo anno del regime 398/91, come ci si deve comportare con la comunicazione alla SIAE? Avremmo dovuto inviarla entro il 31-12-2013? Non avendovi ancora provveduto si può fare una comunicazione tardiva? Vi sono sanzioni?
        Grazie.

        • TeamArtist

          Provi a chiedere al vostro sportello di riferimento della siae.

  7. jack

    Gentili Signori, anzitutto complimenti per il blog. Vorrei chiedere informazioni circa l'eventuale perdita del requisito della non commercialità (art. 149) per un'associazione culturale che verrà costituita a breve. L'associazione ha come scopo non lucrativo la promozione di iniziative storico-culturali e la diffusione della cultura sia in generale sia su un particolare ambito. L'attività principale con cui raggiungere tale scopo sarà l'organizzazione di convegni e tavole rotonde su queste tematiche (e la pubblicazione di testi collegati a questi eventi).
    Le spese per questa attività (compenso per relatori, etc.), che sarà rivolta ai soci ma anche (prevalentemente) ai terzi (visto che lo scopo è la diffusione della cultura) gratuitamente, saranno coperte:
    - in minima parte dalle quote associative;
    - principalmente da proventi commerciali legati a contratti di sponsorizzazione con enti privati; tali enti, in concreto, vedranno il loro logo apposto su alcune pubblicazioni, relative ai convegni, distribuite sia a soci che ai terzi.
    Alla luce di quanto detto, vi chiedo pertanto un parere circa la commercialità o meno di questa associazione.
    Grazie.

    • TeamArtist

      L'attività è sicuramente anche commerciale. Se aprite partita iva e aderite alla 398 avrete il limite annuo per le entrate commerciali a 250mila euro. La possibilità di aderire a questa opzione è ormai stata estesa, infatti, a qualsiasi tipo di noprofit.

      • Jack

        Ringrazio per la celere risposta.
        L'intenzione è infatti di aprire p. iva ed aderire alla 398/91.
        Proprio per questo si vuole avere conferma circa il fatto che i proventi derivanti da sponsor, essendo nettamente prevalenti in termini numerici (vedi parametri art. 149) rispetto alle quote associative (e altre liberalità) non possano far perdere all'associazione la qualifica di ente non commerciale (art 149).
        Infatti persa questa qualifica penso non sia più possibile ad es. applicare la 398/91 (pur essendo comunque nel limite dei 250.000€).
        Come ho già scritto i proventi servono solo a coprire le spese per l'organizzazione dei convegni (e per la pubblicazione dei libri relativi) che sono rivolti a soci e a terzi gratuitamente.
        Grazie mille.

        • TeamArtist

          Se aderite alla 398 il problema non si pone nei termini che lei paventa.

  8. aldo fedele

    Siamo un'associazione APS non iscritta ancora al registro regionale o provinciale Puglia con oggeto e scopo sociale tra l'altro di promuovere la cultura del benessere psico-fisico dell'individuo e di una migliore qualità di vita in ambito personale e professionale attraverso la pratica delle relazione di aiuto e in particolare del counseling (se ritenete opportuno le clicco l'intero articolo dello statuto. Le prestazioni sono effettuate sempre dagli associati in maniera gratuita aventi requisiti professionali certificati. Vi chiedo:
    1) C'è differenza tra l'essere ancora non iscritto ed essere poi iscritto al registro APS relativamente ai seguenti casi e relativamente alla non commerciabilità delle prestazioni?
    a) corrispettivo specifico versato dagli associati per colloqui individuali personali e dei familiari (considerati no commerciali per APS.
    b) Come deve essere "calcolato" il corrispettivo dovuto per tale prestazione, +/- = ai prezzi di mercato dei liberi professionisti?
    2) Iscritta al registro dopo 6 mesi può, dietro contributo pattuito,(anche cumulativo) stipulare convenzione continuativa con ente pubblico e in particolare con una scuola per realizzare un progetto teso ad aiutare gli studenti all'orientamento, alle relazioni,al recupero motivazionale, etc ed eventualmente alcuni steps del progetto essere inseriti autonomamente (sia economica che procedurale)come parte di un altro progetto presentato dalla scuola stessa, previa stipula di contratto assicurativo?
    3) Varebbe per le fattispecie anche l'affiliazione ad APS iscritta a registro nazionale ed eventualmente potremmo rivolgerci a qualcuna del settore pubblicato sul vs. sito?
    4) Saprebbe indicarci qualche compagnia assicurativa per simile polizza?
    Grazie

    • TeamArtist

      1. Verifichiamo caso per caso. Ad ogni modo: fino a che non sarete nel registro NON SARETE una APS.
      a- se rispettate i parametri degli enti non commerciali questo tipo di servizio ai soci può non essere considerato commerciale
      b- si immagina che debba essere al minor costo possibile per i soci.
      2. In linea di massima direi di si, se la Scuola accetta.
      3. Essere affiliati ad una APS nazionale NON SIGNIFICA essere una APS e godere dei privilegi di tale categoria.
      4. Non possiamo fare pubblicità...